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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9901/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:50 sono presenti l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente.
E' altresì presente la dott.ssa ai fini della pratica Persona_1 forense.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore _______ all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Giovanni
Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9901 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. CAMMALLERI Parte_1
RAIMONDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Palermo, via Giovanni Pacini 5, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. MOSTACCHI SILVANA e CERNIGLIARO CP_1
DELIA, giusta procura in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 445bis comma 6° conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/04/2025
D I S P O S I T I V O
-accoglie il ricorso e dichiara che è in possesso del Parte_1
requisito sanitario per l'attribuzione dell'assegno mensile d'assistenza;
- pone i compensi del procuratore della parte ricorrente a carico dello Stato;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario; CP_1
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio, liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Premesso che:
- con ricorso depositato in data 01/07/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% o in subordine al 74% onde ottenere l'attribuzione della pensione d'inabilità o l'assegno mensile d'assistenza;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell'assegno mensile d'assistenza, con decorrenza dall'aprile 2023.
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione della prestazione domandata.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la condanna alle spese dell' CP_1
in ragione della decorrenza del requisito sanitario prima del deposito del ricorso.
I compensi del procuratore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, vanno posti a carico dello Stato.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 03/04/2025
3 Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9901/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:50 sono presenti l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente.
E' altresì presente la dott.ssa ai fini della pratica Persona_1 forense.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore _______ all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Giovanni
Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9901 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. CAMMALLERI Parte_1
RAIMONDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Palermo, via Giovanni Pacini 5, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. MOSTACCHI SILVANA e CERNIGLIARO CP_1
DELIA, giusta procura in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 445bis comma 6° conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/04/2025
D I S P O S I T I V O
-accoglie il ricorso e dichiara che è in possesso del Parte_1
requisito sanitario per l'attribuzione dell'assegno mensile d'assistenza;
- pone i compensi del procuratore della parte ricorrente a carico dello Stato;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario; CP_1
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio, liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Premesso che:
- con ricorso depositato in data 01/07/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% o in subordine al 74% onde ottenere l'attribuzione della pensione d'inabilità o l'assegno mensile d'assistenza;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell'assegno mensile d'assistenza, con decorrenza dall'aprile 2023.
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione della prestazione domandata.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la condanna alle spese dell' CP_1
in ragione della decorrenza del requisito sanitario prima del deposito del ricorso.
I compensi del procuratore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, vanno posti a carico dello Stato.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 03/04/2025
3 Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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