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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 485/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA LETIZIA ), la quale la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2
in atti
RICORRENTE
e
( ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 23/05/2025 la ricorrente si è riportata al proprio atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 27/01/2025, la ricorrente esponeva di aver intrattenuto una relazione con il resistente dalla quale era nata in data [...], riconosciuta da entrambi Persona_1
i genitori. Rilevava che, a causa di incomprensioni caratteriali, la convivenza con era Controparte_1
terminata e che viveva in Castel Volturno con la sola figlia minore. Aggiungeva che il resistente si era completamente disinteressato della minore sia moralmente che economicamente, non
1 contribuendo in alcun modo ai bisogni della famiglia. Tanto premesso, considerata la totale assenza del resistente, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo della minore a sé, l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della figlia versando un assegno mensile di € 450,00, Controparte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, la regolamentazione degli incontri padre-figlia per il tramite dei Servizi Sociali previa richiesta del padre e l'autorizzazione a richiedere per la minore la carta di identità valida per l'espatrio e il passaporto.
All'udienza del 23/05/2025, sentita la ricorrente e verificata la regolarità della notifica, il giudice relatore dichiarava la contumacia del resistente, affidava la minore in via super esclusiva alla madre, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza con il padre, poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando € 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese extra-assegno, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va confermato l'affido esclusivo della minore alla madre con collocamento prevalente presso quest'ultima. Difatti, come già emerso all'udienza di comparizione, la violazione sistemica degli obblighi di mantenimento, dei doveri di frequentazione ed educazione da parte del padre è pregiudizievole per la quotidiana condivisione delle scelte in favore della figlia. Inoltre, la sua mancata comparizione in giudizio dimostra il totale disinteresse alle questioni in esame. La condotta del resistente offre quindi elementi da cui poter desumere una prognosi negativa sulle sue competenze genitoriali e giustifica la deroga alla regola dell'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con conseguente affido super esclusivo alla madre, come richiesto dalla ricorrente.
In merito ai tempi di permanenza della figlia minore con il padre, tenuto conto dell'età della stessa (4 anni e mezzo) e della totale assenza di rapporti padre-figlia, il padre debba tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17:30 alle 20:00, previo accordo con la madre e alla sua presenza.
Va confermato l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla ricorrente un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese extra assegno, tenuto conto della carenza di informazioni precise relative all'attuale situazione lavorativa del resistente e quindi della sua capacità economica.
Infine, quanto alla domanda della ricorrente volta a ottenere l'autorizzazione a richiedere la carta di identità valida per l'espatrio e il passaporto per la minore, va menzionato il principio enunciato dalla
Suprema Corte secondo cui, in caso di affido esclusivo della minore a uno dei genitori, per ottenere il passaporto per la stessa non è necessario l'assenso dell'altro genitore o, in mancanza,
l'autorizzazione del giudice tutelare in quanto, ai sensi degli artt. 337 ter, comma 3, e 337 quater, comma 3, c.c. il rilascio del passaporto non rientra nell'ambito delle decisioni di maggior interesse per i figli (cfr. Cass., Sez. I, 10/12/2024, n. 31785: “In caso di affido esclusivo del figlio ad uno dei
2 genitori, per ottenere il passaporto del minore non è necessario l'assenso dell'altro genitore o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare, in quanto, ai sensi degli artt. 337-ter, comma 3, e
337-quater, comma 3, c.c., il rilascio del passaporto non rientra nell'ambito delle decisioni di maggior interesse per i figli, che, salva una diversa decisione del giudice, sono comunque riconducibili ad entrambi i genitori”).
Pertanto, a fronte dell'affido super esclusivo della minore alla madre, nulla deve disporsi sul punto, potendo richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio senza un'apposita autorizzazione.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocazione presso la stessa e calendario dei tempi di permanenza con il padre come in motivazione;
2) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 250,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
3) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27/05/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA LETIZIA ), la quale la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2
in atti
RICORRENTE
e
( ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 23/05/2025 la ricorrente si è riportata al proprio atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 27/01/2025, la ricorrente esponeva di aver intrattenuto una relazione con il resistente dalla quale era nata in data [...], riconosciuta da entrambi Persona_1
i genitori. Rilevava che, a causa di incomprensioni caratteriali, la convivenza con era Controparte_1
terminata e che viveva in Castel Volturno con la sola figlia minore. Aggiungeva che il resistente si era completamente disinteressato della minore sia moralmente che economicamente, non
1 contribuendo in alcun modo ai bisogni della famiglia. Tanto premesso, considerata la totale assenza del resistente, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo della minore a sé, l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della figlia versando un assegno mensile di € 450,00, Controparte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, la regolamentazione degli incontri padre-figlia per il tramite dei Servizi Sociali previa richiesta del padre e l'autorizzazione a richiedere per la minore la carta di identità valida per l'espatrio e il passaporto.
All'udienza del 23/05/2025, sentita la ricorrente e verificata la regolarità della notifica, il giudice relatore dichiarava la contumacia del resistente, affidava la minore in via super esclusiva alla madre, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza con il padre, poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando € 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese extra-assegno, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va confermato l'affido esclusivo della minore alla madre con collocamento prevalente presso quest'ultima. Difatti, come già emerso all'udienza di comparizione, la violazione sistemica degli obblighi di mantenimento, dei doveri di frequentazione ed educazione da parte del padre è pregiudizievole per la quotidiana condivisione delle scelte in favore della figlia. Inoltre, la sua mancata comparizione in giudizio dimostra il totale disinteresse alle questioni in esame. La condotta del resistente offre quindi elementi da cui poter desumere una prognosi negativa sulle sue competenze genitoriali e giustifica la deroga alla regola dell'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con conseguente affido super esclusivo alla madre, come richiesto dalla ricorrente.
In merito ai tempi di permanenza della figlia minore con il padre, tenuto conto dell'età della stessa (4 anni e mezzo) e della totale assenza di rapporti padre-figlia, il padre debba tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17:30 alle 20:00, previo accordo con la madre e alla sua presenza.
Va confermato l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla ricorrente un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese extra assegno, tenuto conto della carenza di informazioni precise relative all'attuale situazione lavorativa del resistente e quindi della sua capacità economica.
Infine, quanto alla domanda della ricorrente volta a ottenere l'autorizzazione a richiedere la carta di identità valida per l'espatrio e il passaporto per la minore, va menzionato il principio enunciato dalla
Suprema Corte secondo cui, in caso di affido esclusivo della minore a uno dei genitori, per ottenere il passaporto per la stessa non è necessario l'assenso dell'altro genitore o, in mancanza,
l'autorizzazione del giudice tutelare in quanto, ai sensi degli artt. 337 ter, comma 3, e 337 quater, comma 3, c.c. il rilascio del passaporto non rientra nell'ambito delle decisioni di maggior interesse per i figli (cfr. Cass., Sez. I, 10/12/2024, n. 31785: “In caso di affido esclusivo del figlio ad uno dei
2 genitori, per ottenere il passaporto del minore non è necessario l'assenso dell'altro genitore o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare, in quanto, ai sensi degli artt. 337-ter, comma 3, e
337-quater, comma 3, c.c., il rilascio del passaporto non rientra nell'ambito delle decisioni di maggior interesse per i figli, che, salva una diversa decisione del giudice, sono comunque riconducibili ad entrambi i genitori”).
Pertanto, a fronte dell'affido super esclusivo della minore alla madre, nulla deve disporsi sul punto, potendo richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio senza un'apposita autorizzazione.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocazione presso la stessa e calendario dei tempi di permanenza con il padre come in motivazione;
2) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 250,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
3) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27/05/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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