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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 13.01.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
PA TO (C.F. [...]), nato a [...] il [...], ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio Cerio
RICORRENTE -OPPONENTE
e
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – C.F. 80078750587, P.
IVA 02121151001, con sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo
Nucciarone (C.F. [...]– PEC avv.ugo.nucciarone@postacert.inps.gov.it -
FAX 0874/480312) e Antonella Testa (C.F. [...]- PEC avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it – FAX 0874/480312), elettivamente domiciliato in
Campobasso, alla Via Zurlo, n°11
RESISTENTE -OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il d.i. n. 311/2023 opposto, l'Inps ha richiesto a TA MA la restituzione della somma di euro 9.190,44 a titolo di prestazione di invalidità civile erogata e poi revocata per accertato superamento dei limiti reddituali;
ha proposto opposizione in data
27.02.2024 il sig. PA TO, precisando che il ricorso monitorio ed il pagina 1 di 3 pedissequo decreto venivano a lui notificati in quanto erede della madre, MA
AM (nata il [...] a [...] ed ivi deceduta in data 24.6.2023).
Contestava le pretese creditorie dell'INPS per le articolate motivazioni di cui al ricorso in opposizione, alla cui lettura si rinvia, precisando di aver comunque deciso di rinunciare all'eredità della propria madre, TA MA, e che la relativa formalizzazione era in corso;
chiedeva la sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo, di cui sosteneva l'inefficacia, chiedendone la revoca;
chiedeva dichiararsi inammissibile e/o illegittimo il recupero, eccependo anche l'intervenuta prescrizione delle somme ingiunte, con vittoria di spese e distrazione.
Si costituiva l'INPS che, in via preliminare, in ipotesi di rinuncia all'eredità da parte del ricorrente e di sussistenza dei presupposti per tale rinuncia, chiedeva dichiararsi la inammissibilità della spiegata opposizione per carenza di legittimazione e di interesse o di adottarsi pronuncia di cessazione della materia del contendere;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
_____
PA TO ha opposto tempestivamente il d.i. n. 311/2023, emesso nei confronti della madre dell'opponente, TA MA, per la somma di euro 9.190,44 a titolo di recupero di somme erogate per pensione di invalidità civile poi revocata, notificato al
PA nella supposta qualità di erede della stessa.
L'opposizione va accolta con riferimento alla richiesta dichiarazione di inefficacia del d.i. nei confronti dell'opponente, mentre non è, al contrario, ammissibile la richiesta di revoca del d.i. proprio perché avanzata da soggetto non legittimato (non vi è alcun interesse ex art.100 cpc).
L'inefficacia del d.i. nei confronti del PA deriva dalla documentata rinuncia alla eredità della madre, TA MA (nei cui confronti è stato emesso il d.i.), avvenuta in data 8.03.2024, come documentato in corso di causa (cfr. note del 3.10.2024).
Non rileva la circostanza che la rinuncia sia intervenuta solo successivamente alla notificazione del d.i., in quanto l'art.521 cc prevede l'efficacia retroattiva della stessa.
L'opposto non ha provato, al contrario, la qualità di erede -per accettazione espressa o tacita- del PA.
Ne consegue la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente, in quanto non legittimato passivo della pretesa;
restano assorbite tutte le altre censure.
pagina 2 di 3 Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, atteso il fatto che la rinuncia è intervenuta solo in corso di causa e che l'INPS, dopo aver eseguito la tempestiva notifica nel termine di cui all'art. 644 c.p.c. nei confronti della debitrice in data 17/06/2023, ha provveduto a notificare il decreto nei confronti degli eredi, anche impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto ai sensi dell'art. 477 c.p.c., per cui si ravvisa un contegno processuale e sostanziale immune da censure.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara inefficace il d.i. n.
311/2023 nei confronti dell'opponente PA TO;
2) Compensa integralmente le spese processuale tra le parti.
Campobasso, 16 gennaio 2025 Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 13.01.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
PA TO (C.F. [...]), nato a [...] il [...], ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio Cerio
RICORRENTE -OPPONENTE
e
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – C.F. 80078750587, P.
IVA 02121151001, con sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo
Nucciarone (C.F. [...]– PEC avv.ugo.nucciarone@postacert.inps.gov.it -
FAX 0874/480312) e Antonella Testa (C.F. [...]- PEC avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it – FAX 0874/480312), elettivamente domiciliato in
Campobasso, alla Via Zurlo, n°11
RESISTENTE -OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il d.i. n. 311/2023 opposto, l'Inps ha richiesto a TA MA la restituzione della somma di euro 9.190,44 a titolo di prestazione di invalidità civile erogata e poi revocata per accertato superamento dei limiti reddituali;
ha proposto opposizione in data
27.02.2024 il sig. PA TO, precisando che il ricorso monitorio ed il pagina 1 di 3 pedissequo decreto venivano a lui notificati in quanto erede della madre, MA
AM (nata il [...] a [...] ed ivi deceduta in data 24.6.2023).
Contestava le pretese creditorie dell'INPS per le articolate motivazioni di cui al ricorso in opposizione, alla cui lettura si rinvia, precisando di aver comunque deciso di rinunciare all'eredità della propria madre, TA MA, e che la relativa formalizzazione era in corso;
chiedeva la sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo, di cui sosteneva l'inefficacia, chiedendone la revoca;
chiedeva dichiararsi inammissibile e/o illegittimo il recupero, eccependo anche l'intervenuta prescrizione delle somme ingiunte, con vittoria di spese e distrazione.
Si costituiva l'INPS che, in via preliminare, in ipotesi di rinuncia all'eredità da parte del ricorrente e di sussistenza dei presupposti per tale rinuncia, chiedeva dichiararsi la inammissibilità della spiegata opposizione per carenza di legittimazione e di interesse o di adottarsi pronuncia di cessazione della materia del contendere;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
_____
PA TO ha opposto tempestivamente il d.i. n. 311/2023, emesso nei confronti della madre dell'opponente, TA MA, per la somma di euro 9.190,44 a titolo di recupero di somme erogate per pensione di invalidità civile poi revocata, notificato al
PA nella supposta qualità di erede della stessa.
L'opposizione va accolta con riferimento alla richiesta dichiarazione di inefficacia del d.i. nei confronti dell'opponente, mentre non è, al contrario, ammissibile la richiesta di revoca del d.i. proprio perché avanzata da soggetto non legittimato (non vi è alcun interesse ex art.100 cpc).
L'inefficacia del d.i. nei confronti del PA deriva dalla documentata rinuncia alla eredità della madre, TA MA (nei cui confronti è stato emesso il d.i.), avvenuta in data 8.03.2024, come documentato in corso di causa (cfr. note del 3.10.2024).
Non rileva la circostanza che la rinuncia sia intervenuta solo successivamente alla notificazione del d.i., in quanto l'art.521 cc prevede l'efficacia retroattiva della stessa.
L'opposto non ha provato, al contrario, la qualità di erede -per accettazione espressa o tacita- del PA.
Ne consegue la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente, in quanto non legittimato passivo della pretesa;
restano assorbite tutte le altre censure.
pagina 2 di 3 Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, atteso il fatto che la rinuncia è intervenuta solo in corso di causa e che l'INPS, dopo aver eseguito la tempestiva notifica nel termine di cui all'art. 644 c.p.c. nei confronti della debitrice in data 17/06/2023, ha provveduto a notificare il decreto nei confronti degli eredi, anche impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto ai sensi dell'art. 477 c.p.c., per cui si ravvisa un contegno processuale e sostanziale immune da censure.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara inefficace il d.i. n.
311/2023 nei confronti dell'opponente PA TO;
2) Compensa integralmente le spese processuale tra le parti.
Campobasso, 16 gennaio 2025 Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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