Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3622 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
Parte 1 nato in [...], il [...], C.F. C.F. 1 residente in [...] alla Contrada Cozzo di Pietro n. 29, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente ricorso,
), ed elettivamente domiciliato presso il suoC.F. 2dall'Avv. Peppino Russo (C.F.: studio legale sito in Cosenza, alla Piazza I° Maggio n. 18
Ricorrente
Nei confronti di
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Umberto Ferrato (c.f. C.F. 3 ) e Gilda Avena (C.F.
) in virtù di procura alle liti rep. n. Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313 del C.F. 4
22.03.2024 per atti notaio Persona 1 di Fiumicino/Roma, elettivamente domiciliato in Cosenza,
Piazza Loreto 22/A presso i propri uffici
Resistente
Con ricorso depositato in data 25/9/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'CP 2 esponendo di aver lavorato, nel periodo dal 24/07/2018 al 31/12/2018 con contratto di lavoro a tempo determinato, con le mansioni di bracciante agricolo a tempo pieno, alle dipendenze dell'azienda agricola "La Fungaia di AR IE"; che l'CP_2, con distinti provvedimenti gli ha comunicato l'avvenuta cancellazione del suo nominativo dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e richiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola. Tanto premesso, assumendo l'illegittimità dei provvedimenti di cancellazione e di comunicazione di indebito, rassegnava le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che tra il sig.
Parte 1 ed l'azienda agricola AR BR è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, nel periodo dal 24/07/2018 al 31/12/2018 con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, assunto con le mansioni di bracciante agricolo a tempo pieno, tipo di lavorazione funghicoltura in serre a tunnel, CCNL applicato per gli operai agricoli e florovivaisti, sede di lavoro c.da SS
D'LM ZI (CS); - accertare e dichiarare nullo/annullabile/inefficace/illegittimo e/o revocare la decisione dell'CP_2 avente ad oggetto Disconoscimento giornate di lavoro agricolo, riferimento N. protocollo CP 2 2500.13/03/2024.0139039; accertare e dichiarare nullo/annullabile/inefficace/illegittimo e/o revocare la decisione dell'CP_2 del 25/03/2024 n.
66494631944-0, avente ad oggetto accertamento somme indebitamente percepite su prestazione
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA del sig. Parte 1 n. 2019805802881, nonché la decisione dell' CP 2 di cui alla raccomandata n. 66494554643-2 datata 09/03/2024, avente ad oggetto comunicazione di non accoglimento della domanda di disoccupazione agricola anno 2018; - accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte 1 al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola anno 2018 n. 2019805802881 per il periodo dal 24/07/2018 al 31/12/2018 con conseguente diritto dello stesso ad ottenere il riconoscimento della relativa indennità previsto dalla legge e/o provvedendo alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto dall'indennità di disoccupazione agricola e/o riconoscendo che nulla deve il sig. Parte 1 di quanto già ricevuto a titolo di indennità per il suddetto periodo di disoccupazione.
Si costituiva in giudizio l'CP_2 eccependo, preliminarmente, l'intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R.
n. 439/1970, e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza, deducendo che, in seguito ad accertamenti ispettivi, era emersa la fittizietà del rapporto di lavoro dei ricorrenti. La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, il ricorso si rivela ammissibile, non essendo parte ricorrente incorsa in decadenza, per come infondatamente eccepito dall' CP 2 (decadenza rilevabile anche d'ufficio; cfr. Cass. sent. n.
9622/2015).
Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno
2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, - è stato in seguito ripristinato (a far data dal 6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n.
111/2011.
Sul punto, la SC ha chiarito che In materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1970, è stata abrogata dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, per essere poi ripristinata dal d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, con decorrenza dal 6 luglio 2011, sicché non è stata operante nel periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011 (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 41469 del 24/12/2021).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.
83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973". (così Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n. 15813). A tale orientamento è stata, da ultimo, data continuità dalla S.C. (sent. n. 9622/2015) che, nel confermare il principio per cui il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970 ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001
n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n.15460, 18 maggio 2005
n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092), ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa
Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità
d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre 2011, n. 18528).
