Art. 1.
Le spese riflettenti il mantenimento degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica durante il primo ed il secondo anno di corso sono a carico dello Stato.
Le spese riflettenti il mantenimento degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica durante il primo ed il secondo anno di corso sono a carico dello Stato.