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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. GI D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6375 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 27/05/2025 tra
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. GIACOMO TARTAGLIONE ( ) presso cui è C.F._2
elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
( rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._3
atti, dagli avv.ti NADIA LATTANZI ( ) e ANTONIO ACUNZO C.F._4
( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._5
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 27/05/2025 le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 25/10/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 23/10/1999, dal quale erano nati due figli il Per_1
17/04/2021 e il 09/06/2006, e di essersi separata con decreto di omologa emesso il Per_2
1 29/09/2020, ove era stato previsto l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei due figli versando € 450,00 al mese (di cui 250,00 per il minore e € Per_2
200,00 per ), oltre al 50% delle spese straordinarie. Precisava di lavorare quale Per_1 dipendente presso il negozio “MI Materassi” in Casapulla, mentre il resistente era occupato presso il centro “L'Oasi s.r.l.”, il figlio era stato arruolato nella Guardia di Per_1
Finanza, mentre frequentava il quinto anno di liceo scientifico. Tanto premesso Per_2 chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'aumento dell'assegno per il figlio in ragione delle sue accresciute esigenze da € 250,00 a € 450,00 al mese. Per_2
Con comparsa di risposta, depositata in data 02/02/2025, si costituiva il resistente, il quale, contestando quanto dedotto da controparte, allegava una riduzione della propria capacità economica rispetto all'epoca della separazione, attese le difficoltà economiche della società
“Oasi s.r.l.” presso cui lavorava a causa dell'emergenza pandemica del 2020 e del venir meno della Convenzione con l'Asl di competenza. Precisava che all'epoca della separazione, quale ausiliario sociosanitario, percepiva circa € 1.500,00/1.600,00 al mese, ridottisi attualmente a €
1.200,00 mensili. Deduceva di esser gravato da due finanziamenti con , contratti CP_3
posteriormente alla separazione, con rate mensili rispettivamente di € 200,00 e € 116,00, oltre al finanziamento già esistente con con rata mensile di € 270,96 e al contratto di CP_4
Assicurazione Axa con rata mensile di € 100,00. Aggiungeva che, non potendo permettersi di pagare anche un affitto, viveva presso l'abitazione dei genitori, contribuendo al pagamento delle utenze con una somma di circa € 150,00 al mese. Rilevava invece che la situazione economica della ricorrente era migliorata tant'è che si era trasferita presso un'altra abitazione, conviveva con un nuovo compagno e percepiva il 100% dell'assegno unico familiare.
Evidenziava inoltre che il figlio lavorava come barista presso il bar “Coffe Story” in Per_2
Marcianise. Tanto premesso, il resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva la conferma dell'assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la restituzione dello scooter SH 125 di cui era Per_2
intestatario ma di cui era in possesso il figlio . Per_2
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 04/02/2025, il Collegio emetteva sentenza parziale di divorzio e, con ordinanza di rimessione della causa in istruttoria, revocava l'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio e Per_1
confermava per il resto la disciplina della separazione (cfr. ordinanza del 05/02/2025).
All'udienza cartolare del 27/05/2025, la causa era rimessa in decisione.
Essendo già stata pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 05/02/2025, occorre pronunciarsi solo sulle statuizioni accessorie.
2 Va in via preliminare confermata la revoca dell'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio , già disposta con ordinanza del 05/02/2025, in Per_1
quanto economicamente autosufficiente.
Quanto all'assegno di mantenimento per il figlio , la ricorrente ne chiede un aumento a € Per_2
450,00 al mese allegando le accresciute esigenze del ragazzo rispetto all'epoca della separazione (anno 2020), mentre il resistente la conferma a € 250,00 allegando un peggioramento della capacità economica rispetto all'epoca della separazione.
Va premesso che non è possibile operare una corretta comparazione tra l'attuale capacità economica del resistente e quella all'epoca della separazione per attestare un peggioramento della sua capacità economica poiché la documentazione depositata è incompleta. Invero, il resistente ha depositato solo tre buste paga relative all'anno 2020 (cfr. buste paga di gennaio, marzo e luglio 2020) che non sono sufficienti al fine di esaminare la capacità economica di allora e confrontarla con quella attuale.
Dalla documentazione in atti, risulta che il resistente, quale ausiliario sociosanitario, percepisce attualmente circa € 1.400,00 netti al mese per dodici mensilità (cfr. media dei redditi annuali netti risultanti dai CUD 2022 e CUD 2023; il CUD 2024 e le buste paga relative all'anno 2023
e 2024 non sono complete) e paga rate mensili per diversi finanziamenti stipulati per un totale di € 491,70 al mese. In particolare, dal secondo contratto di finanziamento si evince CP_3
che, come dedotto dalla ricorrente, il resistente sta versando in realtà una sola rata mensile in favore di , pari a € 116,06, ad estinzione anche del precedente debito con la stessa CP_3
contratto il 02/02/2021 (cfr. pag. 7 contratto del 30/07/2024 con e bollettini ). CP_3 CP_3
A tale rata si aggiunge l'importo mensile di € 270,96 in favore di (cfr. finanziamento CP_4 di con un residuo di € 11.096,88 alla data del 27/01/2025 e lista movimenti da CP_4
settembre 2024 a gennaio 2025) e quello di € 104,68 (cfr. documento riepilogo Parte_2
del 01/02/2025).
[...]
Invece, la ricorrente lavora quale dipendente presso il negozio MI Materassi in Casapulla ma non ha depositato alcuna documentazione reddituale, né ha indicato l'ammontare della sua retribuzione. Tali informazioni sono necessarie ai fini di una corretta valutazione della capacità economica del genitore. Inoltre, è incontestata la circostanza che percepisce per intero l'assegno unico familiare.
Ciò posto, considerata la capacità economica delle parti come sopra risultante, il Tribunale reputa congruo confermare l'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio pari a € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra-assegno, Per_2 tenuto anche conto della percezione integrale dell'assegno unico familiare in favore della
3 ricorrente. Pertanto, il resistente dovrà versare alla ricorrente un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese extra-assegno. Per_2
Da ultimo, in merito alla domanda delle parti di statuire in ordine all'assegno unico familiare
(la ricorrente chiede il 100% in suo favore e il resistente il 50% in favore di ciascun genitore), va rappresentato che in sede di separazione le parti avevano già concordato che tale assegno venisse versato dal resistente in favore della ricorrente (cfr. punto V dei patti della separazione). Non risultano circostanze sopravvenute giustificative di una modifica sul punto, posto che, in sede di quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio , si è Per_2 tenuto conto dell'incontestata circostanza per cui la ricorrente già percepisca per intero l'assegno unico familiare. Sul punto, si menziona peraltro una recente pronuncia di legittimità con la quale la Suprema Corte, condividendo l'interpretazione della norma in tema di assegno unico familiare operata dall' nella circolare n. 23/22, chiarisce che tale assegno può essere CP_5
attribuito al genitore collocatario poiché quest'ultimo “provvede ai bisogni e alle esigenze immediate del figlio” giacché “finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi volti a sostenere la genitorialità e la natalità” (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2025, n.
4672).
Pertanto, va confermata la percezione integrale dell'assegno unico familiare da parte della ricorrente, come da precedenti accordi tra le parti.
Va infine dichiarata inammissibile la domanda del resistente di ottenere la restituzione dello scooter in quanto non connessa in maniera forte con il presente giudizio.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) conferma la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne
; Per_1
2) conferma l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne versando alla ricorrente la somma mensile di € 250,00, rivalutabile Per_2
annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
3) conferma la percezione in misura integrale dell'assegno unico familiare in favore della ricorrente;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Presidente est. dott. GI D'Onofrio 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. GI D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6375 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 27/05/2025 tra
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. GIACOMO TARTAGLIONE ( ) presso cui è C.F._2
elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
( rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._3
atti, dagli avv.ti NADIA LATTANZI ( ) e ANTONIO ACUNZO C.F._4
( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._5
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 27/05/2025 le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 25/10/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 23/10/1999, dal quale erano nati due figli il Per_1
17/04/2021 e il 09/06/2006, e di essersi separata con decreto di omologa emesso il Per_2
1 29/09/2020, ove era stato previsto l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei due figli versando € 450,00 al mese (di cui 250,00 per il minore e € Per_2
200,00 per ), oltre al 50% delle spese straordinarie. Precisava di lavorare quale Per_1 dipendente presso il negozio “MI Materassi” in Casapulla, mentre il resistente era occupato presso il centro “L'Oasi s.r.l.”, il figlio era stato arruolato nella Guardia di Per_1
Finanza, mentre frequentava il quinto anno di liceo scientifico. Tanto premesso Per_2 chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'aumento dell'assegno per il figlio in ragione delle sue accresciute esigenze da € 250,00 a € 450,00 al mese. Per_2
Con comparsa di risposta, depositata in data 02/02/2025, si costituiva il resistente, il quale, contestando quanto dedotto da controparte, allegava una riduzione della propria capacità economica rispetto all'epoca della separazione, attese le difficoltà economiche della società
“Oasi s.r.l.” presso cui lavorava a causa dell'emergenza pandemica del 2020 e del venir meno della Convenzione con l'Asl di competenza. Precisava che all'epoca della separazione, quale ausiliario sociosanitario, percepiva circa € 1.500,00/1.600,00 al mese, ridottisi attualmente a €
1.200,00 mensili. Deduceva di esser gravato da due finanziamenti con , contratti CP_3
posteriormente alla separazione, con rate mensili rispettivamente di € 200,00 e € 116,00, oltre al finanziamento già esistente con con rata mensile di € 270,96 e al contratto di CP_4
Assicurazione Axa con rata mensile di € 100,00. Aggiungeva che, non potendo permettersi di pagare anche un affitto, viveva presso l'abitazione dei genitori, contribuendo al pagamento delle utenze con una somma di circa € 150,00 al mese. Rilevava invece che la situazione economica della ricorrente era migliorata tant'è che si era trasferita presso un'altra abitazione, conviveva con un nuovo compagno e percepiva il 100% dell'assegno unico familiare.
