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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/09/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 20/2024, promossa
DA residente in [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa per mandato in calce all'atto d'appello dall'avv. C.F._1
Giancarlo Lo Manto (c.f. – indirizzo PEC C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difen- Email_1
sore in Firenze, Via Masaccio 219.
APPELLANTE
CONTRO
, con sede legale in RO, via Piemonte n. 38, capitale so- Controparte_1
ciale di Euro 10.000,00, codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione al registro delle imprese di RO , rappresentata, in forza di procura del 31.08.2018, autenticata nelle P.IVA_1
firme dal notaio dott. di RO, Rep. 57298/Racc. 29003, da Persona_1 [...]
[..
[...] [
già , con sede legale in San Donato Mi- Parte_2 CP_2
lanese, Via dell'Unione Europea n. 6A-6B, capitale sociale euro 1.000.00,00= i.v. iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza al numero di iscrizione e codice fiscale , in persona del procuratore speciale P.IVA_2
, giusta scrittura privata autenticata dal notaio di San Controparte_3 Persona_2
Donato Milanese, in data 17.9.2018, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Nidiaci del
Foro di Firenze (indirizzo PEC: ed elettivamente Email_2
domiciliata presso il di lui studio in Firenze, Corso AL 8 a, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 1169/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il 04/12/2023
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello: - nel merito accogliere il presente appello e riformare la sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Civile,
1169/2023 pubbl. il 4.12.2023 - GU Leila Nadir Sersale - emessa inter partes all'esito del giudizio iscritto al NRG 3300/2020, notificata per pec in data 4.12.2023, sulla base dei mo- tivi in premessa dedotti e conseguentemente, respinta ogni contraria istanza: - dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 1143/2020 rilasciato dal Tribunale Ordinario di
Arezzo in data 11.11.2020 - RG 2791/2020 perché infondato, ingiusto, illegittimo per tutte le ragioni di cui in narrativa ed a tal fine - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla signora per i titoli per cui è causa in ragione della nullità totale o parziale dei Parte_1
Contr contratti di fideiussione dalla stessa stipulati con con contratti per Notaio di Per_3
Perugia il 15.4.2004, Rep. 165081 e per Notaio di Figline Valdarno del Per_4
31.5.2005, Rep. 13242 - per violazione di norme imperative e per l'effetto - respingere la richiesta di pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo notificato all'opponente; in ipotesi subordinata: - limitare l'importo dovuto a quelle somme che dovessero risultare, all'esito dell'istruttoria ed al netto di quanto già corrisposto all'istituto bancario dal debi- tore principale , dall'accollante ED SRL e dagli altri co-fideiussori, Parte_3
respingendo per il resto la domanda;
in ogni caso: compensare in tutto o in parte l'even-
2 tuale credito della con le somme già indebitamente corrisposte dal debitore princi- CP_5
pale a titolo di interessi semestrali calcolati in base Euribor 6 mesi tasso 360 (ovvero Eur-
Libor a sei mesi) per le ragioni di cui in narrativa. - in via istruttoria si chiede che vengano accolte le istanze formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e pertanto si insiste affinché l'ecc.mo Giudice: a) ordini alla ovvero al Monte dei Controparte_1
Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 210, c.p.c., l'esibizione di tutta la documentazione, anche anteriore al 2011, relativa ai versamenti effettuati da e poi da Parte_4
ED SRL ed eventualmente dai fideiussori, nonché di tutti gli estratti conto relativi ai due mutui per i quali è causa e comunque altra idonea e ufficiale documentazione da cui
Contr evincersi gli interessi di volta in volta corrisposti a da parte del debitore principale e dai fideiussori;
b) ammetta CTU volta a determinare l'ammontare complessivo degli inte- ressi sino ad oggi corrisposti dal debitore principale in base all'indice Euribor, a ricalco- larli prendendo a riferimento il minor tasso di cui all'art. 117 TUB, a ricalcolare la minor
Contr somma eventualmente dovuta ad dal debitore principale applicando il minor tasso di interesse. Con vittoria di compensi, spese, spese generali 15%, IVA (22%) e CAP (4%) e successive occorrende”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni con- traria istanza, eccezione e deduzione reietta IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza n.1169/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo il 4.12.2023 all'esito del giudizio iscritto al NRG 3300/2020”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Su ricorso di quale cessionaria dei crediti di Controparte_1 [...]
il Tribunale di Arezzo ingiungeva (decreto ingiuntivo Controparte_6
n.1143/2020) a quale fideiussore di di pagare Parte_1 Parte_4
la somma di euro 497.721,18, dovuta dalla debitrice principale a titolo di insoluto dei con- tratti di mutuo n.741246832,39, rep.165.081 del 15.4.2004, e n.741284620,47, rep.13242 del 31.5.2005.
3 Proponeva tempestiva opposizione la articolando, in sintesi, i seguenti Parte_1
motivi: : i) carenza di legittimazione sostanziale e processuale di e Controparte_1
per essa della mandataria ii) nullità delle fideiussioni per violazione della nor- CP_2
mativa antitrust;
iii) nullità della clausola recante la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957
c.c. in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 lett. b) e t) cod. cons.; iv) nullità dei contratti di Contr mutuo stipulati fra e la società cui afferiscono le fideiussioni, Parte_4
per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB;
v) nullità delle clausole relative agli interessi EURIBOR/EURLIBOR.
Si costituiva in giudizio l'ingiungente, contrastando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
All'esito del giudizio, con la sentenza impugnata, n. 1169/2023, pubblicata il
04/12/2023, il Tribunale di Arezzo respingeva l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto e compensando integralmente le spese di lite.
L'appello.
2. Ha proposto tempestivo appello la ritenendo la sentenza gravata errata Parte_1
e ingiusta, e formulando i seguenti cinque motivi di impugnazione:
1) Con il primo motivo, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui il tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione/titolarità attiva del credito con l'argomento che, nel caso di specie, non avendo l'opponente contestato la ces- sione in blocco dei crediti da AN MPS S.p.A. a , la prova che i Controparte_1
crediti oggetto di giudizio rientrassero nella predetta cessione era data dalla stessa pubbli- cazione in G.U. dell'avviso di comunicazione dell'avvenuta cessione.
Sostiene l'appellante che il giudice di prima istanza, così argomentando, è incorso in duplice errore: da un lato, essa aveva contestato proprio l'esistenza stessa del contratto di cessione del credito (come risultava dalle espressioni usate a pag.4 dell'atto di citazione in opposizione), sicché sarebbe stato onere di controparte produrre in giudizio il contratto di cessione in blocco dei crediti, e dall'altro lato, ai fini del giudizio di comparazione con i cri- teri indicati nell'avviso di comunicazione in G.U., il tribunale aveva tratto argomento della
4 classificazione a sofferenza dal doc.
7 - fascicolo monitorio, che non contiene tuttavia alcu- na segnalazione alla Centrale Rischi.
2) Con il secondo motivo, critica la decisione del tribunale aretino nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità delle fideiussioni in atti (totale o parziale) per violazione della normativa antitrust con l'argomento che l'opponente non aveva prodotto né lo schema
ABI incriminato, né la delibera della AN d'AL n.55/2005, sicché era impossibile effet- tuare ogni verifica, previa comparazione tra le clausole delle singole fideiussioni e lo sche- ma ABI censurato.
Argomenta l'appellante che tale decisione è errata per due ragioni: per un verso, non era necessaria la produzione di tali documenti atteso che la loro conoscenza rientrava nel c.d. notorio, e, per altro verso, l'ingiungente non aveva contestato, se non tardivamente in comparsa di replica, la corrispondenza delle fideiussioni in atti con lo schema ABI.
Tali documenti sono stati prodotti, in ogni caso, con l'atto d'appello.
3) Con il terzo motivo, aggredisce la decisione di primo grado nella parte in cui il tribunale ha respinto l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art.7 dei due contratti di fideiussione, recante rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c., per violazione dell'art.33, lett.b) e lett.t) del Codice del Consumo, con l'argomento che “ quando il contratto sia stato redatto in forma pubblica, come nella specie, le clausole nello stesso contenute o richiama- te, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono consi- derarsi come propriamente predisposte dal contraente;
da ciò discende l'impossibilità di qualificarle come vessatorie con ogni conseguenza di legge sulla loro piena opponibilità all'altro contraente (Cass., sez. II, 20 giugno 2017, n.15237; Trib. Forlì, sez. II, 1° dicem- bre 2021, n. 1188; Cass., sez. VI, 16 luglio 2020, n. 15253)”.
Sostiene l'appellante che la decisione è in contrasto con il diritto euro-unitario, co- me interpretato dalla Corte di Giustizia UE, che non fa distinzione sulla forma con cui è re- datto il contratto tra professionista e consumatore. Nel caso di specie, peraltro, le clausole delle fideiussioni erano conformi al modello ABI censurato da AN d'AL, sicché ancor più incomprensibile era l'arresto del giudice aretino.
4) Con il quarto motivo, ha censurato la sentenza del tribunale di Arezzo nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità della clausola relativa al tasso di interesse corrispet-
5 tivo per violazione della normativa antitrust, in relazione alla manipolazione del tasso di ri- ferimento Euribor per il periodo dal settembre 2005 al maggio 2008.
Sostiene l'appellante che la motivazione di rigetto, secondo cui “è onere di parte at- trice fornire la prova non solo dell'esistenza dell'intesa e dell'illiceità della stessa, ma an- che della connessione tra essa e il contratto a valle, con la relativa dimostrazione che la banca convenuta abbia effettivamente partecipato all'intesa anticoncorrenziale (cfr. da ul- timo, Trib. RO, sez. XVII, 18 settembre 2023, n. 13212)”, è chiaramente erronea, doven- dosi ritenere che la decisione della Commissione Antitrust Europea del 4/12/2013 ha valore di prova privilegiata dell'illecito antitrust e che, raggiunta la prova della violazione del di- vieto di cui alla L.287/1990, è irrilevante che la banca mutuante abbia partecipato o meno all'intesa anticoncorrenziale, in quanto qualunque contratto o negozio a valle, costituente applicazione delle intese illecite concluse a monte, è, a sua volta, nullo.
5) Infine, con il quinto motivo, dipendente dall'accoglimento del quarto,
l'appellante critica la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui non ha accolto né l'istanza di esibizione di alcuni documenti bancari, né la CTU contabile che, sulla base degli stessi documenti acquisendi, avrebbe dovuto ricalcolare gli interessi dovuti e, quindi, il dare, tenendo conto della eccepita nullità della clausola determinativa degli interessi con- seguente al riferito illecito antitrust.
3. Le difese dell'appellata.
L'appellata ha contrastato l'appello chiedendone il rigetto.
Ha eccepito, in particolare, l'inutilizzabilità dei nuovi documenti (schema ABI e de- libera AN d'AL n.55/2005) prodotti con l'appello.
4.- Il passaggio in decisione.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 10-9-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
6 5. Il primo motivo d'appello è infondato e va respinto.
Nell'esaminare la questione vanno premesse alcune considerazioni di carattere ge- nerale sul tema specifico.
Va ricordato che nel nostro ordinamento, come in tanti altri, il credito è un bene giu- ridico e come tale può essere oggetto di trasferimento, sia a titolo oneroso (ad esempio, vendita) che a titolo gratuito (donazione), sia per atto tra vivi (vendita, permuta, etc.) che mortis causa (successione legittima e testamentaria, legato di credito).
Per regola generale i crediti sono liberamente cedibili, salvo che abbiano natura strettamente personale o che il trasferimento sia vietato dalla legge. Tuttavia, le parti pos- sono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conoscesse al tempo della cessione.
Il debitore ceduto è di norma estraneo al negozio di trasferimento del credito. E non a caso l'art.1260 cc. dice che il trasferimento avviene senza il consenso del debitore. Né
l'ordinamento giuridico tutela l'interesse del debitore ceduto ad adempiere in favore del creditore cedente, potendo in ogni caso opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe po- tuto opporre al cedente, oltre che quelle personali al cessionario medesimo.
Il codice civile si preoccupa invece di stabilire le condizioni in presenza delle quali il pagamento fatto dal debitore è liberatorio.
In questo senso l'art.1264, co.1 prevede che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente paga male (cioè non è liberato) quando il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione
(art.1264, co.2).
La giurisprudenza ha precisato nel tempo che la notificazione prevista dall'art.1264, co.1 c.c. può avvenire ad istanza tanto del creditore cedente quanto di quello cessionario.
In materia bancaria a tali previsioni di carattere generale si aggiungono quelle speci- fiche dell'art.58 TUB, che è posto significativamente a chiusura del Capo I, Titolo III del
Testo Unico ANrio, relativo alla Vigilanza sulle banche.
Tale articolato normativo prevede, anzitutto, che nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza la AN d'AL emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'a-
7 zienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, e che tali istruzioni possano pre- vedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della
AN d'AL (v. art.58, co.1). Fatta salva quest'ultima ipotesi, in generale le istruzioni pre- vedono obblighi di segnalazione/comunicazione preventiva, in modo da consentire all'Autorità di Vigilanza l'esercizio dei suoi poteri.
Tali previsioni (come le altre dell'art.58), a seguito della novella del 1999 (vedi art.58, co.7), sono state estese anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle ban- che, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favo- re degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 TUB. Anche in relazione a tali ope- razioni la AN d'AL ha emanato proprie istruzioni (v., Bollettino Vigilanza del 2001).
Lo stesso articolato normativo prevede che sia la banca cessionaria a dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che la AN d'AL possa stabilire forme in- tegrative di pubblicità (art.58, co.2).
L'art.58, co.4 precisa poi che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pub- blicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
Tali disposizioni si applicano anche alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge 130/1999 sulla c.d. cartolarizzazione dei crediti (art.4 della stessa legge).
Tralasciando l'esame delle altre disposizioni dell'art.58, qui irrilevanti, si può dire che l'art.58 TUB prevede una semplificazione degli oneri previsti dall'art.1264 (recte, di- sciplina una diversa modalità di adempimento di tali oneri che tiene conto della esistenza di una cessione in blocco), ma attuata in un quadro normativo che prevede l'intervento di vigi- lanza (di rilievo pubblicistico) della AN d'AL, che si dipana nei termini sopra riferiti, e che consente di ritenere che la pubblicazione di un avviso di cessione in G.U., ad opera del- la banca o della società cessionaria, faccia perciò stesso presumere l'esistenza dell'atto di cessione nei termini comunicati in Gazzetta Ufficiale, fatta salva la possibilità di errori ma- teriali dell'annuncio che devono essere denunciati dalla parte interessata. Sicché il debitore ceduto che contesti l'esistenza stessa dell'atto di cessione deve lui farsi carico dell'onere di provare l'inesistenza dell'atto di cessione pubblicato in G.U. o l'esistenza in termini diversi da quelli dell'avviso.
8 Inoltre, qualora l'avviso consenta di individuare puntualmente i crediti ceduti in blocco anche in tal caso deve ritenersi che sia il debitore ceduto, che contesti l'inclusione del suo credito nel perimetro di cessione a farsi carico dei conseguenti oneri probatori.
Laddove invece l'avviso non consenta di individuare i crediti ceduti, rimanendo ambiguo, in presenza di contestazioni del debitore ceduto l'onere della prova spetta al cre- ditore cessionario e potrà essere fornita sia attraverso, a titolo esemplificativo, la produzio- ne dell'atto di cessione (o di un suo estratto) assieme alla lista crediti ceduti o la dichiara- zione proveniente dallo stesso cedente o ancora l'accettazione stragiudiziale del debitore ceduto che, ad esempio, abbia chiesto ed ottenuto una rateizzazione del debito, sia attraver- so qualsiasi altro mezzo di prova, compreso, ad esempio, la dimostrazione del possesso dei documenti probatori del credito che il creditore cedente deve consegnare al creditore ces- sionario (ex art.1262 c.c.).
In questo senso è oramai orientata la Corte di Cassazione, secondo cui “in caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rap- porti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (tra le tante: Cass. 29 dicembre 2017, n.
31188; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110; n. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 25 luglio
2023, n. 22409; Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 13 giugno 2024, n.16526; Cass.
23 aprile 2025, n.14270).
A questi principi si è attenuto il giudice di primo grado e le censure dell'appellante non colgono nel segno.
In particolare:
(i) la prova dell'esistenza del contratto di cessione, per le ragioni sopra dette, è of- ferta dalla stessa pubblicazione in G.U. dell'avviso dell'avvenuta cessione dei crediti e l'opponente non ha offerto elementi per vincere la presunzione sull'esistenza del contratto di cessione;
inoltre l'opposta, oltre alla produzione del predetto avviso, ha depositato la di- chiarazione della società cedente del 5.10.2022, su cui infra;
9 (ii) come già osservato dal giudice di primo grado, la comunicazione in G.U. con- sente di individuare puntualmente i crediti ceduti in blocco, e la censura dell'appellante, come sopra sintetizzata, in punto di difetto di prova del passaggio a sofferenza, non coglie nel segno, essendo all'uopo sufficiente la lettera in atti, con cui la banca comunicava la re- voca degli affidamenti e il passaggio a sofferenza;
(iii) infine, non è corretto dire che la lettera di comunicazione dell'avvenuta cessio- ne del credito proveniente dalla cedente, prodotta in giudizio dalla cessionaria assieme con la memoria ex art.183, co.6 cpc, sia priva di rilevanza probatoria.
Tale dichiarazione stragiudiziale, sottoscritta dalla cedente, da cui risulta che è nel perimetro della cessione il rapporto per cui è causa, ha valore di confessione stragiudiziale in ordine al fatto a se sfavorevole dell'avvenuta cessione all'appellata del credito rinvenien- te titolo nei rapporti intrattenuti con l'appellante.
In altre parole, nei rapporti tra le parti della cessione del credito la dichiarazione prova la cessione e che il credito sia incluso nella cessione in blocco dei crediti oggetto dell'avviso in G.U. sopra menzionato.
Nei rapporti con il debitore ceduto (e dei suoi eventuali garanti) tale dichiarazione dà conto dell'avvenuta cessione del credito, fattispecie per il cui perfezionamento non è ri- chiesto il consenso del debitore, ed assicura a questi che, ai sensi degli artt.1264 e 1265 c.c., pagando al soggetto indicato quale cessionario, paga bene.
L'insieme degli elementi sopra indicati rende evidente l'infondatezza del motivo d'appello in esame.
6. Nell'esaminare il secondo motivo d'appello, va dato atto che è pacifico in causa che nel corso del giudizio di primo grado l'appellante non ha prodotto né la delibera della
AN d'AL n.55/2005, né lo schema di fideiussione omnibus ABI oggetto della predetta decisione.
Questi documenti sono stati prodotti soltanto con l'atto d'appello e parte appellata ne ha eccepito l'inutilizzabilità ex art.345, co.3 cpc.
Quest'eccezione è fondata, atteso che l'appellante non ha dedotto e dimostrato di non aver potuto produrre i documenti de quibus nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
10 Ciò premesso, il motivo d'appello in esame è infondato, essendosi oramai consoli- dato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “la natura di atto amministrati- vo del provvedimento della AN d'AL n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non compren- de gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte in- teressata l'onere della produzione dell'atto amministrativo [così come dello “schema ABI che è un atto negoziale”] che non è suscettibile di equipollenti” (Cass. civ. n.7387/2025;
Cass. civ.1851/25; Cass. 30383/2024).
La stessa Corte di nomofilachia ha precisato che in relazione “alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticon- correnziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della AN d'AL ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole con- trattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità”
(v., da ultimo, Cass. 24380/2024; Cass. n. 20713/2023).
Sotto altro profilo, non esaminato dal giudice di primo grado e riproposto dall'appellato, va considerato, ancora, che le fideiussioni in atti non sono pacificamente fi- deiussioni omnibus ma specifiche, rilasciate contestualmente ai due contratti di mutuo so- pra richiamati e nel corpo degli stessi atti pubblici con cui furono rogati gli atti di mutuo fondiario e garantiscono la restituzione dell'importo mutuato.
Ora, il deliberato della AN d'AL, per stessa ammissione dell'appellante, è stato reso in materia di fideiussioni omnibus e non può essere esteso, sic et simpliciter, alle fi- deiussioni specifiche. E ciò per la dirimente ragione che non è dimostrato uno specifico il- lecito antitrust in relazione a queste ultime fideiussioni.
7. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante aggredisce la decisione di primo grado nella parte in cui il tribunale ha respinto l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art.7 dei due contratti di mutuo, recante rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c., per violazione dell'art.33, lett.b) e lett.t) del Codice del Consumo, con l'argomento che “ quando il con- tratto sia stato redatto in forma pubblica, come nella specie, le clausole nello stesso conte-
11 nute o richiamate, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come propriamente predisposte dal contraente;
da ciò discende
l'impossibilità di qualificarle come vessatorie con ogni conseguenza di legge sulla loro piena opponibilità all'altro contraente (Cass., sez. II, 20 giugno 2017, n.15237; Trib. Forlì, sez. II, 1° dicembre 2021, n. 1188; Cass., sez. VI, 16 luglio 2020, n. 15253)”.
Sul punto la decisione di primo grado può essere confermata con un'integrazione della motivazione.
7.1.- Invero, i precedenti richiamati dal giudice di primo grado si sono formati in sede di applicazione degli artt.1341 e 1342 cc, che apprestano una tutela di tipo formale
(doppia sottoscrizione) in relazione alle condizioni generali di contratto e ai contratti con- clusi mediante moduli o formulari, che non può trovare applicazione nell'ambito del con- tratto pubblico notarile, stante la chiara lettera dell'art. 51 della legge notarile (legge
89/1913), che al n. 10 prevede un'unica sottoscrizione finale, salva la “sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome” prevista al n. 12.
Tali precedenti non sono immediatamente estensibili alla tutela apprestata dal Codi- ce del Consumo per le clausole abusive, che è una tutela invece di tipo sostanziale, che at- tiene anche al singolo rapporto contrattuale e non presuppone la standardizzazione unilate- rale delle condizioni contrattuali, attuata mediante le condizioni generali o i modu- li/formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrat- tuali.
7.2.- In fatto è opportuno preliminarmente evidenziare:
- che le fideiussioni de quibus sono inserite negli atti pubblici notarili di concessione del mutuo ipotecario, sopra richiamati, il primo rogato dal notaio di Perugia in data Per_3
15.4.2004 e il secondo dal Notaio di Figliene Valdarno in data 31.5.2005; Per_4
- che, in particolare, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., assieme alla compiuta re- golamentazione del rapporto fideiussorio, risulta inserita unicamente nell'atto pubblico (v. art.7).
7.3.- In diritto, parte appellata non ha contestato che la deroga all'art. 1957 c.c. costi- tuisca una clausola che ex art. 33 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) si presume
“vessatoria fino a prova contraria”. Anche la Corte di Cassazione, con riferimento alla pre-
12 vigente (ma sovrapponibile) disciplina dell'art. 1469 bis c.c., ha avuto modo di precisare che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sancendo “a carico del consumatore … limita- zioni della facoltà di opporre eccezioni” (art. 1469 bis, comma secondo n. 18, corrispon- dente all'attuale art. 33, comma 2, lettera t) rientra nella “lista grigia” delle clausole che si presumono vessatorie (vedi, Cass.27558-23).
7.4.- Qualificata la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. come presuntivamente vessa- toria ex art. 33 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), si tratta di valutare, per un verso,
l'incidenza delle successive previsioni dell'art. 34, commi 4 e 5 in tema di predisposizione- trattativa, e per altro verso, l'incidenza nella materia de qua della disciplina specifica dell'atto pubblico.
Sul punto possono essere recepite le argomentazioni sviluppate di recente in altro ar- resto di questa Corte (sent.923-25), riproposte nel seguenti paragrafi (7.4.1. e 7.4.2.), cui va dato continuità.
7.4.1.- Quanto al primo profilo, l'art.34, co.4 CdC prevede che “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”. Per- tanto, anche le clausole contenute nell'elenco dell'art.33, co.2, se frutto di trattativa indivi- duale non sono considerate vessatorie. L'art.34, co.5 CdC stabilisce, invece, che “nel con- tratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unila- teralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”.
In linea con la direttiva n. 93/13/CEE (della quale la disciplina nazionale costituisce attuazione), che pone una preliminare alternativa tra “negoziato individuale” e “redazione preventiva” - “contratto di adesione” e sancisce un onere probatorio a carico del professio- nista nel caso specifico di “clausola standardizzata” (vedi art. 3 della direttiva: “
2. Si consi- dera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. […] Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato indi- viduale, gli incombe l'onere della prova”), risulta evidente da tali disposizioni del Codice
13 del Consumo che sono la predisposizione del testo contrattuale da parte del professionista e la mera adesione del consumatore a costituire la ragione della tutela rafforzata.
Il che pone un problema di ripartizione dell'onere della prova in tutti quei casi in cui il contratto non è stato concluso mediante adesione del consumatore ad un modulo o formu- lario predisposto dal professionista. Infatti, anche un contratto che non si presenti come standardizzato (cioè concluso mediante modulo o formulario) può essere un mero contratto per adesione. Tuttavia, in tal caso, come già chiarito dalla Corte di Cassazione, è il consu- matore che agisce in giudizio ad essere gravato dell'onere di allegare e provare che il con- tratto è stato predisposto dal "professionista" e che le clausole costituenti il contratto corri- spondono a quelle vessatorie di cui all'art. 33, comma 2, del citato D.Lgs., spettando, vice- versa, al "professionista" superare tale presunzione, dando prova che la singola clausola contrattuale sia stata oggetto di specifica trattativa ex art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 206 del
2005 (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262).
In sintesi: la disciplina di tutela del consumatore prevista dagli art. 33 e seguenti del
D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 trova applicazione tanto in ipotesi di contratti sottoscritti mediante “moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali” (“clausola standardizzata”, per usare l'espressione della direttiva) che di contratto singolo, “non standard”. Diversa, tuttavia, è la ripartizione dell'onere probato- rio a carico del consumatore: nella prima ipotesi, la predisposizione risulta di per sé com- provata e vi è l'immediato onere a carico del professionista della dimostrazione della tratta- tiva individuale e specifica della clausola;
nella seconda ipotesi, qualora si tratti di stipula- zione negoziale apparentemente singola, il consumatore è tenuto a fornire la preliminare prova della predisposizione unilaterale del contratto ad opera del professionista (che si tratti in effetti di un “contratto di adesione”, per usare l'espressione della direttiva) e solo all'esito il professionista sarà tenuto a dimostrare la trattativa individuale e specifica.
Il presupposto applicativo della disciplina speciale di tutela è infatti costituito dalla unilaterale predisposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista ed ove tale presupposto non emerga dall'utilizzo di moduli, formulari, “clausole standardizzate”, deve essere provato dal consumatore (vedi anche Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, n.6802).
14 7.4.2. - Quanto alla possibilità che pure un atto pubblico notarile possa, concretamen- te, qualificarsi quale “contratto per adesione”, con applicazione della disciplina degli artt.
33 e seguenti del Codice del Consumo, essa non può ritenersi esclusa dalle particolari di- sposizioni contenute nella legge notarile e, in particolare, dall'art. 47 della legge notarile, che dispone: “
1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.
2. Il notaio indaga la volontà del- le parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'at- to”; dal successivo art. 51, che prescrive che “dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo” sia “data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura al- le parti” (mentre “la lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espres- sa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere”); dal regolamento per l'esecuzione della legge notarile (R.D. 10 settembre 1914, n° 1326), che all'art. 67 prevede poi: “spetta al notaro di dirigere la compilazione dell'atto dal principio alla fine, anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia;
a lui solo compete d'indagare la vo- lontà delle parti e di chiedere, dopo di aver dato ad esse lettura dell'atto, se sia conforme alla loro volontà”.
Tali disposizioni, che assegnano un ruolo attivo al notaio nell'indagare la volontà del- le parti e nella redazione e compilazione integrale dell'atto, non escludono che il testo con- trattuale trasfuso nell'atto pubblico sia stato in realtà previamente predisposto dal profes- sionista.
Come è stato osservato in dottrina, “l'atto notarile non esclude il presupposto della predisposizione unilaterale da parte del professionista (in casi quali i mutui bancari)” e il
“Notaio non è in condizione, al momento della conclusione del contratto, di conoscere qua- le sia stata la negoziazione pre-contrattuale delle clausole e soprattutto se tale negoziazione abbia rappresentato o meno una trattativa ai sensi dell'art. 34, comma 4, del Codice del con- sumo”. In altre parole, “il 'procedimento' notarile non può in alcun modo escludere il fatto storico della predisposizione unilaterale, rispetto alla quale la volontà negoziale espressa dal contraente debole, si configura pur sempre come adesione ad uno schema fatto dalla controparte” e “La stipulazione avanti il notaio non implica di per sé la negoziazione del contratto e non sembra pertanto sostenibile la teoria secondo cui, nell'ipotesi in esame, ver-
15 rebbe inevitabilmente meno la caratteristica della predisposizione unilaterale”. “Di fronte a un contratto già predisposto, neppure il notaio è chiamato a rappresentare in forma giuridica gli interessi delle parti, né tanto meno a mediare tra questi;
egli si trova a ricevere un atto già compiutamente formato: in cui cioè si è interamente estrinsecata l'autonomia privata, pur se in termini del tutto asimmetrici (insomma la confezione per atto pubblico non sup- pone per nulla, né implica, la presenza di trattative)”.
In questo senso, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare in generale che “la direttiva 93/13 non contiene nessuna disposizione riguardante il ruolo che può essere o me- no devoluto al notaio in materia di controllo delle clausole contrattuali abusive […] tenuto conto della particolare fiducia che il consumatore dimostra, di norma, nei confronti del no- taio, nella sua qualità di consulente imparziale, e del fatto che gli atti redatti da quest'ultimo non sono inficiati da illegittimità, esiste un rischio non trascurabile che il consumatore sia meno vigilante al momento della predisposizione di detti atti quanto all'esistenza di clauso- le abusive” (così Corte di Giustizia, Sez. III, 1.10.2015, causa C-32/14 – ERSTE Bank
Hungary Zrt. – punti 48 e 54 della motivazione). Tes_1
In una successiva pronunzia la stessa Corte di Giustizia ha poi espressamente eviden- ziato che la predisposizione unilaterale non è esclusa dalla successiva redazione in forma notarile né dalla preliminare trasmissione del testo al consumatore (vedi Corte di Giustizia,
Prima Sezione, Ordinanza del 24 ottobre 2019 – causa C 211/17, punti 47-50 della Per_5
motivazione, informalmente tradotti dal testo ufficiale in lingua francese: “ritenere auto- maticamente che la mera sottoscrizione del contratto costituisca la prova dell'esistenza di una negoziazione individuale delle clausole contrattuali equivarrebbe a privare l'articolo
3, paragrafo 2, della direttiva 93/13, e in particolare il suo ultimo comma, del suo effetto utile. 48. La circostanza che il contratto sottoscritto dal consumatore sia stato autenticato da un notaio, come nel caso di specie, non è idonea a rimettere in discussione tale valuta- zione. Infatti, la sottoscrizione del contratto da parte del consumatore, anche se autentica- ta, prova soltanto che tale contratto è stato concluso e non prova in alcun modo che le clausole contestate siano state oggetto di negoziazione individuale, nell'ambito della quale il consumatore ha avuto la possibilità di incidere sul contenuto delle clausole stesse. 49
Inoltre, la negoziazione delle clausole del contratto non deve essere confusa con l'informa-
16 zione preventiva del consumatore, la quale si fonda sull'obbligo di trasparenza previsto dall'articolo 5 della direttiva 93/13 e che la Corte ha dichiarato di fondamentale importan- za, nella misura in cui è sulla base di tale informazione che il consumatore decide se desi- dera essere vincolato dalle condizioni predisposte in precedenza dal professionista (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2014, e C 26/13, punto 70, e del 16 Per_6 Persona_7
gennaio 2014, CT , C 226/12, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Per_8
50 Pertanto, la circostanza che, conformemente all'obbligo di trasparenza previsto dall'ar- ticolo 5 della direttiva 93/13, il contratto sia stato trasmesso al consumatore prima della sua conclusione non è, di per sé, determinante per ritenere che le clausole successivamente contestate dal consumatore siano state oggetto di negoziazione individuale”).
Il contratto concluso nella forma dell'atto pubblico notarile ben può quindi essere, in concreto, un “contratto per adesione” unilateralmente predisposto dal professionista. Esso si presenta, tuttavia, come contratto individuale non standardizzato. Il che ci riporta al tema prima segnalato della ripartizione dell'onere della prova. In altre parole, in simile fattispe- cie, compete al consumatore di allegare e provare che il contratto concluso per atto pubbli- co notarile sia un contratto per adesione, concluso sulla base di un testo predisposto unica- mente dal professionista e non oggetto di trattativa individuale.
La prova della unilaterale predisposizione (necessaria ove non risultino utilizzati mo- duli o formulari e quindi si tratti di contrattazione apparentemente singola) è libera e potrà dal consumatore essere fornita con ogni mezzo di prova (documenti, prova per testi, pre- sunzioni).
7.5.- Poste tali premesse in diritto (onere per il consumatore di provare la predisposi- zione unilaterale da parte del professionista, salva l'ipotesi di utilizzo di “moduli o formula- ri predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali”; possi- bilità per il consumatore di provare la predisposizione unilaterale anche in caso di atto pub- blico notarile), il motivo di appello è, in concreto, infondato, atteso che il consumatore non ha allegato e provato che negli atti notarili di mutuo ipotecario le condizioni relative alla fi- deiussione, compresa la deroga all'art. 1957 c.c., siano frutto di predisposizione unilaterale della banca e non già oggetto di trattativa individuale, relativa all'entità della somma finan- ziata, alle relative condizioni economiche e alle garanzie accessorie al finanziamento.
17 Conclusivamente l'eccezione di declaratoria di inefficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ex artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo non può trovare accogli- mento, difettando l'allegazione preliminare e, quindi, la successiva prova, a carico del con- sumatore, della predisposizione e “standardizzazione” delle clausole della fideiussione spe- cifica da parte del “professionista”, prova necessaria ove il contratto non risulti redatto con moduli o formulari ma singolarmente ed individualmente, nella specie con atto pubblico notarile.
8. Il quarto e il (dipendente) quinto motivo d'appello possono essere esaminati con- giuntamente.
La sentenza di primo grado va confermata con questa integrazione della motivazio- ne.
E' noto che sulla questione di diritto che viene in rilievo la Corte di Cassazione si è pronunciata in maniera contrastante.
Cass. civ. 34889/23 ha affermato il seguente principio di diritto: “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle tra- sfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da compor- tamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Euro- pea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente.
Per contro, Cass. civ. 12007/24 ha affermato l'opposto principio di diritto: “I con- tratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'inte- resse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o prati- che illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza
18 di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consape- volezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento con- trattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”.
Per la risoluzione del contrasto sono state investite le S.U., che con l'ordinanza n.6943/2025 hanno rinviato la controversia a nuovo ruolo in attesa che sulla questione si pronunci la Corte di Giustizia UE, investita da un rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di Appello di Cagliari con ordinanza del 24 gennaio 2025.
Ritiene questa corte, in questo senso integrando la motivazione di rigetto del giudice di primo grado, che per potersi parlare di un contratto a valle di un'intesa vietata è necessa- rio che esso sia stipulato successivamente alla (e in dipendenza della) intesa vietata.
Nel caso di specie, i contratti di mutuo che vengono in rilievo sono stati conclusi uno in data 15.4.2004 e l'altro in data 31.5.2005, ovvero in momenti antecedenti ai compor- tamenti individuati nella decisione della Commissione del 4 dicembre 2013 quale concre- tanti un illecito antitrust, comportamenti verificatisi tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio
2008.
In altre parole, nel caso di specie, i contratti di mutuo de quibus sono stati conclusi prima ancora che fossero stati posti in essere i comportamenti individuati come concretanti illecito antitrust, ed è pertanto evidente che non ha senso logico, prima ancora che giuridi- co, discorrere di contratti a valle attuativi di intese vietate. Con questa diversa motivazione, la sentenza di rigetto di primo grado va confermata.
9. In sintesi, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese.
Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e so- no liquidate in dispositivo secondo questi parametri: DM 55/2014, e ss. mod., scaglione da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00; parametri medi per le fasi 1, 2, 4, parametro minimo per la fase 3 in assenza di istruttoria e in presenza di sola attività di trattazione.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
19
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante a pagare le spese di lite a parte appellata, liquidate in euro 17.179,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali
(15%) e agli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 12-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 20/2024, promossa
DA residente in [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa per mandato in calce all'atto d'appello dall'avv. C.F._1
Giancarlo Lo Manto (c.f. – indirizzo PEC C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difen- Email_1
sore in Firenze, Via Masaccio 219.
APPELLANTE
CONTRO
, con sede legale in RO, via Piemonte n. 38, capitale so- Controparte_1
ciale di Euro 10.000,00, codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione al registro delle imprese di RO , rappresentata, in forza di procura del 31.08.2018, autenticata nelle P.IVA_1
firme dal notaio dott. di RO, Rep. 57298/Racc. 29003, da Persona_1 [...]
[..
[...] [
già , con sede legale in San Donato Mi- Parte_2 CP_2
lanese, Via dell'Unione Europea n. 6A-6B, capitale sociale euro 1.000.00,00= i.v. iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza al numero di iscrizione e codice fiscale , in persona del procuratore speciale P.IVA_2
, giusta scrittura privata autenticata dal notaio di San Controparte_3 Persona_2
Donato Milanese, in data 17.9.2018, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Nidiaci del
Foro di Firenze (indirizzo PEC: ed elettivamente Email_2
domiciliata presso il di lui studio in Firenze, Corso AL 8 a, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 1169/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il 04/12/2023
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello: - nel merito accogliere il presente appello e riformare la sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Civile,
1169/2023 pubbl. il 4.12.2023 - GU Leila Nadir Sersale - emessa inter partes all'esito del giudizio iscritto al NRG 3300/2020, notificata per pec in data 4.12.2023, sulla base dei mo- tivi in premessa dedotti e conseguentemente, respinta ogni contraria istanza: - dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 1143/2020 rilasciato dal Tribunale Ordinario di
Arezzo in data 11.11.2020 - RG 2791/2020 perché infondato, ingiusto, illegittimo per tutte le ragioni di cui in narrativa ed a tal fine - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla signora per i titoli per cui è causa in ragione della nullità totale o parziale dei Parte_1
Contr contratti di fideiussione dalla stessa stipulati con con contratti per Notaio di Per_3
Perugia il 15.4.2004, Rep. 165081 e per Notaio di Figline Valdarno del Per_4
31.5.2005, Rep. 13242 - per violazione di norme imperative e per l'effetto - respingere la richiesta di pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo notificato all'opponente; in ipotesi subordinata: - limitare l'importo dovuto a quelle somme che dovessero risultare, all'esito dell'istruttoria ed al netto di quanto già corrisposto all'istituto bancario dal debi- tore principale , dall'accollante ED SRL e dagli altri co-fideiussori, Parte_3
respingendo per il resto la domanda;
in ogni caso: compensare in tutto o in parte l'even-
2 tuale credito della con le somme già indebitamente corrisposte dal debitore princi- CP_5
pale a titolo di interessi semestrali calcolati in base Euribor 6 mesi tasso 360 (ovvero Eur-
Libor a sei mesi) per le ragioni di cui in narrativa. - in via istruttoria si chiede che vengano accolte le istanze formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e pertanto si insiste affinché l'ecc.mo Giudice: a) ordini alla ovvero al Monte dei Controparte_1
Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 210, c.p.c., l'esibizione di tutta la documentazione, anche anteriore al 2011, relativa ai versamenti effettuati da e poi da Parte_4
ED SRL ed eventualmente dai fideiussori, nonché di tutti gli estratti conto relativi ai due mutui per i quali è causa e comunque altra idonea e ufficiale documentazione da cui
Contr evincersi gli interessi di volta in volta corrisposti a da parte del debitore principale e dai fideiussori;
b) ammetta CTU volta a determinare l'ammontare complessivo degli inte- ressi sino ad oggi corrisposti dal debitore principale in base all'indice Euribor, a ricalco- larli prendendo a riferimento il minor tasso di cui all'art. 117 TUB, a ricalcolare la minor
Contr somma eventualmente dovuta ad dal debitore principale applicando il minor tasso di interesse. Con vittoria di compensi, spese, spese generali 15%, IVA (22%) e CAP (4%) e successive occorrende”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni con- traria istanza, eccezione e deduzione reietta IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza n.1169/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo il 4.12.2023 all'esito del giudizio iscritto al NRG 3300/2020”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Su ricorso di quale cessionaria dei crediti di Controparte_1 [...]
il Tribunale di Arezzo ingiungeva (decreto ingiuntivo Controparte_6
n.1143/2020) a quale fideiussore di di pagare Parte_1 Parte_4
la somma di euro 497.721,18, dovuta dalla debitrice principale a titolo di insoluto dei con- tratti di mutuo n.741246832,39, rep.165.081 del 15.4.2004, e n.741284620,47, rep.13242 del 31.5.2005.
3 Proponeva tempestiva opposizione la articolando, in sintesi, i seguenti Parte_1
motivi: : i) carenza di legittimazione sostanziale e processuale di e Controparte_1
per essa della mandataria ii) nullità delle fideiussioni per violazione della nor- CP_2
mativa antitrust;
iii) nullità della clausola recante la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957
c.c. in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 lett. b) e t) cod. cons.; iv) nullità dei contratti di Contr mutuo stipulati fra e la società cui afferiscono le fideiussioni, Parte_4
per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB;
v) nullità delle clausole relative agli interessi EURIBOR/EURLIBOR.
Si costituiva in giudizio l'ingiungente, contrastando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
All'esito del giudizio, con la sentenza impugnata, n. 1169/2023, pubblicata il
04/12/2023, il Tribunale di Arezzo respingeva l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto e compensando integralmente le spese di lite.
L'appello.
2. Ha proposto tempestivo appello la ritenendo la sentenza gravata errata Parte_1
e ingiusta, e formulando i seguenti cinque motivi di impugnazione:
1) Con il primo motivo, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui il tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione/titolarità attiva del credito con l'argomento che, nel caso di specie, non avendo l'opponente contestato la ces- sione in blocco dei crediti da AN MPS S.p.A. a , la prova che i Controparte_1
crediti oggetto di giudizio rientrassero nella predetta cessione era data dalla stessa pubbli- cazione in G.U. dell'avviso di comunicazione dell'avvenuta cessione.
Sostiene l'appellante che il giudice di prima istanza, così argomentando, è incorso in duplice errore: da un lato, essa aveva contestato proprio l'esistenza stessa del contratto di cessione del credito (come risultava dalle espressioni usate a pag.4 dell'atto di citazione in opposizione), sicché sarebbe stato onere di controparte produrre in giudizio il contratto di cessione in blocco dei crediti, e dall'altro lato, ai fini del giudizio di comparazione con i cri- teri indicati nell'avviso di comunicazione in G.U., il tribunale aveva tratto argomento della
4 classificazione a sofferenza dal doc.
7 - fascicolo monitorio, che non contiene tuttavia alcu- na segnalazione alla Centrale Rischi.
2) Con il secondo motivo, critica la decisione del tribunale aretino nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità delle fideiussioni in atti (totale o parziale) per violazione della normativa antitrust con l'argomento che l'opponente non aveva prodotto né lo schema
ABI incriminato, né la delibera della AN d'AL n.55/2005, sicché era impossibile effet- tuare ogni verifica, previa comparazione tra le clausole delle singole fideiussioni e lo sche- ma ABI censurato.
Argomenta l'appellante che tale decisione è errata per due ragioni: per un verso, non era necessaria la produzione di tali documenti atteso che la loro conoscenza rientrava nel c.d. notorio, e, per altro verso, l'ingiungente non aveva contestato, se non tardivamente in comparsa di replica, la corrispondenza delle fideiussioni in atti con lo schema ABI.
Tali documenti sono stati prodotti, in ogni caso, con l'atto d'appello.
3) Con il terzo motivo, aggredisce la decisione di primo grado nella parte in cui il tribunale ha respinto l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art.7 dei due contratti di fideiussione, recante rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c., per violazione dell'art.33, lett.b) e lett.t) del Codice del Consumo, con l'argomento che “ quando il contratto sia stato redatto in forma pubblica, come nella specie, le clausole nello stesso contenute o richiama- te, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono consi- derarsi come propriamente predisposte dal contraente;
da ciò discende l'impossibilità di qualificarle come vessatorie con ogni conseguenza di legge sulla loro piena opponibilità all'altro contraente (Cass., sez. II, 20 giugno 2017, n.15237; Trib. Forlì, sez. II, 1° dicem- bre 2021, n. 1188; Cass., sez. VI, 16 luglio 2020, n. 15253)”.
Sostiene l'appellante che la decisione è in contrasto con il diritto euro-unitario, co- me interpretato dalla Corte di Giustizia UE, che non fa distinzione sulla forma con cui è re- datto il contratto tra professionista e consumatore. Nel caso di specie, peraltro, le clausole delle fideiussioni erano conformi al modello ABI censurato da AN d'AL, sicché ancor più incomprensibile era l'arresto del giudice aretino.
4) Con il quarto motivo, ha censurato la sentenza del tribunale di Arezzo nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità della clausola relativa al tasso di interesse corrispet-
5 tivo per violazione della normativa antitrust, in relazione alla manipolazione del tasso di ri- ferimento Euribor per il periodo dal settembre 2005 al maggio 2008.
Sostiene l'appellante che la motivazione di rigetto, secondo cui “è onere di parte at- trice fornire la prova non solo dell'esistenza dell'intesa e dell'illiceità della stessa, ma an- che della connessione tra essa e il contratto a valle, con la relativa dimostrazione che la banca convenuta abbia effettivamente partecipato all'intesa anticoncorrenziale (cfr. da ul- timo, Trib. RO, sez. XVII, 18 settembre 2023, n. 13212)”, è chiaramente erronea, doven- dosi ritenere che la decisione della Commissione Antitrust Europea del 4/12/2013 ha valore di prova privilegiata dell'illecito antitrust e che, raggiunta la prova della violazione del di- vieto di cui alla L.287/1990, è irrilevante che la banca mutuante abbia partecipato o meno all'intesa anticoncorrenziale, in quanto qualunque contratto o negozio a valle, costituente applicazione delle intese illecite concluse a monte, è, a sua volta, nullo.
5) Infine, con il quinto motivo, dipendente dall'accoglimento del quarto,
l'appellante critica la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui non ha accolto né l'istanza di esibizione di alcuni documenti bancari, né la CTU contabile che, sulla base degli stessi documenti acquisendi, avrebbe dovuto ricalcolare gli interessi dovuti e, quindi, il dare, tenendo conto della eccepita nullità della clausola determinativa degli interessi con- seguente al riferito illecito antitrust.
3. Le difese dell'appellata.
L'appellata ha contrastato l'appello chiedendone il rigetto.
Ha eccepito, in particolare, l'inutilizzabilità dei nuovi documenti (schema ABI e de- libera AN d'AL n.55/2005) prodotti con l'appello.
4.- Il passaggio in decisione.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 10-9-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
6 5. Il primo motivo d'appello è infondato e va respinto.
Nell'esaminare la questione vanno premesse alcune considerazioni di carattere ge- nerale sul tema specifico.
Va ricordato che nel nostro ordinamento, come in tanti altri, il credito è un bene giu- ridico e come tale può essere oggetto di trasferimento, sia a titolo oneroso (ad esempio, vendita) che a titolo gratuito (donazione), sia per atto tra vivi (vendita, permuta, etc.) che mortis causa (successione legittima e testamentaria, legato di credito).
Per regola generale i crediti sono liberamente cedibili, salvo che abbiano natura strettamente personale o che il trasferimento sia vietato dalla legge. Tuttavia, le parti pos- sono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conoscesse al tempo della cessione.
Il debitore ceduto è di norma estraneo al negozio di trasferimento del credito. E non a caso l'art.1260 cc. dice che il trasferimento avviene senza il consenso del debitore. Né
l'ordinamento giuridico tutela l'interesse del debitore ceduto ad adempiere in favore del creditore cedente, potendo in ogni caso opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe po- tuto opporre al cedente, oltre che quelle personali al cessionario medesimo.
Il codice civile si preoccupa invece di stabilire le condizioni in presenza delle quali il pagamento fatto dal debitore è liberatorio.
In questo senso l'art.1264, co.1 prevede che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente paga male (cioè non è liberato) quando il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione
(art.1264, co.2).
La giurisprudenza ha precisato nel tempo che la notificazione prevista dall'art.1264, co.1 c.c. può avvenire ad istanza tanto del creditore cedente quanto di quello cessionario.
In materia bancaria a tali previsioni di carattere generale si aggiungono quelle speci- fiche dell'art.58 TUB, che è posto significativamente a chiusura del Capo I, Titolo III del
Testo Unico ANrio, relativo alla Vigilanza sulle banche.
Tale articolato normativo prevede, anzitutto, che nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza la AN d'AL emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'a-
7 zienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, e che tali istruzioni possano pre- vedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della
AN d'AL (v. art.58, co.1). Fatta salva quest'ultima ipotesi, in generale le istruzioni pre- vedono obblighi di segnalazione/comunicazione preventiva, in modo da consentire all'Autorità di Vigilanza l'esercizio dei suoi poteri.
Tali previsioni (come le altre dell'art.58), a seguito della novella del 1999 (vedi art.58, co.7), sono state estese anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle ban- che, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favo- re degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 TUB. Anche in relazione a tali ope- razioni la AN d'AL ha emanato proprie istruzioni (v., Bollettino Vigilanza del 2001).
Lo stesso articolato normativo prevede che sia la banca cessionaria a dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che la AN d'AL possa stabilire forme in- tegrative di pubblicità (art.58, co.2).
L'art.58, co.4 precisa poi che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pub- blicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
Tali disposizioni si applicano anche alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge 130/1999 sulla c.d. cartolarizzazione dei crediti (art.4 della stessa legge).
Tralasciando l'esame delle altre disposizioni dell'art.58, qui irrilevanti, si può dire che l'art.58 TUB prevede una semplificazione degli oneri previsti dall'art.1264 (recte, di- sciplina una diversa modalità di adempimento di tali oneri che tiene conto della esistenza di una cessione in blocco), ma attuata in un quadro normativo che prevede l'intervento di vigi- lanza (di rilievo pubblicistico) della AN d'AL, che si dipana nei termini sopra riferiti, e che consente di ritenere che la pubblicazione di un avviso di cessione in G.U., ad opera del- la banca o della società cessionaria, faccia perciò stesso presumere l'esistenza dell'atto di cessione nei termini comunicati in Gazzetta Ufficiale, fatta salva la possibilità di errori ma- teriali dell'annuncio che devono essere denunciati dalla parte interessata. Sicché il debitore ceduto che contesti l'esistenza stessa dell'atto di cessione deve lui farsi carico dell'onere di provare l'inesistenza dell'atto di cessione pubblicato in G.U. o l'esistenza in termini diversi da quelli dell'avviso.
8 Inoltre, qualora l'avviso consenta di individuare puntualmente i crediti ceduti in blocco anche in tal caso deve ritenersi che sia il debitore ceduto, che contesti l'inclusione del suo credito nel perimetro di cessione a farsi carico dei conseguenti oneri probatori.
Laddove invece l'avviso non consenta di individuare i crediti ceduti, rimanendo ambiguo, in presenza di contestazioni del debitore ceduto l'onere della prova spetta al cre- ditore cessionario e potrà essere fornita sia attraverso, a titolo esemplificativo, la produzio- ne dell'atto di cessione (o di un suo estratto) assieme alla lista crediti ceduti o la dichiara- zione proveniente dallo stesso cedente o ancora l'accettazione stragiudiziale del debitore ceduto che, ad esempio, abbia chiesto ed ottenuto una rateizzazione del debito, sia attraver- so qualsiasi altro mezzo di prova, compreso, ad esempio, la dimostrazione del possesso dei documenti probatori del credito che il creditore cedente deve consegnare al creditore ces- sionario (ex art.1262 c.c.).
In questo senso è oramai orientata la Corte di Cassazione, secondo cui “in caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rap- porti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (tra le tante: Cass. 29 dicembre 2017, n.
31188; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110; n. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 25 luglio
2023, n. 22409; Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 13 giugno 2024, n.16526; Cass.
23 aprile 2025, n.14270).
A questi principi si è attenuto il giudice di primo grado e le censure dell'appellante non colgono nel segno.
In particolare:
(i) la prova dell'esistenza del contratto di cessione, per le ragioni sopra dette, è of- ferta dalla stessa pubblicazione in G.U. dell'avviso dell'avvenuta cessione dei crediti e l'opponente non ha offerto elementi per vincere la presunzione sull'esistenza del contratto di cessione;
inoltre l'opposta, oltre alla produzione del predetto avviso, ha depositato la di- chiarazione della società cedente del 5.10.2022, su cui infra;
9 (ii) come già osservato dal giudice di primo grado, la comunicazione in G.U. con- sente di individuare puntualmente i crediti ceduti in blocco, e la censura dell'appellante, come sopra sintetizzata, in punto di difetto di prova del passaggio a sofferenza, non coglie nel segno, essendo all'uopo sufficiente la lettera in atti, con cui la banca comunicava la re- voca degli affidamenti e il passaggio a sofferenza;
(iii) infine, non è corretto dire che la lettera di comunicazione dell'avvenuta cessio- ne del credito proveniente dalla cedente, prodotta in giudizio dalla cessionaria assieme con la memoria ex art.183, co.6 cpc, sia priva di rilevanza probatoria.
Tale dichiarazione stragiudiziale, sottoscritta dalla cedente, da cui risulta che è nel perimetro della cessione il rapporto per cui è causa, ha valore di confessione stragiudiziale in ordine al fatto a se sfavorevole dell'avvenuta cessione all'appellata del credito rinvenien- te titolo nei rapporti intrattenuti con l'appellante.
In altre parole, nei rapporti tra le parti della cessione del credito la dichiarazione prova la cessione e che il credito sia incluso nella cessione in blocco dei crediti oggetto dell'avviso in G.U. sopra menzionato.
Nei rapporti con il debitore ceduto (e dei suoi eventuali garanti) tale dichiarazione dà conto dell'avvenuta cessione del credito, fattispecie per il cui perfezionamento non è ri- chiesto il consenso del debitore, ed assicura a questi che, ai sensi degli artt.1264 e 1265 c.c., pagando al soggetto indicato quale cessionario, paga bene.
L'insieme degli elementi sopra indicati rende evidente l'infondatezza del motivo d'appello in esame.
6. Nell'esaminare il secondo motivo d'appello, va dato atto che è pacifico in causa che nel corso del giudizio di primo grado l'appellante non ha prodotto né la delibera della
AN d'AL n.55/2005, né lo schema di fideiussione omnibus ABI oggetto della predetta decisione.
Questi documenti sono stati prodotti soltanto con l'atto d'appello e parte appellata ne ha eccepito l'inutilizzabilità ex art.345, co.3 cpc.
Quest'eccezione è fondata, atteso che l'appellante non ha dedotto e dimostrato di non aver potuto produrre i documenti de quibus nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
10 Ciò premesso, il motivo d'appello in esame è infondato, essendosi oramai consoli- dato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “la natura di atto amministrati- vo del provvedimento della AN d'AL n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non compren- de gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte in- teressata l'onere della produzione dell'atto amministrativo [così come dello “schema ABI che è un atto negoziale”] che non è suscettibile di equipollenti” (Cass. civ. n.7387/2025;
Cass. civ.1851/25; Cass. 30383/2024).
La stessa Corte di nomofilachia ha precisato che in relazione “alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticon- correnziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della AN d'AL ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole con- trattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità”
(v., da ultimo, Cass. 24380/2024; Cass. n. 20713/2023).
Sotto altro profilo, non esaminato dal giudice di primo grado e riproposto dall'appellato, va considerato, ancora, che le fideiussioni in atti non sono pacificamente fi- deiussioni omnibus ma specifiche, rilasciate contestualmente ai due contratti di mutuo so- pra richiamati e nel corpo degli stessi atti pubblici con cui furono rogati gli atti di mutuo fondiario e garantiscono la restituzione dell'importo mutuato.
Ora, il deliberato della AN d'AL, per stessa ammissione dell'appellante, è stato reso in materia di fideiussioni omnibus e non può essere esteso, sic et simpliciter, alle fi- deiussioni specifiche. E ciò per la dirimente ragione che non è dimostrato uno specifico il- lecito antitrust in relazione a queste ultime fideiussioni.
7. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante aggredisce la decisione di primo grado nella parte in cui il tribunale ha respinto l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art.7 dei due contratti di mutuo, recante rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c., per violazione dell'art.33, lett.b) e lett.t) del Codice del Consumo, con l'argomento che “ quando il con- tratto sia stato redatto in forma pubblica, come nella specie, le clausole nello stesso conte-
11 nute o richiamate, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come propriamente predisposte dal contraente;
da ciò discende
l'impossibilità di qualificarle come vessatorie con ogni conseguenza di legge sulla loro piena opponibilità all'altro contraente (Cass., sez. II, 20 giugno 2017, n.15237; Trib. Forlì, sez. II, 1° dicembre 2021, n. 1188; Cass., sez. VI, 16 luglio 2020, n. 15253)”.
Sul punto la decisione di primo grado può essere confermata con un'integrazione della motivazione.
7.1.- Invero, i precedenti richiamati dal giudice di primo grado si sono formati in sede di applicazione degli artt.1341 e 1342 cc, che apprestano una tutela di tipo formale
(doppia sottoscrizione) in relazione alle condizioni generali di contratto e ai contratti con- clusi mediante moduli o formulari, che non può trovare applicazione nell'ambito del con- tratto pubblico notarile, stante la chiara lettera dell'art. 51 della legge notarile (legge
89/1913), che al n. 10 prevede un'unica sottoscrizione finale, salva la “sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome” prevista al n. 12.
Tali precedenti non sono immediatamente estensibili alla tutela apprestata dal Codi- ce del Consumo per le clausole abusive, che è una tutela invece di tipo sostanziale, che at- tiene anche al singolo rapporto contrattuale e non presuppone la standardizzazione unilate- rale delle condizioni contrattuali, attuata mediante le condizioni generali o i modu- li/formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrat- tuali.
7.2.- In fatto è opportuno preliminarmente evidenziare:
- che le fideiussioni de quibus sono inserite negli atti pubblici notarili di concessione del mutuo ipotecario, sopra richiamati, il primo rogato dal notaio di Perugia in data Per_3
15.4.2004 e il secondo dal Notaio di Figliene Valdarno in data 31.5.2005; Per_4
- che, in particolare, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., assieme alla compiuta re- golamentazione del rapporto fideiussorio, risulta inserita unicamente nell'atto pubblico (v. art.7).
7.3.- In diritto, parte appellata non ha contestato che la deroga all'art. 1957 c.c. costi- tuisca una clausola che ex art. 33 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) si presume
“vessatoria fino a prova contraria”. Anche la Corte di Cassazione, con riferimento alla pre-
12 vigente (ma sovrapponibile) disciplina dell'art. 1469 bis c.c., ha avuto modo di precisare che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sancendo “a carico del consumatore … limita- zioni della facoltà di opporre eccezioni” (art. 1469 bis, comma secondo n. 18, corrispon- dente all'attuale art. 33, comma 2, lettera t) rientra nella “lista grigia” delle clausole che si presumono vessatorie (vedi, Cass.27558-23).
7.4.- Qualificata la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. come presuntivamente vessa- toria ex art. 33 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), si tratta di valutare, per un verso,
l'incidenza delle successive previsioni dell'art. 34, commi 4 e 5 in tema di predisposizione- trattativa, e per altro verso, l'incidenza nella materia de qua della disciplina specifica dell'atto pubblico.
Sul punto possono essere recepite le argomentazioni sviluppate di recente in altro ar- resto di questa Corte (sent.923-25), riproposte nel seguenti paragrafi (7.4.1. e 7.4.2.), cui va dato continuità.
7.4.1.- Quanto al primo profilo, l'art.34, co.4 CdC prevede che “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”. Per- tanto, anche le clausole contenute nell'elenco dell'art.33, co.2, se frutto di trattativa indivi- duale non sono considerate vessatorie. L'art.34, co.5 CdC stabilisce, invece, che “nel con- tratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unila- teralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”.
In linea con la direttiva n. 93/13/CEE (della quale la disciplina nazionale costituisce attuazione), che pone una preliminare alternativa tra “negoziato individuale” e “redazione preventiva” - “contratto di adesione” e sancisce un onere probatorio a carico del professio- nista nel caso specifico di “clausola standardizzata” (vedi art. 3 della direttiva: “
2. Si consi- dera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. […] Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato indi- viduale, gli incombe l'onere della prova”), risulta evidente da tali disposizioni del Codice
13 del Consumo che sono la predisposizione del testo contrattuale da parte del professionista e la mera adesione del consumatore a costituire la ragione della tutela rafforzata.
Il che pone un problema di ripartizione dell'onere della prova in tutti quei casi in cui il contratto non è stato concluso mediante adesione del consumatore ad un modulo o formu- lario predisposto dal professionista. Infatti, anche un contratto che non si presenti come standardizzato (cioè concluso mediante modulo o formulario) può essere un mero contratto per adesione. Tuttavia, in tal caso, come già chiarito dalla Corte di Cassazione, è il consu- matore che agisce in giudizio ad essere gravato dell'onere di allegare e provare che il con- tratto è stato predisposto dal "professionista" e che le clausole costituenti il contratto corri- spondono a quelle vessatorie di cui all'art. 33, comma 2, del citato D.Lgs., spettando, vice- versa, al "professionista" superare tale presunzione, dando prova che la singola clausola contrattuale sia stata oggetto di specifica trattativa ex art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 206 del
2005 (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262).
In sintesi: la disciplina di tutela del consumatore prevista dagli art. 33 e seguenti del
D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 trova applicazione tanto in ipotesi di contratti sottoscritti mediante “moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali” (“clausola standardizzata”, per usare l'espressione della direttiva) che di contratto singolo, “non standard”. Diversa, tuttavia, è la ripartizione dell'onere probato- rio a carico del consumatore: nella prima ipotesi, la predisposizione risulta di per sé com- provata e vi è l'immediato onere a carico del professionista della dimostrazione della tratta- tiva individuale e specifica della clausola;
nella seconda ipotesi, qualora si tratti di stipula- zione negoziale apparentemente singola, il consumatore è tenuto a fornire la preliminare prova della predisposizione unilaterale del contratto ad opera del professionista (che si tratti in effetti di un “contratto di adesione”, per usare l'espressione della direttiva) e solo all'esito il professionista sarà tenuto a dimostrare la trattativa individuale e specifica.
Il presupposto applicativo della disciplina speciale di tutela è infatti costituito dalla unilaterale predisposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista ed ove tale presupposto non emerga dall'utilizzo di moduli, formulari, “clausole standardizzate”, deve essere provato dal consumatore (vedi anche Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, n.6802).
14 7.4.2. - Quanto alla possibilità che pure un atto pubblico notarile possa, concretamen- te, qualificarsi quale “contratto per adesione”, con applicazione della disciplina degli artt.
33 e seguenti del Codice del Consumo, essa non può ritenersi esclusa dalle particolari di- sposizioni contenute nella legge notarile e, in particolare, dall'art. 47 della legge notarile, che dispone: “
1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.
2. Il notaio indaga la volontà del- le parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'at- to”; dal successivo art. 51, che prescrive che “dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo” sia “data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura al- le parti” (mentre “la lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espres- sa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere”); dal regolamento per l'esecuzione della legge notarile (R.D. 10 settembre 1914, n° 1326), che all'art. 67 prevede poi: “spetta al notaro di dirigere la compilazione dell'atto dal principio alla fine, anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia;
a lui solo compete d'indagare la vo- lontà delle parti e di chiedere, dopo di aver dato ad esse lettura dell'atto, se sia conforme alla loro volontà”.
Tali disposizioni, che assegnano un ruolo attivo al notaio nell'indagare la volontà del- le parti e nella redazione e compilazione integrale dell'atto, non escludono che il testo con- trattuale trasfuso nell'atto pubblico sia stato in realtà previamente predisposto dal profes- sionista.
Come è stato osservato in dottrina, “l'atto notarile non esclude il presupposto della predisposizione unilaterale da parte del professionista (in casi quali i mutui bancari)” e il
“Notaio non è in condizione, al momento della conclusione del contratto, di conoscere qua- le sia stata la negoziazione pre-contrattuale delle clausole e soprattutto se tale negoziazione abbia rappresentato o meno una trattativa ai sensi dell'art. 34, comma 4, del Codice del con- sumo”. In altre parole, “il 'procedimento' notarile non può in alcun modo escludere il fatto storico della predisposizione unilaterale, rispetto alla quale la volontà negoziale espressa dal contraente debole, si configura pur sempre come adesione ad uno schema fatto dalla controparte” e “La stipulazione avanti il notaio non implica di per sé la negoziazione del contratto e non sembra pertanto sostenibile la teoria secondo cui, nell'ipotesi in esame, ver-
15 rebbe inevitabilmente meno la caratteristica della predisposizione unilaterale”. “Di fronte a un contratto già predisposto, neppure il notaio è chiamato a rappresentare in forma giuridica gli interessi delle parti, né tanto meno a mediare tra questi;
egli si trova a ricevere un atto già compiutamente formato: in cui cioè si è interamente estrinsecata l'autonomia privata, pur se in termini del tutto asimmetrici (insomma la confezione per atto pubblico non sup- pone per nulla, né implica, la presenza di trattative)”.
In questo senso, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare in generale che “la direttiva 93/13 non contiene nessuna disposizione riguardante il ruolo che può essere o me- no devoluto al notaio in materia di controllo delle clausole contrattuali abusive […] tenuto conto della particolare fiducia che il consumatore dimostra, di norma, nei confronti del no- taio, nella sua qualità di consulente imparziale, e del fatto che gli atti redatti da quest'ultimo non sono inficiati da illegittimità, esiste un rischio non trascurabile che il consumatore sia meno vigilante al momento della predisposizione di detti atti quanto all'esistenza di clauso- le abusive” (così Corte di Giustizia, Sez. III, 1.10.2015, causa C-32/14 – ERSTE Bank
Hungary Zrt. – punti 48 e 54 della motivazione). Tes_1
In una successiva pronunzia la stessa Corte di Giustizia ha poi espressamente eviden- ziato che la predisposizione unilaterale non è esclusa dalla successiva redazione in forma notarile né dalla preliminare trasmissione del testo al consumatore (vedi Corte di Giustizia,
Prima Sezione, Ordinanza del 24 ottobre 2019 – causa C 211/17, punti 47-50 della Per_5
motivazione, informalmente tradotti dal testo ufficiale in lingua francese: “ritenere auto- maticamente che la mera sottoscrizione del contratto costituisca la prova dell'esistenza di una negoziazione individuale delle clausole contrattuali equivarrebbe a privare l'articolo
3, paragrafo 2, della direttiva 93/13, e in particolare il suo ultimo comma, del suo effetto utile. 48. La circostanza che il contratto sottoscritto dal consumatore sia stato autenticato da un notaio, come nel caso di specie, non è idonea a rimettere in discussione tale valuta- zione. Infatti, la sottoscrizione del contratto da parte del consumatore, anche se autentica- ta, prova soltanto che tale contratto è stato concluso e non prova in alcun modo che le clausole contestate siano state oggetto di negoziazione individuale, nell'ambito della quale il consumatore ha avuto la possibilità di incidere sul contenuto delle clausole stesse. 49
Inoltre, la negoziazione delle clausole del contratto non deve essere confusa con l'informa-
16 zione preventiva del consumatore, la quale si fonda sull'obbligo di trasparenza previsto dall'articolo 5 della direttiva 93/13 e che la Corte ha dichiarato di fondamentale importan- za, nella misura in cui è sulla base di tale informazione che il consumatore decide se desi- dera essere vincolato dalle condizioni predisposte in precedenza dal professionista (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2014, e C 26/13, punto 70, e del 16 Per_6 Persona_7
gennaio 2014, CT , C 226/12, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Per_8
50 Pertanto, la circostanza che, conformemente all'obbligo di trasparenza previsto dall'ar- ticolo 5 della direttiva 93/13, il contratto sia stato trasmesso al consumatore prima della sua conclusione non è, di per sé, determinante per ritenere che le clausole successivamente contestate dal consumatore siano state oggetto di negoziazione individuale”).
Il contratto concluso nella forma dell'atto pubblico notarile ben può quindi essere, in concreto, un “contratto per adesione” unilateralmente predisposto dal professionista. Esso si presenta, tuttavia, come contratto individuale non standardizzato. Il che ci riporta al tema prima segnalato della ripartizione dell'onere della prova. In altre parole, in simile fattispe- cie, compete al consumatore di allegare e provare che il contratto concluso per atto pubbli- co notarile sia un contratto per adesione, concluso sulla base di un testo predisposto unica- mente dal professionista e non oggetto di trattativa individuale.
La prova della unilaterale predisposizione (necessaria ove non risultino utilizzati mo- duli o formulari e quindi si tratti di contrattazione apparentemente singola) è libera e potrà dal consumatore essere fornita con ogni mezzo di prova (documenti, prova per testi, pre- sunzioni).
7.5.- Poste tali premesse in diritto (onere per il consumatore di provare la predisposi- zione unilaterale da parte del professionista, salva l'ipotesi di utilizzo di “moduli o formula- ri predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali”; possi- bilità per il consumatore di provare la predisposizione unilaterale anche in caso di atto pub- blico notarile), il motivo di appello è, in concreto, infondato, atteso che il consumatore non ha allegato e provato che negli atti notarili di mutuo ipotecario le condizioni relative alla fi- deiussione, compresa la deroga all'art. 1957 c.c., siano frutto di predisposizione unilaterale della banca e non già oggetto di trattativa individuale, relativa all'entità della somma finan- ziata, alle relative condizioni economiche e alle garanzie accessorie al finanziamento.
17 Conclusivamente l'eccezione di declaratoria di inefficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ex artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo non può trovare accogli- mento, difettando l'allegazione preliminare e, quindi, la successiva prova, a carico del con- sumatore, della predisposizione e “standardizzazione” delle clausole della fideiussione spe- cifica da parte del “professionista”, prova necessaria ove il contratto non risulti redatto con moduli o formulari ma singolarmente ed individualmente, nella specie con atto pubblico notarile.
8. Il quarto e il (dipendente) quinto motivo d'appello possono essere esaminati con- giuntamente.
La sentenza di primo grado va confermata con questa integrazione della motivazio- ne.
E' noto che sulla questione di diritto che viene in rilievo la Corte di Cassazione si è pronunciata in maniera contrastante.
Cass. civ. 34889/23 ha affermato il seguente principio di diritto: “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle tra- sfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da compor- tamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Euro- pea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente.
Per contro, Cass. civ. 12007/24 ha affermato l'opposto principio di diritto: “I con- tratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'inte- resse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o prati- che illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza
18 di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consape- volezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento con- trattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”.
Per la risoluzione del contrasto sono state investite le S.U., che con l'ordinanza n.6943/2025 hanno rinviato la controversia a nuovo ruolo in attesa che sulla questione si pronunci la Corte di Giustizia UE, investita da un rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di Appello di Cagliari con ordinanza del 24 gennaio 2025.
Ritiene questa corte, in questo senso integrando la motivazione di rigetto del giudice di primo grado, che per potersi parlare di un contratto a valle di un'intesa vietata è necessa- rio che esso sia stipulato successivamente alla (e in dipendenza della) intesa vietata.
Nel caso di specie, i contratti di mutuo che vengono in rilievo sono stati conclusi uno in data 15.4.2004 e l'altro in data 31.5.2005, ovvero in momenti antecedenti ai compor- tamenti individuati nella decisione della Commissione del 4 dicembre 2013 quale concre- tanti un illecito antitrust, comportamenti verificatisi tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio
2008.
In altre parole, nel caso di specie, i contratti di mutuo de quibus sono stati conclusi prima ancora che fossero stati posti in essere i comportamenti individuati come concretanti illecito antitrust, ed è pertanto evidente che non ha senso logico, prima ancora che giuridi- co, discorrere di contratti a valle attuativi di intese vietate. Con questa diversa motivazione, la sentenza di rigetto di primo grado va confermata.
9. In sintesi, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese.
Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e so- no liquidate in dispositivo secondo questi parametri: DM 55/2014, e ss. mod., scaglione da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00; parametri medi per le fasi 1, 2, 4, parametro minimo per la fase 3 in assenza di istruttoria e in presenza di sola attività di trattazione.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante a pagare le spese di lite a parte appellata, liquidate in euro 17.179,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali
(15%) e agli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 12-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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