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22 agosto 2008
22 agosto 2008
Art. 1. 1. ll decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e` convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , modificate o non convertite in legge.
3. Il termine di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 , per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003 , relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonche' del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e` prorogato di tre mesi.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2008.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 331.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , modificate o non convertite in legge.
3. Il termine di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 , per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003 , relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonche' del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e` prorogato di tre mesi.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2008.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 331.
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- addizionale I.R.E.S.·
- sanzioni tributarie·
- provvedimento sanzionatorio·
- illegittimità costituzionale·
- travisamento fatti·
- non retroattività sentenza Corte Costituzionale·
- avviso di accertamento·
- art. 3, comma 2, legge 1997, n. 472·
- non ultrattività norma