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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 831/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 831/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 02.04.2025 da , rappresentata e difesa dall' Parte_1
Avv.to Cefalo Anna Maria, e , rappresentato e difeso dall'Avv.to Argenziano Controparte_1
Gaetano, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Casagiove (CE) in data
04.04.1998, e dalla cui unione sono nate le figlie nata il [...], e , nata il [...]; Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa n. cronol. 5224/2023 del 18/04/2023, all'esito del procedimento RG 787/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) nell'abitazione di proprietà della SI.ra , sita in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Roma Parte_1
n. 57 continuerà a vivere la IG.ra unitamente alle figlie nata a [...] il Parte_1 Persona_3
27/06/2001 e nata a [...] il [...], rispettivamente di anni 23 e 20, habitat naturale, Persona_4 centro di interessi personale delle ragazze che vi abitano da diversi anni;
2) entrambe le figlie frequentano l'Università, la prima frequenta il V° anno dell'Accademia delle Belle Arti a Per_1
Napoli mentre la seconda frequenta il II° anno della facoltà di Psicologia all'Università Suor Orsola Benincasa di Per_2
Napoli;
3) le figlie ormai maggiorenni frequenteranno liberamente il padre, tenendo conto degli impegni personali, scolastici, ludici e ricreativi;
4) i genitori continueranno, di comune accordo, a sostenere le figlie nei loro bisogni economici, dell'istruzione, educazione e salute;
5) il padre, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie come in separazione, continuerà a versare sulla carta
PostePay evolution n. 5333171176758155 intestata alla IG.ra , entro il giorno 05 di ogni mese in Parte_1 maniera permanente, la somma di €. 400,00 (quattrocento/00 euro), per un importo mensile dell'assegno di mantenimento di €. 200,00 per ciascuna figlia, oltre all'aumento automatico annuale ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicati sulla G.U. oggetto annuale di rivalutazione dovranno essere sia
l'assegno base, sia le rivalutazioni già maturate;
6) il padre continuerà a corrispondere il 50%, altresì, delle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e tutto quanto previsto dalle tabelle CNF (spese straordinarie) al 50%;
7) i IGg.ri e dichiarano di rinunciare all'assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente Pt_1 CP_1 indipendenti, atteso che la IG.ra è docente a tempo indeterminato e che il IG. è Operatore Socio Pt_1 CP_1
Sanitario.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi delle figlie maggiorenni non economicamente indipendenti;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Casagiove (CE) il 04.04.1998 tra Pt_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Controparte_1
Capua Vetere (CE) il 23.10.1966, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casagiove CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.2, parte I, anno 1998);
3) Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di conIGlio del 06.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 831/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 02.04.2025 da , rappresentata e difesa dall' Parte_1
Avv.to Cefalo Anna Maria, e , rappresentato e difeso dall'Avv.to Argenziano Controparte_1
Gaetano, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Casagiove (CE) in data
04.04.1998, e dalla cui unione sono nate le figlie nata il [...], e , nata il [...]; Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa n. cronol. 5224/2023 del 18/04/2023, all'esito del procedimento RG 787/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) nell'abitazione di proprietà della SI.ra , sita in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Roma Parte_1
n. 57 continuerà a vivere la IG.ra unitamente alle figlie nata a [...] il Parte_1 Persona_3
27/06/2001 e nata a [...] il [...], rispettivamente di anni 23 e 20, habitat naturale, Persona_4 centro di interessi personale delle ragazze che vi abitano da diversi anni;
2) entrambe le figlie frequentano l'Università, la prima frequenta il V° anno dell'Accademia delle Belle Arti a Per_1
Napoli mentre la seconda frequenta il II° anno della facoltà di Psicologia all'Università Suor Orsola Benincasa di Per_2
Napoli;
3) le figlie ormai maggiorenni frequenteranno liberamente il padre, tenendo conto degli impegni personali, scolastici, ludici e ricreativi;
4) i genitori continueranno, di comune accordo, a sostenere le figlie nei loro bisogni economici, dell'istruzione, educazione e salute;
5) il padre, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie come in separazione, continuerà a versare sulla carta
PostePay evolution n. 5333171176758155 intestata alla IG.ra , entro il giorno 05 di ogni mese in Parte_1 maniera permanente, la somma di €. 400,00 (quattrocento/00 euro), per un importo mensile dell'assegno di mantenimento di €. 200,00 per ciascuna figlia, oltre all'aumento automatico annuale ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicati sulla G.U. oggetto annuale di rivalutazione dovranno essere sia
l'assegno base, sia le rivalutazioni già maturate;
6) il padre continuerà a corrispondere il 50%, altresì, delle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e tutto quanto previsto dalle tabelle CNF (spese straordinarie) al 50%;
7) i IGg.ri e dichiarano di rinunciare all'assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente Pt_1 CP_1 indipendenti, atteso che la IG.ra è docente a tempo indeterminato e che il IG. è Operatore Socio Pt_1 CP_1
Sanitario.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi delle figlie maggiorenni non economicamente indipendenti;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Casagiove (CE) il 04.04.1998 tra Pt_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Controparte_1
Capua Vetere (CE) il 23.10.1966, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casagiove CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.2, parte I, anno 1998);
3) Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di conIGlio del 06.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio