TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 645/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro AN Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 645/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 06/04/2025 che di seguito si riproducono:
le parti, inoltre, hanno da tempo stabilito consensualmente l'allontanamento del SI. dalla casa coniugale, prima del deposito del presente ricorso;
ad oggi, infatti, il SI. Parte_2
risiede alla Via Libra n. 13, interno 46, di Sua esclusiva proprietà. Pt_2
2) la casa coniugale, di proprietà della moglie, sita in Chioggia alla Via Libra n. 13, interno 47, rimarrà assegnata alla
SI.ra , unitamente agli arredi ed ai corredi in essa esistenti, ad esclusione di quelli personali del SI. Parte_1
già prelevati. Pt_2
Le utenze relative alla casa coniugale saranno ripartite tra i coniugi in ragione del 50% per ciascuno, così come le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione nonchè le spese condominiali.
3) il IO risiederà con la madre presso la casa coniugale – fatti salvi i periodi di permanenza presso il padre come Per_1
indicati nel prosieguo – e sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti la vita quotidiana del OR) verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale si troverà al momento affidato. Per_1
4) I genitori dovranno mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse del IO, al fine di garantire un progetto educativo comune, preservandone così la serenità e garantendo un sano contesto di crescita psico-fisica.
I genitori dovranno confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni del OR, possibilmente in sua assenza. I genitori devono evitare comportamenti diseducativi o di eccessiva indulgenza, essendo necessario un confronto preventivo tra i coniugi finalizzato a manifestare dinanzi al IO l'univocità decisionale.
Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del OR e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del IO e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e i medici e che si occupano del OR. 5) I genitori dovranno collaborare fra loro garantendo a un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e Per_1
conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In caso di dissenso, le linee educative comuni dovranno essere discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti.
6) Il padre potrà vedere e stare con il IO anche tutti i giorni, previo avviso alla madre e secondo le modalità concordate di volta in volta tra i genitori, purché si tenga conto delle esigenze del OR.
6.1) durante il periodo scolastico il padre curerà che, nei giorni in cui terrà il IO presso di sé, lo stesso si impegni nello studio ed esegua i compiti.
La stessa attenzione e la stessa cura dedicherà la madre nei giorni cui terrà Per_1
6.2) Con riferimento al compleanno ed all'onomastico del OR, il padre sarà libero di incontrarli e di pranzare con lo stesso;
qualora sia organizzato un festeggiamento in suo onore, è data facoltà al padre di parteciparvi.
Resta invece inteso che il IO potrà trascorrere con il padre il 19 marzo, festa del papà, il giorno del compleanno del padre,
e con la SI.ra la festa della mamma ed il giorno del compleanno della medesima. Pt_1
6.3) Per quanto attiene alle principali festività dell'anno, intendendovi in esse Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con le rispettive vigilie, tutte le festività nazionali anche civili ed eventuali c.d. ”ponti” festivi, starà con ciascuno dei Per_1
genitori alternando annualmente i detti periodi fra gli stessi, o gli interi periodi di “ponte” in caso di accordo fra i coniugi, tenendo sempre conto delle esigenze scolastiche e di svago deil OR;
saranno comunque possibili, su comune consenso dei genitori e nel rispetto assoluto della volontà del IO, variazioni delle superiori pattuizioni.
6.4) Con riferimento alle vacanze estive, è data facoltà al padre di trascorrere con il OR un periodo di affido esclusivo di
15 giorni nel mese di luglio o di agosto (oppure una settimana a luglio ed una ad agosto, alternando la settimana di ferragosto), compatibilmente con le esigenze dei genitori e di sempre previa concertazione. Per_1
6.5) I tempi ed ogni altra condizione potranno essere oggetto di occasionale e diverso accordo in ragione dei rispettivi impedimenti ed esigenze personali e/o lavorative purché concordate dai medesimi genitori.
6.6) In caso di impegni imprevisti di entrambi i coniugi nei giorni in cui il OR è loro affidato, il genitore impedito è tenuto ad avvisare l'altro perché se ne occupi.
6.7) In caso di assenza prolungata, per qualsivoglia motivo, di uno dei coniugi, il genitore assente ha facoltà di contattare telefonicamente i figli quando lo vorrà o, in alternativa, di ottenere il collegamento FaceTime in webcam. I contatti telefonici tra genitore e IO non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore, o diventare di dominio familiare e pubblico.
7) Per quanto concerne gli aspetti economici della separazione, i coniugi dichiarano di non rinvendicare alcun obbligo di mantenimento in ragione della loro autosufficienza economica e di rinunciare dunque, espressamente e reciprocamente, allo stesso nonché a qualsivoglia ulteriore diritto sui beni mobili, mobili registrati e immobili di cui gli stessi siano rispettivamente proprietari alla data della firma del presente atto.
8) Con riferimento al mantenimento del IO il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra entro Per_1 Pt_2 Pt_1
il cinque di ciascun mese, la somma di € 150,00 (centocinquanta), da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, mediante bonifico sulle coordinate Iban della SI.ra IT Pt_1
56 W0306912131074003504515, ed a far data dalla data di sottoscrizione del presente atto.
8.1) gli assegni mensili, le indennità e/o qualsivoglia ogni emolumento fissato dalla legge a beneficio del IO sarà percepito integralmente dalla SI.ra Pt_1
8.2) Il SI. verserà alla moglie anche il 50 % delle spese straordinarie contemplate nel protocollo in uso presso il Pt_2
Tribunale di Venezia. Resta inteso che le predette spese dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa, entro cinque giorni dalla presentazione dello scontrino, ricevuta e/o fattura.
9) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
10) Le convenzioni e condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale.
11) Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento al IO OR . Per_1
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso che appaiono rispondenti all'interesse del IO OR . Per_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 09/09/2023 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia, al n. 46, parte I, dell'anno 2023.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato.
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13/05/2025 Il presidente estensore dott. Alessandro AN