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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul reclamo ex artt. 178 – 348, 2° co., c.p.c. iscritto al n. 43 / 2025 R.G. – sub 1;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NOVARA MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA CAMILLO
SACCARELLI 29 10078 VENARIA REALE;
- reclamante contro
e per essa (c.f. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CASAMORATA CARLOTTA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA BACCARINI, 52 48121 RAVENNA;
- reclamata
Oggetto: Reclamo ex artt. 178 – 348, 2° co., c.p.c.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “in riforma dell'Ordinanza di improcedibilità del 15 aprile 2025;
Voglia provvedere con Ordinanza per la prosecuzione del Giudizio avente n. 43/2025 R.G.A. ovvero, in subordine rimettere nei termini la signora per provvedere a una Parte_1 nuova iscrizione a ruolo”.
Per parte reclamata: “Stante tutto quanto sopra, appare evidente come l'Ordinanza di improcedibilità della Corte d'Appello di Torino sia corretta, stante la tardività dell'iscrizione
a ruolo dell'appello avversario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – ha proposto appello contro la sent. n. 1060/24 del Tribunale di Parte_1
Vercelli con atto di citazione notificato ex art. 3 bis l. 53/94 in data 31.12.2024; il termine per la costituzione in giudizio veniva, quindi, a scadere il 10.01.2025.
L'appellante ha una prima volta tentato l'iscrizione a ruolo il 10.01.2025, senza avere prima pagato il contributo unificato nella misura minima prevista dall'art. 13, co. 1, lett. a), D.P.R.
115/2002, come richiesto dall'art. 14, co. 3.1, del medesimo testo normativo, introdotto dalla l. 207/2024 - legge di bilancio per il 2025 ed in vigore dal 1.01.2025 (il pagamento risulta effettuato da SICID solo il 13 seguente).
Con comunicazione del 13.01.2025, ad ore 9,31, l'iscrizione a ruolo è stata rifiutata dalla
Cancelleria della Corte a norma del predetto art. 14, co. 3.1, D.P.R. 115/2002, in ragione dell'omesso versamento della somma minima di € 43.
L'appellante ha, a questo punto, provveduto, in pari data, al pagamento del contributo unificato, come da ricevuta telematica in atti;
l'appellante ha, di seguito, il 14.01.2025, provveduto all'iscrizione a ruolo nel rispetto del disposto dell'art. 14, co. 3.1, D.P.R. cit. e, con atto depositato il 15.01.2025, richiesto di essere rimesso in termini, ora per allora, per la costituzione in giudizio, a norma dell'art. 153, 2° co., c.p.c.
2. – Con ordinanza in data 16.04.2025, emessa nel contraddittorio delle parti all'esito della prima udienza, il Consigliere istruttore ha respinto l'istanza di rimessione in termini ed ha dichiarato l'appello improcedibile ai sensi dell'art. 348, 2° co., c.p.c., sul rilievo che
2 l'iscrizione a ruolo effettuata in data 10.01.2025, nel rispetto dei termini dell'art. 165 c.p.c., richiamato dall'art. 347 c.p.c., non poteva essere tenuta per buona considerando che, in base all'art. 14, co. 3.1, D.P.R. 115/2002, essa doveva essere preceduta dal versamento del contributo unificato nella misura minima di € 43; e che l'iscrizione a ruolo effettuata regolarmente, ossia dopo il pagamento del contributo unificato, nella data del 14.01.2025 risultava tardiva rispetto alla data di notificazione dell'atto di citazione introduttivo di questa fase d'appello.
3. – Avverso la predetta ordinanza ha proposto reclamo al Collegio l'appellante Parte_1
, con ricorso depositato in data 24.04.2025: ha ribadito la validità dell'iscrizione a
[...]
ruolo della causa tentata alla data del 10.01.2025 (a), ha sostenuto che la nuova norma contenuta nell'art. 14, co. 3.1, D.P.R. 115/2002 ledeva il diritto di difesa costituzionalmente garantito, in quanto subordinava l'accesso alla tutela giurisdizionale ad un adempimento di natura fiscale (b), ed ha rinnovato ad ogni buon conto, l'istanza di rimessione in termini respinta dal Consigliere istruttore, invocando la decadenza incolpevole per via delle incertezze e dei dubbi interpretativi che la nuova disposizione aveva sollevato fin dai primi giorni della sua entrata in vigore (c).
4. – Il reclamo è infondato.
4.1 – Secondo l'art. 348, 2° co., 2° periodo, c.p.c., il Collegio investito del reclamo contro la ordinanza del Consigliere istruttore che dichiara l'appello improcedibile “procede ai sensi dell'art. 308, 2° co.”, e dunque, se accoglie il reclamo, dispone con ordinanza per la prosecuzione del giudizio, mentre se respinge il reclamo, pronuncia con sentenza la improcedibilità del gravame.
4.2 – Con messaggio generato automaticamente dal sistema informatico della Cancelleria civile della Corte, datato 13.01.2025, l'iscrizione a ruolo depositata per via telematica dal legale appellante il 10.01.2025 senza il previo pagamento di € 43 come contributo unificato minimo è stata rifiutata con il richiamo alla disposizione di cui all'art. 14, co. 3.1, D.P.R.
115/2002.
Questo il testo del messaggio: “Altro. " Deposito rifiutato ex art. art. 14, comma 3.1.,
D.P.R. 30/05/2022 - introdotto da Legge di Bilancio n. 207 del 31.12.2024 – secondo cui:
«Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può
3 essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma
1, lettera a) (euro 43,00), o il minor contributo dovuto per legge” ... Atti rifiutati il 13/01/2025”.
La (nuova) iscrizione a ruolo è stata invece accettata solo in data 14.01.2025 a seguito del versamento della somma di € 43 da parte del legale appellante il giorno precedente, subito dopo avere ricevuto la comunicazione di rifiuto da parte della Cancelleria.
4.3 – L'art. 14, co. 3.1, D.P.R. 1515/2002, inserito dalla l. 207/2024 - legge di bilancio per il
2025 ed in vigore dal 1.01.2025, dispone:
“Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. a), o il minor contributo dovuto per legge”.
A sua volta, l'art. 13, co. 1, lett. a), T.U. 115/2002 prevede:
“
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'art. 9, co.
1-bis, per i procedimenti su domanda congiunta di cui all'art. 473-bis del codice di procedura civile”.
Le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 non hanno bensì modificato i termini processuali previsti dal codice di rito, ma hanno nondimeno imposto che l'iscrizione a ruolo sia preceduta, come condizione di validità della stessa, dal pagamento del contributo unificato nella misura minima di € 43.
Il che è a dire che l'omesso versamento, prima dell'iscrizione a ruolo, del predetto importo minimo non consente di procedere in alcun modo all'iscrizione a ruolo, e neppure di sospendere l'iscrizione in attesa della regolarizzazione. Così, infatti, la circ. Ministero della
Giustizia 30.12.2024, n. DAG 265462.U (“… tutte le volte in cui è omesso o è insufficiente il pagamento del contributo unificato per l'importo minimo previsto dall'art. 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, o non è corrisposto il minor contributo previsto per legge, il cancelliere dovrà rifiutare il deposito dell'atto introduttivo e non procedere all'iscrizione a ruolo della causa civile. Non è consentita, in quanto non prevista dalla norma, alcuna sospensione dell'iscrizione a ruolo della causa in attesa della regolarizzazione del pagamento”), nonché il dossier del Servizio Studi del Senato e della Camera dei Deputati alla legge di bilancio
2025, riportato per estratto dalla menzionata circolare (“L'art. 1, co. 812, come introdotto alla
Camera, sostituisce integralmente l'originaria previsione contenuta nell'art. 105 del disegno di legge di bilancio, recando disposizioni volte ad innovare la disciplina relativa al versamento del contributo unificato nei procedimenti civili … la norma modifica alcuni aspetti
4 relativi alle modalità ed alle conseguenze discendenti dall'omesso pagamento del predetto tributo … La disposizione in esame interviene, innanzitutto, sull'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 relativo all'obbligo di pagamento del contributo unificato … viene aggiunto il comma 3.1., il quale regola i casi di non iscrizione a ruolo, nei procedimenti civili, della causa, in seguito all'omesso pagamento del contributo unificato. In particolare, la non iscrizione, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti per legge, si verifica allorquando non viene versato l'importo pari ad euro 43 prescritto dall'art. 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, ovvero il minor contributo previsto per legge”).
Del tutto correttamente, dunque, la Cancelleria della Corte ha rifiutato l'iscrizione a ruolo del
10.01.2025, non preceduta dal predetto versamento.
