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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/07/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di AR - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 654/2023 promossa in grado di appello d a
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Salafia e Andrea Avola.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Martino. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 26 giugno 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 14/12/2020 agiva contro la Controparte_1 Parte_1
e premesso:
[...]
- di essere stato agente di commercio iscritto alla dal 1980 e di avere Parte_1 provveduto a versare la dovuta contribuzione di previdenza fino al I trimestre 2015, conseguendo un'anzianità, contributiva complessiva di 19 anni e 2 trimestri;
- di aver inoltrato in data 24/10/2017, per il tramite della sede di Catania, istanza Pt_1 di autorizzazione ai versamenti volontari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Enasarco per raggiungere almeno la quota minima pensionabile di 20 anni di contribuzione;
-di non avere avuto riscontro alla predetta istanza fino a che , in data 21/05/2019 si era recato alla sede di Catania dove aveva appreso che l'istanza di autorizzazione Pt_1 alla contribuzione volontaria era stata accolta già il 31/10/2017 ;
-che egli aveva segnalato all'ente di non aver mai avuto notizia dell'autorizzazione ed aveva chiesto di essere rimesso in termini per il versamento dei contributi;
- che tale richiesta era stata riscontrata negativamente dalla in data Parte_1
4/09/2019 a motivo del fatto che la comunicazione di autorizzazione ai versamenti volontari era stata inviata per raccomandata A.R. ma restituita al mittente per compiuta IA dandosi quindi per conosciuta e non era possibile autorizzare una nuova domanda essendo decorsi i termini di cui all'art. 9,comma 2 del Regolamento Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale G.L. di Palermo di : 1) ritenere e dichiarare nulli e improduttivi di effetti, in quanto illegittimi e infondati in fatto e diritto, gli atti datati 4/09/2019 e 30/03/2020 con i quali è stato negato al ricorrente il diritto alla riammissione alla contribuzione volontaria cui era stato ammesso con provvedimento n. 55952 del 31/10/2017 e con i quali è stata dichiarata la decadenza dal diritto alla contribuzione volontaria;
2) per l'effetto, ritenere e dichiarare che il Sig. ha diritto ad essere riammesso dalla alla contribuzione CP_1 Parte_1 volontaria così come espressamente riconosciuto con l'autorizzazione n. 55952 del 31.10.2017; 3) condannare la a provvedere alla quantificazione dei contributi dovuti come Parte_1 previsto dall'art.10, comma 2 del Regolamento e richiesto nell'istanza originaria e a darne Pt_1 puntuale e regolare comunicazione fissando all'uopo un termine per il compimento delle dette formalità; 4) condannare quindi in caso di inadempimento, al pagamento di una somma Pt_1 da determinarsi in via equitativa per ogni giorno di ritardo nella quantificazione e comunicazione dei contributi dovuti. Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 12/6/2023 il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda, dichiarava il diritto del ricorrente ad essere ammesso alla contribuzione volontaria e condannava la alla quantificazione dei contributi Parte_1 dovuti. Tanto statuiva il G.L. sul presupposto che, in data 24/10/2017, il aveva chiesto CP_1 di essere autorizzato alla contribuzione volontaria ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima pensionabile di venti anni e che la comunicazione della Fondazione del 31/10/2017 ,recante l'autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria, non poteva ritenersi validamente pervenuta all'indirizzo del ricorrente, a motivo che la stessa recava un indirizzo incompleto (via Di AR n. 14 non preceduta dal prenome) e quindi inidonea, a causa della genericità di tale indicazione e della esistenza in Palermo di più strade intitolate a diverse personalità con il cognome Di AR ( Per_1
, e ) a conferire garanzia di certezza
[...] Persona_2 Persona_3 all'attività dell'agente postale che aveva compiuto le formalità necessaria al perfezionamento della compiuta IA. La sentenza in parola è stata impugnata dalla la quale lamenta la falsa Parte_1 applicazione delle disposizioni in materia di notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta e la violazione del Regolamento postale disciplinante gli invii ordinari in ragione del quale nel caso di mancato recapito di una raccomandata non relativa ad atti giudiziari non era previsto che ne fosse data notizia a mezzo raccomandata essendo sufficiente l'immissione di un avviso nella cassetta postale.
Che poi nella fattispecie l'avviso rilasciato dall'agente postale fosse stato immesso correttamente nella cassetta di pertinenza del (sita nella via Vincenzo Di AR CP_1
n. 14) era circostanza che avrebbe dovuto plausibilmente ricavarsi anzitutto dal contenuto fidefaciente delle attestazioni rilasciate dall'agente postale e in ogni caso dal fatto che l'indirizzo di spedizione della raccomandata , pur recante l'indicazione incompleta (via Di AR n. 14), conteneva anche l'indicazione del codice di avviamento postale ( n. 90143
Palermo) nel cui perimetro ricadeva la via Vincenzo Di AR mentre le altre due vie Giuseppe e ricadevano su circoscrizioni territoriali recanti altro cap Persona_2
(90144 la via Domenico di AR e 90135 la via Giuseppe Di AR). Resiste in questo grado del giudizio il che ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
Quest'ultimo si palesa fondato. Nulla quaestio che rispetto alla istanza di ammissione alla contribuzione volontaria inoltrata da in data 24/10/2017 il vano decorso del termine di 90 Controparte_1 giorni computato a partire dalla data della comunicazione della autorizzazione rilasciata dalla fondazione in data 31/10/2017 era idoneo a precludere l'accesso al Pt_1 beneficio stante la causa decadenziale dettata dall'art. 10 comma 3° del Regolamento della fondazione ( L'accoglimento della domanda di ammissione alla prosecuzione volontaria comporta l'obbligo di far pervenire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, in unica soluzione, i contributi volontari relativi all'anno in corso, anche se non interamente trascorso, nonché di far pervenire, entro i successivi 90 giorni, i periodi pregressi autorizzati per i quali si intende contribuire. L'iscritto decade dal diritto alla prosecuzione volontaria qualora non provveda al versamento dei contributi nel rispetto del primo dei predetti termini). La questione dirimente sub iudice si palesa pertanto quella degli effetti riconducibili alla ammissione effettuata dalla in data 31/10/2017 con missiva comunicata Parte_1 all'indirizzo del sito in Palermo nella via Vincenzo Di AR n. 14, restituita alla CP_1 mittente per compiuta IA .
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, al di fuori della notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, si è ribadito che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di IA e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di IA, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (Cass. n. 2339/2021). Esclusa pertanto l'applicabilità delle forme della notificazione tipizzate nelle ipotesi in cui l'attività è compiuta dall'ufficiale giudiziario, laddove l'ente ricorra alla modalità della spedizione diretta con raccomandata a.r. trovano applicazione le norme del regolamento postale di cui al DP.R. n. 655/1982 ai sensi del quale: “Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati chiesti in restituzione dai mittenti sono tenuti per un periodo di quindici giorni negli uffici di destinazione, fatta eccezione per le stampe non fermo posta, per le quali il periodo e' limitato a dieci giorni, e per le raccomandate, per le quali il periodo di IA e' di trenta giorni. Deve essere dato avviso della IA di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili” (art. 40). Sulle garanzie da adottare affinché si perfezioni la notificazione per compiuta IA il Regolamento disciplina un meccanismo in ragione del quale l'agente postale, non avendo reperito il destinatario all'indirizzo, rilascia un avviso dell'avvenuto deposito dell'atto nell'ufficio postale e la busta rimane ivi in IA per il tempo necessario al perfezionamento della compiuta IA. Senza enunciare l'esplicita applicazione del regime notificatorio dettato per gli atti giudiziari, l'opzione del primo giudice è stata quella di negare effetti conoscitivi alla comunicazione a causa della incompleta indicazione dell'indirizzo (via Di AR n. 14) atteso che, stante l'esistenza di più di una via Di AR a Palermo, tale carenza era suscettibile di ingenerare incertezza circa il luogo di recapito Ma, come validamente opposto dalla appellante, gli elementi a disposizione Parte_1 del giudicante costituivano indizi sufficienti ad asseverare la presunzione di conoscenza sancita dall'art. 1335 c.c.. Premesso infatti che al pari degli invii ordinari contemplati dal Regolamento postale, in caso di mancato reperimento del destinatario all'indirizzo indicato, l'attività di competenza dell'agente postale, munita di pubblica fede, è quella di rilasciare un avviso da immettere in cassetta e quindi depositare il plico presso l'ufficio Postale dove esso rimane per il numero di giorni necessario al perfezionamento della compiuta IA , ciò che rileva nella odierna vicenda processuale è che , pur a fronte della carente indicazione dell'indirizzo di recapito, l'agente postale ha dato atto di avere posto in essere tutte le predette attività , avendo attestato l'assenza del destinatario in data 16/11/2017 e provveduto a rilasciare (LA) l'avviso di deposito del plico presso l'ufficio Postale.
Non è revocabile in dubbio che in tanto tali attività potevano essere validamente compiute in quanto il postino avesse accertato l'esistenza all'indirizzo verificato del nominativo del
, dovendosi altrimenti inferire – cosa in nessun modo evocata - la falsità della CP_1 rilasciata attestazione . A tanto si aggiunge la circostanza, ricavabile dall'esame della missiva ,che pur a fronte della incompleta indicazione dell'indirizzo, la busta recava l'indicazione del codice di avviamento postale relativo alla via Vincenzo Di AR (90143) ciò concorrendo a sgomberare ogni dubbio in ordine alla individuazione corretta da parte dell'agente postale del luogo del recapito. Dovendosi ricondurre l'efficacia presuntiva sua propria al pervenimento della missiva nella sfera di conoscenza del destinatario (art. 1335 c.c.) non può allora che concludersi che, una volta informato dell'ammissione, il avrebbe dovuto attivarsi per il CP_1 compimento delle attività e dei versamenti dovuti nei termini perentori previsti dal Regolamento della in mancanza dei quali si è consumata l'opposta causa Parte_1 decadenziale. Discende da quanto detto, la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto della originaria domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in atti.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 2093/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 12 giugno 2023, rigetta la domanda proposta da CP_1
nei confronti della .
[...] Parte_1
Condanna il al pagamento in favore della delle spese CP_1 Parte_1 processuali dei due gradi del giudizio che liquida, rispettivamente, in complessivi € 3.809,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 3.473,00 per il giudizio di appello, oltre, per entrambi, spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 26 giugno 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di AR