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28 novembre 1950
28 novembre 1950
Art. 1.
Le spese riflettenti il mantenimento degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica durante il primo ed il secondo anno di corso sono a carico dello Stato.
Le spese riflettenti il mantenimento degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica durante il primo ed il secondo anno di corso sono a carico dello Stato.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/07/2022, n. 448Provvedimento: […] La Corte di Cassazione nel cassare la sentenza di questa Corte n. 700/13 in accoglimento dell'unico motivo di ricorso proposto dall'istituto previdenziale, nell'interpretare la normativa applicabile al caso di specie ( cfr. in particolare art. 1 legge 877/1950 che pone a carico dello Stato le spese di mantenimento degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e l'Aeronautica durante il primo e secondo anno di corso), considerato che la ferma di leva era fissata in 15 mesi perLeggi di più...
- giudizio di rinvio·
- giudicato·
- art. 81 DPR 237/64·
- spese di lite·
- art. 49 legge 153/1969·
- maggiorazione art. 80 comma 3 legge 388/00·
- servizio militare·
- compensazione spese di lite·
- contribuzione figurativa·
- principio di diritto