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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 28 gennaio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1957 del Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gilberto Cerutti, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cutrona,
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Luigi Capo,
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. Rodolfo Sartini,
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 4944/2021 del 24.5.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2.5.2019, ha chiesto accertarsi la nullità del Parte_1
contratto a termine stipulato con dichiararne la trasformazione a tempo Controparte_3
indeterminato e full-time, e condannarsi la società alla ricostituzione del rapporto di lavoro ed al versamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva per un “congruo numero” di mensilità
1 dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.539,95; ha chiesto inoltre accertarsi la responsabilità solidale della per i diritti maturati nel corso del rapporto di lavoro Controparte_3
con la società nonché dichiararsi in ogni caso la responsabilità solidale del Controparte_2
, condannando tutte le parti resistenti in solido al pagamento della Controparte_4 somma di € 24.075,15 per differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro con CP_2
e le sole resistenti al pagamento delle somma di € 29.035,02
[...] Controparte_5 CP_1
per differenze retributive maturate durante il rapporto con oltre accessori e spese Controparte_3
di lite.
A fondamento delle pretese, il ha dedotto di aver lavorato continuativamente Parte_1
presso il dal 20.2.2015 al 31.1.2019 per 5 gg. a settimana con orario Controparte_4
dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, svolgendo mansioni di addetto a servizi di guardiania e portierato con postazione fissa;
che tuttavia il rapporto era stato formalizzato con le seguenti modalità:
a) dal 20.2.2015 al 10.12.2016 alle dipendenze di con contratto part-time al 50% a Controparte_2
tempo indeterminato e qualifica di impiegato di 6° livello C.C.N.L. Terziario;
b) alle dipendenze di dall'1.2.2017 al 31.1.2019, con contratto a tempo determinato part-time 50%, e Controparte_3
qualifica di operaio di cat. A2 C.C.N.L. Guardiania e portierato;
che il contratto a termine con
[...]
doveva considerarsi nullo in quanto concluso nella vigenza del rapporto con il Controparte_3 precedente datore di lavoro, proseguito ininterrottamente anche nel periodo di “vacatio” contrattuale dall'11.12.2016 al 31.1.2017, di tal ché il rapporto doveva ritenersi convertito a tempo indeterminato;
che doveva rispondere in via solidale con sia a mente dell'art. Controparte_3 Controparte_2
2112 c.c., sia in virtù della disciplina del c.d. “cambio di appalto”.
Le due società si sono costituite con distinte memorie, chiedendo il rigetto del ricorso. Hanno infatti dedotto che i rapporti di lavoro intercorsi con il ricorrente sarebbero stati conformi ai rispettivi contratti, e hanno contestato in ogni caso la ricorrenza nella specie dei presupposti della responsabilità solidale, non essendo intercorsi tra le società né una cessione d'azienda né un cambio appalto.
Il ha parimenti chiesto il rigetto di ogni domanda, eccependo la propria carenza CP_1 di legittimazione passiva, non essendo ad esso applicabile l'art. 29, d. lgs. n. 276/2003.
Espletata l'istruttoria orale, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha respinto integralmente il ricorso. In particolare, ha dichiarato in via preliminare la carenza di legittimazione passiva del nel merito, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto non provati i fatti di causa CP_1 con riguardo all'orario di lavoro osservato;
ha ritenuto inoltre i conteggi prodotti dal ricorrente contrastanti rispetto ai fatti dedotti, con specifico riguardo alle asserite ore di lavoro eccedenti quelle mattutine ed alle ferie non godute;
ha altresì respinto le domande di declaratoria di nullità del contratto a termine stipulato con e di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di Controparte_3
2 lavoro, escludendo in ogni caso la responsabilità solidale di in assenza di prova Controparte_3
circa la supposta cessione di azienda ex art. 2112 cod. civ., nonché di obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, non allegate. Ha da ultimo compensato le spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il chiedendone l'integrale riforma Parte_1
sulla scorta di 6 motivi di impugnazione.
Si sono costituite in giudizio le parti appellate, chiedendo a loro volta il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Esaminati gli atti e i documenti, la causa è stata definita all'udienza del 28.1.2025 mediante lettura del dispositivo.