Evidenziava inoltre che il figlio lavorava come barista presso il bar “Coffe Story” in Per_2
Marcianise. Tanto premesso, il resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva la conferma dell'assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la restituzione dello scooter SH 125 di cui era Per_2
intestatario ma di cui era in possesso il figlio . Per_2
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 04/02/2025, il Collegio emetteva sentenza parziale di divorzio e, con ordinanza di rimessione della causa in istruttoria, revocava l'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio e Per_1
confermava per il resto la disciplina della separazione (cfr. ordinanza del 05/02/2025).
All'udienza cartolare del 27/05/2025, la causa era rimessa in decisione.
Essendo già stata pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 05/02/2025, occorre pronunciarsi solo sulle statuizioni accessorie.
2 Va in via preliminare confermata la revoca dell'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio , già disposta con ordinanza del 05/02/2025, in Per_1
quanto economicamente autosufficiente.
Quanto all'assegno di mantenimento per il figlio , la ricorrente ne chiede un aumento a € Per_2
450,00 al mese allegando le accresciute esigenze del ragazzo rispetto all'epoca della separazione (anno 2020), mentre il resistente la conferma a € 250,00 allegando un peggioramento della capacità economica rispetto all'epoca della separazione.
Va premesso che non è possibile operare una corretta comparazione tra l'attuale capacità economica del resistente e quella all'epoca della separazione per attestare un peggioramento della sua capacità economica poiché la documentazione depositata è incompleta. Invero, il resistente ha depositato solo tre buste paga relative all'anno 2020 (cfr. buste paga di gennaio, marzo e luglio 2020) che non sono sufficienti al fine di esaminare la capacità economica di allora e confrontarla con quella attuale.
Dalla documentazione in atti, risulta che il resistente, quale ausiliario sociosanitario, percepisce attualmente circa € 1.400,00 netti al mese per dodici mensilità (cfr. media dei redditi annuali netti risultanti dai CUD 2022 e CUD 2023; il CUD 2024 e le buste paga relative all'anno 2023
e 2024 non sono complete) e paga rate mensili per diversi finanziamenti stipulati per un totale di € 491,70 al mese. In particolare, dal secondo contratto di finanziamento si evince CP_3
che, come dedotto dalla ricorrente, il resistente sta versando in realtà una sola rata mensile in favore di , pari a € 116,06, ad estinzione anche del precedente debito con la stessa CP_3
contratto il 02/02/2021 (cfr. pag. 7 contratto del 30/07/2024 con e bollettini ). CP_3 CP_3
A tale rata si aggiunge l'importo mensile di € 270,96 in favore di (cfr. finanziamento CP_4 di con un residuo di € 11.096,88 alla data del 27/01/2025 e lista movimenti da CP_4
settembre 2024 a gennaio 2025) e quello di € 104,68 (cfr. documento riepilogo Parte_2
del 01/02/2025).
[...]
Invece, la ricorrente lavora quale dipendente presso il negozio MI Materassi in Casapulla ma non ha depositato alcuna documentazione reddituale, né ha indicato l'ammontare della sua retribuzione. Tali informazioni sono necessarie ai fini di una corretta valutazione della capacità economica del genitore. Inoltre, è incontestata la circostanza che percepisce per intero l'assegno unico familiare.
Ciò posto, considerata la capacità economica delle parti come sopra risultante, il Tribunale reputa congruo confermare l'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio pari a € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra-assegno, Per_2 tenuto anche conto della percezione integrale dell'assegno unico familiare in favore della
3 ricorrente. Pertanto, il resistente dovrà versare alla ricorrente un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese extra-assegno. Per_2
Da ultimo, in merito alla domanda delle parti di statuire in ordine all'assegno unico familiare
(la ricorrente chiede il 100% in suo favore e il resistente il 50% in favore di ciascun genitore), va rappresentato che in sede di separazione le parti avevano già concordato che tale assegno venisse versato dal resistente in favore della ricorrente (cfr. punto V dei patti della separazione). Non risultano circostanze sopravvenute giustificative di una modifica sul punto, posto che, in sede di quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio , si è Per_2 tenuto conto dell'incontestata circostanza per cui la ricorrente già percepisca per intero l'assegno unico familiare. Sul punto, si menziona peraltro una recente pronuncia di legittimità con la quale la Suprema Corte, condividendo l'interpretazione della norma in tema di assegno unico familiare operata dall' nella circolare n. 23/22, chiarisce che tale assegno può essere CP_5
attribuito al genitore collocatario poiché quest'ultimo “provvede ai bisogni e alle esigenze immediate del figlio” giacché “finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi volti a sostenere la genitorialità e la natalità” (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2025, n.
4672).
Pertanto, va confermata la percezione integrale dell'assegno unico familiare da parte della ricorrente, come da precedenti accordi tra le parti.
Va infine dichiarata inammissibile la domanda del resistente di ottenere la restituzione dello scooter in quanto non connessa in maniera forte con il presente giudizio.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) conferma la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne
; Per_1
2) conferma l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne versando alla ricorrente la somma mensile di € 250,00, rivalutabile Per_2
annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
3) conferma la percezione in misura integrale dell'assegno unico familiare in favore della ricorrente;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Presidente est. dott. GI D'Onofrio 4