La sola ed unica iscrizione a ruolo di cui si può tenere conto ai fini di legge è, pertanto, quella effettuata dall'appellante il 14.01.2024, dopo saldato il contributo minimo di 43 euro.
4.4 – Non sussiste, all'evidenza, una situazione di decadenza incolpevole che possa giustificare, ai sensi dell'art. 153, 2° co., c.p.c., una rimessione in termini, ora per allora, dell'appellante nella sua costituzione in giudizio.
La norma contenuta nell'art. 14, co.
3.1. T.U. Spese di giustizia – pur se controversa ed assai contestata dall'Avvocatura – è assolutamente chiara ed inequivoca (a prescindere da ogni valutazione di merito o di legittimità costituzionale, di cui più oltre) nel subordinare al pagamento di € 43 l'iscrizione a ruolo della causa;
e il legale appellante – che aveva notificato l'atto di impugnazione il 31.12.2024 ed avrebbe, quindi, ex art. 347 c.p.c. dovuto costituirsi entro il 10.01.2025, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa - non poteva ignorarla senza sua colpa.
4.5 – Restano, a questo punto, da esaminare i profili di incostituzionalità denunciati dal reclamante, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; non senza rilevare che un eventuale dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 14, co. 3.1, D.P.R. 115/2002 non potrebbe condurre ad una disapplicazione tout court di tale disposizione, considerando per buona la iscrizione a ruolo tentata dal legale della il 10.01.2025, ma dovrebbe necessariamente passare Pt_1
per una rimessione della questione di legittimità alla Corte Costituzionale per poi giungere
(ma solo all'esito di un giudizio di incostituzionalità) ad un accoglimento del reclamo col dire che l'iscrizione a ruolo tentata il 10.01.2025 non poteva legittimamente essere rifiutata dalla
Cancelleria.
5 4.6 - E' dubbio, anzitutto, se la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla reclamante sia rilevante nella fattispecie, posto che l'improcedibilità non deriva dal (solo) fatto che essa appellante non abbia pagato il contributo unificato nella misura minima dei
43 euro, ma anche dal fatto di essersi costituita tardivamente: cioè a dire, l'improcedibilità del gravame sembra piuttosto derivare dalla fattispecie complessa costituita dall'omesso pagamento del contributo unificato nella misura minima indicata dal nuovo art. 14, co. 3.1,
T.U. n. 115/2002 e dalla tardività della costituzione nel giudizio di appello.
4.7 – Quand'anche venissero superate le perplessità sulla rilevanza della questione, i possibili aspetti di incostituzionalità della nuova normativa si rivelano manifestamente infondati.
Nelle diverse pronunce in argomento (riassunte, da ultimo, dalla sent. 7.06.2022, n. 140), la Corte Costituzionale ha precisato che la Carta fondamentale non vieta di imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale correlazione con il processo, o che si configurino come vere e proprie tasse giudiziarie, o che abbiano riguardo all'uso di documenti necessari alla decisione finale (sent. n. 45/63), né ha mai affermato che condizionare l'accesso alla giustizia all'adempimento di un obbligo tributario sia di per sé sempre incostituzionale, ma ha piuttosto posto l'accento sulla necessità di realizzare un equo bilanciamento tra il diritto alla tutela giurisdizionale e il dovere di pagamento dei tributi, rientrante tra i doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui l'art. 2 Cost. richiede l'adempimento.
Pertanto, se in generale il diritto alla tutela giurisdizionale non può essere sacrificato in nome di esigenze di tutela dell'interesse fiscale, nondimeno possono ammettersi casi in cui il dovere tributario può tradursi in oneri condizionanti l'accesso alla giustizia, solo però in quanto ciò avvenga nel rispetto del principio di proporzionalità e della stretta necessità, risultando tali previsioni costituzionalmente legittime soltanto quando l'adempimento del dovere tributario non possa essere adeguatamente tutelato in altro modo (così la C. Cost.
n. 140/22 cit.).
L'interesse tributario ex art. 53 Cost. può, in particolare, riguardare l'esigenza di garantire una "pronta realizzazione del credito fiscale" (sent. n. 358/94) ovvero quella di "prevenire fenomeni di evasione o elusione" (sent. n. 262/2020).
Proprio alla luce di tali rilievi, si può fondatamente affermare che quel principio di proporzionalità e di equo bilanciamento dei valori costituzionali contrapposti richiesto dalla
Corte risulterebbe rispettato nella fattispecie considerando che l'importo di (soli) 43 euro, ora necessari per l'iscrizione a ruolo attraverso il richiamo all'art. 13, co. 1, lett. a), T.U.
6 Spese di giustizia, sono assolutamente modesti e quasi insignificanti in rapporto agli elevati costi e alla macchinosità del loro recupero forzoso attraverso una iscrizione a ruolo conseguente al mancato pagamento, così da rendere eccessivamente dispendioso per l'Erario e, quindi, sostanzialmente non conveniente la procedura di riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 602/73 e da portare, di fatto, al rischio di abbandono del credito (le recenti
“rottamazioni” delle cartelle esattoriali hanno riguardato crediti fino a 5.000 euro); col che si finisce col favorire l'evasione del tributo o la si incentiva in qualche modo.
La previsione dell'art. 14, co. 3.1, D.P.R. 115/2002 di condizionare l'iscrizione a ruolo della causa al versamento del valore minimo del contributo unificato – e dunque la progressione del processo di primo grado, la permanenza degli effetti del pignoramento e la procedibilità dell'appello – non è, cioè, sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela dell'adempimento del dovere tributario, rivelandosi gli strumenti alternativi cui dovrebbe altrimenti ricorrere l'Amministrazione per il recupero di detta quota minima del tutto eccedenti rispetto allo scopo e tali, di fatto, da impedire una realizzazione del credito fiscale.
5. – Per concludere il reclamo deve essere respinto e l'appello dichiarato improcedibile.
L'assoluta novità della questione è motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio a norma dell'art. 92, 2° co., c.p.c.
Nondimeno, alla conferma dell'improcedibilità dell'appello deve seguire l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, secondo quanto previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex artt. 178 – 348, 2° co., c.p.c. avverso l'ordinanza di improcedibilità emessa dal
Consigliere istruttore in data 16.04.2025, proposto da contro Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 24.04.2025: Controparte_1
a) respinge il reclamo e, per l'effetto, dichiara l'appello improcedibile;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1- bis del predetto art. 13.
7 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 6/06/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul reclamo ex artt. 178 – 348, 2° co., c.p.c. iscritto al n. 43 / 2025 R.G. – sub 1;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NOVARA MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA CAMILLO
SACCARELLI 29 10078 VENARIA REALE;
- reclamante contro
e per essa (c.f. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CASAMORATA CARLOTTA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA BACCARINI, 52 48121 RAVENNA;
- reclamata
Oggetto: Reclamo ex artt. 178 – 348, 2° co., c.p.c.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “in riforma dell'Ordinanza di improcedibilità del 15 aprile 2025;
Voglia provvedere con Ordinanza per la prosecuzione del Giudizio avente n. 43/2025 R.G.A. ovvero, in subordine rimettere nei termini la signora per provvedere a una Parte_1 nuova iscrizione a ruolo”.
Per parte reclamata: “Stante tutto quanto sopra, appare evidente come l'Ordinanza di improcedibilità della Corte d'Appello di Torino sia corretta, stante la tardività dell'iscrizione
a ruolo dell'appello avversario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – ha proposto appello contro la sent. n. 1060/24 del Tribunale di Parte_1
Vercelli con atto di citazione notificato ex art. 3 bis l. 53/94 in data 31.12.2024; il termine per la costituzione in giudizio veniva, quindi, a scadere il 10.01.2025.
L'appellante ha una prima volta tentato l'iscrizione a ruolo il 10.01.2025, senza avere prima pagato il contributo unificato nella misura minima prevista dall'art. 13, co. 1, lett. a), D.P.R.
115/2002, come richiesto dall'art. 14, co. 3.1, del medesimo testo normativo, introdotto dalla l. 207/2024 - legge di bilancio per il 2025 ed in vigore dal 1.01.2025 (il pagamento risulta effettuato da SICID solo il 13 seguente).
Con comunicazione del 13.01.2025, ad ore 9,31, l'iscrizione a ruolo è stata rifiutata dalla
Cancelleria della Corte a norma del predetto art. 14, co. 3.1, D.P.R. 115/2002, in ragione dell'omesso versamento della somma minima di € 43.
L'appellante ha, a questo punto, provveduto, in pari data, al pagamento del contributo unificato, come da ricevuta telematica in atti;
l'appellante ha, di seguito, il 14.01.2025, provveduto all'iscrizione a ruolo nel rispetto del disposto dell'art. 14, co. 3.1, D.P.R. cit. e, con atto depositato il 15.01.2025, richiesto di essere rimesso in termini, ora per allora, per la costituzione in giudizio, a norma dell'art. 153, 2° co., c.p.c.
2. – Con ordinanza in data 16.04.2025, emessa nel contraddittorio delle parti all'esito della prima udienza, il Consigliere istruttore ha respinto l'istanza di rimessione in termini ed ha dichiarato l'appello improcedibile ai sensi dell'art. 348, 2° co., c.p.c., sul rilievo che
2 l'iscrizione a ruolo effettuata in data 10.01.2025, nel rispetto dei termini dell'art. 165 c.p.c., richiamato dall'art. 347 c.p.c., non poteva essere tenuta per buona considerando che, in base all'art. 14, co. 3.1, D.P.R. 115/2002, essa doveva essere preceduta dal versamento del contributo unificato nella misura minima di € 43; e che l'iscrizione a ruolo effettuata regolarmente, ossia dopo il pagamento del contributo unificato, nella data del 14.01.2025 risultava tardiva rispetto alla data di notificazione dell'atto di citazione introduttivo di questa fase d'appello.
3. – Avverso la predetta ordinanza ha proposto reclamo al Collegio l'appellante Parte_1
, con ricorso depositato in data 24.04.2025: ha ribadito la validità dell'iscrizione a
[...]
ruolo della causa tentata alla data del 10.01.2025 (a), ha sostenuto che la nuova norma contenuta nell'art. 14, co. 3.1, D.P.R. 115/2002 ledeva il diritto di difesa costituzionalmente garantito, in quanto subordinava l'accesso alla tutela giurisdizionale ad un adempimento di natura fiscale (b), ed ha rinnovato ad ogni buon conto, l'istanza di rimessione in termini respinta dal Consigliere istruttore, invocando la decadenza incolpevole per via delle incertezze e dei dubbi interpretativi che la nuova disposizione aveva sollevato fin dai primi giorni della sua entrata in vigore (c).
4. – Il reclamo è infondato.
4.1 – Secondo l'art. 348, 2° co., 2° periodo, c.p.c., il Collegio investito del reclamo contro la ordinanza del Consigliere istruttore che dichiara l'appello improcedibile “procede ai sensi dell'art. 308, 2° co.”, e dunque, se accoglie il reclamo, dispone con ordinanza per la prosecuzione del giudizio, mentre se respinge il reclamo, pronuncia con sentenza la improcedibilità del gravame.
4.2 – Con messaggio generato automaticamente dal sistema informatico della Cancelleria civile della Corte, datato 13.01.2025, l'iscrizione a ruolo depositata per via telematica dal legale appellante il 10.01.2025 senza il previo pagamento di € 43 come contributo unificato minimo è stata rifiutata con il richiamo alla disposizione di cui all'art. 14, co. 3.1, D.P.R.
115/2002.
Questo il testo del messaggio: “Altro. " Deposito rifiutato ex art. art. 14, comma 3.1.,
D.P.R. 30/05/2022 - introdotto da Legge di Bilancio n. 207 del 31.12.2024 – secondo cui:
«Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può
3 essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma
1, lettera a) (euro 43,00), o il minor contributo dovuto per legge” ... Atti rifiutati il 13/01/2025”.
La (nuova) iscrizione a ruolo è stata invece accettata solo in data 14.01.2025 a seguito del versamento della somma di € 43 da parte del legale appellante il giorno precedente, subito dopo avere ricevuto la comunicazione di rifiuto da parte della Cancelleria.
4.3 – L'art. 14, co. 3.1, D.P.R. 1515/2002, inserito dalla l. 207/2024 - legge di bilancio per il
2025 ed in vigore dal 1.01.2025, dispone:
“Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. a), o il minor contributo dovuto per legge”.
A sua volta, l'art. 13, co. 1, lett. a), T.U. 115/2002 prevede:
“
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'art. 9, co.
1-bis, per i procedimenti su domanda congiunta di cui all'art. 473-bis del codice di procedura civile”.
Le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 non hanno bensì modificato i termini processuali previsti dal codice di rito, ma hanno nondimeno imposto che l'iscrizione a ruolo sia preceduta, come condizione di validità della stessa, dal pagamento del contributo unificato nella misura minima di € 43.
Il che è a dire che l'omesso versamento, prima dell'iscrizione a ruolo, del predetto importo minimo non consente di procedere in alcun modo all'iscrizione a ruolo, e neppure di sospendere l'iscrizione in attesa della regolarizzazione. Così, infatti, la circ. Ministero della
Giustizia 30.12.2024, n. DAG 265462.U (“… tutte le volte in cui è omesso o è insufficiente il pagamento del contributo unificato per l'importo minimo previsto dall'art. 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, o non è corrisposto il minor contributo previsto per legge, il cancelliere dovrà rifiutare il deposito dell'atto introduttivo e non procedere all'iscrizione a ruolo della causa civile. Non è consentita, in quanto non prevista dalla norma, alcuna sospensione dell'iscrizione a ruolo della causa in attesa della regolarizzazione del pagamento”), nonché il dossier del Servizio Studi del Senato e della Camera dei Deputati alla legge di bilancio
2025, riportato per estratto dalla menzionata circolare (“L'art. 1, co. 812, come introdotto alla
Camera, sostituisce integralmente l'originaria previsione contenuta nell'art. 105 del disegno di legge di bilancio, recando disposizioni volte ad innovare la disciplina relativa al versamento del contributo unificato nei procedimenti civili … la norma modifica alcuni aspetti
4 relativi alle modalità ed alle conseguenze discendenti dall'omesso pagamento del predetto tributo … La disposizione in esame interviene, innanzitutto, sull'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 relativo all'obbligo di pagamento del contributo unificato … viene aggiunto il comma 3.1., il quale regola i casi di non iscrizione a ruolo, nei procedimenti civili, della causa, in seguito all'omesso pagamento del contributo unificato. In particolare, la non iscrizione, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti per legge, si verifica allorquando non viene versato l'importo pari ad euro 43 prescritto dall'art. 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, ovvero il minor contributo previsto per legge”).
Del tutto correttamente, dunque, la Cancelleria della Corte ha rifiutato l'iscrizione a ruolo del
10.01.2025, non preceduta dal predetto versamento.
La sola ed unica iscrizione a ruolo di cui si può tenere conto ai fini di legge è, pertanto, quella effettuata dall'appellante il 14.01.2024, dopo saldato il contributo minimo di 43 euro.
4.4 – Non sussiste, all'evidenza, una situazione di decadenza incolpevole che possa giustificare, ai sensi dell'art. 153, 2° co., c.p.c., una rimessione in termini, ora per allora, dell'appellante nella sua costituzione in giudizio.
La norma contenuta nell'art. 14, co.
3.1. T.U. Spese di giustizia – pur se controversa ed assai contestata dall'Avvocatura – è assolutamente chiara ed inequivoca (a prescindere da ogni valutazione di merito o di legittimità costituzionale, di cui più oltre) nel subordinare al pagamento di € 43 l'iscrizione a ruolo della causa;
e il legale appellante – che aveva notificato l'atto di impugnazione il 31.12.2024 ed avrebbe, quindi, ex art. 347 c.p.c. dovuto costituirsi entro il 10.01.2025, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa - non poteva ignorarla senza sua colpa.
4.5 – Restano, a questo punto, da esaminare i profili di incostituzionalità denunciati dal reclamante, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; non senza rilevare che un eventuale dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 14, co. 3.1, D.P.R. 115/2002 non potrebbe condurre ad una disapplicazione tout court di tale disposizione, considerando per buona la iscrizione a ruolo tentata dal legale della il 10.01.2025, ma dovrebbe necessariamente passare Pt_1
per una rimessione della questione di legittimità alla Corte Costituzionale per poi giungere
(ma solo all'esito di un giudizio di incostituzionalità) ad un accoglimento del reclamo col dire che l'iscrizione a ruolo tentata il 10.01.2025 non poteva legittimamente essere rifiutata dalla
Cancelleria.
5 4.6 - E' dubbio, anzitutto, se la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla reclamante sia rilevante nella fattispecie, posto che l'improcedibilità non deriva dal (solo) fatto che essa appellante non abbia pagato il contributo unificato nella misura minima dei
43 euro, ma anche dal fatto di essersi costituita tardivamente: cioè a dire, l'improcedibilità del gravame sembra piuttosto derivare dalla fattispecie complessa costituita dall'omesso pagamento del contributo unificato nella misura minima indicata dal nuovo art. 14, co. 3.1,
T.U. n. 115/2002 e dalla tardività della costituzione nel giudizio di appello.
