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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/09/2025, n. 7252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7252 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15821/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Susanna Terni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15821/2024 promossa da:
(C.F.: in persona dell' Amministratore Arch. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, con il patrocinio degli avv.ti ANNUNZIATA DAMIANA D'ERRICO (C.F.:
[...]
) e (C.F.: ), elettivamente C.F._1 Parte_1 C.F._2 domiciliato in Milano, piazza E. Duse, n. 4 presso lo studio del difensore Annunziata Damiana
D'Errico ; attore contro
(C.F: ) in proprio ed elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._3 presso il proprio Studio in Milano – Viale Regina Margherita, 1
convenuto
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decidere: Accertato e dichiarato l'illegittimo spoglio clandestino posto in essere dal convenuto in virtù delle Ordinanze ns. doc. nn. 4 5 e 6, per l'effetto, Accertare e dichiarare: la illegittima occupazione del vano condominiale comune sito al piano 7 scala 4 della palazzina Andromeda;
pagina 1 di 11 Accertare e dichiarare: l'illegittima occupazione del convenuto in contrasto con il regolamento condominiale ed in contrasto all'Art. 1102 c.c.; Ordinando: la reintegrazione nel possesso del locale condominiale in favore del Condominio, sito al piano 7, scala 4, della residenza Andromeda;
e per l'effetto, Ordinare: al Signor di rilasciare immediatamente, ed in ogni caso, in un congruo termine, il CP_3 locale condominiale sito al piano 7, scala 4 residenza Andromeda, libero da persone e cose, consegnando le chiavi all'Amministratore pro tempore;
Ordinare: al signor di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi a propria cura e spese, ivi CP_3 comprese quelle per lo smaltimento dei rifiuti, entro un termine congruo;
Autorizzare: l'Amministratore pro tempore a disporre il cambio della serratura del locale;
in via istruttoria: con riserva di formulare istanze istruttorie, indicare testi e formulare capitoli di prova nei termini concedendi, ed integrare con ulteriori capitoli di prova, e chiedendo sin d'ora ad essere ammessi a prova contraria;
Con riserva di chiedere e quantificare danni conseguenti all'illegittimo comportamento posto in essere dal . CP_1 Con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato. …… PARTE CONVENUTA Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, A) in via preliminare e pregiudiziale : dichiarare inammissibile la domanda e/o il giudizio per difetto di rappresentanza e di legittimazione ad agire dell'amministratore. B) in via subordinata, nel merito e salvo gravame: 1) Respingere tutte le domande formulate dal anche in riforma dell'ordinanza collegiale, in via principale in forza dell'eccezione CP_1 riconvenzionale di usucapione ex art. 1158 c.c. in via subordinata e salvo gravame, per tutti i motivi esposti. 2) in via istruttoria ammettere le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il ubicato a Milano piazza Dei Controparte_1
Daini n. 3 – complesso condominiale residenziale formato da quattro corpi uniti, denominati Per Per_ convenzionalmente residenza Andromeda, residenza e residenza , oltre a un corpo separato denominato residenza - ha chiesto di accertare l'illegittima occupazione del vano condominiale CP_4 sito al piano 7 scala 4 della palazzina denominata Andromeda da parte del condomino CP_3
nonché la condanna di quest'ultimo al rilascio di detto vano libero da persone e cose, con
[...] ripristino dello status quo ante.
A fondamento della domanda il ha dedotto l'illegittima trasformazione, da Controparte_1 parte del del vano condominiale in una cabina armadio privata mediante l'apposizione di CP_3 mensole e armadiature senza il consenso dell'assemblea condominiale, in violazione degli articoli 1102
c.c. e art. 7 del regolamento Condominiale.
Il ha dedotto che . CP_1 pagina 2 di 11 - a seguito di un accesso agli spazi condominiali, effettuato nel febbraio 2022, dall'amministratore del condominio era stato accertato lo stoccaggio di numerosi beni personali, appartenenti a soggetti ignoti, nel predetto locale tecnico;
- a fronte di tale riscontro l'amministratore aveva provveduto a sostituire la serratura del locale affliggendo contestualmente sulla porta una comunicazione per l'ignoto proprietario delle masserizie. –
- il a mezzo pec si era dichiarato proprietario dei beni ivi rinvenuti, asserendo di essere “il CP_3 legittimo detentore dello spazio condominiale de quo, in forza di fatti e documenti che provano il legittimo possesso ultraventennale”, comunicando infine di aver provveduto a una nuova sostituzione della serratura condominiale;
- ne era conseguita l'instaurazione di due giudizi possessori, il secondo dei quali – promosso dal
– si era concluso con l'accoglimento della domanda di reintegrazione del CP_1 CP_1 medesimo nel possesso del vano, condanna del alla consegna della chiave della serratura CP_3 illegittimamente sostituita, senza tuttavia pronuncia di liberazione dell'immobile.
Instauratosi il contraddittorio con comparsa di risposta il convenuto preliminarmente ha eccepito l' usucapione del vano condominiale per possesso esclusivo ultraventennale ex art. 1158 c.c., contestando nel merito la fondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
In sede di seconda memoria ex art 171 ter c.p.c. il convenuto ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di rappresentanza e di legittimazione ad agire dell'amministratore condominiale del essendo viziata la delibera assembleare, prodotta in atti, autorizzativa della Controparte_1 proposizione della causa.
Respinte le istanze istruttorie , la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.9.2025 nelle forme di cui all'art 127 cpc ed assunta in decisione.
*** *** *** La preliminare eccezione di inammissibilità della domanda attrice, per difetto di rappresentanza e carenza di legittimazione ad agire dell'amministratore non è fondata. CP_5
Assume il convenuto, sul punto, l'invalidità della delibera condominiale , in conseguenza della genericità dell'ordine del giorno che non avrebbe contemplato il conferimento all'Amministratore dell'autorizzazione a promuovere nei confronti dell'odierno convenuto il giudizio di merito all'esito dell'azione cautelare già proposta dallo stesso . CP_1
Detta delibera sarebbe altresì invalida, secondo il convenuto, in quanto l'autorizzazione a promuovere l'azione giudiziale “doveva essere discussa e assunta solo ed esclusivamente dai condomini della pagina 3 di 11 , ciò in quanto il locale in questione rientra tra i beni di proprietà comune ai Controparte_6 condomini della in forza della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. Controparte_6
4.1) del Regolamento”.
Osserva questo Giudice che, contrariamente a quanto assume il detta eccezione è stata CP_1 tempestivamente dedotta dal convenuto con l'atto difensivo immediatamente successivo al deposito, da parte del , della documentazione (doc. 17 e 18) attestante la legittimazione ad agire in CP_1 giudizio in capo all'amministratore CP_5
Invero, il - in ottemperanza all'ordine del giudice istruttore di cui al decreto di Controparte_1 verifiche preliminari del 19.11.2024 - ha provveduto a depositare detta delibera assembleare con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.. Pertanto l'eccezione formulata dal convenuto con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.. è tempestiva
A prescindere da ciò , poiché la legittimazione ad agire attiene a una condizione di azione, la relativa eccezione può essere svolta in ogni stato e grado del giudizio.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “Il difetto di legittimazione processuale (nella specie dell'amministratore di un condominio), attenendo alla legittimità del contraddittorio, nonché alla validità della sua costituzione, determina la nullità degli atti processuali compiuti ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con l'unico limite del giudicato formatosi sul punto, se la relativa eccezione è stata disattesa dal primo giudice e non riproposta in appello”. (Cass. n. 27450 del 13/12/2005)
Nel merito, come evidenziato. detta eccezione non è fondata .
Anzitutto al punto 11 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale, di cui al doc. 17 di parte attrice, è indicata la trattazione dell'argomento inerente la controversia in essere tra il e il CP_1
CP_3
Tale riferimento, benché non individui specificatamente “la natura dell'azione; l'oggetto della causa;
la/ controparte/i, nonché le informazioni sui rischi ed i costi del processo e come questi saranno determinati e ripartiti tra i condomini”, deve ritenersi idoneo ai fini della validità della delibera assembleare atteso che la specificità dell'ordine del giorno prescritta dalla legge non postula un'indicazione analitica e minuziosa di ogni possibile aspetto delle materie dedotte in discussione
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da pagina 4 di 11 consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti”. (Cass.
n. 21449 del 19/10/2010 =
Inoltre, dal verbale del 26.06.2023 risulta che l'assemblea condominiale ha svolto sul tema un'“approfondita discussione” all'esito della quale ha autorizzato all'unanimità l'amministratore ad
“intraprendere tutte le iniziative necessarie” per il rilascio del vano utilizzato in via CP_5 esclusiva dal odierno convenuto. CP_1
Infine, a confutazione delle argomentazioni addotte dal convenuto a sostegno dell'eccepito difetto di rappresentanza sostanziale in capo all'amministratore di condominio, occorre rilevare che nel regolamento condominiale (doc. 1 di parte convenuta) non è previsto lo svolgimento di assemblee dei singoli corpi- residenze né tantomeno è previsto che, ai fini della legittimazione dell'amministratore ad agire in tutela del bene comune di competenza di una residenza, sia necessaria l'autorizzazione da parte della sola residenza cui appartiene il bene comune.
Il è infatti un complesso condominiale residenziale formato da quattro corpi Controparte_1
Per_ uniti, denominati convenzionalmente residenza Andromeda, residenza Idra e residenza , oltre a un corpo separato denominato residenza CP_4
Sebbene nel regolamento condominiale siano distinti i beni comuni all'intero complesso condominiale e i beni comuni di competenza delle singole residenze, tuttavia lo stesso regolamento non prevede che le decisioni su questi ultimi siano di competenza di assemblee ad hoc tra i soli condomini abitanti la singola residenza. Pertanto, in assenza di alcun riscontro nel regolamento condominiale non può che ritenersi infondata la prospettazione del convenuto.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la delibera assembleare assunta dall'intero CP_1 in data 26.06.2023, e prodotta dall'attore in atti, risulta essere valida ed idonea a fondare la
[...] legittimazione dell'amministratore condominiale a promuovere l'odierno giudizio a tutela del locale condominiale sito al piano 7 della residenza Andromeda.
Né risulta fondata l'eccezione di usucapione del vano condominiale di cui è causa, svolta in via riconvenzionale dal convenuto, che ha dedotto di aver esercitato, sullo stesso bene, un possesso esclusivo ultraventennale.
In particolare, il convenuto deduce di aver esercitato il possesso esclusivo in modo non clandestino, ininterrotto e non violento per oltre venti anni sul vano de quo “perché: a) sino a giugno del 2011 la pagina 5 di 11 porta del locale era priva di serratura;
b) a settembre dello stesso anno l'esponente, a seguito dell'applicazione di serratura alla porta da parte dell'allora Amministratore ( ), Controparte_7 riceveva copia della chiave, avendo fatto richiesta di poter continuare ad utilizzare il bene;
c) tutti gli altri 13 condomini/comproprietari della scala 4 non hanno mai lamentato l'uso del bene da parte dell'esponente” (pag.4 comparsa di risposta).
In relazione all' usucapione del bene comune da parte di un condomino, secondo la giurisprudenza il legittimità “il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso;
a tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, bensì occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire” (cfr. Cass. ordinanza n. 17322/2010).
In particolare, “ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva” (Cass. n.11903/2015).
In altri termini, avuto riguardo, in particolare, al disposto dell'art.1102 comma 2 c.c., il comproprietario che intenda far valere l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del bene comune deve fornire la prova del mutamento del titolo, se non con un atto formale di opposizione contro il diritto degli altri comunisti, almeno con un contegno atto a dimostrare inequivocabilmente il nuovo animus possidendi, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. Quindi, affinché possa ritenersi un possesso "ad usucapionem" da parte di un condomino occorrono atti particolarmente qualificati, tali da manifestare inequivocabilmente l'"animus escludendi" nei confronti degli altri comunisti.
Ciò posto, nel caso di specie, si osserva che il convenuto non ha assolto l'onere della prova CP_1 richiesto ex art. 1158 c.c. in materia condominiale, in quanto non ha fornito prova di alcuna condotta escludente posta in essere nei confronti degli altri condomini, avendo altresì omesso anche solo di allegarla.
Il convenuto, infatti, assume di avere usucapito l'immobile condominiale per averlo posseduto per oltre un ventennio a far data dal dicembre 2000. Tuttavia, nulla prova in ordine al possesso esclusivo che avrebbe asseritamente esercitato sul vano condominiale per oltre vent'anni. pagina 6 di 11 Al contrario, le circostanze addotte dal convenuto a sostegno della pretesa avanzata evidenziano che, sul bene comune, lo stesso abbia esercitato soltanto un possesso più intenso rispetto al possesso esercitato dagli altri comproprietari condomini, ma sempre uti condominus.
Ciò in quanto, come il convenuto deduce, i condomini hanno sempre avuto la possibilità di godere e utilizzare il locale condominiale oggetto di causa, in quanto fino al 2011 alcuna serratura era stata apposta a chiusura del vano e successivamente, dopo la realizzazione della serratura, le chiavi erano rimaste a disposizione di tutti in portineria. (“Si evidenzia che, come dichiarato dal , l'altra CP_1 chiave era presente in portineria a disposizione degli altri condomini/comproprietari, i quali, quindi, ben avrebbero potuto esercitare il loro diritto di compossesso” (- pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).
Dalle asserzioni di parte convenuta, quindi, emerge al più il “non uso” del vano condominiale da parte degli altri condomini, circostanza che tuttavia non è sufficiente a fondare l'acquisto a titolo originario, per usucapione, della proprietà esclusiva del bene da parte del singolo condomino.
L'unica condotta astrattamente idonea a manifestare il possesso uti dominus del locale condominiale da parte del convenuto con esclusione degli altri condomini, è la sostituzione della serratura del CP_3 medesimo locale realizzata dal convenuto, senza il consenso di alcuno, nel 2022. Tuttavia, il possesso esclusivo esercitato dal a decorrere dal compimento di tale atto difetta il requisito temporale CP_3 richiesto ex art. 1158 c.c. ed in ogni caso è definitivamente cessato con la consegna delle nuove chiavi del vano all'amministratore, avvenuta in data 29.12.2023 (doc. 3 parte convenuta).
Del resto, non risultano dagli atti di causa - e neppure sono stati prospettati- ulteriori atti qualificati, compiuti dal convenuto, tali da manifestare inequivocabilmente l'"animus escludendi" nei confronti degli altri condomini per il periodo utile ai fini dell'usucapione del bene comune.
Ciò basta quindi a ritenere del tutto priva di fondamento l'eccezione formulata dal convenuto per omesso assolvimento all'onere probatorio sullo stesso gravante oltre che per omessa prospettazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata, e segnatamente dell'esercizio di un possesso uti dominus ad usucapionem sul bene comune.
Ciò posto il ha chiesto accertarsi l'illegittima occupazione del locale Controparte_1 condominiale sito al piano 7 scala 4 della residenza Andromeda da parte del convenuto in violazione degli articoli 1102 c.c. e art. 7 Regolamento Condominiale (doc. 1 parte convenuta), e la conseguente condanna del al rilascio del locale libero da cose e persone. CP_3
pagina 7 di 11 In particolare, secondo la prospettazione attorea, il convenuto, occupando indebitamente in via esclusiva l'anzidetto locale e avendo ivi realizzato una cabina armadio privata, avrebbe di fatto alterato la destinazione d'uso del bene condominiale in violazione dell'art. 1102 c.c. e dell'art. 7 del regolamento condominiale che vieta espressamente l'uso permanente degli spazi condominiali. Il convenuto infatti avrebbe apportato “modifiche interne non necessarie e mai consentite” nel locale comune, collocandovi mensole, armadiature e beni personali, e in tal modo avrebbe illegittimamente trasformato un locale tecnico comune in una cabina armadio privata.
Al contrario, il convenuto assume che il vano condominiale in questione non sia un locale tecnico in quanto “non ospita, né vi sono installati, apparecchiature e/o macchinari” bensì si tratterebbe di un locale-deposito, con la conseguenza che non sussisterebbe alcuna modifica della destinazione d'uso del bene comune.
La domanda attrice è fondata e va accolta.
L'art. 1102 c.c. individua due limiti al possesso esercitato dai comproprietari, ovvero dai condomini in forza del richiamo ex art. 1139 c.c., sui beni comuni prescrivendo che ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “Le limitazioni poste dall'art. 1102 cod. civ. al diritto di ciascun partecipante alla comunione di servirsi della cosa comune, rappresentate dal divieto di alterare la destinazione della cosa stessa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, vanno riguardate in concreto, cioè con riferimento alla effettiva utilizzazione che il condomino intende farne e alle modalità di tale utilizzazione, essendo, in ogni caso, vietato al singolo condomino di attrarre la cosa comune o una parte di essa nell'orbita della propria disponibilità esclusiva e di sottrarla in tal modo alla possibilità di godimento degli altri condomini.”(Cass. n. 8119 del 28/04/2004). E ancora: “In tema di condominio negli edifici, l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto. Pertanto, deve ritenersi che la condotta del , CP_1 consistente nella stabile occupazione - mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura - di una porzione del cortile comune, configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà. (Cass. 3640/2004). pagina 8 di 11 Nel caso di specie non è stata provata l'originaria destinazione d'uso del locale condominiale in questione, la quale non è ricavabile né dal regolamento condominiale prodotto sub doc. 1 di parte convenuta, silente sul punto, né tantomeno de facto dal precedente utilizzo dello stesso. Risulta infatti che, prima dell'utilizzo da parte del convenuto il locale condominiale fosse del tutto CP_3 inutilizzato.
È quindi preclusa ogni valutazione in ordine alla prospettata alterazione della destinazione del bene comune da parte del convenuto. CP_1
È invece documentalmente provata la realizzazione, da parte del convenuto, all'interno del locale condominiale sito al piano 7 scala 4 della residenza Andromeda, di scaffalature e armadiature nonché lo stoccaggio di masserizie e beni personali quali abiti e scarpe (doc. 16 parte attrice), con conseguente trasformazione del vano comune in una cabina armadio personale.
L'asservimento posto in essere, nella fattispecie al vaglio del presente giudizio, dal convenuto , del predetto bene comune per suo uso esclusivo non costituisce un uso più intenso della predetta cosa comune consentito dalla legge, ma piuttosto una indebita appropriazione vietata dall'art. 1102 c.c. in quanto l'odierno convenuto, mediante la costruzione di scaffalature e armadiature e l'accumulo di beni personali, ha di fatto precluso agli altri condomini di fare un pari uso dello stesso vano in conformità del loro diritto.
In altre parole, la realizzazione di una cabina armadio personale all'interno del vano condominiale, trattandosi di opera che di fatto sottrae il locale all'uso comune (Cass. n. 7466/2015), non CP_5 rientra nella utilizzazione più intensa della cosa comune consentita ex art. 1102 c.c., ma al contrario configura un'occupazione stabile del bene comune in violazione del secondo divieto prescritto dalla citata disposizione normativa.
Invero, il descritto utilizzo del locale condominiale da parte del convenuto così Controparte_3 come documentato in atti, di fatto impedisce agli altri condomini ogni possibilità di pari godimento dello stesso, a nulla rilevando la circostanza, prospettata dal convenuto, secondo cui gli altri condomini non avrebbero mai richiesto di poterne fare uso.
La giurisprudenza di legittimità infatti è granitica nel ritenere che, benché ciascun comproprietario abbia diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella che ne viene tratta dagli altri comproprietari, “per stabilire se l'uso più intenso da parte del singolo sia da ritenere consentito ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., non deve aversi riguardo all'uso concreto fatto della cosa
pagina 9 di 11 dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno” (Cass. n. 10453 del 01/08/2001).
In definitiva, devesi accertare che l'odierno convenuto ha illegittimamente realizzato nel vano condominiale una cabina armadio privata in violazione dell'art. 1102 c.c., e segnatamente in violazione del secondo limite prescritto dalla norma (impedimento del pari uso da parte degli altri condomini). deve essere quindi condannato al rilascio di detto vano a favore del Controparte_3 CP_1 attore libero da persone e cose, previa demolizione delle opere ivi realizzate a propria cura e spese,.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22, considerando la causa di valore medio indeterminabile, secondo i valori dello scaglione di riferimento (da € 26.000 a € 52.000) ex art. 5 comma 6 DM 55/14, con la riduzione del compenso della fase istruttoria per la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'illegittima occupazione del vano condominiale sito al piano 7 scala 4 della residenza Andromeda facente parte del sita a Milano piazza Dei Daini n. 3 Controparte_1 da parte del convenuto Controparte_3
2) Condanna il convenuto al rilascio del predetto vano libero da persone e cose Controparte_3
a favore del Controparte_1
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_3 CP_1
che si liquidano in € 5.810,00 per compensi professionali, € 545,00 per spese, oltre
[...] rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Milano, 29 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Susanna Terni
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Milano, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Susanna Terni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Susanna Terni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15821/2024 promossa da:
(C.F.: in persona dell' Amministratore Arch. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, con il patrocinio degli avv.ti ANNUNZIATA DAMIANA D'ERRICO (C.F.:
[...]
) e (C.F.: ), elettivamente C.F._1 Parte_1 C.F._2 domiciliato in Milano, piazza E. Duse, n. 4 presso lo studio del difensore Annunziata Damiana
D'Errico ; attore contro
(C.F: ) in proprio ed elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._3 presso il proprio Studio in Milano – Viale Regina Margherita, 1
convenuto
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decidere: Accertato e dichiarato l'illegittimo spoglio clandestino posto in essere dal convenuto in virtù delle Ordinanze ns. doc. nn. 4 5 e 6, per l'effetto, Accertare e dichiarare: la illegittima occupazione del vano condominiale comune sito al piano 7 scala 4 della palazzina Andromeda;
pagina 1 di 11 Accertare e dichiarare: l'illegittima occupazione del convenuto in contrasto con il regolamento condominiale ed in contrasto all'Art. 1102 c.c.; Ordinando: la reintegrazione nel possesso del locale condominiale in favore del Condominio, sito al piano 7, scala 4, della residenza Andromeda;
e per l'effetto, Ordinare: al Signor di rilasciare immediatamente, ed in ogni caso, in un congruo termine, il CP_3 locale condominiale sito al piano 7, scala 4 residenza Andromeda, libero da persone e cose, consegnando le chiavi all'Amministratore pro tempore;
Ordinare: al signor di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi a propria cura e spese, ivi CP_3 comprese quelle per lo smaltimento dei rifiuti, entro un termine congruo;
Autorizzare: l'Amministratore pro tempore a disporre il cambio della serratura del locale;
in via istruttoria: con riserva di formulare istanze istruttorie, indicare testi e formulare capitoli di prova nei termini concedendi, ed integrare con ulteriori capitoli di prova, e chiedendo sin d'ora ad essere ammessi a prova contraria;
Con riserva di chiedere e quantificare danni conseguenti all'illegittimo comportamento posto in essere dal . CP_1 Con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato. …… PARTE CONVENUTA Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, A) in via preliminare e pregiudiziale : dichiarare inammissibile la domanda e/o il giudizio per difetto di rappresentanza e di legittimazione ad agire dell'amministratore. B) in via subordinata, nel merito e salvo gravame: 1) Respingere tutte le domande formulate dal anche in riforma dell'ordinanza collegiale, in via principale in forza dell'eccezione CP_1 riconvenzionale di usucapione ex art. 1158 c.c. in via subordinata e salvo gravame, per tutti i motivi esposti. 2) in via istruttoria ammettere le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il ubicato a Milano piazza Dei Controparte_1
Daini n. 3 – complesso condominiale residenziale formato da quattro corpi uniti, denominati Per Per_ convenzionalmente residenza Andromeda, residenza e residenza , oltre a un corpo separato denominato residenza - ha chiesto di accertare l'illegittima occupazione del vano condominiale CP_4 sito al piano 7 scala 4 della palazzina denominata Andromeda da parte del condomino CP_3
nonché la condanna di quest'ultimo al rilascio di detto vano libero da persone e cose, con
[...] ripristino dello status quo ante.
A fondamento della domanda il ha dedotto l'illegittima trasformazione, da Controparte_1 parte del del vano condominiale in una cabina armadio privata mediante l'apposizione di CP_3 mensole e armadiature senza il consenso dell'assemblea condominiale, in violazione degli articoli 1102
c.c. e art. 7 del regolamento Condominiale.
Il ha dedotto che . CP_1 pagina 2 di 11 - a seguito di un accesso agli spazi condominiali, effettuato nel febbraio 2022, dall'amministratore del condominio era stato accertato lo stoccaggio di numerosi beni personali, appartenenti a soggetti ignoti, nel predetto locale tecnico;
- a fronte di tale riscontro l'amministratore aveva provveduto a sostituire la serratura del locale affliggendo contestualmente sulla porta una comunicazione per l'ignoto proprietario delle masserizie. –
- il a mezzo pec si era dichiarato proprietario dei beni ivi rinvenuti, asserendo di essere “il CP_3 legittimo detentore dello spazio condominiale de quo, in forza di fatti e documenti che provano il legittimo possesso ultraventennale”, comunicando infine di aver provveduto a una nuova sostituzione della serratura condominiale;
- ne era conseguita l'instaurazione di due giudizi possessori, il secondo dei quali – promosso dal
– si era concluso con l'accoglimento della domanda di reintegrazione del CP_1 CP_1 medesimo nel possesso del vano, condanna del alla consegna della chiave della serratura CP_3 illegittimamente sostituita, senza tuttavia pronuncia di liberazione dell'immobile.
Instauratosi il contraddittorio con comparsa di risposta il convenuto preliminarmente ha eccepito l' usucapione del vano condominiale per possesso esclusivo ultraventennale ex art. 1158 c.c., contestando nel merito la fondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
In sede di seconda memoria ex art 171 ter c.p.c. il convenuto ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di rappresentanza e di legittimazione ad agire dell'amministratore condominiale del essendo viziata la delibera assembleare, prodotta in atti, autorizzativa della Controparte_1 proposizione della causa.
Respinte le istanze istruttorie , la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.9.2025 nelle forme di cui all'art 127 cpc ed assunta in decisione.
*** *** *** La preliminare eccezione di inammissibilità della domanda attrice, per difetto di rappresentanza e carenza di legittimazione ad agire dell'amministratore non è fondata. CP_5
Assume il convenuto, sul punto, l'invalidità della delibera condominiale , in conseguenza della genericità dell'ordine del giorno che non avrebbe contemplato il conferimento all'Amministratore dell'autorizzazione a promuovere nei confronti dell'odierno convenuto il giudizio di merito all'esito dell'azione cautelare già proposta dallo stesso . CP_1
Detta delibera sarebbe altresì invalida, secondo il convenuto, in quanto l'autorizzazione a promuovere l'azione giudiziale “doveva essere discussa e assunta solo ed esclusivamente dai condomini della pagina 3 di 11 , ciò in quanto il locale in questione rientra tra i beni di proprietà comune ai Controparte_6 condomini della in forza della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. Controparte_6
4.1) del Regolamento”.
Osserva questo Giudice che, contrariamente a quanto assume il detta eccezione è stata CP_1 tempestivamente dedotta dal convenuto con l'atto difensivo immediatamente successivo al deposito, da parte del , della documentazione (doc. 17 e 18) attestante la legittimazione ad agire in CP_1 giudizio in capo all'amministratore CP_5
Invero, il - in ottemperanza all'ordine del giudice istruttore di cui al decreto di Controparte_1 verifiche preliminari del 19.11.2024 - ha provveduto a depositare detta delibera assembleare con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.. Pertanto l'eccezione formulata dal convenuto con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.. è tempestiva
A prescindere da ciò , poiché la legittimazione ad agire attiene a una condizione di azione, la relativa eccezione può essere svolta in ogni stato e grado del giudizio.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “Il difetto di legittimazione processuale (nella specie dell'amministratore di un condominio), attenendo alla legittimità del contraddittorio, nonché alla validità della sua costituzione, determina la nullità degli atti processuali compiuti ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con l'unico limite del giudicato formatosi sul punto, se la relativa eccezione è stata disattesa dal primo giudice e non riproposta in appello”. (Cass. n. 27450 del 13/12/2005)
Nel merito, come evidenziato. detta eccezione non è fondata .
Anzitutto al punto 11 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale, di cui al doc. 17 di parte attrice, è indicata la trattazione dell'argomento inerente la controversia in essere tra il e il CP_1
CP_3
Tale riferimento, benché non individui specificatamente “la natura dell'azione; l'oggetto della causa;
la/ controparte/i, nonché le informazioni sui rischi ed i costi del processo e come questi saranno determinati e ripartiti tra i condomini”, deve ritenersi idoneo ai fini della validità della delibera assembleare atteso che la specificità dell'ordine del giorno prescritta dalla legge non postula un'indicazione analitica e minuziosa di ogni possibile aspetto delle materie dedotte in discussione
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da pagina 4 di 11 consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti”. (Cass.
n. 21449 del 19/10/2010 =
Inoltre, dal verbale del 26.06.2023 risulta che l'assemblea condominiale ha svolto sul tema un'“approfondita discussione” all'esito della quale ha autorizzato all'unanimità l'amministratore ad
“intraprendere tutte le iniziative necessarie” per il rilascio del vano utilizzato in via CP_5 esclusiva dal odierno convenuto. CP_1
Infine, a confutazione delle argomentazioni addotte dal convenuto a sostegno dell'eccepito difetto di rappresentanza sostanziale in capo all'amministratore di condominio, occorre rilevare che nel regolamento condominiale (doc. 1 di parte convenuta) non è previsto lo svolgimento di assemblee dei singoli corpi- residenze né tantomeno è previsto che, ai fini della legittimazione dell'amministratore ad agire in tutela del bene comune di competenza di una residenza, sia necessaria l'autorizzazione da parte della sola residenza cui appartiene il bene comune.
Il è infatti un complesso condominiale residenziale formato da quattro corpi Controparte_1
Per_ uniti, denominati convenzionalmente residenza Andromeda, residenza Idra e residenza , oltre a un corpo separato denominato residenza CP_4
Sebbene nel regolamento condominiale siano distinti i beni comuni all'intero complesso condominiale e i beni comuni di competenza delle singole residenze, tuttavia lo stesso regolamento non prevede che le decisioni su questi ultimi siano di competenza di assemblee ad hoc tra i soli condomini abitanti la singola residenza. Pertanto, in assenza di alcun riscontro nel regolamento condominiale non può che ritenersi infondata la prospettazione del convenuto.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la delibera assembleare assunta dall'intero CP_1 in data 26.06.2023, e prodotta dall'attore in atti, risulta essere valida ed idonea a fondare la
[...] legittimazione dell'amministratore condominiale a promuovere l'odierno giudizio a tutela del locale condominiale sito al piano 7 della residenza Andromeda.
Né risulta fondata l'eccezione di usucapione del vano condominiale di cui è causa, svolta in via riconvenzionale dal convenuto, che ha dedotto di aver esercitato, sullo stesso bene, un possesso esclusivo ultraventennale.
In particolare, il convenuto deduce di aver esercitato il possesso esclusivo in modo non clandestino, ininterrotto e non violento per oltre venti anni sul vano de quo “perché: a) sino a giugno del 2011 la pagina 5 di 11 porta del locale era priva di serratura;
b) a settembre dello stesso anno l'esponente, a seguito dell'applicazione di serratura alla porta da parte dell'allora Amministratore ( ), Controparte_7 riceveva copia della chiave, avendo fatto richiesta di poter continuare ad utilizzare il bene;
c) tutti gli altri 13 condomini/comproprietari della scala 4 non hanno mai lamentato l'uso del bene da parte dell'esponente” (pag.4 comparsa di risposta).
In relazione all' usucapione del bene comune da parte di un condomino, secondo la giurisprudenza il legittimità “il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso;
a tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, bensì occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire” (cfr. Cass. ordinanza n. 17322/2010).
In particolare, “ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva” (Cass. n.11903/2015).
In altri termini, avuto riguardo, in particolare, al disposto dell'art.1102 comma 2 c.c., il comproprietario che intenda far valere l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del bene comune deve fornire la prova del mutamento del titolo, se non con un atto formale di opposizione contro il diritto degli altri comunisti, almeno con un contegno atto a dimostrare inequivocabilmente il nuovo animus possidendi, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. Quindi, affinché possa ritenersi un possesso "ad usucapionem" da parte di un condomino occorrono atti particolarmente qualificati, tali da manifestare inequivocabilmente l'"animus escludendi" nei confronti degli altri comunisti.
Ciò posto, nel caso di specie, si osserva che il convenuto non ha assolto l'onere della prova CP_1 richiesto ex art. 1158 c.c. in materia condominiale, in quanto non ha fornito prova di alcuna condotta escludente posta in essere nei confronti degli altri condomini, avendo altresì omesso anche solo di allegarla.
Il convenuto, infatti, assume di avere usucapito l'immobile condominiale per averlo posseduto per oltre un ventennio a far data dal dicembre 2000. Tuttavia, nulla prova in ordine al possesso esclusivo che avrebbe asseritamente esercitato sul vano condominiale per oltre vent'anni. pagina 6 di 11 Al contrario, le circostanze addotte dal convenuto a sostegno della pretesa avanzata evidenziano che, sul bene comune, lo stesso abbia esercitato soltanto un possesso più intenso rispetto al possesso esercitato dagli altri comproprietari condomini, ma sempre uti condominus.
Ciò in quanto, come il convenuto deduce, i condomini hanno sempre avuto la possibilità di godere e utilizzare il locale condominiale oggetto di causa, in quanto fino al 2011 alcuna serratura era stata apposta a chiusura del vano e successivamente, dopo la realizzazione della serratura, le chiavi erano rimaste a disposizione di tutti in portineria. (“Si evidenzia che, come dichiarato dal , l'altra CP_1 chiave era presente in portineria a disposizione degli altri condomini/comproprietari, i quali, quindi, ben avrebbero potuto esercitare il loro diritto di compossesso” (- pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).
Dalle asserzioni di parte convenuta, quindi, emerge al più il “non uso” del vano condominiale da parte degli altri condomini, circostanza che tuttavia non è sufficiente a fondare l'acquisto a titolo originario, per usucapione, della proprietà esclusiva del bene da parte del singolo condomino.
L'unica condotta astrattamente idonea a manifestare il possesso uti dominus del locale condominiale da parte del convenuto con esclusione degli altri condomini, è la sostituzione della serratura del CP_3 medesimo locale realizzata dal convenuto, senza il consenso di alcuno, nel 2022. Tuttavia, il possesso esclusivo esercitato dal a decorrere dal compimento di tale atto difetta il requisito temporale CP_3 richiesto ex art. 1158 c.c. ed in ogni caso è definitivamente cessato con la consegna delle nuove chiavi del vano all'amministratore, avvenuta in data 29.12.2023 (doc. 3 parte convenuta).
Del resto, non risultano dagli atti di causa - e neppure sono stati prospettati- ulteriori atti qualificati, compiuti dal convenuto, tali da manifestare inequivocabilmente l'"animus escludendi" nei confronti degli altri condomini per il periodo utile ai fini dell'usucapione del bene comune.
Ciò basta quindi a ritenere del tutto priva di fondamento l'eccezione formulata dal convenuto per omesso assolvimento all'onere probatorio sullo stesso gravante oltre che per omessa prospettazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata, e segnatamente dell'esercizio di un possesso uti dominus ad usucapionem sul bene comune.
Ciò posto il ha chiesto accertarsi l'illegittima occupazione del locale Controparte_1 condominiale sito al piano 7 scala 4 della residenza Andromeda da parte del convenuto in violazione degli articoli 1102 c.c. e art. 7 Regolamento Condominiale (doc. 1 parte convenuta), e la conseguente condanna del al rilascio del locale libero da cose e persone. CP_3
pagina 7 di 11 In particolare, secondo la prospettazione attorea, il convenuto, occupando indebitamente in via esclusiva l'anzidetto locale e avendo ivi realizzato una cabina armadio privata, avrebbe di fatto alterato la destinazione d'uso del bene condominiale in violazione dell'art. 1102 c.c. e dell'art. 7 del regolamento condominiale che vieta espressamente l'uso permanente degli spazi condominiali. Il convenuto infatti avrebbe apportato “modifiche interne non necessarie e mai consentite” nel locale comune, collocandovi mensole, armadiature e beni personali, e in tal modo avrebbe illegittimamente trasformato un locale tecnico comune in una cabina armadio privata.
