Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG 1499/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. rg. 1499/2023 tra
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Catania, via Spoto n. 1, nello studio dell'avv. C.F._2
Matteo Costantino, (c.f. ), che li rappresenta e difende. C.F._3
Opponenti contro c.f. n. , p.iva di gruppo n. , quale mandataria con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentanza e sub-servicer, (in forza di procura del 18.12.2019 a rogito del Notaio
[...] di Pordenone rep. n. 55730 - racc. n. 41254), di Per_1 Controparte_2 (breviter già , quest'ultima incorporata a seguito di atto Controparte_3 Controparte_4 del Notaio Dott. di Conegliano del 26.10.2020, rep. n. 54597/30824, registrato a Persona_2
Treviso il 26.10.2020 n. 29243 serie 1T), c.f. , a propria volta mandataria con P.IVA_3 rappresentanza e servicer di n persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
c.f./p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Cicconetti (c.f. P.IVA_4 C.F._4
) del Foro di Roma, il quale elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Olga Lucchese, sito in
[...] Catania, via Gabriele D'Annunzio n. 25. Opposta
Oggi 10.2.2025. alle ore … innanzi al Presidente dott. Mariano Sciacca, è comparso:
Per l'avv. OLGA LUCCHESE in sostituizone dell'avv. CICCONETTI G. Controparte_1
Il Giudice invita le parti costituite a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga posta in decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. IL GIUDICE
Il Presidente
(dott. Mariano Sciacca)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1499/2023 promossa da:
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Catania, via Spoto n. 1, nello studio dell'avv. C.F._2
Matteo Costantino, (c.f. ), che li rappresenta e difende. C.F._3
Opponenti pagina 1 di 5
[...] di Pordenone rep. n. 55730 - racc. n. 41254), di Per_1 Controparte_2 (breviter già , quest'ultima incorporata a seguito di atto Controparte_3 Controparte_4 del Notaio Dott. di Conegliano del 26.10.2020, rep. n. 54597/30824, registrato a Persona_2
Treviso il 26.10.2020 n. 29243 serie 1T), c.f. , a propria volta mandataria con P.IVA_3 rappresentanza e servicer di n persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
c.f./p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Cicconetti (c.f. P.IVA_4 C.F._4
) del Foro di Roma, il quale elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Olga Lucchese, sito in
[...] Catania, via Gabriele D'Annunzio n. 25. Opposta
DECISA ALL'UDIENZA DEL 10.2.2025.AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5353/2022 concesso dal Tribunale di Catania il 23.11.2022, nel procedimento r.g.n. 9768/2022 su istanza di per Controparte_1 la somma di € 20.969,69, oltre interessi e spese, notificato il 12.12.2022 a e in data Parte_2
13.1.2023 ad , i quali hanno proposto opposizione con atto di citazione notificato in data Parte_1
26.1.2023.
Tale credito ha origine da un contratto finanziamento concesso agli opponenti dalla finanziaria
GO Ducato spa in data 13.8.2010, poi ceduto a l, nell'ambito di operazioni di CP_6 cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico
Bancario con cessione pro soluto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte
Seconda n.152 del 27-12-2016, successivamente ceduto a (con pubblicazione Controparte_7 dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 08-08-2019) ed infine da questa ceduto a (i cui obblighi di pubblicità sono stati assolti mediante Controparte_5 pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 30- 11-2019).
La società cessionaria ha conferito incarico a – c.f. n. Controparte_4
, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. 385/1993 al n. 50, P.IVA_5 che, a sua volta, ha sub- delegato a l'attività di agire in qualità di soggetto incaricato Controparte_1 della riscossione e gestione dei crediti ceduti e l'esecuzione dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3(c) e 6-bis della Legge 130, per l'incasso e il recupero delle somme dovute in relazione al credito ceduto. Nell'atto di citazione, gli opponenti lamentavano di non aver memoria del mancato pagamento del prestito, e, posto che i crediti derivanti da finanziamenti da parte di banche e/o finanziarie si prescrivono decorsi cinque anni, non essendo intervenuti atti interruttivi, ne eccepivano la prescrizione. Concludevano, chiedendo:” Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, giuste le causali di cui al presente atto nella parte premessa, ritenere e dichiarare nullo, annullare e/o con qualunque altra formula dire privo di qualunque effetto giuridico nei confronti dei concludenti l'opposto, col presente atto, decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi”. Si costituiva in giudizio quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 [...]