4.7 – Quand'anche venissero superate le perplessità sulla rilevanza della questione, i possibili aspetti di incostituzionalità della nuova normativa si rivelano manifestamente infondati.
Nelle diverse pronunce in argomento (riassunte, da ultimo, dalla sent. 7.06.2022, n. 140), la Corte Costituzionale ha precisato che la Carta fondamentale non vieta di imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale correlazione con il processo, o che si configurino come vere e proprie tasse giudiziarie, o che abbiano riguardo all'uso di documenti necessari alla decisione finale (sent. n. 45/63), né ha mai affermato che condizionare l'accesso alla giustizia all'adempimento di un obbligo tributario sia di per sé sempre incostituzionale, ma ha piuttosto posto l'accento sulla necessità di realizzare un equo bilanciamento tra il diritto alla tutela giurisdizionale e il dovere di pagamento dei tributi, rientrante tra i doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui l'art. 2 Cost. richiede l'adempimento.
Pertanto, se in generale il diritto alla tutela giurisdizionale non può essere sacrificato in nome di esigenze di tutela dell'interesse fiscale, nondimeno possono ammettersi casi in cui il dovere tributario può tradursi in oneri condizionanti l'accesso alla giustizia, solo però in quanto ciò avvenga nel rispetto del principio di proporzionalità e della stretta necessità, risultando tali previsioni costituzionalmente legittime soltanto quando l'adempimento del dovere tributario non possa essere adeguatamente tutelato in altro modo (così la C. Cost.
n. 140/22 cit.).
L'interesse tributario ex art. 53 Cost. può, in particolare, riguardare l'esigenza di garantire una "pronta realizzazione del credito fiscale" (sent. n. 358/94) ovvero quella di "prevenire fenomeni di evasione o elusione" (sent. n. 262/2020).
Proprio alla luce di tali rilievi, si può fondatamente affermare che quel principio di proporzionalità e di equo bilanciamento dei valori costituzionali contrapposti richiesto dalla
Corte risulterebbe rispettato nella fattispecie considerando che l'importo di (soli) 43 euro, ora necessari per l'iscrizione a ruolo attraverso il richiamo all'art. 13, co. 1, lett. a), T.U.
6 Spese di giustizia, sono assolutamente modesti e quasi insignificanti in rapporto agli elevati costi e alla macchinosità del loro recupero forzoso attraverso una iscrizione a ruolo conseguente al mancato pagamento, così da rendere eccessivamente dispendioso per l'Erario e, quindi, sostanzialmente non conveniente la procedura di riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 602/73 e da portare, di fatto, al rischio di abbandono del credito (le recenti
“rottamazioni” delle cartelle esattoriali hanno riguardato crediti fino a 5.000 euro); col che si finisce col favorire l'evasione del tributo o la si incentiva in qualche modo.
La previsione dell'art. 14, co. 3.1, D.P.R. 115/2002 di condizionare l'iscrizione a ruolo della causa al versamento del valore minimo del contributo unificato – e dunque la progressione del processo di primo grado, la permanenza degli effetti del pignoramento e la procedibilità dell'appello – non è, cioè, sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela dell'adempimento del dovere tributario, rivelandosi gli strumenti alternativi cui dovrebbe altrimenti ricorrere l'Amministrazione per il recupero di detta quota minima del tutto eccedenti rispetto allo scopo e tali, di fatto, da impedire una realizzazione del credito fiscale.
5. – Per concludere il reclamo deve essere respinto e l'appello dichiarato improcedibile.
L'assoluta novità della questione è motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio a norma dell'art. 92, 2° co., c.p.c.
Nondimeno, alla conferma dell'improcedibilità dell'appello deve seguire l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, secondo quanto previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex artt. 178 – 348, 2° co., c.p.c. avverso l'ordinanza di improcedibilità emessa dal
Consigliere istruttore in data 16.04.2025, proposto da contro Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 24.04.2025: Controparte_1
a) respinge il reclamo e, per l'effetto, dichiara l'appello improcedibile;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1- bis del predetto art. 13.
7 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 6/06/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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