Articolo 43 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 42Articolo 44
Versione
26 giugno 1971
Art. 43.


I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in . . . . . . . . . . . . . . . . L. 246.591.542 dei quali furono pagati nel 1969 . . . . . . . . . . . ". 202.321.861
----------- e rimasero da pagare al 31 dicembre 1969 . . . . . . . L. 44.269.681
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Entrata in vigore il 26 giugno 1971