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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/05/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1644/2025 R.G. e vertente tra in persona della sua procuratrice Parte_1
elettivamente domiciliata in Saluzzo (CN), Corso Roma n. 23, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Luigi Giulio Giulini Richard che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -;
e
, contumace;
CP_1
- resistente -;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 22.05.2025 parte ricorrente così ha precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare che la signora
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Genova (GE), Via dell'Alloro n. 172 interno 16, è erede puro e semplice della defunta signora
(C.F.: , nata a [...] il [...], ed Persona_1 CodiceFiscale_2
ivi deceduta in data 26.08.2017, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese, diritti
e onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente - premesso di aver acquistato pro soluto e “in blocco” un portafoglio di contratti e crediti – ha esposto:
1) di essere creditrice di , nato a [...] il [...], residente in Parte_3
Genova (GE), Via Dell'Alloro n. 172 – Nero/int. 16, in forza di atto di mutuo fondiario ai sensi
1 dell'art. 38 e segg. D. Lgs. n. 385/1993, a rogito Notaio Dott. , stipulato in Persona_2
data 09.12.2010, rep. 69298 – racc. 28512, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 2 il 07.01.2011 al n. 190 serie 1T;
2) in forza di tale titolo ed a garanzia delle obbligazioni assunte con l'atto di cui sopra, in data 10.01.2011 , per il diritto di nuda proprietà, e per il Parte_3 CP_1 diritto di usufrutto, quest'ultima in qualità di terza datrice di ipoteca, hanno concesso alla Banca
Carige S.p.A. ipoteca volontaria di 1° grado per la somma complessiva di € 176.000,00, iscritta presso la Conservatoria dei RR. II. di Genova in data 10.01.2011 (reg. gen. n. 611 – reg. part.
n. 104), sull'immobile sito in Genova, Via dell'Alloro n. 172 (in atto) / 173 nella nota di iscrizione ipotecaria – interno n. 16 (ed annessa cantina al piano sotterraneo, segnata con il n.
21;
3) con atto a rogito notaio , stipulato il 09.07.2015, rep. n. 74885 – racc. Persona_2
n. 33049, per i diritti di nuda proprietà, e per i diritti di usufrutto, hanno Pt_3 CP_1
venduto a la piena proprietà del predetto immobile;
Persona_1
4) è deceduta in Genova in data 26.08.2017 e, non avendo i chiamati Persona_1
(ovvero il marito e le figlie e accettato Testimone_1 Persona_3 CP_1
l'eredità nel termine di cui all'art. 481 c.c., a seguito di ricorso ex art. 528 c.c. è stata aperta l'eredità giacente della detta la quale è stata tuttavia chiusa per il mancato versamento Per_1
del fondo spese;
5) è stato dunque presentato un nuovo ricorso per l'apertura dell'eredità giacente, ma anche tale procedura è stata chiusa per essere stata ravvisata un'accettazione dell'eredità ex art. 485
c.c. da parte dell'odierna resistente.
Ha dunque concluso nei termini suindicati.
La resistente, pur ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita.
Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
In punto di diritto va rilevato che l'art. 485 c.c. prevede che “Il chiamato all'eredità, quando
a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia
2 all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”.
Nella specie, nel corso della procedura di eredità giacente V.G. 387/2024 il cancelliere, dott.ssa in data 6 settembre 2024, accompagnata dal curatore, ha compiuto il primo Per_4 accesso presso l'abitazione della de cuius al fine di inventariarne il contenuto e con l'occasione ha rilevato la presenza al suo interno di figlia della de cuius, la quale ha CP_1
dichiarato a verbale di risiedere in detto immobile dal 28 novembre 1994, precisando altresì che tutto il mobilio ivi presente è di sua esclusiva proprietà. La resistente, per sua stessa ammissione, è risultata essere non solo nel possesso di un bene caduto in successione, ma ha dichiarato che la madre non ha mai abitato nel detto immobile dove ha sempre vissuto lei medesima con il marito e dopo la loro nascita con le figlie, come da certificato di residenza storico agli atti.
Tali circostanze in ordine al possesso sono idonee a configurare l'acquisto dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., essendo stato accertato che il possesso si è protratto per oltre tre mesi dalla morte senza che la chiamata abbia fatto l'inventario ed essendo incontroverso che la resistente avesse consapevolezza sia della devoluzione dell'eredità, sia che il bene posseduto apparteneva all'eredità medesima. Invero l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso. Le norme che disciplinano la rinuncia all'eredità devono essere coordinate con quelle dell'art. 485 c.c. per cui il chiamato all'eredità, ove si trovi nel possesso (a qualsiasi titolo) di beni ereditari, ha l'onere, come sopra detto, di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltà di accettare l'eredità con beneficio d'inventario ma anche quella di rinunciare alla stessa (v. Cass.
11018/2008, Cass. 4845/2003 e Cass. 7076/1995).
Infatti, l'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità (v. Cass. 1735/2024).
3 Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte ricorrente è dunque fondata e va accolta. Per l'effetto, va dichiarato che ha accettato l'eredità CP_1
morendo dismessa da nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in Persona_1
data 26.08.2017, e, conseguentemente, è erede di quest'ultima.
Da quanto sopra deriva che va ordinato al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni, con ogni necessaria formalità ed annotazione.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi, tenuto conto dei parametri di cui al DM 147/2022 e considerata la causa di valore indeterminabile e di bassa complessità stante la natura delle questioni giuridiche trattate (esclusa la fase istruttoria che non si è svolta), e per soccombenza vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara che ha accettato l'eredità CP_1
morendo dismessa da nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in Persona_1 data 26.08.2017, e, conseguentemente, è erede di quest'ultima;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni, con ogni necessaria formalità ed annotazione;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in € CP_1
2.906,00 per compenso professionale ed € 557,80 per esborsi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, in data 23.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1644/2025 R.G. e vertente tra in persona della sua procuratrice Parte_1
elettivamente domiciliata in Saluzzo (CN), Corso Roma n. 23, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Luigi Giulio Giulini Richard che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -;
e
, contumace;
CP_1
- resistente -;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 22.05.2025 parte ricorrente così ha precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare che la signora
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Genova (GE), Via dell'Alloro n. 172 interno 16, è erede puro e semplice della defunta signora
(C.F.: , nata a [...] il [...], ed Persona_1 CodiceFiscale_2
ivi deceduta in data 26.08.2017, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese, diritti
e onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente - premesso di aver acquistato pro soluto e “in blocco” un portafoglio di contratti e crediti – ha esposto:
1) di essere creditrice di , nato a [...] il [...], residente in Parte_3
Genova (GE), Via Dell'Alloro n. 172 – Nero/int. 16, in forza di atto di mutuo fondiario ai sensi
1 dell'art. 38 e segg. D. Lgs. n. 385/1993, a rogito Notaio Dott. , stipulato in Persona_2
data 09.12.2010, rep. 69298 – racc. 28512, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 2 il 07.01.2011 al n. 190 serie 1T;
2) in forza di tale titolo ed a garanzia delle obbligazioni assunte con l'atto di cui sopra, in data 10.01.2011 , per il diritto di nuda proprietà, e per il Parte_3 CP_1 diritto di usufrutto, quest'ultima in qualità di terza datrice di ipoteca, hanno concesso alla Banca
Carige S.p.A. ipoteca volontaria di 1° grado per la somma complessiva di € 176.000,00, iscritta presso la Conservatoria dei RR. II. di Genova in data 10.01.2011 (reg. gen. n. 611 – reg. part.
n. 104), sull'immobile sito in Genova, Via dell'Alloro n. 172 (in atto) / 173 nella nota di iscrizione ipotecaria – interno n. 16 (ed annessa cantina al piano sotterraneo, segnata con il n.
