Articolo 1 della Legge 10 ottobre 1950, n. 877
Articolo 2
Versione
28 novembre 1950
Art. 1.
Le spese riflettenti il mantenimento degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica durante il primo ed il secondo anno di corso sono a carico dello Stato.
Entrata in vigore il 28 novembre 1950
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