Decreto cautelare 9 giugno 2018
Ordinanza cautelare 5 luglio 2018
Ordinanza collegiale 23 maggio 2019
Decreto cautelare 28 maggio 2019
Decreto cautelare 24 giugno 2019
Ordinanza cautelare 18 luglio 2019
Decreto cautelare 22 maggio 2020
Ordinanza cautelare 11 giugno 2020
Decreto cautelare 19 maggio 2022
Decreto cautelare 24 maggio 2022
Ordinanza cautelare 24 giugno 2022
Ordinanza collegiale 28 luglio 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 14 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 24/06/2022, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2022
N. 00636/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GI D’AM, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta De Summa n. 15;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del Comune di Porto Cesareo, Settore VII, Urbanistica e S.U.E., prot. 11756 del 23 maggio 2018, recante “ Pratica S.U.A.P. n. 763 - S.C.I.A. prot. 11414 del 21.5.2018 - Divieto di prosecuzione dell’attività ”, con la quale è stato inibita alla ricorrente ditta l’attività oggetto della S.C.I.A. prot. n. 11414 del 21 maggio 2018;
- in via presupposta, della nota della Regione Puglia, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale BR-LE, prot. 27783 del 18 maggio 2018, con la quale è stato espresso parere negativo a fini idrogeologici in relazione a parte delle attività oggetto della medesima S.C.I.A.;
- ove occorra, della nota della Regione Puglia, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale BR-LE, prot. n. 31834 del 5 giugno 2018;
- di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7 gennaio 2019:
- della nota della Regione Puglia, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale BR-LE, prot. 78964 del 12 novembre 2018, con la quale è stato espresso parere negativo a fini idrogeologici in relazione a parte delle attività oggetto di intervento;
- ove occorra, del preavviso di diniego sulla medesima istanza emanato dalla Regione Puglia, Sezione coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale BR-LE, prot. 69799 del 26 settembre 2018;
- di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22 giugno 2019:
- della nota del Comune di Porto Cesareo, Settore VII, Urbanistica e S.U.E., prot. n. 13945 del 14 giugno 2019, recante in oggetto “ Pratica S.U.A.P. n. 797 - S.C.I.A. prot. 13388 del 11/6/2019 - Divieto di prosecuzione dell’attività ”;
- in via presupposta, della nota della Regione Puglia, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale BR-LE, prot. n. 78964 del 12 novembre 2018, con la quale è stato espresso parere negativo a fini idrogeologici in relazione a parte delle attività oggetto di intervento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Porto Cesareo e di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
Con istanza del 20.12.2017 la ditta ricorrente ha richiesto alla Regione Puglia la disponibilità temporanea di alcune aree di proprietà dell’Ente (Ex- Ersap), sulla scorta di una allegata planimetria e dietro pagamento del relativo canone; tanto al fine di poter avviare l’installazione, nel solo periodo estivo, di alcune strutture amovibili per la realizzazione e l’esercizio del lido balneare denominato “ Togo Bay ”.
La ricorrente ditta detiene in concessione (stagionale) le predette aree senza soluzione di continuità dal 2008.
Con provvedimento prot. n. 9082 del 18.04.2018 la Regione Puglia, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria ha concesso alla ditta ricorrente la disponibilità delle aree richieste per lo svolgimento delle attività nell’imminente stagione estiva.
In data 21.05.2018 la ditta ricorrente ha protocollato presso i competenti uffici comunali la SCIA n. 11414 relativa all’installazione stagionale di opere amovibili e precarie funzionali all’esercizio dell’attività, le stesse che ogni anno vengono posizionate nei medesimi luoghi: si tratta, nella sostanza, di un chiosco bar posato sul terreno sabbioso e di una passerella per consentire l’accesso al lido anche a soggetti disabili.
Il Comune di Porto Cesareo, con nota prot. n. 11756 del 23.05.2018, ha comunicato alla ricorrente che la Regione Puglia, Servizio Foreste, con nota prot. n. 27783 del 18.05.2018 aveva riscontrato negativamente la richiesta di rinnovo del nulla osta relativo al vincolo idrogeologico insistente sulle aree.
Il Comune, conseguentemente, ha inibito alla ricorrente ditta la realizzazione dell’intervento oggetto di SCIA, quando lo stesso era già stato avviato nelle attività preliminari.
Con ordinanza n. 348/2018, resa nell’ambito del presente giudizio, il Collegio ha confermato la tutela cautelare rilevando che “ a un sommario esame proprio della fase cautelare appaiono sussistere i presupposti del fumus boni iuris e del periculum ”. In particolare, con riferimento al parere negativo espresso dalla Regione Puglia a fini idrogeologici, si è rilevato che “ appare sussistere il deficit motivazionale ed istruttorio dei provvedimenti impugnati, atteso che, in disparte la contestata coincidenza delle opere con la perimetrazione del PPTR e con la insistenza dell’intervento sul cordone dunale (ritenute non sussistenti dal ricorrente), gli stessi non paiono aver tenuto conto del precedente favorevole espresso, con conseguente pretermissione delle valutazioni (normative e/o fattuali) operate in sede di revirement amministrativo ”. Si è precisato, infine, che “ l’accoglimento dell’istanza cautelare determina un effetto assimilabile all’annullamento dell’impugnato provvedimento dell’Autorità comunale e del presupposto parere negativo per i dedotti vizi di istruttoria e di motivazione e tale effetto non comporta comunque un effetto equiparabile al diretto rilascio del titolo, né un effetto confermativo in ordine all’adozione successiva di provvedimento favorevole, attesa la necessità della riedizione del potere da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ”.
Il ricorrente ha impugnato con un primo ricorso per motivi aggiunti la nota della Regione Puglia, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale BR-LE, prot. n. 78964 del 12.11.2018, con la quale, all’esito della riedizione del potere, è stato espresso parere negativo a fini idrogeologici in relazione alle attività oggetto della SCIA presentata al Comune di Porto Cesareo.
Quindi, il ricorrente ha contestato con un secondo ricorso per motivi aggiunti la nota del Comune di Porto Cesareo, Settore VII, Urbanistica e SUE, prot. n. 13945 del 14.06.2019, recante in oggetto “ Pratica SUAP n. 797 - SCIA prot. 13388 del 11.6.2019 - Divieto di prosecuzione dell’attività ”.
Ritenute condivisibili le argomentazioni esposte nelle ordinanze cautelari della Sezione n. 440 del 18 luglio 2019 e n. 400 dell’11 giugno 2020;
Considerato, pertanto:
- che, allo stato, ad un esame proprio della fase cautelare, appare meritevole di favorevole apprezzamento l’esigenza di tutela dell’affidamento del ricorrente alla prosecuzione dell’attività, già in essere dal 2009;
- che appare opportuno assicurare continuità alla tutela cautelare a suo tempo accordata fino alla definizione del merito, fissata per l’udienza pubblica del 16 dicembre 2022;
- che il ricorrente ha presentato la S.C.I.A. in data 19 aprile 2022
- che sussiste il pericolo di danno grave e irreparabile, derivante dalla mancata prosecuzione dell’attività nel corso della corrente stagione estiva 2022;
Ritenuto, quindi, che l’istanza cautelare meriti accoglimento, in quanto i motivi necessitano di adeguato approfondimento, limitatamente alla stagione balneare in corso e alle medesime condizioni precisate nelle richiamate ordinanze cautelari della Sezione n. 440 del 18 luglio 2019 e n. 400 dell’11 giugno 2020.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare, nei sensi e termini di cui in motivazione.
Conferma per la trattazione del merito del ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, l’udienza pubblica del 16 dicembre 2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO