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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/10/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 27/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrice Villanova e Marco Tommasi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Tommasi in Perugia, via Gallenga n.50, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, P. IV , con sede in Roma, viale COroparte_1 P.IVA_1
Spinelli n.30, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Coaccioli, giusta procura generale alle liti per scrittura privata autenticata dal notaio di Roma rep. n.151311, elettivamente domiciliata Persona_1
presso il suo studio in Perugia, piazza Alfani n.4;
-Appellata= pagina 1 di 10 e
C. F. , con sede in Conegliano, via V. Alfieri n.1, in CP_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante, e per essa C.F. COroparte_3 P.IVA_3
con sede in Conegliano, via V. Alfieri n.1, incorporante , che COroparte_4
a sua volta agisce per il tramite della mandataria con sede legale in COroparte_5
Roma, via Nais n.16, C.F. n. in persona del suo legale rappresentante P.IVA_4
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Formaro, giusta procura COroparte_6
rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Galliera n.8;
-Appellata=
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note scritte datate 15.1.2025;
Per le parti appellate come alle rispettive comparse di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso proposto a norma dell'art. 615 c.2 cpc innanzi al Tribunale di Spoleto
proponeva opposizione all'esecuzione immobiliare avviata nei Parte_1
CO suoi confronti da (di seguito ) su COroparte_7
mandato di che in data 29.6.2009 aveva concesso in mutuo la somma di Parte_2
€.125.000,00 al deducendo che l'esecuzione si fondava su un titolo viziato Parte_1
in ragione dei gravi difetti originari del citato contratto di mutuo stipulato con Pt_2
[...]
CO In particolare sosteneva l'opponente che non avesse alcun diritto di procedere in
executivis data l'usurarietà ab origine dei tassi di interesse pattuiti, con conseguente pagina 2 di 10 nullità della relativa clausola ed inesistenza della mora legittimante la decadenza dal beneficio del termine e l'avvio dell'espropriazione forzata.
Con ordinanza del 3.12.2018 il G.E. respingeva l'istanza di sospensione e fissava termine per l'inizio del giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato a Parte_2 Parte_1
introduceva la fase di merito chiedendo di accertare la nullità parziale del contratto di mutuo e l'illegittimità dell'esecuzione.
Nel contraddittorio delle parti (e previo intervento in causa di quale COroparte_5
mandataria di a sua volta mandataria di la causa COroparte_3 CP_2
veniva istruita con la documentazione prodotta ed una CTU tecnico contabile;
quindi con sentenza n.876/2023 pubblicata il 15.11.2023 il Tribunale di Spoleto rigettava l'opposizione e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
I) “Vizio di omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento e declaratoria
dell'invalidità e/o inefficacia della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine
contenuta nell'atto di precetto;
riproposizione della domanda”.
La sentenza gravata è viziata da omessa pronuncia, ex art. 112 cpc, dato che il primo giudice non ha statuito sulla domanda dell'opponente diretta a sentir affermare l'invalidità/inefficacia della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine contenuta nell'atto di precetto notificato, dichiarazione effettuata in violazione di quanto disposto nel contratto di mutuo.
II) “Errata / parziale ricostruzione in fatto e violazione / falsa applicazione di legge in
riferimento al rigetto della domanda di accertamento e declaratoria della mancanza dei
CO poteri di rappresentanza processuale di da parte degli avvocati Lupinacci e
Luchetti”. pagina 3 di 10 L'avv. Lupinacci risulta aver ricevuto una procura generale alle liti dalla che Pt_2
CO ha rilasciato un mandato con rappresentanza a ma la titolare sostanziale del diritto
(quale cessionaria del credito) era, all'epoca, che a sua volta aveva CP_9
conferito procura speciale a onde l'avvocato Lupinacci (l'Avv. Luchetti è Parte_2
CO stato nominato codifensore in seguito) non avrebbe potuto difendere non avendo alcun “collegamento con la fattispecie”.
III) “Erronea valutazione dei fatti allegati e delle prove fornite dal deducente e
conseguente erronea applicazione alla fattispecie del disposto dell'art. 2697 c.c.”.
Il primo giudice si è limitato a sostenere che l'opponente non avrebbe dimostrato l'usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi pattuiti, avendo fatto riferimento al TA
invece che al TEG, ma la questione sarebbe puramente “nominalistica”, non avendo alcuna incidenza sui fatti allegati e provati in giudizio, tanto più che le produzioni documentali del e la metodologia di calcolo utilizzata dal CTP dr. Parte_1 Per_2
non sono mai stati contestate da Parte_2
IV) “Erronea valutazione di inutilità della CTU contabile svolta in quanto ritenuta ex
post meramente esplorativa e illegittimo mancato esame e considerazione della stessa
CTU ai fini della decisione”.
Il giudice di prime cure ha di fatto ignorato le conclusioni della CTU contabile a firma del dr. senza considerare che con ordinanza dell'1.12.2021 l'aveva dichiarata Per_3
utilizzabile e che aveva considerato l'istruttoria compiuta anche sulla scorta delle risultanze della detta CTU. In buona sostanza il Tribunale di Spoleto, con una inammissibile valutazione ex post, ha considerato che la Consulenza avesse “valenza meramente esplorativa”, negandole valore in modo ingiustificato.
V) “Riproposizione delle domande ed eccezioni formulate nei confronti della parte
intervenuta”. pagina 4 di 10 Il primo giudice non si è espresso sulle domande ed eccezioni formulate nei confronti dell'intervenuta (e per essa aventi ad oggetto CP_2 COroparte_5
principalmente l'invalidità/inefficacia della cessione del credito (stante l'insussistenza del presupposto della “sofferenza” del credito) e la sua non esigibilità immediata (poiché
dilazionata nel tempo), in ogni caso sull'intervenuta dovranno riverberarsi gli effetti delle statuizioni chieste nei confronti del creditore originario Parte_2
Tanto premesso l'appellante ha chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata,
venisse dichiarata la nullità dell'atto di precetto, del pignoramento e di tutti gli atti successivi e l'improcedibilità del processo esecutivo;
nel merito ha chiesto l'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo, data la stipula di interessi usurari, con tutte le conseguenze del caso (invalidità della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata,
diritto del alla cancellazione di ogni segnalazione pregiudizievole oltre che Parte_1
del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi corrispettivi e moratori); infine ha chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia della cessione del credito,
comunque con estensione alla cessionaria degli effetti delle statuizioni riguardanti il contratto di mutuo, con vittoria delle competenze professionali di tutti i gradi del giudizio ed ammissione delle prove testimoniali non accolte dal primo giudice.
Con comparsa di risposta datata 22.4.24 si è costituita in giudizio che ha Parte_2
contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni dell'appellante ed ha chiesto che l'impugnazione venisse rigettata nel merito poiché priva di fondamento;
ha concluso quindi per la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
Ha resistito all'appello anche (quale cessionaria del credito, acquistato CP_2
pro soluto il 2.8.2021) e per essa che ha dedotto l'infondatezza di tutti i COroparte_5
pagina 5 di 10 motivi di appello proposti e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed onorari, e fermo il rilievo della propria estraneità e difetto di legittimazione passiva per le richieste basate su fatti anteriori alla cessione del credito.
All'udienza del 5.6.2024 il Consigliere istruttore ha concesso termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica;
all'udienza del 19.3.2025 l'istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
*****
Con il primo motivo di appello il ha censurato la sentenza gravata per Parte_1
omessa pronuncia, ex art. 112 cpc, sostenendo che il primo giudice non abbia statuito sulla domanda dell'opponente diretta a sentir affermare l'invalidità/inefficacia della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine contenuta nell'atto di precetto notificato, dichiarazione effettuata in violazione di quanto disposto nel contratto di mutuo.
Ritiene questa Corte che la doglianza non possa essere accolta.
Infatti la dichiarazione di decadenza in contestazione è contenuta nell'atto di precetto,
che -come è noto- costituisce atto prodromico all'esecuzione forzata e può benissimo fungere a tal uopo, non essendo normativamente previsto che la dichiarazione di decadenza debba essere formulata con un atto diverso.
CO Quanto al fatto che l'atto di precetto sia stato notificato da e non da è Parte_2
d'uopo rilevare che la prima agiva in qualità di mandataria con rappresentanza della creditrice, quindi era legittimata ad agire in nome e per conto di Parte_2
*****
pagina 6 di 10 Col secondo motivo di appello la sentenza del Tribunale di Spoleto è stata censurata per
CO non aver rilevato la mancanza dei poteri di rappresentanza processuale in capo a a parte degli avvocati Lupinacci e Luchetti.
Orbene, risulta per tabulas che avesse conferito una procura generale alle liti Parte_2
CO all'Avv. Lupinacci e che gisse quale mandataria con rappresentanza di , Parte_2
onde quest'ultima aveva la facoltà e non l'obbligo di munirsi di nuovo difensore. In ogni caso non è superfluo rilevare che la mandataria non si è avvalsa dell'opera di un nuovo difensore e che, se anche l'avesse fatto, la nomina effettuata dalla mandante non sarebbe venuta meno.
Sostiene l'appellante che, in realtà, non fosse più titolare del credito al Parte_2
CO momento in cui aveva notificato il precetto (dato che, nel frattempo, il credito oggetto della presente lite sarebbe stato ceduto a , ma tale eccezione è del CP_9
tutto nuova, non essendo mai stata formulata in precedenza, tanto che sulla questione nessuna delle parti ha mai svolto difese e che neanche il primo giudice si è pronunciato.
Sotto tale, limitato aspetto, l'eccezione -che per il resto è infondata- si configura come del tutto nuova e quindi va dichiarata inammissibile.
*****
Col terzo motivo di appello il si duole dell'erronea valutazione dei fatti Parte_1
allegati e delle prove fornite dal deducente e conseguente erronea applicazione alla fattispecie del disposto dell'art. 2697 c.c. compiuti dal primo giudice, che si è limitato a sostenere che l'opponente non avrebbe dimostrato l'usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi pattuiti, avendo fatto riferimento al TA invece che al TEG, senza considerare che la questione è puramente “nominalistica” e non ha alcuna incidenza sui fatti allegati e provati in giudizio.
pagina 7 di 10 Tale motivo di appello va esaminato congiuntamente a quello sopra indicato al punto
IV), in quanto tra loro risultano strettamente connessi avendo ad oggetto entrambi la questione dell'usurarietà degli interessi e dei metodi di calcolo da applicare (e applicati dal CTU).
Osserva in primo luogo questa Corte che la differenza tra TA e TEG non è
“puramente nominalistica”, date le diverse funzioni dei due indici e dei relativi criteri di calcolo.
Ciò posto il parametro rilevante ai fini dell'usura è quello del TEG, segnalato su base annuale dagli intermediari finanziari alla AN d'TA (in base all'art. 2 della
L.108/1996 che demanda al Ministro del Tesoro, sentita la B.d'I. E l'U.I.C. di stabilirne i metodi di calcolo), e non del TA/ISC, disciplinato dal D.M.
8.7.1992 e che funge da indicatore per accertare il costo globale del prestito al consumo, ricomprendendo tutti gli effetti delle spese che risultano obbligatorie.
Nella fattispecie è anche doveroso rilevare che il mutuo stipulato tra le parti risale al mese di giugno del 2009 ed all'epoca le spese per l'assicurazione non erano da includere nella rilevazione del tasso soglia (considerate le Istruzioni della AN d'TA del 2006),
al contrario di quanto effettuato dal CTU, che per ciò solo ha ritenuto superato il tasso soglia, peraltro facendo riferimento al TA (cfr. pag.9).
Al riguardo è infatti opportuno rilevare che per i contratti stipulati anteriormente al 1°
gennaio 2010 -ai fini della determinazione del tasso- occorreva avere riguardo solo al costo delle polizze assicurative imposte dal creditore (dato il carattere innovativo -e non meramente interpretativo- delle disposizioni emanate dalla AN d'TA; Cass. S.U.
n.16303/2018), ma nella fattispecie non è stato dimostrato che la polizza assicurativa
“Serenity” fosse obbligatoria ai fini della concessione del mutuo, onde nel calcolo del
TEG non poteva (può) essere incluso il costo della polizza assicurativa. pagina 8 di 10 In definitiva, considerando la conclusione di cui al punto A della CTU del dr. il Per_3
tasso soglia non risulta essere stato superato, né aveva un senso il richiamo del CTU sul punto, dato che le premesse sopra esposte (differenza tra TA e TEG, mancato inserimento del costo della polizza assicurativa nel calcolo del TEG) devono ritenersi incontestabili.
Ne deriva che anche i motivi di appello indicati ai punti III) e IV) non possono trovare accoglimento.
*****
Infine, con riguardo al motivo di impugnazione indicato al punto V), è sufficiente il rilievo che lo stesso si fonda sul presupposto dell'accoglimento delle censure aventi ad oggetto il credito (insussistenza della “sofferenza”, asserita non esigibilità immediata) e sul riverberarsi degli effetti delle statuizioni chieste nei confronti del creditore originario
Parte_2
Invero tutte le doglianze espresse nei confronti della sussistenza del credito e della sua azionabilità sono state respinte, ciò che determina il mancato accoglimento delle conseguenti domande proposte nei confronti della cessionaria.
Quanto alla legittimazione di la stessa risulta aver acquistato, pro soluto, CP_2
il credito oggetto di lite da in data 2.8.2021 (dandone notizia mediante Parte_2
pubblicazione nella G.U. del 7.8.21) e la stessa ha dichiarato di averlo Parte_2
ceduto (dopo che lo aveva riacquistato in precedenza) a in definitiva non CP_2
sussistono ragionevoli dubbi sulla legittimazione ad intervenire della cessionaria.
Ne consegue che anche i motivi di impugnazione indicati sub V) non possono trovare accoglimento.
*****
pagina 9 di 10 Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto da Parte_1
debba essere respinto.
[...]
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art.91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona Parte_1 COroparte_1
del legale rappresentante in carica, e in persona del suo legale CP_2
rappresentante, avverso la sentenza n.876/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto il
15.11.23, contrariis reiectis, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dagli appellati che liquida in €.10.081,00 per compensi, per ciascuna parte, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché gli appellanti versino un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 22 ottobre 2025
Il PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 27/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrice Villanova e Marco Tommasi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Tommasi in Perugia, via Gallenga n.50, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, P. IV , con sede in Roma, viale COroparte_1 P.IVA_1
Spinelli n.30, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Coaccioli, giusta procura generale alle liti per scrittura privata autenticata dal notaio di Roma rep. n.151311, elettivamente domiciliata Persona_1
presso il suo studio in Perugia, piazza Alfani n.4;
-Appellata= pagina 1 di 10 e
C. F. , con sede in Conegliano, via V. Alfieri n.1, in CP_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante, e per essa C.F. COroparte_3 P.IVA_3
con sede in Conegliano, via V. Alfieri n.1, incorporante , che COroparte_4
a sua volta agisce per il tramite della mandataria con sede legale in COroparte_5
Roma, via Nais n.16, C.F. n. in persona del suo legale rappresentante P.IVA_4
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Formaro, giusta procura COroparte_6
rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Galliera n.8;
-Appellata=
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note scritte datate 15.1.2025;
Per le parti appellate come alle rispettive comparse di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso proposto a norma dell'art. 615 c.2 cpc innanzi al Tribunale di Spoleto
proponeva opposizione all'esecuzione immobiliare avviata nei Parte_1
CO suoi confronti da (di seguito ) su COroparte_7
mandato di che in data 29.6.2009 aveva concesso in mutuo la somma di Parte_2
€.125.000,00 al deducendo che l'esecuzione si fondava su un titolo viziato Parte_1
in ragione dei gravi difetti originari del citato contratto di mutuo stipulato con Pt_2
[...]
CO In particolare sosteneva l'opponente che non avesse alcun diritto di procedere in
executivis data l'usurarietà ab origine dei tassi di interesse pattuiti, con conseguente pagina 2 di 10 nullità della relativa clausola ed inesistenza della mora legittimante la decadenza dal beneficio del termine e l'avvio dell'espropriazione forzata.
Con ordinanza del 3.12.2018 il G.E. respingeva l'istanza di sospensione e fissava termine per l'inizio del giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato a Parte_2 Parte_1
introduceva la fase di merito chiedendo di accertare la nullità parziale del contratto di mutuo e l'illegittimità dell'esecuzione.
Nel contraddittorio delle parti (e previo intervento in causa di quale COroparte_5
mandataria di a sua volta mandataria di la causa COroparte_3 CP_2
veniva istruita con la documentazione prodotta ed una CTU tecnico contabile;
quindi con sentenza n.876/2023 pubblicata il 15.11.2023 il Tribunale di Spoleto rigettava l'opposizione e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
I) “Vizio di omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento e declaratoria
dell'invalidità e/o inefficacia della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine
contenuta nell'atto di precetto;
riproposizione della domanda”.
La sentenza gravata è viziata da omessa pronuncia, ex art. 112 cpc, dato che il primo giudice non ha statuito sulla domanda dell'opponente diretta a sentir affermare l'invalidità/inefficacia della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine contenuta nell'atto di precetto notificato, dichiarazione effettuata in violazione di quanto disposto nel contratto di mutuo.
II) “Errata / parziale ricostruzione in fatto e violazione / falsa applicazione di legge in
riferimento al rigetto della domanda di accertamento e declaratoria della mancanza dei
CO poteri di rappresentanza processuale di da parte degli avvocati Lupinacci e
Luchetti”. pagina 3 di 10 L'avv. Lupinacci risulta aver ricevuto una procura generale alle liti dalla che Pt_2
CO ha rilasciato un mandato con rappresentanza a ma la titolare sostanziale del diritto
(quale cessionaria del credito) era, all'epoca, che a sua volta aveva CP_9
conferito procura speciale a onde l'avvocato Lupinacci (l'Avv. Luchetti è Parte_2
CO stato nominato codifensore in seguito) non avrebbe potuto difendere non avendo alcun “collegamento con la fattispecie”.
III) “Erronea valutazione dei fatti allegati e delle prove fornite dal deducente e
conseguente erronea applicazione alla fattispecie del disposto dell'art. 2697 c.c.”.
Il primo giudice si è limitato a sostenere che l'opponente non avrebbe dimostrato l'usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi pattuiti, avendo fatto riferimento al TA
invece che al TEG, ma la questione sarebbe puramente “nominalistica”, non avendo alcuna incidenza sui fatti allegati e provati in giudizio, tanto più che le produzioni documentali del e la metodologia di calcolo utilizzata dal CTP dr. Parte_1 Per_2
non sono mai stati contestate da Parte_2
IV) “Erronea valutazione di inutilità della CTU contabile svolta in quanto ritenuta ex
post meramente esplorativa e illegittimo mancato esame e considerazione della stessa
CTU ai fini della decisione”.
Il giudice di prime cure ha di fatto ignorato le conclusioni della CTU contabile a firma del dr. senza considerare che con ordinanza dell'1.12.2021 l'aveva dichiarata Per_3
utilizzabile e che aveva considerato l'istruttoria compiuta anche sulla scorta delle risultanze della detta CTU. In buona sostanza il Tribunale di Spoleto, con una inammissibile valutazione ex post, ha considerato che la Consulenza avesse “valenza meramente esplorativa”, negandole valore in modo ingiustificato.
V) “Riproposizione delle domande ed eccezioni formulate nei confronti della parte
intervenuta”. pagina 4 di 10 Il primo giudice non si è espresso sulle domande ed eccezioni formulate nei confronti dell'intervenuta (e per essa aventi ad oggetto CP_2 COroparte_5
principalmente l'invalidità/inefficacia della cessione del credito (stante l'insussistenza del presupposto della “sofferenza” del credito) e la sua non esigibilità immediata (poiché
dilazionata nel tempo), in ogni caso sull'intervenuta dovranno riverberarsi gli effetti delle statuizioni chieste nei confronti del creditore originario Parte_2
Tanto premesso l'appellante ha chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata,
venisse dichiarata la nullità dell'atto di precetto, del pignoramento e di tutti gli atti successivi e l'improcedibilità del processo esecutivo;
nel merito ha chiesto l'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo, data la stipula di interessi usurari, con tutte le conseguenze del caso (invalidità della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata,
diritto del alla cancellazione di ogni segnalazione pregiudizievole oltre che Parte_1
del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi corrispettivi e moratori); infine ha chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia della cessione del credito,
comunque con estensione alla cessionaria degli effetti delle statuizioni riguardanti il contratto di mutuo, con vittoria delle competenze professionali di tutti i gradi del giudizio ed ammissione delle prove testimoniali non accolte dal primo giudice.
Con comparsa di risposta datata 22.4.24 si è costituita in giudizio che ha Parte_2
contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni dell'appellante ed ha chiesto che l'impugnazione venisse rigettata nel merito poiché priva di fondamento;
ha concluso quindi per la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
Ha resistito all'appello anche (quale cessionaria del credito, acquistato CP_2
pro soluto il 2.8.2021) e per essa che ha dedotto l'infondatezza di tutti i COroparte_5
pagina 5 di 10 motivi di appello proposti e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed onorari, e fermo il rilievo della propria estraneità e difetto di legittimazione passiva per le richieste basate su fatti anteriori alla cessione del credito.
All'udienza del 5.6.2024 il Consigliere istruttore ha concesso termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica;
all'udienza del 19.3.2025 l'istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
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Con il primo motivo di appello il ha censurato la sentenza gravata per Parte_1
omessa pronuncia, ex art. 112 cpc, sostenendo che il primo giudice non abbia statuito sulla domanda dell'opponente diretta a sentir affermare l'invalidità/inefficacia della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine contenuta nell'atto di precetto notificato, dichiarazione effettuata in violazione di quanto disposto nel contratto di mutuo.
Ritiene questa Corte che la doglianza non possa essere accolta.
Infatti la dichiarazione di decadenza in contestazione è contenuta nell'atto di precetto,
che -come è noto- costituisce atto prodromico all'esecuzione forzata e può benissimo fungere a tal uopo, non essendo normativamente previsto che la dichiarazione di decadenza debba essere formulata con un atto diverso.
CO Quanto al fatto che l'atto di precetto sia stato notificato da e non da è Parte_2
d'uopo rilevare che la prima agiva in qualità di mandataria con rappresentanza della creditrice, quindi era legittimata ad agire in nome e per conto di Parte_2
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pagina 6 di 10 Col secondo motivo di appello la sentenza del Tribunale di Spoleto è stata censurata per
CO non aver rilevato la mancanza dei poteri di rappresentanza processuale in capo a a parte degli avvocati Lupinacci e Luchetti.
Orbene, risulta per tabulas che avesse conferito una procura generale alle liti Parte_2
CO all'Avv. Lupinacci e che gisse quale mandataria con rappresentanza di , Parte_2
onde quest'ultima aveva la facoltà e non l'obbligo di munirsi di nuovo difensore. In ogni caso non è superfluo rilevare che la mandataria non si è avvalsa dell'opera di un nuovo difensore e che, se anche l'avesse fatto, la nomina effettuata dalla mandante non sarebbe venuta meno.
Sostiene l'appellante che, in realtà, non fosse più titolare del credito al Parte_2
CO momento in cui aveva notificato il precetto (dato che, nel frattempo, il credito oggetto della presente lite sarebbe stato ceduto a , ma tale eccezione è del CP_9
tutto nuova, non essendo mai stata formulata in precedenza, tanto che sulla questione nessuna delle parti ha mai svolto difese e che neanche il primo giudice si è pronunciato.
Sotto tale, limitato aspetto, l'eccezione -che per il resto è infondata- si configura come del tutto nuova e quindi va dichiarata inammissibile.
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Col terzo motivo di appello il si duole dell'erronea valutazione dei fatti Parte_1
allegati e delle prove fornite dal deducente e conseguente erronea applicazione alla fattispecie del disposto dell'art. 2697 c.c. compiuti dal primo giudice, che si è limitato a sostenere che l'opponente non avrebbe dimostrato l'usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi pattuiti, avendo fatto riferimento al TA invece che al TEG, senza considerare che la questione è puramente “nominalistica” e non ha alcuna incidenza sui fatti allegati e provati in giudizio.
pagina 7 di 10 Tale motivo di appello va esaminato congiuntamente a quello sopra indicato al punto
IV), in quanto tra loro risultano strettamente connessi avendo ad oggetto entrambi la questione dell'usurarietà degli interessi e dei metodi di calcolo da applicare (e applicati dal CTU).
Osserva in primo luogo questa Corte che la differenza tra TA e TEG non è
“puramente nominalistica”, date le diverse funzioni dei due indici e dei relativi criteri di calcolo.
Ciò posto il parametro rilevante ai fini dell'usura è quello del TEG, segnalato su base annuale dagli intermediari finanziari alla AN d'TA (in base all'art. 2 della
L.108/1996 che demanda al Ministro del Tesoro, sentita la B.d'I. E l'U.I.C. di stabilirne i metodi di calcolo), e non del TA/ISC, disciplinato dal D.M.
8.7.1992 e che funge da indicatore per accertare il costo globale del prestito al consumo, ricomprendendo tutti gli effetti delle spese che risultano obbligatorie.
Nella fattispecie è anche doveroso rilevare che il mutuo stipulato tra le parti risale al mese di giugno del 2009 ed all'epoca le spese per l'assicurazione non erano da includere nella rilevazione del tasso soglia (considerate le Istruzioni della AN d'TA del 2006),
al contrario di quanto effettuato dal CTU, che per ciò solo ha ritenuto superato il tasso soglia, peraltro facendo riferimento al TA (cfr. pag.9).
Al riguardo è infatti opportuno rilevare che per i contratti stipulati anteriormente al 1°
gennaio 2010 -ai fini della determinazione del tasso- occorreva avere riguardo solo al costo delle polizze assicurative imposte dal creditore (dato il carattere innovativo -e non meramente interpretativo- delle disposizioni emanate dalla AN d'TA; Cass. S.U.
n.16303/2018), ma nella fattispecie non è stato dimostrato che la polizza assicurativa
“Serenity” fosse obbligatoria ai fini della concessione del mutuo, onde nel calcolo del
TEG non poteva (può) essere incluso il costo della polizza assicurativa. pagina 8 di 10 In definitiva, considerando la conclusione di cui al punto A della CTU del dr. il Per_3
tasso soglia non risulta essere stato superato, né aveva un senso il richiamo del CTU sul punto, dato che le premesse sopra esposte (differenza tra TA e TEG, mancato inserimento del costo della polizza assicurativa nel calcolo del TEG) devono ritenersi incontestabili.
Ne deriva che anche i motivi di appello indicati ai punti III) e IV) non possono trovare accoglimento.
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Infine, con riguardo al motivo di impugnazione indicato al punto V), è sufficiente il rilievo che lo stesso si fonda sul presupposto dell'accoglimento delle censure aventi ad oggetto il credito (insussistenza della “sofferenza”, asserita non esigibilità immediata) e sul riverberarsi degli effetti delle statuizioni chieste nei confronti del creditore originario
Parte_2
Invero tutte le doglianze espresse nei confronti della sussistenza del credito e della sua azionabilità sono state respinte, ciò che determina il mancato accoglimento delle conseguenti domande proposte nei confronti della cessionaria.
Quanto alla legittimazione di la stessa risulta aver acquistato, pro soluto, CP_2
il credito oggetto di lite da in data 2.8.2021 (dandone notizia mediante Parte_2
pubblicazione nella G.U. del 7.8.21) e la stessa ha dichiarato di averlo Parte_2
ceduto (dopo che lo aveva riacquistato in precedenza) a in definitiva non CP_2
sussistono ragionevoli dubbi sulla legittimazione ad intervenire della cessionaria.
Ne consegue che anche i motivi di impugnazione indicati sub V) non possono trovare accoglimento.
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pagina 9 di 10 Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto da Parte_1
debba essere respinto.
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Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art.91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona Parte_1 COroparte_1
del legale rappresentante in carica, e in persona del suo legale CP_2
rappresentante, avverso la sentenza n.876/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto il
15.11.23, contrariis reiectis, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dagli appellati che liquida in €.10.081,00 per compensi, per ciascuna parte, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché gli appellanti versino un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 22 ottobre 2025
Il PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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