È altresì noto che l'art. 38, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011 ha introdotto rilevanti novità in materia di elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, prevedendo, in particolare, la notifica degli stessi mediante pubblicazione, avente valore ad ogni effetto di legge, sul sito internet dell' CP_1 .
Tuttavia, nel caso di specie, rilevano le modifiche introdotte dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha disposto: «[a]ll'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da "l'CP_2" a "di variazione” sono sostituite dalle seguenti: "1'CP_2 provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità” e il terzo periodo è soppresso». La novella normativa ripristina, dunque, la notifica mediante comunicazione individuale al lavoratore agricolo del provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuto dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale e tale novella trova applicazione con decorrenza dal 23 luglio 2020 (data di pubblicazione del comunicato su GU 23.7.2020
n. 184) e che, pertanto, per come affermato anche dall' CP_2 nel messaggio n. 71 dell'11.1.2021 Si evidenzia, pertanto, che la pubblicazione del secondo elenco di variazione dell'anno 2020, la cui compilazione era stata comunque definita in attesa della conversione del decreto-legge n. 76/2020, non ha valore di notifica nei confronti dei lavoratori interessati in quanto avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'articolo 43 del predetto decreto.
Ed invero, l'CP_2 ha provveduto, per come previsto dalla novella in esame, a comunicare alla parte ricorrente il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo con provvedimenti inviati individualmente a mezzo di raccomandata postale.
Orbene, In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass. N°
9622\2015).
Va detto al riguardo che l'art. 22 d.l. N° 7\1970 convertito nella legge N° 83\1970, stabilisce: "contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
A sua volta l'art. 11 Dlgs N° 375\1993 stabilisce che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto". Tale decadenza si applica in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs. n.375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, ed il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (Cass. N° 813\2007; n.
8650/2008; da ultimo Cass. N° 20086\2013).
La Suprema Corte (in particolare: Cass. N° 5942\2001) ha avuto modo di precisare al riguardo che il predetto termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); nè la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe
(quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6
D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992).
La speciale disciplina che compiutamente regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti si caratterizza per essere l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica (un tempo eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione, oggi mediante pubblicazione telematica).
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo il che comporta l'inizio del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado e che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto.
Nell'ambito di tale contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. N° 813\2007). Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11.
Naturalmente, le caratteristiche proprie delle due tipologie di "provvedimenti" che possono concludere il procedimento amministrativo contenzioso, rendendo, per ciò stesso, definitivo il provvedimento in quella sede impugnato, non possono non rilevare ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22.
La Suprema Corte, poi, ha avuto modo di precisare che il predetto termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del
1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n.
384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992) (cfr. in tal senso, Cass., 5942/2001).
Al fine di verificare l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. 7/1970, occorre, quindi, stabilire da quale momento il provvedimento amministrativo di iscrizione, cancellazione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli (sempre se adottato con un provvedimento espresso comunicato all'interessato attualmente con le modalità telematiche) possa ritenersi
"definitivo", in quanto solo da tale momento inizia a decorrere il termine di 120 giorni previsto dalla legge.
In base alle norme citate, vanno distinte le ipotesi in cui la parte abbia aperto tempestivamente la fase del procedimento contenzioso (articolato in un duplice grado), da quelle in cui ciò non sia avvenuto
(dovendosi equiparare la mancata presentazione del ricorso amministrativo alla presentazione di un ricorso tardivo); in particolare, in caso di avvenuta (tempestiva) presentazione dei ricorsi amministrativi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso (se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato) ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza. Ove, invece, il ricorso amministrativo non sia stato presentato ovvero ciò sia avvenuto tardivamente, la definitività del provvedimento si perfeziona allo scadere del termine di trenta giorni previsto per la proposizione del ricorso stesso.
In tal senso si è espressa di recente anche la Suprema Corte, la quale, in una fattispecie analoga a quella in oggetto, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha affermato: “... Questo 66
essendo il contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso. Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
... Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11. In quest'ultima ipotesi (sostitutiva di quella prevista nell'abrogato D.L. n. 7 del 1970, art. 17, che assegnava al silenzio dell'amministrazione valore di accoglimento del ricorso), la Corte suprema ritiene che l'intento del legislatore sia stato quello di attribuire all'inutile decorso del tempo il valore legale tipico proprio di un provvedimento amministrativo di rigetto, di considerare, cioè, l'inerzia dell'amministrazione come concretante il provvedimento stesso (cd. silenzio significativo, o equiparazione del silenzio all'atto).
Naturalmente, le caratteristiche proprie delle due tipologie di "provvedimenti" che possono concludere il procedimento amministrativo contenzioso, rendendo, per ciò stesso, definitivo il provvedimento in quella sede impugnato, non possono non rilevare ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22. Invero, mentre la regola della notifica vale, all'evidenza, solo per le decisioni espresse - salva la possibilità per l'Istituto previdenziale, che eccepisca la decadenza, di provare che il lavoratore ne ha acquisito conoscenza prima della loro comunicazione formale per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto vale la regola,
-
alternativamente dettata dalla disposizione in esame e che ad essa pienamente si adatta, del momento in cui l'interessato "ne abbia avuto conoscenza"; momento che va identificato nella scadenza dei termini stabiliti per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, pertanto, ritenersi ipso iure conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato medesimo.
La ricostruzione della fattispecie normativa nei descritti termini appare la più coerente con l'impianto complessivo della speciale disciplina dettata in materia di accertamento dei lavoratori agricoli subordinati e con la "ratio" delle relative previsioni, per essere le stesse funzionali all'esigenza - di interesse pubblico - di accertare nel più breve tempo possibile (vedi la sentenza costituzionale n. 192 del 2005) la sussistenza del diritto all'iscrizione, in ragione della brevità del termine (solo annuale quando non addirittura trimestrale) di valenza giuridica degli elenchi nominativi, nonché dell'obiettiva difficoltà di rilevare, a distanza di tempo, la effettività di una prestazione caratterizzata, di norma, da discontinuità e dall'essere resa in favore di una pluralità di datori di lavoro" (Cass., 12809/2011).
La Suprema Corte, nella pronuncia citata, ha anche precisato che la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso. Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello "status" di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità alla previsione del D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la ratio della norma più sopra evidenziata (citata Corte cost. sent. n. 192 del 2005), quante volte l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla.
In sintesi, il termine di decadenza di 120 giorni decorre: a) Dalla scadenza dei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di iscrizione, cancellazione o mancata iscrizione ove la parte non abbia presentato un tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale;
b) Dalla scadenza dei trenta giorni successivi al silenzio rigetto ovvero all'adozione del provvedimento espresso (emesso prima della scadenza del termine di formazione del silenzio) ove la parte abbia proposto tempestivamente il ricorso alla Commissione
Provinciale, ma non abbia proposto ricorso alla Commissione Centrale (o non l'abbia fatto tempestivamente);
c) Dall'adozione del provvedimento espresso (tempestivo) o dalla formarsi del silenzio-rigetto avverso il ricorso alla Commissione Centrale ove la parte abbia proposto tempestivamente sia il ricorso amministrativo di primo grado che quello di secondo grado.
Nella presente fattispecie, parte ricorrente è stata cancellata dagli elenchi anagrafici per l'anno 2018
(per n. 102 giornate) con provvedimento ricevuto il 25.3.2024; avverso tale provvedimento, è stato proposto tempestivo ricorso amministrativo in data 23.4.2024, respinto nel termine di legge dall' CP_2 con provvedimento del 22.07.2024, ricevuto il successivo 30.7.2024.
Orbene, posto che il ricorso amministrativo è stato proposto tempestivamente, venendo in rilievo l'ipotesi sub b), il ricorso giudiziale è stato tempestivamente introdotto con deposito in data 25 settembre 2024, quando il termine decadenziale di 120 giorni non era ancora decorso.
Pur ammissibile, nel merito il ricorso è infondato, alla luce degli accertamenti compiuti dai funzionari ispettivi dell' CP_2. Parte ricorrente assume di aver prestato attività lavorativa in regime di subordinazione in forza di contratti a tempo determinato nel 2018, alle dipendenze dell'azienda agricola La fungaia di AR
IE.
Occorre premettere che in aderenza al riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c. incombe sul lavoratore l'onere della prova in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e degli elementi costitutivi che lo connotano.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa appare utile evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che “nella controversia tra il lavoratore agricolo e 1 CP - in ordine al diritto del primo a conseguire prestazioni, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cass. Sez. Lav. 5 aprile
2000, n. 4232).
L'orientamento è stato in seguito ribadito sottolineandosi che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'CP 2 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (così Cass. Sez. lav. 12 giugno 2000, n. 7995).
Ciò posto, il disconoscimento dei rapporti di lavoro in agricoltura per cui è causa trae origine dagli accertamenti ispettivi compiuti dai funzionari CP 2 nei confronti di AR IE, titolare di azienda agricola corrente in ZI.
Si richiamano sul punto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivise argomentazioni già spese dall'intestato Tribunale in analoga controversia (sentenza n. 116/2025 e n. 196/2025, est. Dottor
Persona 2 in atti): Osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fasc. CP_2 corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata è dato ricavare che l' [...]
Parte 2 1) negli anni 2018/2022 ha registrato vendite per importi compresi tra 17.650,00 euro (nel 2018)
e 38.332,00 euro (nel 2029); negli anni 2020, 2021 e 2022 le vendite sono state pari a zero;
2) a fronte di tali ricavi avrebbe erogato retribuzioni per un importo pari ad euro 405.749,00 nel
2018, ad euro 354.871,00 nel 2019, ad euro 354.152,00 nel 2020, ad euro 393.528,00 nel 2021, ad euro 412.442,00 nel 2022; 3) non vi è alcuna prova del pagamento delle retribuzioni, perché asseritamente corrisposte in contanti;
4) l' Pt 2 è risultata totalmente inadempiente rispetto agli obblighi contributivi, con un debito nei confronti dell'CP_2 pari ad euro 347.971,43;
5) nel corso dell'attività ispettiva non sono stati esibiti, pur se espressamente richiesti, i bilanci aziendali relativi al periodo;
6) "gli unici ricavi ottenuti dall'azienda in esame, riportati alla voce "vendite" della tabella_D, negli anni di imposta 2018 e 2019, sono supportati solo da fatture relative a tabella_D, negli anni di imposta 2018 e 2019, sono supportati solo da fatture relative a prestazioni di manodopera effettuate dai presunti dipendenti dell'azienda "La Fungaia" di AR IE a favore delle ditte riconducibili ai figli della stessa titolare";
7) a fronte dei dati indicati l' Pt_2 ha riportato un costante passivo annuale pari ad un totale di euro 2.392.834,43.
-Le circostanze di fatto per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso.
L'organo ispettivo, sulla base di tale elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati nel periodo.
Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Il dato oggettivo dirimente è quello relativo ad una sostanzialmente assoluta assenza di attività di vendita di prodotti agricoli, a fronte della quale è del tutto inverosimile che l'azienda abbia occupato un numero di lavoratori mai inferiore a 170 per anno (con punte di 190) senza, tuttavia corrispondere la dovuta contribuzione, senza precostituirsi prova dei pagamenti delle retribuzioni e sopportando un passivo annuale assolutamente insostenibile per una impresa.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva.
Ciò detto, la richiesta prova per testi articolata dalla ricorrente non è idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, attesa la genericità delle circostanze capitolate (non sono indicate le specifiche mansioni che la ricorrente avrebbe svolto, l'orario di lavoro osservato, l'importo delle retribuzioni).
Né vale a infirmare le conclusioni dell'organo ispettivo la documentazione in questa sede prodotta dalla parte ricorrente (comunicazione obbligatoria UNILAV, buste paga) non essendo essa idonea, di per sé, a provare lo svolgimento, di fatto, delle dedotte prestazioni di lavoro.
Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro e della stessa azienda apparentemente datrice di lavoro, non può che conseguire il rigetto del ricorso.
L'accertata insussistenza del diritto alla reiscrizione non consente di valutare la domanda volta all'accertamento del preteso diritto a trattenere le prestazioni erogate e ritenute indebite.
"Ed invero, l'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli:
- "è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore" (Cass. n. 42/1980);
- "costituisce il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale" (Cass. n.
15147/2007).
- "oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative" (Cass. n. 4297/2003).
La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo pertanto, osta al conseguimento della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla definitività del provvedimento di cancellazione consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo... (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro sentenza n. 620/2023; il principio, affermato dalla Corte con riferimento a fattispecie in cui si era accertata la decadenza prevista dall'art. 22 del d.l. 7/1970, deve trovare applicazione anche nel caso in esame, in cui la perdita del diritto all'iscrizione deriva dall'accertata insussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato in agricoltura).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Richiamandosi tali condivisibili principi, ne consegue il rigetto della domanda.
Inoltre, si aggiunge che a fronte di detto quadro istruttorio, la parte ricorrente non ha, del resto, fornito la prova dell'effettiva sussistenza del dedotto rapporto di lavoro, ritenendo infondatamente - di poter
-
prescindere dagli esiti ispettivi in relazione ai quali, neppure dopo la costituzione dell' CP_2, prende la benchè minima posizione difensiva.
Ed invero, la parte si è limitata, sul piano documentale, a produrre esclusivamente documentazione
(buste paga) che, ex sé, non è dotata di specifico rilievo probatorio.
Invero, la documentazione prodotta appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, tenuto conto, peraltro, dell'inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa ove la parte asserisce di avere svolto attività lavorativa, per le anomalie evidenziate nel verbale di accertamento in atti, nemmeno oggetto di generica contestazione da parte dell'attrice (che invero non prende la benché minima posizione in relazione alle risultanze degli accertamenti ispettivi confluiti nel verbale).
Orbene, in generale, questo giudice ritiene che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. Tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle baste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza.
Pertanto, nelle controversie in questione, in specie ove le allegazioni risultino particolarmente carenti, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale.
Nel resto, la prova testimoniale formulata si rivela inammissibile per genericità oltre che per il carattere valutativo dei relativi capitoli formulati in ricorso, limitandosi parte ricorrente a chiedere di essere stato assunto nel periodo per cui è causa, senza neppure indicare da chi in concreto prendesse direttive in merito a mansioni genericamente descritte e senza neppure dedurre l'eterodirezione dell'orario di lavoro.
Nel resto, le doglianze attoree in ordine alla violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 e alla violazione di principi posti dallo Statuto del contribuente appaiono del tutto eccentrici all'oggetto di causa oltre che - presumibilmente - frutto di refuso siccome riferiti a verbale ispettivo dell'ITL di
Cosenza e/o di Reggio Calabria.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso.
In applicazione dei principi affermati, da ultimo, da Cass. n. 10038/2024 (che ha confermato quanto già affermato da Cass. n. 37973/2022, ritenendo riconducibile nel perimetro di applicazione dell'art. 152
,CP disp. att. cod. proc. civ. il giudizio in cui era stata dedotta "l'illegittimità del provvedimento dell' di ripetizione delle somme erogate, a titolo di disoccupazione agricola, ritenuta indebita a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per gli anni in contestazione" (Cass., sez. lav.,
28 dicembre 2022, n. 37973, punto 32 delle Ragioni della decisione), le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante rituale dichiarazione di esonero sottoscritta dai tre ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara le parti ricorrente non tenute alla refusione delle spese di lite.
Cosenza, 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti