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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Elisa Pinna Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio e sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 135\2023 R.G.A.C. pendente tra
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Romeo Vinciguerra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontremoli (MS) alla via Ricci Armani, 4;
e
(c.f.: ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...]; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 4 ***
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento ha ad aggetto la separazione personale dei coniugi, Pt_1
e la quale – a dispetto della regolarità della notifica nei suoi
[...] CP_1
confronti – è rimasta contumace. Gli stessi hanno contratto matrimonio concordatario in data 6.02.2000, in Pontremoli, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Pontremoli (atto n. 2, parte II, S.A.) e del Comune di Mulazzo (atto n. 2, parte II, S.B) nel corso del quale sono nati due figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
2. E' opinione del Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale tra i coniugi, stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ormai di fatto cessata da tempo, come si evince dagli scritti difensivi del ricorrente, il quale ha dato conto del proprio trasferimento all'estero per lavoro, e lamentato l'infedeltà coniugale della sig.ra CP_1
3. Ciò posto, deve evidenziarsi in ordine ai figli che, per quanto attiene , questi Per_1
vive e lavora a Milano, risultando economicamente autosufficiente, in accordo a quanto dichiarato dai nonni all'udienza del 6.10.2023. In relazione, invece, all'altro figlio, , Per_3
al momento dell'introduzione del giudizio lo stesso era ancora minorenne, sì da essersi resa necessaria la nomina di un curatore speciale in suo favore, anche a fronte delle vicende che lo hanno visto coinvolto presso il Tribunale per i Minorenni di Genova. A riguardo, in particolare, nell'ordinanza del 6.10.2023, si dà conto che: “la madre, nei cui confronti la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni ha aperto un procedimento per
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 – 333 cpc, viene infatti descritta dal minore come persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti (nella specie cocaina) attività che svolge, accompagnandosi
pagina 2 di 4 a persone sempre diverse, all'interno dell'abitazione, anche nelle ore notturne, senza curarsi della presenza del figlio;
il ragazzo, che ha riferito di avere più volte accertato la presenza di cocaina all'interno dell'abitazione, ha anche aggiunto che la madre, quando resta senza stupefacente, si disinteressa della sua presenza rimanendo a letto tutto il giorno e addirittura facendogli mancare il cibo;
per questi motivi
il minore, che attualmente nutre un serio risentimento nei confronti della madre, non potendo stare col padre che vive e lavora all'estero, dalla scorsa primavera si è trasferito a vivere presso i nonni materni, ciò che ha avuto positivi riflessi anche sul rendimento scolastico (in circa due mesi il ragazzo ha recuperato ben sei insufficienze venendo ammesso con un solo debito all'anno di studi successivo)”. Circostanze a fronte delle quali è stato disposto, in via provvisoria,
l'affidamento esclusivo del minore al padre, il collocamento dello stesso presso i nonni materni, e in Groppoli di Mulazzo Talavorno 12, e Controparte_2 Controparte_3
l'obbligo del padre e della madre di rimborsare i collocatari di tutte le spese sostenute e documentate per il mantenimento ordinario e straordinario del minore nella misura, rispettivamente, dell'80% e del 20%.
4. Nelle more del giudizio è diventato maggiorenne, venendo di fatto meno Per_3
l'esigenza di provvedere in ordine al relativo affidamento ed al collocamento. Quanto a tale ultimo aspetto, ad ogni modo, è d'uopo prendersi atto della perduranza della coabitazione dello stesso presso i nonni paterni: soluzione che appare consona ai suoi interessi, tenuto conto delle condotte della madre, e dell'assenza del padre, il quale si trova all'estero per motivi di lavoro, nonché delle ricadute positive che il trasferimento ha avuto sulla serenità e sul rendimento del ragazzo. In considerazione di quanto sopra,
e della non autosufficienza economica di , ancora alle prese con il percorso di Per_3
studi intrapreso, appare congruo confermare i provvedimenti adottati in via provvisoria ed urgente.
5. Le spese del procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in ragione dei parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura, della complessità e del pagina 3 di 4 valore indeterminato della lite, dell'attività svolta e del pregio della stessa, queste si quantificano in € 5.077,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive.
Per ciò che attiene al curatore speciale, il relativo compenso – che si liquida come da separato provvedimento – deve essere posto a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa n. 135\2023 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) pronuncia la separazione personale tra e , i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario, in Pontremoli, in data 6.02.2000;
2) ordina al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza al momento del suo passaggio in giudicato;
3) pone a carico dei sig.ri e , rispettivamente nella misura Parte_1 CP_1
dell'80% e del 20%, l'obbligo di rimborsare ai sig.ri e Controparte_2 CP_3
le spese sostenute e documentate per il mantenimento ordinario e
[...]
straordinario di;
CP_4
4) condanna a rifondere a le spese di lite del presente CP_1 Parte_1
procedimento che si liquidano in € 5.077,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive;
5) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Ilario Ottobrino Dott. Giulio Maria Lino Giuntoli
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