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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53-1/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente Dott.ssa Giovanna Maria Mossa - Giudice Dott.ssa Francesca Fiorentini - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 53/2024 PU da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GARANCINI GIACOMO
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in Via Parte_2 Parte_2
Domenico Millelire s.n. (C.F. e P.I. ) P.IVA_2
- resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 26.7.2024, è stata proposta da
[...]
istanza di apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale nei confronti di lamentando il Parte_2 mancato pagamento della somma di € 600.000,00, oltre ad € 16.304,20 per spese legali, dovute in forza di sentenza del Tribunale di Varese in data 20.7.2023, non appellata e quindi passata in giudicato (doc. 3). Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica a mezzo pec del ricorso introduttivo. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Sassari, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Sassari.
pagina 1 di 4 La documentazione versata in atti (cfr. sentenza divenuta irrevocabile di cui al doc. n. 3; informative e ) consente di affermare che l'ammontare dei debiti CP_1 CP_2 scaduti e non pagati sia ben superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si rileva, inoltre, che, dalla stessa sentenza prodotta dal ricorrente, da cui risulta un debito per oltre € 600.000,00, nonché dalle informative pervenute da e , CP_1 CP_2 che hanno comunicato la sussistenza di debiti per oltre € 640.000, emerge il netto superamento della soglia di € 500.000 prevista, quanto all'ammontare dei debiti, dagli artt. 2 e 121 CCI. Peraltro, dall'ultimo bilancio depositato (risalente al 2016), risulta il superamento anche delle soglie previste in relazione ad attivo patrimoniale e ricavi. Né, del resto, vi è prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste ex lege. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Risulta, altresì, provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: omesso deposito dei bilanci sin dal 2016; mancato pagamento dell'ingente debito portato da sentenza, divenuta definitiva per mancata impugnazione;
esposizione debitoria nei confronti di per euro 573.393,17 e di per € 68.370,13; CP_1 CP_2 assenza di beni immobili, come da visura prodotta sub 4. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
pagina 2 di 4 La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI. P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, visti ed applicati gli artt. gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI, d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con Parte_2 sede legale in Via Domenico Millelire s.n., C.F. e P.I. , Parte_2 P.IVA_2 esercente, tra l'altro, attività di costruzione e montaggio di infrastrutture metalliche;
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Fiorentini n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina Parte_3 mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 4 giugno 2025 ad ore 10.00, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
pagina 3 di 4 a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 12/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Francesca Fiorentini Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente Dott.ssa Giovanna Maria Mossa - Giudice Dott.ssa Francesca Fiorentini - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 53/2024 PU da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GARANCINI GIACOMO
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in Via Parte_2 Parte_2
Domenico Millelire s.n. (C.F. e P.I. ) P.IVA_2
- resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 26.7.2024, è stata proposta da
[...]
istanza di apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale nei confronti di lamentando il Parte_2 mancato pagamento della somma di € 600.000,00, oltre ad € 16.304,20 per spese legali, dovute in forza di sentenza del Tribunale di Varese in data 20.7.2023, non appellata e quindi passata in giudicato (doc. 3). Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica a mezzo pec del ricorso introduttivo. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Sassari, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Sassari.
pagina 1 di 4 La documentazione versata in atti (cfr. sentenza divenuta irrevocabile di cui al doc. n. 3; informative e ) consente di affermare che l'ammontare dei debiti CP_1 CP_2 scaduti e non pagati sia ben superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si rileva, inoltre, che, dalla stessa sentenza prodotta dal ricorrente, da cui risulta un debito per oltre € 600.000,00, nonché dalle informative pervenute da e , CP_1 CP_2 che hanno comunicato la sussistenza di debiti per oltre € 640.000, emerge il netto superamento della soglia di € 500.000 prevista, quanto all'ammontare dei debiti, dagli artt. 2 e 121 CCI. Peraltro, dall'ultimo bilancio depositato (risalente al 2016), risulta il superamento anche delle soglie previste in relazione ad attivo patrimoniale e ricavi. Né, del resto, vi è prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste ex lege. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Risulta, altresì, provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: omesso deposito dei bilanci sin dal 2016; mancato pagamento dell'ingente debito portato da sentenza, divenuta definitiva per mancata impugnazione;
esposizione debitoria nei confronti di per euro 573.393,17 e di per € 68.370,13; CP_1 CP_2 assenza di beni immobili, come da visura prodotta sub 4. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
pagina 2 di 4 La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI. P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, visti ed applicati gli artt. gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI, d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con Parte_2 sede legale in Via Domenico Millelire s.n., C.F. e P.I. , Parte_2 P.IVA_2 esercente, tra l'altro, attività di costruzione e montaggio di infrastrutture metalliche;
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Fiorentini n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina Parte_3 mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 4 giugno 2025 ad ore 10.00, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
pagina 3 di 4 a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 12/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Francesca Fiorentini Stefania Deiana
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