2. Ebbene, va esaminata in via preliminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva reiterata dal il quale – chiedendo la conferma sul punto della sentenza impugnata – CP_1
richiama una pronuncia del Tribunale di Torino (la n. 98/2018) che escluderebbe i condomini negli edifici dall'area soggettiva di applicabilità dell'art. 29, co. 2, d. lgs. n. 276/2003, in quanto non qualificabili come imprenditori o professionisti.
2.1. L'eccezione è fondata e, sul punto, la sentenza di primo grado va confermata.
Con sentenza n. 19514/2023, la Suprema Corte ha infatti chiarito che “Presupposto soggettivo della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lg. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile), è che il committente eserciti attività d'impresa ovvero, quale "datore di lavoro", si serva delle prestazioni rese dai dipendenti dell'appaltatore per realizzare l'oggetto della propria attività istituzionale - prendendo parte al processo di decentramento produttivo del servizio
-, restando escluso dal campo di applicazione della norma (ai sensi del comma 3-ter del citato art.
29) il committente persona fisica che non eserciti attività d'impresa o professionale”. Così motivando, nella fattispecie portata alla sua attenzione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità solidale di un in relazione alle omissioni contributive CP_1
afferenti ad alcune lavoratrici che vi avevano prestato attività di pulizia per conto di un appaltatore, sul presupposto, da un lato, che il , quale ente di gestione dei beni comuni, non assume, CP_1
ai fini lavoristici, rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condomini, e, dall'altro, che esso non svolge attività d'impresa né partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo.
Ebbene, analoghe motivazioni possono essere ribadite anche nella fattispecie in esame.
3. Nel merito, al fine di individuare i soggetti obbligati al pagamento di eventuali differenze retributive, appare poi logicamente prioritario l'esame del quinto motivo di impugnazione, con il quale l'appellante lamenta che sarebbero stati violati i “principi giurisprudenziali in tema di successione nell'appalto con prosecuzione dell'attività da parte dell'appaltatore subentrante con fattispecie assimilabile alla disciplina dell'art. 2112 Cod. Civ.: con conseguente vizio di nullità del
3 contratto a tempo determinato sostitutivo di quello a tempo indeterminato vigente con il cessato appaltatore”.
Più in particolare, l'appellante lamenta che il Tribunale erroneamente avrebbe omesso di accertare la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, iniziato con la e proseguito con la circostanza da cui l'appellante fa Controparte_2 Controparte_3 derivare la nullità del termine apposto al contratto con la l'illegittimità delle Controparte_3
pattuizioni intercorse con in merito ad un trattamento economico meno favorevole Controparte_3
a quello inizialmente applicato da ed infine l'applicabilità al caso di specie della Controparte_2 disciplina di cui all'art. 32, l. n. 183/2010.
3.1. Ebbene, anche tale motivo di impugnazione è infondato, salvo quanto subito si preciserà.
Invero, a riprova della pretesa continuità del rapporto derivante dalla presunta cessione d'azienda ex art. 2112 c.c. ovvero dal presunto cambio appalto, parte appellante invoca la deposizione della teste la quale avrebbe dichiarato: “a quanto ricordo circa un anno prima che Testimone_1 il ricorrente fosse mandato via o forse anche meno l'amministratore ci avvisò che il manta aveva chiuso la precedente società e ne aveva aperta un'altra e che il portiere sarebbe passato alle dipendenze di questa seconda società. Non so esattamente se ciò sia avvenuto ma nelle prestazioni del portiere non c'è stata discontinuità”.
Ora, in disparte quanto già correttamente rilevato dal Tribunale circa l'insufficienza delle dichiarazioni – del tutto generiche – rese dalla teste, rileva il Collegio che dalle visure camerali delle due società, prodotte in atti, non risulta tra esse intervenuta alcuna cessione ex art. 2112 c.c., neppure di ramo d'azienda.
Né risulta documentato alcun cambio appalto, secondo specifiche condizioni concordate tra le parti o in sede sindacale.
In difetto di idonea prova, pertanto, deve ritenersi che la abbia Controparte_3
autonomamente assunto il a decorrere dal 1.2.2017, instaurando un nuovo rapporto di Parte_1
lavoro.
La validità del nuovo rapporto e delle relative pattuizioni negoziali – ivi incluse quelle concernenti il trattamento economico ed il termine di durata – non può poi essere inficiata dalla precedente sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Controparte_2
Ed infatti, è vero che il rapporto di lavoro con deve intendersi a tempo Controparte_2
indeterminato (giacché non risulta prodotto in atti alcun contratto di lavoro a tempo determinato, benché la forma scritta per il termine di durata sia richiesta ad substantiam); ed è vero altresì che, in assenza di idonea prova circa un eventuale intervenuto licenziamento o circa dimissioni rassegnate validamente dal lavoratore, tale rapporto non può intendersi cessato alla data del 10.12.2016, come
4 pretenderebbe la società (al doc. 2 allegato alla memoria di costituzione in primo grado di CP_2
risulta prodotta infatti la visura camerale della società anziché le presunte dimissioni). Ma è
[...]
anche vero che la prosecuzione del rapporto con anche nel periodo successivo alle Controparte_2
presunte dimissioni del 10.12.2016, non può incidere in alcun modo sulla valida stipulazione di un nuovo contratto di lavoro con un soggetto diverso, quale la non avendo il Controparte_3
lavoratore mai dedotto che le due società rappresentassero in realtà un unico centro di interessi.
In conclusione, pertanto, deve ritenersi che il contratto a tempo indeterminato con CP_2
sia proseguito quantomeno anche nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 (e tanto, anche a
[...] prescindere dalla prova dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del in Parte_1
favore della società), mentre dal 1.2.2017 sia iniziato un nuovo rapporto – stavolta a tempo determinato, come da contratto in atti – con una diversa parte datoriale, la la quale Controparte_3
pertanto non era affatto vincolata alle condizioni economiche e contrattuali praticate durante il precedente rapporto.
Di tal ché ciascuna delle due società dovrà partitamente rispondere per le eventuali differenze retributive maturate nei propri confronti dal durante il rispettivo rapporto di lavoro con Parte_1
lui intrattenuto, secondo le condizioni economiche e contrattuali concordate o comunque applicate o applicabili.
4. Ciò posto, al fine di stabilire se il lavoratore abbia diritto a differenze retributive, va a questo punto esaminato il terzo motivo di impugnazione, con cui l'appellante lamenta una erronea valutazione, ad opera del Tribunale, “delle risultanze della prova testimoniale circa la continuità del rapporto nel periodo 11/12/2016 – 31/1/2017 e circa la sussistenza della prestazione lavorativa nel turno pomeridiano”.
4.1. Ebbene, quanto al periodo 11.12.2016 – 31.1.2017, come si è appena rilevato, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con deve ritenersi proseguito in difetto di prova di Controparte_2
intimazione di valido licenziamento o di rassegnate valide dimissioni, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'odierno appellante.
Di tal ché una eventuale erronea valutazione delle prove ad opera del Tribunale risulta del tutto irrilevante, dovendo ritenersi perdurante anche per il periodo de quo l'obbligazione retributiva assunta dalla società con la incontestata conclusione di un contratto di lavoro a decorrere dal
20.2.2015.
Con la conseguenza che, per tale periodo, va riconosciuto il diritto del alle relative Parte_1
differenze retributive.
4.2. Quanto invece al maggior orario di lavoro dedotto – dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, per un presunto orario settimanale part-time di 37 ore e 30 minuti –,
5 condivide il Collegio la valutazione delle prove operata dal Tribunale giacché, esaminate la documentazione in atti nonché le deposizioni testimoniali assunte in giudizio, non si rinviene prova sufficiente dell'assunto.
4.2.1 Ed invero, quanto alla documentazione, le buste-paga emesse dalla Controparte_2
attestano un orario di lavoro part-time al 50%.
Parimenti, con riguardo alla nel contratto di lavoro si legge che l'orario è Controparte_3
di 20 ore settimanali, ripartite dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00; e le buste-paga riportano un part-time al 50%.
Non assume invece rilievo dirimente la lettera del 15.2.2017, avente ad oggetto “Mansioni portierato”, con la quale il Condominio di Largo Arenula n. 34 risulta aver comunicato alla
[...]
“le condizioni da rispettare per lo svolgimento dei servizi sopra nominati” ed in Controparte_3 particolare che “l'orario di apertura del portone sarà il seguente 8,30-13,00/15,00-18,00”
Ed invero, nella stessa lettera – la quale peraltro, come è evidente, concerne esclusivamente il periodo di lavoro svolto dal alle dipendenze della – si legge: “Nel caso Parte_1 Controparte_3 in cui ci sarà segnalata la mancanza del personale nell'orario previsto, l'amministrazione provvederà a comunicare via raccomandata con lettera di richiamo disciplinare alla Società titolare dell'appalto il fatto, che dovrà comunicarla all'addetto di turno … La società titolare dell'appalto tramite i propri dipendenti sarà tenuta a prendere nota di tutte le persone non residenti che accedono allo stabile … La società titolare dell'appalto tramite i propri dipendenti dovrà mantenere pulito …
l'ingresso … Gli addetti alla portineria e alle pulizie dovranno avere … il cartellino di riconoscimento … Gli addetti alla portineria dovranno ritirare la posta ordinaria … Gli addetti alla portineria dovranno segnalare alla società appaltatrice le eventuali anomali presenti …”. Non si legge invece il nome di alcun portiere, tantomeno del Parte_1
Ebbene, dal tenore della lettera, risulta evidente che, secondo gli accordi tra il e CP_1 la società, il servizio di portierato poteva essere svolto da più “dipendenti” di quest'ultima, che si avvicendavano eventualmente quali “addetti di turno”.
Di tal ché la lettera di per sé non offre prova della circostanza che l'intero orario di apertura del portone (“8,30-13,00/15,00-18,00”) dovesse essere – e sia stato effettivamente – coperto dal servizio di portierato prestato dal essendo la società autorizzata dal committente ad Parte_1 avvalersi anche di diverso “personale”, che ben poteva essere presente in turni alternati con l'odierno appellante.
4.2.2 Quanto alle prove orali, è emerso quanto segue.
Il teste di parte ricorrente , il quale ha dichiarato di aver lavorato dal 2010 Testimone_2 all'ottobre 2015 in qualità di collaboratore dello studio Terracciano, situato nello stabile, ha riferito
6 testualmente: “Adr: conosco il ricorrente che inizialmente lavorava sia come autista di un avvocato che ha lo studio dello stabile ossia l'avvocato Terracciano …, sia come portiere dello stabile. Ciò era possibile in quanto come portiere aveva un orario part-time che non ricordo esattamente quale fosse ma mi pare che il lavoro di portiere lo svolgeva la mattina. Adr: a quanto ricordo nell'ultimo periodo in cui io ho lavorato presso lo studio e quindi credo da marzo-aprile 2015 egli svolgeva soltanto più il lavoro di portiere, lavorando sia di mattina che di pomeriggio. Adr: non ricordo con precisione l'orario del ricorrente però quando io arrivavo la mattina verso le 9\9,15 lui era già presente e la sera spesso andavamo via insieme intorno alle 18. So che aveva una pausa in quanto il portone era chiuso quantomeno dalle 13 alle 14”.
La teste di parte ricorrente escussa all'udienza del 22.9.2020 e dipendente Testimone_1
di Unioncamere Lazio, associazione che dal 2010 ha riferito essersi trasferita nello stabile in questione, ha dichiarato: “adr: conosco il ricorrente che svolgeva lavoro di portiere per detto stabile.
… Sono quindi certa che nel 2015 svolgesse sempre tali mansioni che ha svolto fino ad un anno e mezzo/due anni fa … adr: non ricordo esattamente l'orario del ricorrente;
posso però riferire che il mio orario di ufficio andava dalle 8:30 alle 17 dal lunedì al venerdì; in tale orario lo vedevo sempre al lavoro, salvo che nella pausa pranzo che a quanto ricordo era dalle 13 alle 14:30. In tale intervallo di tempo il portone principale era chiuso. adr: nel primo periodo, ossia dal 2010 per qualche anno,
i portieri erano due;
a un certo punto rimase soltanto il ricorrente …”.
Ancora, il teste delle società resistenti , condomino residente nello Testimone_3 stabile, ha dichiarato: “ il ricorrente … aveva preferenze per l'altro lavoro che ugualmente svolgeva, ossia fare l'autista al avv. Terracciano, che aveva studio al quinto piano e per il quale so che il ricorrente lavorava di pomeriggio;
adr: il pomeriggio spesso rimanevo in casa;
il portone era chiuso mentre la mattina era aperto;
il ricorrente lo vedevo spesso fuori il portone in attesa dell'avv.
Terracciano con la macchina;
ricordo che l'auto dell'avv. Terracciano era un modello suv;
il ricorrente spesso passeggiava nei pressi dell'auto a portone chiuso …”.
Infine, il teste delle medesime società resistenti consulente con studio in Testimone_4 via dei Barbieri, “non distante dal condominio di Largo Arenula”, ha dichiarato: “Adr: ogni mattina dopo aver parcheggiato la mia moto passavo di fronte al condominio in questione … e nel condominio vedevo (il ricorrente: n.d.e.). Adr: passavo tra le nove e le 11, ciò dipendeva Pt_1
dai servizi che doveva svolgere prima;
adr: posso dire che lo vedevo quasi tutti i giorni in piedi di fronte al portone dello stabile o seduto in una macchina grigia tipo berlina che a volte l'ho visto condurre probabilmente per spostarla in quanto la zona è a traffico limitato e non ha molto parcheggio;
adr: è capitato che prendessimo il caffè insieme;
… adr: anche il pomeriggio passavo con una certa frequenza di fronte allo stabile anche perché mi recavo abbastanza frequentemente
7 presso il consolato del Brasile che è lì vicino;
adr: io il il pomeriggio non lo vedevo mai;
Pt_1
… adr: so che il ricorrente dovrebbe aver lavorato per l'avv. Terracciano, che non saprei identificare fisicamente ma che aveva studio in largo Arenula;
peraltro non so dire se vi abbia lavorato prima di iniziare il lavoro di portiere o durante. Il nome dell'avv. l'ho comunque sentito dal ricorrente e ho anche visto la targa fuori dal portone del condominio”.
4.2.3 Ebbene – fermo che la deposizione del , dichiaratosi condomino dello stabile Tes_3 di Largo Arenula n. 34, può essere valutata ai sensi dell'art. 421 c.p.c. alla stregua di un interrogatorio libero, stante la sua incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17925/2007 e Cass. n.
6483/1997 sull'incapacità a testimoniare del condomino ove il condominio sia parte in causa) –, alla luce di tali prove orali, complessivamente valutate, ritiene il Collegio che non sia emersa prova sufficiente del maggior orario di lavoro osservato.
Ed invero, seppure i testi di parte ricorrente – l'uno, peraltro, a conoscenza diretta dei fatti solo sino all'ottobre 2015, per aver lavorato solo fino a tale epoca presso lo stabile – hanno entrambi dichiarato che l'odierno appellante lavorasse anche nel pomeriggio, pur tuttavia emerge complessivamente dalle dichiarazioni rese, da un lato, che almeno per un certo periodo il Parte_1 non fosse l'unico portiere, e dall'altro che egli non svolgesse soltanto l'attività di portierato, lavorando anche come autista dell'avv. Terracciano, titolare di studio avente sede nello stabile. Di tal ché è ben possibile che la permanenza del lavoratore nei pressi del portone dello stabile fosse in realtà connessa allo svolgimento da parte del di altre e diverse mansioni di attesa, come quelle Parte_1 dell'autista.
D'altro canto, neppure vi è esatta corrispondenza e sovrapposizione tra gli orari dedotti in ricorso (per il pomeriggio dalle ore 15:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, per l'intero periodo dal
20.2.2015 al 31.1.2019) ed i periodi ed orari riferiti dai testi: infatti dalla deposizione del teste può al più ricavarsi che nel periodo dal marzo-aprile sino all'ottobre 2015 (per soli 6 mesi Tes_2 circa), il lavorasse nel pomeriggio dalle ore 14:00 sino “intorno alle 18:00”, orario Parte_1 approssimativo in cui “spesso” (e, pertanto, non sempre) egli andava via insieme al teste;
e, dalla deposizione della teste può invece ricavarsi che il lavorasse nel pomeriggio Tes_1 Parte_1
dalle ore 14:30 alle 17:00.
Di tal ché, stante la discordanza di orari e la sovrapposizione solo parziale dei periodi, dato l'assunto attoreo, potrebbe ritenersi al più suffragata da plurimi riscontri la sola circostanza di un'attività lavorativa prestata tra le ore 15:00 e le 17:00, esclusivamente nel periodo da marzo/aprile ad ottobre 2015, avendo il solo teste riferito di un'attività lavorativa prestata “spesso” fino Tes_2 alle 18:00, e la sola teste di un'attività lavorativa pomeridiana prestata, solo per un minor Tes_1 orario, durante l'intero periodo di permanenza del presso lo stabile. Parte_1
8 Sennonché, appunto, il teste – il quale non risulta avere alcun legame con il Tes_4
condominio, né con i condomini o i titolari di studi professionali presso lo stabile, ma aveva rapporti personali con il (“è capitato che prendessimo il caffè insieme”) – ha riferito che il portone Parte_1 nel pomeriggio era invece chiuso e che il lavorava anche come autista dell'avv. Parte_1
Terracciano; e le stesse circostanze sono state confermate dal , seppur con dichiarazioni Tes_3
aventi valore di mero interrogatorio libero.
Ciò posto, essendovi forte discordanza e contraddittorietà tra le dichiarazioni complessivamente rese sull'orario di lavoro ma essendo invece emerso con certezza che il Parte_1 svolgesse presso lo stabile l'ulteriore attività lavorativa di autista, con mansioni anche di attesa, ritiene in conclusione il Collegio che non sia stata raggiunta prova sufficiente del maggior orario di lavoro che l'appellante ha dedotto di aver svolto quale portiere in modo costante per l'intero periodo oggetto di causa.
5. Da tanto consegue l'assorbimento del quarto motivo di impugnazione, con il quale l'appellante lamenta una “erronea interpretazione della domanda circa le differenze retributive”, asserendo che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato come “lavoro straordinario o supplementare” le ore eccedenti quelle mattutine.
6. Può invece a questo punto esaminarsi il primo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale, in violazione dell'art. 2967 c.c., avrebbe omesso di rilevare la “mancanza della prova del pagamento delle differenze retributive dovute anche con riferimento all'ipotesi di prestazione a tempo parziale (non contestata nel ricorso)”.
Allega a tal fine due appositi nuovi conteggi, il primo relativo al periodo 20.1.2015 –
31.1.2017 ed il secondo al successivo periodo 1.2.2017 – 31.1.2019.
6.1. Orbene, rileva il Collegio che, in effetti, nel proprio ricorso introduttivo, l'allora ricorrente aveva dedotto di aver lavorato in alcune giornate di festività soppresse, di non aver percepito maggiorazioni per il lavoro prestato durante le festività, di non aver fruito dei permessi retribuiti, di non aver percepito mensilità aggiuntive, straordinario, indennità ferie, T.F.R., lavoro domenicale, indennità di preavviso, di non aver percepito la retribuzione relativa al periodo non formalizzato.
Egli aveva tuttavia dichiarato di aver goduto delle ferie (punto 18, lett. a del ricorso).
Aveva infine dedotto di aver “diritto a percepire ex art. 2099 Cod. Civ. e/o ex art. 36 Cost. un trattamento retributivo in misura proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto”, nonché che parte resistente fosse “iscritta ad associazione sindacale stipulante il CCNL di settore e, comunque, di fatto, ne recepisce l'applicazione praticando ai dipendenti il trattamento economico e normativo ivi previsto”.
9 6.2. Ciò posto, ritiene il Collegio che tali domande vadano esaminate nel merito, avendo effettivamente il Tribunale omesso di verificare se, fermo l'orario part-time al 50%, a fronte del lamentato parziale inadempimento dell'obbligazione retributiva, le parti datoriali avessero offerto prova di avervi compiutamente adempiuto.
Sennonché, dagli atti, appare evidente che le due società, pur avendo genericamente dedotto di aver corrisposto al lavoratore quanto dovuto alla luce dell'orario di lavoro pattuito ed effettivamente osservato nonché del CCNL applicato, hanno poi omesso di offrire qualunque prova dei relativi pagamenti.
Di tal ché l'adempimento delle relative obbligazioni deve ritenersi rimasto sfornito di prova e le relative domande dovranno pertanto essere accolte, nei limiti meglio precisati di seguito.
6.3. Ebbene, parte appellante, come cennato, ha prodotto unitamente all'atto di appello nuovi conteggi asseritamente proporzionati ad un part-time al 50% e che appaiono sviluppati il primo – relativo al rapporto con – sulla base del CCNL Commercio, ed il secondo – relativo Controparte_2 al rapporto con – sulla base del CCNL Portieri e custodi. Controparte_3
Sennonché il risulta aver depositato agli atti del giudizio di primo grado, quali Parte_1
allegati 11 e 12, un supporto informatico (CD) asseritamente contenente i CCNL applicati, il quale tuttavia racchiude una notevole quantità di cartelle contenenti contratti collettivi relativi ai più disparati settori (circa 50), ed in cui nella cartella relativa al Terziario-Commercio si trovano altre ben 7 sotto-cartelle (denominate “Confcommercio”, “Confesercenti”, “Cooperative di consumo”,
“Esercizi fino a 14 dipendenti”, e così via), ciascuna contenente a sua volta molteplici accordi e contratti collettivi, riferiti a diversi periodi, istituti e settori (vi si trovano numerosi accordi e contratti, sottoscritti in date diverse comprese tra il 1987 ed il 2008, ad eccezione di uno del 2014, relativi ad
“indennità di vacanza contrattuale”, “agenzie di scommesse”, “gestori strutture di parcheggio”, “call centers”, e così via); mentre nella cartella relativa a Portieri e custodi si trovano accordi e CCNL stipulati nel periodo 1999-2009 (alcuni dei quali aventi ad oggetto “conversione in euro”, “code contrattuali”).
Ebbene, non v'è chi non veda come, producendo tale CD, il non abbia Parte_1 correttamente adempiuto all'onere su di lui gravante di dimostrare che la retribuzione applicatagli dalle società odierne appellate non fosse adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., giacché egli non ha indicato quali tra la congerie di CCNL ed accordi prodotti – tutti peraltro datati ed inconferenti anche ratione temporis – ritenesse applicabili ai propri rapporti di lavoro.
Né ovviamente può gravare sulla Corte l'onere di individuare, tra i molteplici accordi e contratti prodotti, quelli applicabili al caso di specie.
10 D'altro canto, neppure appaiono applicate – nei nuovi conteggi prodotti in secondo grado – le tabelle retributive del CCNL Portieri e custodi allegate al doc. 10 del fascicolo attoreo di primo grado insieme ad un indice del contratto collettivo, giacché la retribuzione riportata nei conteggi risulta diversa da quella indicata nelle tabelle: per il livello A2 risultante dal contratto di lavoro e dalle buste- paga emesse dalla le tabelle riportano una retribuzione di € 1.049,45, mentre nei Controparte_3
conteggi per il part-time al 50% viene calcolata una retribuzione di € 774,10, di misura dunque non proporzionata al full-time.
I conteggi depositati in appello sono pertanto inutilizzabili, non avendo parte appellante consentito alla Corte di verificarne la correttezza.
Di tal ché le voci indicate dall'appellante come non pagate possono essere riconosciute solo se e nella misura in cui risultanti dalle buste-paga.
6.4. Ciò posto, per quanto concerne la società risultano dovuti: Controparte_2
- il residuo della mensilità di dicembre 2016, pari ad € 486,91, come da trattenuta per “Assenza
Assunti/Dimessi” di cui alla relativa busta-paga;
- la mensilità di gennaio 2017 in ragione di € 681,67 (pari alla retribuzione mensile risultante dall'ultima busta-paga in atti, quella appunto di dicembre 2016);
- le ferie non godute nella misura di € 270,50, come da ultima busta-paga in atti, giacché – pur avendo il erroneamente dedotto in ricorso di averle godute – egli le ha tuttavia inserite nei Parte_1
conteggi depositati in primo grado come voce ancora dovuta;
del resto, dall'ultima busta-paga in atti
(la cui provenienza non è contestata dalla società), risulta effettivamente che il lavoratore non abbia goduto di n. 33,33 ore di ferie;
- le festività soppresse nella misura di € 160,95, come da ultima busta-paga, risultando non godute a tale titolo n. 19,83 ore;
- la XIII mensilità nelle seguenti misure, proporzionate ai mesi lavorati per ciascun anno e calcolate sulle retribuzioni indicate in busta-paga: € 586,06 per l'anno 2015; € 681,67 per l'anno
2016; € 56,80 per il mese di gennaio 2017;
- la XIV mensilità nelle seguenti misure, parimenti proporzionate ai mesi lavorati per ciascun anno e calcolate sulle retribuzioni indicate in busta-paga: € 227,22 per l'anno 2015; € 681,67 per l'anno 2016; € 284,03 per gli ultimi mesi dell'anno 2016 (come da busta-paga di dicembre 2016) + €
56,80 per il mese di gennaio 2017;
- il TFR nella misura di € 1.271,48, come da ultima busta-paga.
Non risultano dovuti invece, benché richiesti:
- i permessi retribuiti, giacché nulla risulta in proposito dall'ultima busta-paga in atti;
11 - il lavoro straordinario, giacché il lavoratore non ha in realtà mai dedotto di aver prestato attività lavorativa oltre l'orario di lavoro ordinario;
- l'indennità di mancato preavviso, non essendo risultato che il rapporto sia cessato per licenziamento intimato senza preavviso.
La società, pertanto, non avendo dimostrato l'avvenuto pagamento di voci risultanti o ricavabili dalle buste-paga da essa stessa provenienti, deve ritenersi tuttora debitrice della somma complessiva di € 5.445,76.
6.5. Quanto ad risultano invece dovute le seguenti somme: Controparte_3
- per ferie non godute: € 257,73, pari alle 36,25 ore di ferie residue risultanti dall'ultima busta- paga in atti (dicembre 2018), moltiplicate per la retribuzione oraria di € 7,11 (parimenti risultante dall'ultima busta-paga);
- per permessi retribuiti: € 284,68, pari alle 40,04 ore di permessi residui risultanti dalla busta- paga di dicembre 2018, moltiplicate per la retribuzione oraria di € 7,11;
- per TFR: € 1.113,56, come da C.U. in atti (doc. 7 allegato al fascicolo attoreo di primo grado).
Nulla va invece riconosciuto a titolo di XIII mensilità, giacché risulta in atti un bonifico di €
826,00 recante tale causale (doc. 6 allegato al fascicolo attoreo di primo grado) e corrispondente a quanto richiesto dallo stesso con diffida del 4.3.2019 (doc. 5). Parte_1
Nulla neppure a titolo di XIV mensilità, giacché non risultano buste-paga emesse a tale titolo o comunque recanti tale emolumento, e dall'indice del CCNL Dipendenti da Proprietari di Fabbricati prodotti in atti quale doc. 10 allegato al fascicolo attoreo di primo grado, al Titolo X capo IV risulta tra le mensilità supplementari la sola “gratifica natalizia”, senza che sia contemplata la XIV mensilità. Di tal ché non v'è prova che la XIV mensilità fosse contrattualmente prevista.
Nulla va infine riconosciuto per le ulteriori voci richieste, giacché non adeguatamente supportate da idonee allegazioni e/o non risultanti dalle buste-paga in atti.
La società, pertanto, non avendo dimostrato l'avvenuto adempimento, è tuttora debitrice della somma complessiva di € 1.656,29.
7. Resta infine assorbito il sesto motivo di impugnazione, con il quale l'appellante si limita ad evidenziare che i conteggi prodotti in primo grado non sarebbero stati specificamente contestati dalle controparti.
Invero, tali conteggi, sviluppati su un maggior orario di lavoro – risultato non provato – appaiono inutilizzabili.
12 8. In conclusione, l'appello va accolto parzialmente con condanna delle società al pagamento delle somme da ciascuna dovute, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, nei rapporti tra appellante e Controparte_4
vanno compensate, alla luce del difetto di legittimazione passiva dichiarato sulla scorta
[...]
della pronuncia della Corte di Cassazione n. 19514/2023, sopravvenuta in corso di causa.
Nei rapporti tra appellante e società appellate, le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate e distratte come in dispositivo, tenuto conto dell'istruttoria svolta in primo grado e del valore della causa come risultato all'esito del giudizio, con condanna delle soccombenti in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
1. condanna al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_2 somma complessiva di € 5.445,76, di cui € 1.271,48 a titolo di TFR, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_3 somma complessiva di € 1.656,29, di cui € 1.113,56 a titolo di TFR, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
3. condanna e , in solido tra Controparte_2 Controparte_3 loro, alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 3.200,00 per il primo grado ed € 3.000,00 per il secondo grado a titolo di compensi, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
4. compensa le spese di lite del doppio grado nel rapporto tra l'appellante ed il
[...]
. Controparte_6
Così deciso in Roma, lì 28 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi 13