Al contrario, il convenuto assume che il vano condominiale in questione non sia un locale tecnico in quanto “non ospita, né vi sono installati, apparecchiature e/o macchinari” bensì si tratterebbe di un locale-deposito, con la conseguenza che non sussisterebbe alcuna modifica della destinazione d'uso del bene comune.
La domanda attrice è fondata e va accolta.
L'art. 1102 c.c. individua due limiti al possesso esercitato dai comproprietari, ovvero dai condomini in forza del richiamo ex art. 1139 c.c., sui beni comuni prescrivendo che ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “Le limitazioni poste dall'art. 1102 cod. civ. al diritto di ciascun partecipante alla comunione di servirsi della cosa comune, rappresentate dal divieto di alterare la destinazione della cosa stessa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, vanno riguardate in concreto, cioè con riferimento alla effettiva utilizzazione che il condomino intende farne e alle modalità di tale utilizzazione, essendo, in ogni caso, vietato al singolo condomino di attrarre la cosa comune o una parte di essa nell'orbita della propria disponibilità esclusiva e di sottrarla in tal modo alla possibilità di godimento degli altri condomini.”(Cass. n. 8119 del 28/04/2004). E ancora: “In tema di condominio negli edifici, l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto. Pertanto, deve ritenersi che la condotta del , CP_1 consistente nella stabile occupazione - mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura - di una porzione del cortile comune, configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà. (Cass. 3640/2004). pagina 8 di 11 Nel caso di specie non è stata provata l'originaria destinazione d'uso del locale condominiale in questione, la quale non è ricavabile né dal regolamento condominiale prodotto sub doc. 1 di parte convenuta, silente sul punto, né tantomeno de facto dal precedente utilizzo dello stesso. Risulta infatti che, prima dell'utilizzo da parte del convenuto il locale condominiale fosse del tutto CP_3 inutilizzato.
È quindi preclusa ogni valutazione in ordine alla prospettata alterazione della destinazione del bene comune da parte del convenuto. CP_1
È invece documentalmente provata la realizzazione, da parte del convenuto, all'interno del locale condominiale sito al piano 7 scala 4 della residenza Andromeda, di scaffalature e armadiature nonché lo stoccaggio di masserizie e beni personali quali abiti e scarpe (doc. 16 parte attrice), con conseguente trasformazione del vano comune in una cabina armadio personale.
L'asservimento posto in essere, nella fattispecie al vaglio del presente giudizio, dal convenuto , del predetto bene comune per suo uso esclusivo non costituisce un uso più intenso della predetta cosa comune consentito dalla legge, ma piuttosto una indebita appropriazione vietata dall'art. 1102 c.c. in quanto l'odierno convenuto, mediante la costruzione di scaffalature e armadiature e l'accumulo di beni personali, ha di fatto precluso agli altri condomini di fare un pari uso dello stesso vano in conformità del loro diritto.
In altre parole, la realizzazione di una cabina armadio personale all'interno del vano condominiale, trattandosi di opera che di fatto sottrae il locale all'uso comune (Cass. n. 7466/2015), non CP_5 rientra nella utilizzazione più intensa della cosa comune consentita ex art. 1102 c.c., ma al contrario configura un'occupazione stabile del bene comune in violazione del secondo divieto prescritto dalla citata disposizione normativa.
Invero, il descritto utilizzo del locale condominiale da parte del convenuto così Controparte_3 come documentato in atti, di fatto impedisce agli altri condomini ogni possibilità di pari godimento dello stesso, a nulla rilevando la circostanza, prospettata dal convenuto, secondo cui gli altri condomini non avrebbero mai richiesto di poterne fare uso.
La giurisprudenza di legittimità infatti è granitica nel ritenere che, benché ciascun comproprietario abbia diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella che ne viene tratta dagli altri comproprietari, “per stabilire se l'uso più intenso da parte del singolo sia da ritenere consentito ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., non deve aversi riguardo all'uso concreto fatto della cosa
pagina 9 di 11 dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno” (Cass. n. 10453 del 01/08/2001).
In definitiva, devesi accertare che l'odierno convenuto ha illegittimamente realizzato nel vano condominiale una cabina armadio privata in violazione dell'art. 1102 c.c., e segnatamente in violazione del secondo limite prescritto dalla norma (impedimento del pari uso da parte degli altri condomini). deve essere quindi condannato al rilascio di detto vano a favore del Controparte_3 CP_1 attore libero da persone e cose, previa demolizione delle opere ivi realizzate a propria cura e spese,.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22, considerando la causa di valore medio indeterminabile, secondo i valori dello scaglione di riferimento (da € 26.000 a € 52.000) ex art. 5 comma 6 DM 55/14, con la riduzione del compenso della fase istruttoria per la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'illegittima occupazione del vano condominiale sito al piano 7 scala 4 della residenza Andromeda facente parte del sita a Milano piazza Dei Daini n. 3 Controparte_1 da parte del convenuto Controparte_3
2) Condanna il convenuto al rilascio del predetto vano libero da persone e cose Controparte_3
a favore del Controparte_1
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_3 CP_1
che si liquidano in € 5.810,00 per compensi professionali, € 545,00 per spese, oltre
[...] rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Milano, 29 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Susanna Terni
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Milano, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Susanna Terni
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