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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1851 anno 2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Monica Lorenzini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1851 dell'anno 2019 e vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BECECCO PATRIZIA presso il cui studio, sito Parte_1 in VIA L. LANZI 5 05100 TERNI, è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
attore CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
presso il cui studio, sito in VIA SABOTINO 36 AVEZZANO è elettivamente domiciliato , giusta procura allegata alla comparsa;
convenuto
OGGETTO: responsabilità da fatto illecito da reato
CONCLUSIONI: come rassegnate con trattazione scritta qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va premesso che all'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, co. 2, L. n. 69/2009, per effetto del quale la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17, L. n. 69/09. Pertanto, lo
“svolgimento del processo” viene richiamato solo nei limiti di quanto necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione. Con atto di citazione ritualmente notificato il evocava in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di Terni per ivi sentir ac clusioni: piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, CP_1 contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità civile del medesimo convenuto per i fatti oggetto dei capi di imputazione e di condanna in primo grado di cui al proc.to n.804/2007 RG NR del Tribunale di Terni e comunque per i fatti di cui in narrativa dell'atto di citazione, rilevato che per detti fatti vi è già intervenuta statuizione da parte del Tribunale penale, confermata dalla Corte di Appello, circa l'obbligo del risarcimento, verificato che le voci di danno richieste rientrano tra i danni risarcibili per gli illeciti già accertati e qui contestati, condannare come in atti generalizzato, al risarcimento dei CP_1 danni tutti subiti dall'ente istante, come meglio specificati in sì quantificati: €50.000,00 per danno non patrimoniale o patrimoniale indiretto, €55.648,84 per danno patrimoniale, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e secondo giustizia, in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva che: a. Il dall'anno 2005 è parte del Parte_2 Controparte_2 il quale ha la forma giuridica di società consortile mista pubblico/privato; parti del
[...]
divenuti in tempi diversi i Comuni di;
, , CP_2 Pt_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5 che ai tempi facevano parte della UN inoltre Parte_6 Parte_7 CP_2
, oggi UN seguito Parte_8 Parte_9 dell'accorpamento delle varie comunità montane dell'Umbria ed alla loro messa in liquidazione con gestione commissariale . Il si costituì per iniziativa della UN NT Valle del CP_2
Nera di cui era presidente che, al tempo- legislatura 2004/2009-era anche consigliere CP_1 comunale del Parte_2
b. Il , ritto privato con responsabilità illimitata dei soci, ha l'obbligo del
CP_2 versamento della quote associative, l'onere del ripiano delle perdite di esercizio e di pareggio di bilancio;
c. Il in questione venne costituito allo scopo di valorizzare le biomasse agroalimentari
CP_2 pr erritorio dei comuni associati ( legname, potature..) con il fine di realizzare un centro di raccolta di tali materie prime e della loro lavorazione mediante un impianto pilota per la produzione di massimo 1500,00 tonnellate l'anno. d. Il ebbe una commissione amministratrice il cui presidente e legale rappresentante era
CP_2 che era anche consigliere di uno dei Comuni partecipati, il e CP_1 Parte_2 presidente della UN NT;
in sostanza era legale rappresentante del in cui erano
CP_2 associati gli enti pubblici sopraelencati i quali avevano sul potere e vigilanza;
CP_2
e. L' iniziò l'attività nell'area agricola messa a disposizione dalla UN NT CP_2 at ita concessione;
la stessa UN NT, il cui presidente era CP_1 rilevò la necessità di portare la attività di produzione del da 1500 a 20.000 tonnellate CP_2 l'anno. Così con delibera della giunta della UN Mo maggio 2006 si approvò un piano di sviluppo produttivo ed occupazionale per il ( dal 2006 al 2024) e la UN CP_2 NT concesse allo stesso un primo contributo d ,00. Successivamente, nel 2006, la UN NT ha presentato una D.I.A. al Comune di a firma del direttore dott Pt_2 Per_1 per realizzare delle serre ad uso agricolo;
il 19 gennaio 200 . stazione di ha e Pt_1 un sopralluogo nel suddetto sito ed ha riscontrato una serie di abusi edilizi ed ambientali per una serie di opere realizzate senza permesso a costruire ed in assenza della preventiva valutazione paesaggistico ambientale tanto che ad venivano contestati, in qualità di Presidente e CP_1 legale rappresentante del , u edilizi come da sentenze depositate in atti. CP_2
f. Tutto ciò ha comportato una ordinanza di sospensione dei lavori del 28 febbraio 2007, una ordinanza di ripristino dei luoghi in data 12 aprile 2007, un decreto di sequestro preventivo dell'area oggetto di abusi, un rigetto della domanda di dissequestro;
un decreto di citazione a giudizio nei confronti di
CP_1
g. A seguito dei sopraddetti provvedimenti giudiziari ed amministrativi, il centro rimaneva chiuso per circa due anni;
dopo le dimissioni di da presidente del il CP_1 Controparte_2 nuovo presidente provvedeva a far eliminare le opere non sanabili e procedeva con la sanatoria di quelle sanabili;
quindi il veniva condannato dal Tribunale di Terni alla pena di mesi sei di CP_1 arresto ed € 18.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno nei confronti del costituitosi parte civile;
la sentenza veniva appellata con Controparte_3 estinzione dei reati per intervenuta prescrizione e condanna al risarcimento a favore del Pt_2 per i danni da liquidarsi con autonomo giudizio civile. Inoltre il veniva condan CP_1
Corte dei Conti per il danno erariale ( confermato in Appello) per i danni cagionati alla UN NT Valle del Nera per il costo della pratica in sanatoria e per il costo della demolizione delle strutture non sanabili. Con h. Il pur avendo intrapreso le iniziative giudiziarie presso il , il Tribunale del Riesame ed il CP_1
TAR cercando nel merito di mantenere inalterate le strutture abusive contestate, nella qualità di legale rappresentante della UN NT ( dopo essere stato sostituito alla guida dell' CP_2
e l'esito sfavorevole della istanza di dissequestro), dava corso ad una attività di sanatoria, con demolizione parziale ( delibera della UN NT n.6 del 25 maggio 2008). Con questo atto, l'ente dava conferma di un pregresso debito dell di circa € 1250.000 e si CP_2 impegnava a prestare fideiussione per ottenere un p are il debito e stabiliva di dare in concessione d'uso onerosa il sito della alla CP_2 Parte_10 i. Successivamente la con verbal e 2 ella CP_2
UN NT socio di maggioranza, preso atto che il debito della era di circa CP_2 1250000, posto che per estinguerlo occorreva accendere un mutuo RIT e che occorrevano circa € 600.000 per la sanatoria dell'abuso edilizio, e che i soci dovevano prestare
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fideiussione per ottenere il mutuo presso e che quindi si doveva procedere all'affitto del ramo di azienda con concessione alla per coprire le rate del mutuo. Parte_10
j. L' dura considerevoli perdite di esercizio, CP_2 CP_1 aggravate anche dal sequestro delle strutture abusive e tali situazioni indussero il a dare le CP_1 dimissioni da Presidente dell' e ad avviare nella veste di Presidente omunità CP_2
NT una collaborazione con i nuovi vertici del consorzio. k. Il quindi, a nome della UN NT, dava incarico all'architetto CP_1 Testimone_1 per presentare al Comune di una richiesta di permesso a costruire in sanatoria, funzionale a Pt_1 rimuovere alcune opere ed a e conformi altre;
la giunta della C.M. con delibera n.42 del 30 novembre 2007 a firma di aveva stabilito di trasmettere al la concessione CP_1 Per_1 CP_2 in sanatoria, di anticipar e e di far eseguire al i interventi di CP_2 adeguamento e di autorizzare lo stesso ad attivarsi per ottenere il dissequestro del sito. CP_2
Cosi il nuovo Presidente del eva a far depositare istanza per il dissequestro
CP_2 provvisorio funzionale ai lavori di sanatoria e parziale riduzione in pristino e quindi faceva eseguire i relativi interventi di riconduzione a norma delle opere ed otteneva l'ordinanza del Comune di revoca dell'ordine di demolizione totale ed il definitivo provvedimento di dissequestro richiesto in esito alla ottemperanza alle prescrizioni di cui alla prima ordinanza di dissequestro. Parte attrice quindi deduceva che la gestione del da parte del aveva generato un ingente
CP_2 CP_1 debito con un conseguente onere finanziario per i compreso i che era stato Controparte_3 costretto ad approvare il ripiano delle perdite per la sua quota ed a rilasciare fideiussione alla RI per € 900.000,00 e ad approvare l'affitto del sito per almeno dieci anni;
per questo il Comune ha avuto la necessità di mantenere l' al fine di mantenere il mutuo per ripianare i debiti. Quindi il
CP_2 Pt_2 ha dovuto con to della quota sociale senza potere recedere dal .
CP_2
Da tali fatti scaturiva come detto a carico del na condanna passata in giudicato della Corte di Appello CP_1 di Perugia che, oltre ad accertare gli illeciti nte rilevanti accoglieva le richieste della parte civile per un danno all'immagine quantificato nella misura di € 50.000,00 oltre ad € 5.000,00 per le spese legali della causa introdotta al TAR. Rimandava poi la Corte la quantificazione del danno civile in altra sede. Precisava parte attrice che “ il Comune attore, risulta esposto verso il consorzio sia in via diretta per la CP_2 quota sociale annua, per il ripiano delle perdite e per la fideiussione prestata, sia in via indiretta, quale parte della
[...]
, a sua volta esposta verso detto , in ragione del 34% delle quote sociali possedute, nonché in consider Pt_11 CP_2 del contributo di € 150.000,00 dato con la delibera del G.C.M. 16/2006 e della anticipazione delle spese connesse agli abusi edlili e alla relativa sanatoria, di cui al C.C.M. 6/2008 cosi come accertati anche dalla sentenza della Corte dei Conti II sez Centrale Appello. Il rimane infatti legato alle sorti della poiché, laddove Controparte_3 Parte_12 dopo la fine della li ero dei debiti della comma 9 della Parte_11 Pt_2
L.R. 18/2011 ed in base alle norme del TUEL cit sarà tenuto a partecipare a tale ripiano, inserendo nel proprio bilancio la propria quota parte del debito residui.” Parte attrice addebitava alla condotta del sia tutti gli atti amministrativi conseguenti la costituzione CP_1 del ed alla trasformazione del a località “ Il Lago2, ma anche alla scelta di dare corso a CP_2 lavori diversi da quelli della Dia del 2006 ed a quella di procedere alla loro sanatoria parziale con demolizione parziale dei manufatti abusivi. E' stato del resto accertato dalla Corte dei Conto che le strutture abusive sono state realizzate sotto la diretta direzione e sorveglianza de CP_1 In sintesi parte attrice dichiarava che il aveva com o l'immagine del con CP_1 Controparte_3 un danno di natura ambientale, all'immagine ed alla efficacia della azione amministrativa avendo lo stesso assunto la veste di amministratore del legale rappresentante della società consortile partecipata dal Pt_2
e della UN NT. Pt_2 va quindi come in epigrafe. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio chiedendo CP_1 l'inammissibilità/il rigetto della domanda attorea. A tal fine esponeva che:
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La corte dei Conti sezione Giurisdizionale Umbria e la Corte Conti Sezione Centrale avevano già statuito sulle vicende riguardanti la realizzazione dei manufatti ad uso serre agricole ed avevano affermato la responsabilità del convenuto per i danni scaturenti nei confronti della P.A. e del Controparte_3
Quindi non sarebbe possibile replicare di fronte al G.O. la domanda di danno che il Controparte_3 avrebbe subito a causa delle condotte illecite del CP_1
Inoltre parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto il vrebbe agito solo CP_1 quale legale rappresentante del e non in proprio e quin isioni prese erano Controparte_2 provenienti da organi collegiali e su decisioni concordi dei consorziati per attività aderenti agli statuti della UN NT e del . CP_2
La stessa corte dei Conti avrebbe infatti chiamato il convenuto a rispondere dell'11,75% di responsabilità considerato l'apporto causale degli altri soggetti, organi e soci del , della ditta esecutrice, del D.L… CP_2
Deduceva inoltre il difetto di legittimazione attiva a richiedere il danno ambientale in quanto l'unico legittimato a pretendere il risarcimento sarebbe lo Stato. Allo stesso modo parte convenuta deduceva il difetto di giurisdizione del danno all'immagine a favore della Corte dei Conti. Parte convenuta deduceva inoltre che il danno sulla efficacia della P.A. era non solo inammissibile perché compreso tra i danni erariali di competenza della Corte dei Conti ma anche inammissibile perché non contestato nella sentenza penale di condanna da cui sono derivate le pretese risarcitorie. Parte convenuta contestava inoltre la richiesta di refusione delle quote associative del dal 2007 CP_2 ad oggi mancando il nesso di causalità tra le contravvenzioni edilizie accertate dal T i Terni e l'asserito diritto al rimborso. Contestava altresì la indeterminatezza della domanda risarcitoria in quanto non è ben specificato se le condotte del convenuto siano conseguenza delle violazioni edilizie accertate dal Tribunale oppure da circostanze diverse. Contestava altresì la richiesta di danno patrimoniale diretto in quanto non è specificato se il debito del sia scaturito dalla realizzazione delle Serre né che tale CP_2 debito sia riconducibile ad una responsabilità del altresì infondata secondo parte convenuta sarebbe CP_5 la pretesa di far ricadere i debiti del al termine della presidenza Controparte_2 quando invece il conto economico del 2007 riportava crediti e debiti di pari importo;
deduceva la CP_1
inconferenza tra il danno nascente da reato e la decisione del di mantenere in vita il Pt_2
; nulla, secondo parte convenuta, la relazione tra il danno asseritamente causato per la CP_2 ne delle serre con abuso e la situazione della UN NT, inconferente anche la richiesta di risarcimento per le spese legali di resistenza al TAR per € 4465,11 lorde, tanto più che il processo si è chiuso per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese, cosi come la richiesta di rifondere le spese legali per la costituzione civile nel processo penale, già pagate dal convenuto secondo quanto liquidato dal Tribunale penale e dalla Corte d'Appello. Concludeva quindi come in epigrafe specificato. La causa veniva istruita con deposito di documenti e prove orali: All'udienza del 6 ottobre 2021 venivano sentiti i testi di parte attrice e Testimone_2 Testimone_3
e successivamente all'udienza del 24 novembre 2021 veniva sentito il teste di parte attrice
[...] e il teste di parte convenuta All'udienza del 19 aprile 2022 venivano escussi il Tes_4 Testimone_5 teste di parte attrice e il teste di parte convenuta All'udienza dell'11 Testimone_6 Testimone_7 maggio 2022 veniva sentito il teste di parte attrice, e il teste di parte convenuta Testimone_8 [...]
Il Giudice ex art. 210 c.p.c. chiedeva al l'esibizione della deliberazione del Tes_9 Controparte_3 Consiglio Comunale che aveva autorizzato la partecipazione dell'Ente locale al , la copia del CP_2 contratto di affitto tra il e la la polizza fideiussoria e le delibere che CP_2 Parte_10 approvano il contratto di affitto tra questi ultimi, con tutta la documentazione inerente i rapporti tra gli stessi;
In data 3 ottobre 2022 il effettuava il deposito della sola Deliberazione di Consiglio Pt_2 Comunale n. 27 del 28 luglio 2004, riguardante l'adesione del al e Pt_2 Controparte_2 quindi il giudice ordinava al terzo il deposito dei documenti non versati in atti Controparte_2 dal e rinviava la causa al 6 dicembre 2022. Il trasmetteva la documentazione al Pt_2 CP_2
a seguito di richiesta di accesso agli atti che veniva depositata in quanto documentazione oggetto CP_1 dell'ordine di esibizione. All'udienza del 21 marzo 2023 il Giudice disponeva l'interrogatorio formale del Sindaco p.t. del escusso all'udienza del 10 ottobre 2023. La causa veniva rinviata Controparte_3
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per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 dicembre 2023 con modalità di trattazione scritta. Con ordinanza del 26 agosto 2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
* MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia che ci occupa riguarda il risarcimento danni al da parte del signor Parte_2 CP_1
per illeciti contravvenzionali accertati il 19 gennaio 2007 riguardanti la realizzazione da parte del
[...]
( a partecipazione pubblica senza scopo di lucro costituito nel 2004 tra il Controparte_2 di Casteldilago, l'Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Nicciano Controparte_6
e , il Consorzio dei possidenti di Rogoveto e Petano, il il , Per_2 Controparte_3 Controparte_7 la ), di serre agricole riguardanti lo sfruttamento Controparte_8 di biomasse forestali;
il , commettendo un illecito, nell'instaurazione della procedura CP_2 autorizzativa edilizia aveva presentando una D.I.A. al posto del permesso a costruire.La responsabilità penale per le suddette contravvenzioni in capo al Presidente al tempo del , veniva CP_1 CP_2 dichiarata estinta per intervenuta prescrizione dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 1531/2017 del 17 novembre-20 dicembre 2017, mentre venivano confermate le statuizioni civili da quantificarsi in separata sede.
La Corte dei Conti sezione seconda giurisdizionale Centrale di Appello,con sentenza n. 89/2017 ha condannato il che al tempo ricopriva la carica di amministratore comunale, legale rappresentante CP_1 del e membro della UN NT;
la Corte dei Conti infatti, condannava il per CP_2 CP_1 danno erariale per il fatto che dalle costruzioni abusive era scaturita la pratica di sanatoria e la demolizione delle strutture non sanabili.
La corte dei Conti, ha dato conto della peculiarità della fattispecie del danno della pubblica amministrazione la quale a differenza della ipotesi civilistica relativa al danno all'immagine del privato, non è integrata dal pregiudizio ad un bene della personalità quale è il diritto all'immagine, espressione di un diritto fondamentale, ma dalla lesione del prestigio, ossia dal vulnus recato alla cura concreta degli interessi che rientrano nella sfera pubblica. Nel caso in esame vi sarebbe quindi un doppio giudizio in quanto non può esservi una coincidenza tra due procedimenti con riguardo al petitum, alla causa petendi ed al soggetto.. La quantificazione in sede civile dei danni conseguenti la sentenza penale nei confronti della P.A. e del sono già stati quindi quantificati dalla Corte dei Conti. Controparte_3 Occorre esaminare la possibilità di ravvisare nel giudizio promosso dinnanzi alla Corte dei Conti ed in quello risarcitorio incardinato davanti al G.O. un idem factum atteso che il divieto del doppio giudizio opera, secondo quanto previsto nel nostro sistema giuridico, allorchè vi sia una coincidenza di causa petendi, di petitum e di soggetti. Il nesso materiale tra giudizio civile e giudizio erariale risulta evidente, in quanto il fatto generatore del danno- su cui si fondano entrambe le richieste risarcitorie- erariale e civile- è lo stesso. Un ulteriore problema interpretativo è quello finalistico, teso a comprendere se, ancorchè sussista un idem factum, le due azioni, erariale e contabile,siano volte a soddisfare diverse esigenze. In sostanza bisogna distinguere tra il danno subito dalla amministrazione dal danno imputabile al responsabile, di conseguenza il giudizio di fronte alla Corte dei Conti persegue una finalità prevalentemente sanzionatoria a cui si accompagna in parte il carattere riparatorio mentre il giudizio civile di responsabilità è volto al soddisfacimento di finalità compensative e riparatorie. Quindi, le finalità perseguite possono essere complementari e quindi anche sovrapponibili ma nel caso in esame, si ravvisa carenza di interesse in quanto, il danno lamentato, essendo lo stesso per il quale è stata esperita tutela risarcitoria nell'altra sede, è stato integralmente riparato nel giudizio precedente. La eccezione di parte convenuta sul punto merita quindi di essere accolta. Anche con riguardo alla richiesta di danno ambientale va precisato: l'art 311 comma 1 del TU ambientale prevede che sia UNICAMENTE lo Stato attraverso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad agire per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica.
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Di conseguenza le Regioni e gli enti territoriali o i privati non sono più legittimati ad agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale. Per la ragione sopradetta la richiesta di parte attrice deve essere respinta. In ogni caso il danno ambientale è difficilmente riscontrabile se i capannoni sono stati rimossi o se alcuni sono stati sanati perché conformi. Anche sulla eccezione del difetto di giurisdizione per la richiesta di danno ambientale si osserva quanto segue: La pronuncia n. 10 /2003 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti ha ritenuto di equiparare il danno all'immagine al danno esistenziale e quindi il danno al prestigio della P.A. diventa una sottospecie del danno erariale poiché “ il pregiudizio, anche se non comporta una deminutio patrimoni, è comunque suscettibile di valutazione economica sotto il profilo delle spese necessarie per il ripristino del bene giuridico leso, onde la qualificazione di danno patrimoniale indiretto. La Pubblica Amministrazione infatti deve svolgerei i suoi compiti secondo principi di economicità, trasparenza, autonomia, legalità, imparzialità, efficacia. Quindi, il bene giuridico tutelato cioè il “ prestigio” è un bene immateriale ma dal carattere pubblicistico: pertanto, una sua violazione determina un vero e proprio danno alla collettività. Il pregiudizio al prestigio incide sul pactum fiduciae instauratosi tra l'amministrazione e la comunità di cittadini che, a causa del comportamento illecito dei soggetti ad essa vincolati, fa venire meno la credibilità ed affidabilità della stessa. ( Corte dei conti Sez Lombardia n. 284/08). La competenza quindi a statuire su detto danno spetta alla Corte dei Conti. Non sfugge a questo giudice che la responsabilità del pubblico dipendente per il danno all'immagine si configura anche come responsabilità civile ordinaria ex art 2043 c.c ma l'attore non ha qualificato la propria domanda anche ex art 2043 e pertanto resta competente la Corte dei Conti per le ragioni sopra esposte. Per quanto riguarda la domanda di refusione delle quote associative del dal 2007 occorre precisare CP_2 che la stessa volta ad ascriverne la responsabilità a parte convenuta non è stata supportata da allegazioni specifiche con riferimento alle asserite violazioni del convenuto. Il pagamento delle quote associative è stato infatti deliberato dal consiglio comunale quale conseguenza di un obbligo contrattuale e non si comprende quale nesso la fattispecie possa avere con il danno provocato dall'accertato reato;
trattandosi di azione per il risarcimento del danno da reato deve esserci corrispondenza tra il fatto accertato in sede penale come illecito ed il diritto al risarcimento equivalente al pregiudizio arrecato con i reato . L'art 651 c.p.p. statuisce infatti che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed alla affermazione che l'imputato lo ha commesso. Nel caso in esame il giudice penale ha accertato fatti relativi ad irregolarità edilizie dell'anno 2007 per la realizzazione di serre agricole e quindi il pagamento delle quote associative non evidenzia un nesso di causalità con il reato accertato. Stessa discorso va fatto per la refusione delle somme versate dal al Pt_2
a titolo di contributo per il ripiano delle perdite in quanto il documento prodotto non te CP_2
a provare il danno scaturente dalle opere edilizie sanzionate in sede penale. Sulla circostanza sopradetta di condanna del alla rifusione delle somme versate per il ripiano delle CP_1 perdite del per una somma di € 11.511,82 si osserva che tale domanda appare del tutto scollegata CP_2 al danno d lle abusive opere edilizie e lo stesso ammette che tra le due situazioni non vi Pt_2
è nesso di causalità; inoltre non vi è prova che le perdite dell'anno 2007 siano collegabili alla costruzione delle opere edilizie poi ritenute irregolari e, quindi, il danno conseguente del dovuto alla Controparte_3 partecipazione al ed alle sue iniziative imprenditoriali, come anche precisato dai numerosi testi CP_2 edotti, non può e otto alla sola persona del CP_1
Non è stata dimostrata la connessione tra la perdita di esercizio con la costruzione delle opere abusive ma la perdita è riconducibile a scelte del Consorzio di più ampia portata, scelte comunque espresse in modo collegiale e sicuramente non riconducibili al convenuto tanto che la sentenza di primo grado confermata in Appello non fa cenno di illecite azioni del in qualità di Presidente dell' se non la CP_1 CP_2 costruzione di manufatti senza concessione edilizia. La domanda di danno alla efficacia della P.A. deve essere disattesa in quanto anch'essa rientrante nella più grande famiglia del danno erariale di competenza della Corte dei Conti;
inoltre lo stesso danno scaturirebbe da un aggravamento dei compiti degli uffici comunali che, nel caso in esame, avrebbero dovuto difendersi per le contestate irregolarità edilizie con due giudizi di fronte al TAR ma, i danni accertati in sede penale non
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riguardano comunque quelli qualificati come danni alla efficacia della P.A. e quindi non possono configurandosi come danni da illecito penale per cui in questa sede si chiede il risarcimento. E' pur evidente, come hanno confermato tutti i testi escussi, che il ha svolto il ruolo di legale rappresentante del CP_1
e che ha svoto le attività edilizie descritte su deliberazione di organi collegiali a cui partecipava CP_2 mune convenuto che era perciò perfettamente concorde con le decisioni intraprese. A ragione di quanto detto soccorre la Corte dei Conti la quale considera il responsabile per i fatti di cui alla CP_1 sentenza penale nella misura dell'11,75% con ciò affermando ch tata anche la responsabilità di altri soggetti, soci del . CP_2
Per ciò che rigu iesta di risarcimento per l'impegno dato dal per una fideiussione in Pt_2 favore di RI pari ad € 22.410,00. Il verbale prodotto del 10 ottobre 2008 della Assemblea del precisa che il debito CP_2 dell' era di circa € 1250.000,00 e che erano necessari € 60.000,00 per la sanatoria dell'abuso CP_2 edil rreva prendere un mutuo e quindi i soci tutti avrebbero dovuto prestare fideiussione. Di conseguenza il ha prestato una fideiussione per la sua quota per € 22.410,00 al fine di estinguere Pt_2 il debito dovuto a e del e non alla realizzazione delle opere abusive;
CP_2
Anche in questo caso non si ravvede il nesso causale tra il risarcimento civile nascente da reato e la garanzia fideiussoria richiesta al Pt_2
Dall'esame dei documenti in atti infatti non si ricava alcuna prova del nesso causale tra le condotte sopramenzionate e l'attività del CP_1
Anche la domanda di rifusione delle spese legali per i giudizio di fronte al Tar ed al Tribunale Penale in primo grado ed in Corte d'Appello appare del tutto abnorme avendo i rispettivi giudici già statuito in merito alle stesse Emerge quindi dalla disamina dei capitoli affrontati che il non ha dimostrato in modo specifico e Pt_2 preciso i danni subiti in conseguenza dell'accertato reato se non quelli già liquidati dalla Corte dei Conti ed ha inoltrato domanda per comportamenti asseritamente riconducibili al del tutto inconferenti con il CP_1 danno nascente dagli illeciti penali. Ogni altra questione rimane assorbita
3. Le spese di lite per la peculiarità delle parti in causa, meritano di essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge le domande di parte attrice
- Compensa le spese di lite Terni, 3/2/202 Il Giudice
dott.ssa Monica Lorenzini
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