21;
3) con atto a rogito notaio , stipulato il 09.07.2015, rep. n. 74885 – racc. Persona_2
n. 33049, per i diritti di nuda proprietà, e per i diritti di usufrutto, hanno Pt_3 CP_1
venduto a la piena proprietà del predetto immobile;
Persona_1
4) è deceduta in Genova in data 26.08.2017 e, non avendo i chiamati Persona_1
(ovvero il marito e le figlie e accettato Testimone_1 Persona_3 CP_1
l'eredità nel termine di cui all'art. 481 c.c., a seguito di ricorso ex art. 528 c.c. è stata aperta l'eredità giacente della detta la quale è stata tuttavia chiusa per il mancato versamento Per_1
del fondo spese;
5) è stato dunque presentato un nuovo ricorso per l'apertura dell'eredità giacente, ma anche tale procedura è stata chiusa per essere stata ravvisata un'accettazione dell'eredità ex art. 485
c.c. da parte dell'odierna resistente.
Ha dunque concluso nei termini suindicati.
La resistente, pur ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita.
Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
In punto di diritto va rilevato che l'art. 485 c.c. prevede che “Il chiamato all'eredità, quando
a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia
2 all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”.
Nella specie, nel corso della procedura di eredità giacente V.G. 387/2024 il cancelliere, dott.ssa in data 6 settembre 2024, accompagnata dal curatore, ha compiuto il primo Per_4 accesso presso l'abitazione della de cuius al fine di inventariarne il contenuto e con l'occasione ha rilevato la presenza al suo interno di figlia della de cuius, la quale ha CP_1
dichiarato a verbale di risiedere in detto immobile dal 28 novembre 1994, precisando altresì che tutto il mobilio ivi presente è di sua esclusiva proprietà. La resistente, per sua stessa ammissione, è risultata essere non solo nel possesso di un bene caduto in successione, ma ha dichiarato che la madre non ha mai abitato nel detto immobile dove ha sempre vissuto lei medesima con il marito e dopo la loro nascita con le figlie, come da certificato di residenza storico agli atti.
Tali circostanze in ordine al possesso sono idonee a configurare l'acquisto dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., essendo stato accertato che il possesso si è protratto per oltre tre mesi dalla morte senza che la chiamata abbia fatto l'inventario ed essendo incontroverso che la resistente avesse consapevolezza sia della devoluzione dell'eredità, sia che il bene posseduto apparteneva all'eredità medesima. Invero l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso. Le norme che disciplinano la rinuncia all'eredità devono essere coordinate con quelle dell'art. 485 c.c. per cui il chiamato all'eredità, ove si trovi nel possesso (a qualsiasi titolo) di beni ereditari, ha l'onere, come sopra detto, di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltà di accettare l'eredità con beneficio d'inventario ma anche quella di rinunciare alla stessa (v. Cass.
11018/2008, Cass. 4845/2003 e Cass. 7076/1995).
Infatti, l'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità (v. Cass. 1735/2024).
3 Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte ricorrente è dunque fondata e va accolta. Per l'effetto, va dichiarato che ha accettato l'eredità CP_1
morendo dismessa da nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in Persona_1
data 26.08.2017, e, conseguentemente, è erede di quest'ultima.
Da quanto sopra deriva che va ordinato al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni, con ogni necessaria formalità ed annotazione.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi, tenuto conto dei parametri di cui al DM 147/2022 e considerata la causa di valore indeterminabile e di bassa complessità stante la natura delle questioni giuridiche trattate (esclusa la fase istruttoria che non si è svolta), e per soccombenza vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara che ha accettato l'eredità CP_1
morendo dismessa da nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in Persona_1 data 26.08.2017, e, conseguentemente, è erede di quest'ultima;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni, con ogni necessaria formalità ed annotazione;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in € CP_1
2.906,00 per compenso professionale ed € 557,80 per esborsi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, in data 23.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
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