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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 13.3.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3363/2021 R.G. e vertente
fra
(C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Vito Mecca Parte_1 C.F._1
e domiciliata nel di lui studio in Potenza via Matera 28, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e l' , (c.f. ), in persona del Presidente quale Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ai fini del presente giudizio in Potenza alla Via
Pretoria 263, presso la sede dell'Ufficio Legale , con l'avv. Vito Dinoia, che lo rappresenta e CP_2
difende in virtù di procura generale ad lites del Notaio di Roma, Persona_1
- - RESISTENTE -
Oggetto: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 27.11.2021 e ritualmente notificato, la ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Con memoria ritualmente depositata, l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_2
sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda. La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti del C.T.U. dott Per_2
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, pronunciandosi la presente sentenza, con lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta la convocazione a chiarimenti ed integrazioni del ctu dott. Per_2
Il CTU in assenza di documentazione sanitaria attestante aggravamento della patologia già denunciata nella precedente fase di ATP, e sulla base delle mere contestazioni sollevate nel ricorso di merito, ha confermato le conclusioni cui era giunto nella fase pregressa, escludendo che le infermità di cui la ricorrente è affetta siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto la consulente nominata meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici, né si ravvisano i motivi di “inimicizia personale” che dovrebbero condurre al rinnovo della ctu.
Non è in discussione, infatti, la patologia della ricorrente già ritenuta tale da riconoscere la stessa portatrice di handicap grave (art. 3 co.3), ma la mancanza sub specie, dei requisiti dell'impossibilità
a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e dell'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua. All'esito del visita effettuata infatti il ctu ha attestato che la ricorrente si presenta “in buone condizioni fisiche generali (anzi in eccedenza ponderale), che accede a visita da sola, che mantiene la stazione eretta
e deambula senza ortesi, che compie senza aiuto tutte le variazioni posturali, che si mostra lucida, orientata e collaborante, che non presenta turbe mnesiche, che conserva appieno capacità di critica
e di giudizio, e che mostra una deflessione del tono dell'umore consona purtroppo allo stato di malata oncologica avanzata”. Valutazione che non viene constata tecnicamente dalla ricorrente.
Il ricorso pertanto va rigettato.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni Parte_2
altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_2
Potenza, 13.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla