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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3511/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 09/06/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Marcello PUGLISI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale di udienza del 25 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a Treviolo il 20 ottobre Parte_1 CP_1
2001.
Dalla loro unione è nata , maggiorenne ed economicamente autonoma. Per_1
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente ha domandato la pronuncia di divorzio e il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile dell'importo di 400 euro mensili. All'udienza del 12 novembre 2024, il signor non costituitosi in giudizio benché regolarmente CP_1
citato, è comparso personalmente e, sentito liberamente sui fatti di causa, ha dichiarato di non aver mai chiesto nulla alla moglie, benché inadempiente ai propri obblighi di mantenimento della figlia, e di non intendere riconoscerle un assegno divorzile perché malata, mentre la signora ha Pt_1
confermato di percepire il reddito di cittadinanza e di essere in attesa dei verbali di aggravamento dell'invalidità, senza sapere dunque se le avrebbero riconosciuto una pensione (v. verbale).
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore ha previamente ordinato alla ricorrente di integrare la documentazione in atti secondo quanto richiesto dall'art. 473 bis.12, co.
3 c.p.c. e, una volta acquisita, ha adottato con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha fissato l'udienza di rimessione in decisione della causa.
All'udienza del 25 febbraio 2025, la causa, discussa oralmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Bergamo con verbale datato 5 maggio 2005, omologato il 18 maggio 2005, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né il resistente, comparso in udienza, ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, tenuto conto del lungo periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e del persistente conflitto tra le parti, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Passando alla domanda di assegno divorzile, si rileva che la signora ha invocato la funzione Pt_1
assistenziale riconosciuta a tale emolumento, deducendo di essere gravemente malata e di versare in condizioni economiche precarie, potendo contare sul solo reddito di cittadinanza (500 euro mensili)
e sull'aiuto ricevuto da un amico (verbale 12.11.24), senza alcuna prospettiva di miglioramento del proprio stato in ragione dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 67% che le è stata riconosciuta dall'Inps (doc. 4).
La domanda è infondata e in quanto tale va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, pare opportuno ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella decisione n. 18287/18 hanno rilevato che il diritto all'assegno divorzile deve essere valutato alla luce dei parametri indicati dall'art. 5, co. 6 della legge n. 898/70, i quali sottolineano la pari dignità dei ruoli che i coniugi hanno svolto nella relazione matrimoniale, tra cui rileva, in particolare, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune fornito dal coniuge economicamente più debole in relazione alla durata del matrimonio, fattore di cruciale importanza nella valutazione suddetta, considerati altresì
l'età dell'istante, le sue effettive potenzialità professionali e reddituali e la conformazione del mercato del lavoro.
La nuova lettura interpretativa del disposto dell'art. 5, co. 6 della legge n. 898/70, promossa dal
Collegio Supremo, si fonda sulla valorizzazione dei principi di autodeterminazione e di autoresponsabilità, i quali orientano i coniugi dal momento della contrazione del vincolo e per tutta la durata dello stesso, determinando il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli e il contributo di ciascuno all'attuazione dei diritti e doveri fissati dall'art. 143 c.c.
All'assegno di divorzio deve dunque attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa. La sua attribuzione, pertanto, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. In particolare, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. 11 dicembre 2023, n. 34383).
Più precisamente, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche di recente, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, prima parte, legge n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. 12 marzo 2024, n. 6433).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Come sopra accennato, i coniugi, dopo appena quattro anni di matrimonio, si sono separati consensualmente, in quanto - si legge nel ricorso (doc. 3) - la signora ha abbandonato la casa Pt_1
coniugale nel mese di gennaio del 2005 (dunque ancora prima della separazione, intervenuta nel successivo mese di maggio). All'epoca, la signora aveva appena 24 anni e i coniugi avevano dichiarato di essere entrambi Pt_1
economicamente indipendenti, evidenziando che la moglie, la quale viveva già con un altro uomo, era in condizione di reperire da subito un'occupazione di pari reddito rispetto al marito (v. doc. 3).
Inoltre, nessun contributo era stato posto a carico dell'odierna ricorrente per il mantenimento della figlia, di appena tre anni, la quale è stata collocata presso il padre, esonerando così la madre dagli oneri di accudimento e cura della prole gravanti in modo prevalente sul resistente.
Ad oggi, la signora ha dichiarato di aver percepito dal 2021 al 2023 un reddito pari a 6.000 Pt_1
euro annui, è priva di proprietà immobiliari (verbale 12.11.24) e dalla documentazione bancaria in atti risulta titolare di un conto postale con giacenza media pressoché nulla negli anni 2019-2021
(l'estratto conto richiesto non riporta il saldo).
Come dalla stessa dichiarato, la sua unica entrata è data dal reddito di cittadinanza, potendo poi contare sull'aiuto economico ricevuto da un amico, mentre non è noto se le sia stata riconosciuta una pensione di invalidità a seguito dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute (verbale
12.11.24).
Nessun elemento è stato invece acquisito in ordine alla posizione economico-patrimoniale del signor che, tuttavia, anche qualora si rivelasse nettamente migliore rispetto a quella della moglie, non CP_1
potrebbe giustificare in alcun modo il riconoscimento in favore della stessa di un assegno divorzile in funzione compensativa, essendo pacifico che l'eventuale divario non possa ritenersi frutto del contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare e alla formazione del suo patrimonio dall'istante, tenuto conto del brevissimo periodo di tempo nel quale si è protratta la convivenza matrimoniale (appena quattro anni).
A dire il vero, una durata tanto breve della vita coniugale potrebbe reputarsi perfino tale da escludere la realizzazione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi che è essenza del matrimonio e presupposto imprescindibile per il riconoscimento dell'assegno divorzile (Cass. 5 agosto 2024, n.
21955).
Ma, pur a voler ritenere diversamente, è evidente come nel caso di specie il tempo decorso dalla separazione (19 anni) abbia oramai reciso ogni collegamento con la storia coniugale senza che possa riversarsi sull'altro coniuge la difficoltà economica nella quale versa la ricorrente, anche considerando che se la solidarietà post coniugale si fonda su principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva, facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale (Cass. 13 febbraio 2020, n. 3661).
In funzione dei principi di autodeterminazione e autoresponsabilità sopra citati, si osserva che la signora la quale già all'epoca della separazione, nonostante la giovane età, era priva di Pt_1 occupazione stabile (v. doc. 3), nei lunghi anni decorsi da allora non ha dimostrato di essersi attivata per la ricerca di un lavoro stabile, pur essendo libera dalle incombenze familiari legate in particolare alla quotidiana assistenza e cura della figlia, versando ad oggi, in ragione delle proprie condizioni di salute ma anche a causa delle scelte compiute in passato, in una condizione di precarietà che, ove nell'arco degli ultimi diciannove anni, quando si presume godesse di buona salute (l'accertamento dell'invalidità risale al 23.9. 22, doc. 4), si fosse inserita nel mercato e avesse percepito una retribuzione fissa, avrebbe potuto evitare, disponendo delle risorse per affrontare le difficoltà nelle quali versa.
In carenza di elementi che provino un impegno lavorativo della signora si ritiene che il suo Pt_1
comportamento sia il frutto di una libera scelta individuale che non possa andare a danno del coniuge richiesto, anche in ragione delle altre forme di sostegno pubblico percepite dalla ricorrente.
La domanda viene pertanto integralmente rigettata.
Le spese di lite, vista la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione del resistente, rimasto contumace, possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e a Treviolo il 20 ottobre 2001; CP_1
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Treviolo di provvedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, n. 34, parte II, serie A;
rigetta la domanda di assegno divorzile della ricorrente;
dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 09/06/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Marcello PUGLISI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale di udienza del 25 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a Treviolo il 20 ottobre Parte_1 CP_1
2001.
Dalla loro unione è nata , maggiorenne ed economicamente autonoma. Per_1
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente ha domandato la pronuncia di divorzio e il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile dell'importo di 400 euro mensili. All'udienza del 12 novembre 2024, il signor non costituitosi in giudizio benché regolarmente CP_1
citato, è comparso personalmente e, sentito liberamente sui fatti di causa, ha dichiarato di non aver mai chiesto nulla alla moglie, benché inadempiente ai propri obblighi di mantenimento della figlia, e di non intendere riconoscerle un assegno divorzile perché malata, mentre la signora ha Pt_1
confermato di percepire il reddito di cittadinanza e di essere in attesa dei verbali di aggravamento dell'invalidità, senza sapere dunque se le avrebbero riconosciuto una pensione (v. verbale).
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore ha previamente ordinato alla ricorrente di integrare la documentazione in atti secondo quanto richiesto dall'art. 473 bis.12, co.
3 c.p.c. e, una volta acquisita, ha adottato con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha fissato l'udienza di rimessione in decisione della causa.
All'udienza del 25 febbraio 2025, la causa, discussa oralmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Bergamo con verbale datato 5 maggio 2005, omologato il 18 maggio 2005, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né il resistente, comparso in udienza, ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, tenuto conto del lungo periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e del persistente conflitto tra le parti, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Passando alla domanda di assegno divorzile, si rileva che la signora ha invocato la funzione Pt_1
assistenziale riconosciuta a tale emolumento, deducendo di essere gravemente malata e di versare in condizioni economiche precarie, potendo contare sul solo reddito di cittadinanza (500 euro mensili)
e sull'aiuto ricevuto da un amico (verbale 12.11.24), senza alcuna prospettiva di miglioramento del proprio stato in ragione dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 67% che le è stata riconosciuta dall'Inps (doc. 4).
La domanda è infondata e in quanto tale va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, pare opportuno ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella decisione n. 18287/18 hanno rilevato che il diritto all'assegno divorzile deve essere valutato alla luce dei parametri indicati dall'art. 5, co. 6 della legge n. 898/70, i quali sottolineano la pari dignità dei ruoli che i coniugi hanno svolto nella relazione matrimoniale, tra cui rileva, in particolare, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune fornito dal coniuge economicamente più debole in relazione alla durata del matrimonio, fattore di cruciale importanza nella valutazione suddetta, considerati altresì
l'età dell'istante, le sue effettive potenzialità professionali e reddituali e la conformazione del mercato del lavoro.
La nuova lettura interpretativa del disposto dell'art. 5, co. 6 della legge n. 898/70, promossa dal
Collegio Supremo, si fonda sulla valorizzazione dei principi di autodeterminazione e di autoresponsabilità, i quali orientano i coniugi dal momento della contrazione del vincolo e per tutta la durata dello stesso, determinando il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli e il contributo di ciascuno all'attuazione dei diritti e doveri fissati dall'art. 143 c.c.
All'assegno di divorzio deve dunque attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa. La sua attribuzione, pertanto, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. In particolare, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. 11 dicembre 2023, n. 34383).
Più precisamente, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche di recente, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, prima parte, legge n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. 12 marzo 2024, n. 6433).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Come sopra accennato, i coniugi, dopo appena quattro anni di matrimonio, si sono separati consensualmente, in quanto - si legge nel ricorso (doc. 3) - la signora ha abbandonato la casa Pt_1
coniugale nel mese di gennaio del 2005 (dunque ancora prima della separazione, intervenuta nel successivo mese di maggio). All'epoca, la signora aveva appena 24 anni e i coniugi avevano dichiarato di essere entrambi Pt_1
economicamente indipendenti, evidenziando che la moglie, la quale viveva già con un altro uomo, era in condizione di reperire da subito un'occupazione di pari reddito rispetto al marito (v. doc. 3).
Inoltre, nessun contributo era stato posto a carico dell'odierna ricorrente per il mantenimento della figlia, di appena tre anni, la quale è stata collocata presso il padre, esonerando così la madre dagli oneri di accudimento e cura della prole gravanti in modo prevalente sul resistente.
Ad oggi, la signora ha dichiarato di aver percepito dal 2021 al 2023 un reddito pari a 6.000 Pt_1
euro annui, è priva di proprietà immobiliari (verbale 12.11.24) e dalla documentazione bancaria in atti risulta titolare di un conto postale con giacenza media pressoché nulla negli anni 2019-2021
(l'estratto conto richiesto non riporta il saldo).
Come dalla stessa dichiarato, la sua unica entrata è data dal reddito di cittadinanza, potendo poi contare sull'aiuto economico ricevuto da un amico, mentre non è noto se le sia stata riconosciuta una pensione di invalidità a seguito dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute (verbale
12.11.24).
Nessun elemento è stato invece acquisito in ordine alla posizione economico-patrimoniale del signor che, tuttavia, anche qualora si rivelasse nettamente migliore rispetto a quella della moglie, non CP_1
potrebbe giustificare in alcun modo il riconoscimento in favore della stessa di un assegno divorzile in funzione compensativa, essendo pacifico che l'eventuale divario non possa ritenersi frutto del contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare e alla formazione del suo patrimonio dall'istante, tenuto conto del brevissimo periodo di tempo nel quale si è protratta la convivenza matrimoniale (appena quattro anni).
A dire il vero, una durata tanto breve della vita coniugale potrebbe reputarsi perfino tale da escludere la realizzazione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi che è essenza del matrimonio e presupposto imprescindibile per il riconoscimento dell'assegno divorzile (Cass. 5 agosto 2024, n.
21955).
Ma, pur a voler ritenere diversamente, è evidente come nel caso di specie il tempo decorso dalla separazione (19 anni) abbia oramai reciso ogni collegamento con la storia coniugale senza che possa riversarsi sull'altro coniuge la difficoltà economica nella quale versa la ricorrente, anche considerando che se la solidarietà post coniugale si fonda su principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva, facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale (Cass. 13 febbraio 2020, n. 3661).
In funzione dei principi di autodeterminazione e autoresponsabilità sopra citati, si osserva che la signora la quale già all'epoca della separazione, nonostante la giovane età, era priva di Pt_1 occupazione stabile (v. doc. 3), nei lunghi anni decorsi da allora non ha dimostrato di essersi attivata per la ricerca di un lavoro stabile, pur essendo libera dalle incombenze familiari legate in particolare alla quotidiana assistenza e cura della figlia, versando ad oggi, in ragione delle proprie condizioni di salute ma anche a causa delle scelte compiute in passato, in una condizione di precarietà che, ove nell'arco degli ultimi diciannove anni, quando si presume godesse di buona salute (l'accertamento dell'invalidità risale al 23.9. 22, doc. 4), si fosse inserita nel mercato e avesse percepito una retribuzione fissa, avrebbe potuto evitare, disponendo delle risorse per affrontare le difficoltà nelle quali versa.
In carenza di elementi che provino un impegno lavorativo della signora si ritiene che il suo Pt_1
comportamento sia il frutto di una libera scelta individuale che non possa andare a danno del coniuge richiesto, anche in ragione delle altre forme di sostegno pubblico percepite dalla ricorrente.
La domanda viene pertanto integralmente rigettata.
Le spese di lite, vista la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione del resistente, rimasto contumace, possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e a Treviolo il 20 ottobre 2001; CP_1
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Treviolo di provvedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, n. 34, parte II, serie A;
rigetta la domanda di assegno divorzile della ricorrente;
dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo