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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2148/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CARMELA PIRRI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MARIA CAMMAROTO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento. MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12/10/2022, formulava opposizione Parte_1 avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva riconosciuto il ricorrente invalido civile al 100%, a decorrere dal mese di Gennaio 2022 ma non in possesso del requisito sanitario per il godimento della indennità di accompagnamento.
Il ricorrente contestava le risultanze della c.t.u. e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il: “riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché alla corresponsione dei corrispettivi ratei come dovuti dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa” e di “condannare controparte, in persona del legale rappresentante pro tempore,
o chi per legge, al pagamento dei ratei maturati e maturandi della provvidenza per cui è causa
(indennità di accompagnamento) e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, ovvero da diversa data che sarà ritenuta di giustizia”. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il richiamo del c.t.u., dott. Persona_1
affinché rispondesse alle osservazioni ed ai rilievi di parte ricorrente.
[...]
All'udienza dell'8.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato non sussistendo le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
2.1 Il CTU dott. richiamato nella presente fase, dopo attento esame della Persona_1
documentazione ed esame clinico del periziato, ha confermato le risultanze peritali a cui era giunto nella prima fase, concludendo che le patologie accertate -Artrosi polidistrettuale a significativa incidenza funzionale in soggetto con deambulazione possibile con appoggio monolaterale. Pregresso trauma cranico trattato chirurgicamente con craniotomia fronto-temporo-parietale destra, e epilessia secondaria con lieve emiparesi sn.
Pregresso intervento chirurgico di prostatectomia totale da neoplasia, (in atto incontinenza urinaria). Grave sindrome ansioso-depressiva, con disturbo organico di personalità post-traumatico in trattamento farmacologico continuo.
Cardiopatia ipertensiva- “descritte attualmente e valutate in riferimento a quanto precedentemente esposto, anche alla luce della nuova documentazione sanitaria, determinano invalidità del 100%, a decorrere dal mese di Gennaio 2022. Tuttavia, le patologie riscontrate al ricorrente, non costringono lo stesso, alla necessità di assistenza continua, pertanto il paziente, può svolgere in maniera autonoma, i normali atti della vita quotidiana, sia dal punto di vista deambulatorio, che da quello psichico” e che pertanto al ricorrente “non compete l'indennità di accompagnamento”.
Il ctu ha peraltro chiarito, nell'allegato alla relazione (rilievi+risposte), che gli esiti delle relazioni psichiatriche del 2021 e del 2023 non evidenziando elementi patologici tali da consentire il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
La genericità delle contestazioni di parte ricorrente contenute nelle note del 27.12.2024, non suffragate da evidenze scientifiche, non consente di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il
C.T.U. che si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3. Il ricorrente deve essere esonerato al pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
5. Le spese di c.t.u. sono a carico dell' in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass.
n. 17644/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2148/2022 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 09/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2148/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CARMELA PIRRI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MARIA CAMMAROTO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento. MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12/10/2022, formulava opposizione Parte_1 avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva riconosciuto il ricorrente invalido civile al 100%, a decorrere dal mese di Gennaio 2022 ma non in possesso del requisito sanitario per il godimento della indennità di accompagnamento.
Il ricorrente contestava le risultanze della c.t.u. e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il: “riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché alla corresponsione dei corrispettivi ratei come dovuti dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa” e di “condannare controparte, in persona del legale rappresentante pro tempore,
o chi per legge, al pagamento dei ratei maturati e maturandi della provvidenza per cui è causa
(indennità di accompagnamento) e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, ovvero da diversa data che sarà ritenuta di giustizia”. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il richiamo del c.t.u., dott. Persona_1
affinché rispondesse alle osservazioni ed ai rilievi di parte ricorrente.
[...]
All'udienza dell'8.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato non sussistendo le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
2.1 Il CTU dott. richiamato nella presente fase, dopo attento esame della Persona_1
documentazione ed esame clinico del periziato, ha confermato le risultanze peritali a cui era giunto nella prima fase, concludendo che le patologie accertate -Artrosi polidistrettuale a significativa incidenza funzionale in soggetto con deambulazione possibile con appoggio monolaterale. Pregresso trauma cranico trattato chirurgicamente con craniotomia fronto-temporo-parietale destra, e epilessia secondaria con lieve emiparesi sn.
Pregresso intervento chirurgico di prostatectomia totale da neoplasia, (in atto incontinenza urinaria). Grave sindrome ansioso-depressiva, con disturbo organico di personalità post-traumatico in trattamento farmacologico continuo.
Cardiopatia ipertensiva- “descritte attualmente e valutate in riferimento a quanto precedentemente esposto, anche alla luce della nuova documentazione sanitaria, determinano invalidità del 100%, a decorrere dal mese di Gennaio 2022. Tuttavia, le patologie riscontrate al ricorrente, non costringono lo stesso, alla necessità di assistenza continua, pertanto il paziente, può svolgere in maniera autonoma, i normali atti della vita quotidiana, sia dal punto di vista deambulatorio, che da quello psichico” e che pertanto al ricorrente “non compete l'indennità di accompagnamento”.
Il ctu ha peraltro chiarito, nell'allegato alla relazione (rilievi+risposte), che gli esiti delle relazioni psichiatriche del 2021 e del 2023 non evidenziando elementi patologici tali da consentire il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
La genericità delle contestazioni di parte ricorrente contenute nelle note del 27.12.2024, non suffragate da evidenze scientifiche, non consente di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il
C.T.U. che si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3. Il ricorrente deve essere esonerato al pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
5. Le spese di c.t.u. sono a carico dell' in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass.
n. 17644/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2148/2022 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 09/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.