a sua volta mandataria con rappresentanza di la Controparte_2 Controparte_5 quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda avanzata dalla signora in Pt_2 quanto tardiva.
pagina 2 di 5 Difatti, il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato alla signora a mezzo del Pt_2 servizio postale in data 12.12.2022, mentre l'opposizione è stata notificata, il 26.1.2023, a distanza dunque di quarantacinque giorni.
Il termine di 40 gg. per proporre opposizione, ex art. 641 c.p.c., per la signora è Pt_2 scaduto il 21.1.2023, mentre per il signor la notifica si è perfezionata successivamente, con Pt_1 conseguente tempestività dell'opposizione proposta. Di poi, la società opposta, puntualizzando di aver prodotto in giudizio: il contratto di finanziamento con tutte le condizioni pattuite e sottoscritto dagli opponenti, non disconosciuto;
l'estratto conto con l'andamento del rapporto e tutti i movimenti in dare/avere, sino al residuo saldo debitore;
le lettere di risoluzione e decadenza dal beneficio del termine con il saldo debitore dovuto alla data del 29.1.2015, come ivi dettagliato, ritualmente ricevute dai debitori, l'onere dal lato del creditore era dunque stato assolto mediante la produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento da parte dei debitori.
Di contro, gli opponenti non avevano fornito alcuna prova in merito all'esistenza di fatti modificativi e/o estintivi del diritto azionato. Quanto all'eccezione di prescrizione del credito, precisava che il termine di prescrizione da applicare al finanziamento fosse quello ordinario decennale, e non quinquennale, e che il dies a quo da considerare fosse il momento della scadenza dell'ultima rata dell'ammortamento pattuito, ovvero, quello della chiusura del rapporto.
Ciò premesso, il contratto di finanziamento in questione prevedeva un ammortamento in numero 120 rate mensili, a decorrere dal 13.08.2010 (doc. 1 del fascicolo monitorio), ed è stato risolto in data 29.01.2015, quando, in seguito al mancato pagamento di diverse rate, GO aveva dichiarato e decaduti dal beneficio del termine ed ha intimato loro il pagamento del credito Pt_1 Pt_2 residuo (come risulta dall'estratto conto del rapporto e dalla lettera di risoluzione - docc. 2 e 3 del fascicolo monitorio), con la conseguenza che da tale momento il credito in oggetto è divenuto liquido ed esigibile ed è iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale, ad oggi non ancora trascorso.
Inoltre, alla lettera di risoluzione, hanno fatto seguito ulteriori eventi interruttivi, quali il sollecito di pagamento inviato da in data 12.9.2017 (la cui ricezione non è contestata - doc. CP_1
6) e il decreto ingiuntivo opposto, notificato ai destinatari in data 12.12.2022 e 13.1.2023 (doc. 2).
Dunque, non solo il termine decennale di prescrizione non è ancora trascorso, ma era stato a più riprese interrotto. Concludeva, dunque, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti in premessa: in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione proposta dalla signora in quanto tardiva, perché proposta oltre il termine Parte_2 previsto dall'art. 641 c.p.c. e per l'effetto dichiarare il decreto ingiuntivo n. 5353/2022 Rg. n. 9768/2022 definitivamente esecutivo nei confronti di quest'ultima; in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5353/2022 (Rg. n. 9768/2022) emesso dall'intestato Tribunale, per i motivi su indicati ed in particolare perché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, a norma dell'art. 648 c.p.c.; in via principale: rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato da e per essa Controparte_5 la procuratrice che agisce in nome e per conto nei confronti del signor e Controparte_1 Parte_1 della coobbligata , e per l'effetto condannare questi ultimi al pagamento Parte_2 dell'importo di Euro 20.969,69 ovvero della maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi come richiesti, fino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cassa e spese generali”.
pagina 3 di 5 All'esito della prima udienza del 13.11.2023, con ordinanza, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, fissata per il 10.6.2024 l'udienza successiva, ed assegnato termine di gg. 15 all'opposta per l'avvio della mediazione. Di poi, parte opposta depositava il verbale di mediazione del 12.12.2023, conclusosi negativamente per la mancata partecipazione degli opponenti.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10.2.2025.
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Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dagli opponenti siano infondate e meritino, pertanto, di essere respinte per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione, nei confronti di
, dal momento che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a mezzo del Parte_2 servizio postale in data 12.12.2022, mentre l'opposizione è stata notificata il 26.1.2023, dunque oltre il termine di 40 gg. ex art. 641 c.p.c. e, dall'esame delle notifiche prodotte, l'eccezione risulta fondata. Si rileva, difatti, che l'opposizione tardiva è ammissibile solo se ricorrono determinate condizioni espressamente indicate dall'art. 650 c.p.c., ossia se l'opponente prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Nel caso de quo non ha fornito prove in tal senso e, pertanto l'opposizione Parte_3 va dichiarata improcedibile, con la conseguenza che, nei suoi confronti, il decreto ingiuntivo va confermato.
Quanto ad , la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata successivamente, Parte_1 ossia il 13.1.2023, con conseguente tempestività dell'opposizione proposta.
- Gli opponenti, in mancanza di atti interruttivi idonei, eccepivano la prescrizione quinquennale del credito, tuttavia, tale eccezione è infondata.
Innanzitutto, va detto che al finanziamento va applicato l'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., inoltre, è pacifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, il principio per cui “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 17798/2011; Cass. Civ., n. 2301/2004; Trib. Nola Sez. II, n. 1313/2020; Trib.
Bolzano Sez. I, sent. del 13.02.2019), orientamento confermato da Cass. Civ. Sez. VI, n. 6482/2021
Difatti, “trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, […] dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo stesso” (Cass. Civ. n. 19291/2010).
Analogo iter logico viene seguito con riferimento agli interessi, “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti.” (Cass. civ., sez. I, n. 18951 dell'08.08.2013; nello stesso senso, tra le più recenti, Trib. Ascoli Piceno, sez. I, sent. del 04.11.2019). Ciò premesso, nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato il 13.8.2010, con previsione di rimborso della sorte capitale in n. 120 rate, in data 29.1.2015, è stata inviata la lettera di pagina 4 di 5 decadenza dal beneficio del termine con contestuale diffida ad adempiere, la cui raccomandata a/r è stata consegnata ai due opponenti il 13.2.2015 e, pertanto, da tale data è iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. Peraltro, il suddetto termine prescrizionale, non ancora maturato, risulterebbe essere stato interrotto da solleciti di pagamento e lettere di messa in mora, idonei all'interruzione del termine ex art. 2946 c.c., oltre che dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
"... come è noto, la risoluzione del contratto o l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine costituiscono il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. ..." (cft. Tribunale di Palermo-Sentenza n. 1279/2023 del 16.03.2023). Posto che il creditore può pretendere il pagamento immediato dell'intera prestazione, venendo meno la precedente contrattazione relativa alla rateizzazione del debito, il termine di prescrizione deve decorrere dal momento in cui il creditore comunica la decadenza dal beneficio del termine.
-Nel merito, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da
Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto di finanziamento, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile. Difatti, gli opponenti si sono limitati a rilevare di non avere memoria del presunto mancato pagamento del prestito, non allegando nulla, con conseguente mancato rispetto del proprio onere della prova.
Pertanto, le domande di parte opponente vanno integralmente rigettate e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo. Gli opponenti devono infine essere condannati al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010, non essendo comparso dinanzi al mediatore malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dal verbale di giorno 12.12.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. n. 5353/2022 concesso dal Tribunale di Catania il 23.11.2022, nel procedimento r.g. n. 9768/2022, notificato il 12.12.2022 a e in data 13.1.2023 ad Parte_2
; Parte_1
- Condanna gli opponenti, in solido, alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta, che liquida rispettivamente in € 2.210,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
- Condanna gli opponenti, in solido, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs.
28/2010.
Così deciso in Catania, il 10.2.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 5 di 5