Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 611
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Sentenza 28 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, riguardante una controversia tra un lavoratore agricolo e l'ente previdenziale competente. La parte ricorrente ha contestato la cancellazione dal registro dei lavoratori agricoli e la richiesta di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite, sostenendo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. L'ente previdenziale, al contrario, ha eccepito la decadenza dell'azione e la fittizietà del rapporto di lavoro, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il giudice ha ritenuto ammissibile il ricorso, ma infondato nel merito. Ha sottolineato che l'onere della prova riguardo all'esistenza del rapporto di lavoro incombe sul lavoratore, il quale non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare la genuinità del contratto di lavoro. Le risultanze dell'accertamento ispettivo hanno evidenziato l'inesistenza del rapporto di lavoro e la fittizietà dell'azienda agricola, con un passivo economico insostenibile e mancanza di prove di pagamento delle retribuzioni. Pertanto, il giudice ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della cancellazione dagli elenchi e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 611
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 611
    Data del deposito : 28 marzo 2025

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