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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 952/2019
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 952/2019 vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante amministratore protempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Manti (C.F. ) pec: C.F._1
Appellante Email_1
CONTRO
Contr P.I. , in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
protemporesig. e degli amministratori giudiziari avv. , dott. CP_3 Controparte_4 CP_5
dott. rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Sgrò (C.F.
[...] Controparte_6
), Appellata C.F._2 Email_2
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - appello avverso la Sentenza n. 1178/2019 del
Tribunale di Reggio Calabria pubblicata il 02/09/2019 nel procedimento N.R.G. 4947/2013.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Contr Con ricorso per decreto ingiuntivo la società otteneva a suo favore l'ingiunzione di Pt_2
pagamento n. 1119/2013emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 17.10.2013 con la quale la
[...]
tenuta a corrispondere la somma di € 27.996,00, oltre le spese di procedura.Il credito derivava CP_7
dalle fatture n. 38/2009 del 27.02.2009 per € 2.400,00 e n. 129/2009 del 30.05.2009 per € 25.596,00, aventi come oggetto la fornitura e il trasporto di conglomerato bituminoso, oltre che la scarifica di pavimentazione stradale. Questi ultimi lavori erano stati affidati nel mese di gennaio 2009 verbalmente, stante i rapporti amicali tra la ditta committente e la ditta appaltatrice.
La società roponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1119/2013di cui chiedeva la Pt_1
revoca e rilevava che quanto descritto nelle fatture non corrispondeva all'attività realmente svolta
Co dalla . poiché il contratto d'appalto, non scritto e vigente tra le parti, prevedeva non solo CP_2
la fornitura e il trasporto del materiale bituminoso, ma anche la posa in opera di detto materiale.
Co Rappresentava di aver contestato in corso d'opera i difetti alla . mediante il direttore dei CP_2
lavori e che la ditta appaltatrice non sarebbe intervenuta per sistemare i vizi riscontrati. Pertanto, spiegava domanda riconvenzionale, con cui chiedeva
Co l'accertamento che le opere realizzate dalla . non erano state eseguite a regola d'arte e la CP_2 conseguente condanna della società esecutrice al pagamento di € 42.562,87, somma necessaria per il ripristino della pavimentazione bituminosa dei piazzali dei capannoni siti nella zona industriale di
Campo CA di proprietà della società opponente, oltre al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno per colpa dell'appaltatore ex art. 1668 c.c..
Contr La società si difendeva ribadendo la piena legittimazione dell'esistenza del credito CP_2
sufficientemente soddisfatta nella fase monitoria, in cui erano state prodotte le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili che costituiscono piena prova del credito ex articolo 2710 c.c.; chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale, in quanto le deduzioni della GV non trovavano riscontro concreto e/o nesso eziologico tra i lavori eseguiti e i danni lamentati, il cui onere della prova gravavasulla società opponente;
chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art 642 c.p.c., non avendo l'opponente contestato la debenza delle fatture azionate in sede monitoria e avendo utilizzato delle mere illazioni come contestazioni, tardive e non effettuate tempestivamente. In via subordinata, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione per la somma non contestata.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza celebrata il 29.04.2014, il giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante la necessità di approfondimenti circa la corretta esecuzione delle prestazioni e concedeva alle parti i termini ex art. 183 c.p.c..
2 Con Co Con la memoria ex art. 183, c. VI, n. 2, c.p.c. del 15.10.2014, la Bit. sosteneva che era mera fornitrice e non aveva alcun obbligo o adempimento circa le condizioni impartite dal contratto d'appalto.
Nell'ordinario giudizio di cognizione veniva espletata attività istruttoria mediante prova testimoniale, interrogatorio formale del rappresentante legale della GV, sig. e veniva Parte_3
disposta ctu sul seguente quesito: “Letti gli atti, esaminati i luoghi di causa il consulente quantifichi il valore delle opere non eseguite o non eseguite a regola d'arte dall'impresa nonché CP_8
l'importo dei lavori necessari per porre rimedio alle anomalie riscontrate”. All'udienza del
26.09.2018, successiva al deposito della ctu, il legale della GV contestava l'elaborato peritale, riportandosi alle osservazioni del ctp e chiedeva il rinnovo della consulenza.
Con ordinanza del 29.11.2018 il Tribunale rigettava la richiesta di rinnovo della ctu, ovvero di chiarimenti e fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioniche le parti rassegnavano il
03.04.2019.
Concessi i termini ex art. 190 c.p.c., lacausa veniva decisa con sentenza n. 1178/2019,emessa il
30.08.2019 e pubblicata il 02.09.2019, con cui il giudice di prime cure rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 1119/2019 dichiarandolo esecutivo;
rigettava anche la domanda riconvenzionale e condannava l'opponente al pagamento delle spese di ctu e delle spese processuali liquidate in € 7.254,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa.
Notificata la decisione a mezzo pec in data 24/10/2019 , con atto di citazione in appello, notificato il 22/11/2019 e iscritto a ruolo il 29/11/2019, la impugnava la sentenza di primo grado Pt_1
per i seguenti motivi:
1) erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda giudiziale e violazione dell'art. 1460 c.c..
In particolare, il giudice non aveva tenuto conto delle testimonianze rese in giudizio e della documentazione prodotta in atti da cui emergeva che il contratto tra impresa committente e ditta esecutrice prevedeva la fornitura e la posa in opera del materiale, assunto non contestato dall'odierna
Co appellata, che specificatamente il binder posato dalla . era di tipo aperto e non chiuso, che CP_2
i difetti esecutivi avevano comportato gravi anomalie, quali la nascita di vaste concavità ove le acque meteoriche costituivano dei veri e propri laghetti artificiali che, in assenza di rettifiche adeguate più volte sollecitate, provocavano allagamento dei locali dei capannoni industriali interessati. Precisava la GV che il pagamento dei lavori era subordinato alla certificazione di collaudo da parte del direttore dei lavori, non alla semplice fatturazione da parte della ditta esecutrice, e che proprio le Co inadempienze della . avevano reso impossibile l'emissione dell'ordine di pagamento e il CP_2
collaudo delle opere realizzate, infatti nessun certificato di pagamento era stato emesso dalla
3 direzione dei lavori per le gravi e diffuse imperfezioni riscontrate nell'esecuzione delle opere
Co realizzate dalla . CP_2
Infine, concludeva la GV lamentando che il Tribunale non si era pronunciato sull'eccezione di inadempimento ai sensi degli artt. 1460 c.c. e 1668 c.c., che era la domanda principale per qualeera stata spiegata opposizione, e non aveva quindi considerato gli inadempimenti emersi dagli atti di causa e dalle testimonianze.
2) travisamento dei fatti e mancata considerazione della documentazione prodotta;
Specificatamente rappresentava che il giudice errava nello scrivere che le fatture oggetto di impugnazione prevedevano la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso, perché tale ultima attività era stata omessa dall'appellata società nel procedimento monitorio ed era emersa ad
Parte opera della solo nel procedimento a cognizione piena, in cui l'assunto era stato provato ContCon mediante attività istruttoria. Secondo la reclamante la società aveva volontariamente omesso di inserire nella fattura n. 124/2009 la posa in opera della pavimentazione al cantiere di campo
CA , per evitare le incombenze assicurative e previdenziali che per obbligo di legge spettano alle imprese esecutrici di tali lavori ed anche per non far emergere i difetti esecutivi;
aggiungeva che la ditta committente aveva oralmente contestato in corso d'opera alla ditta esecutrice, a mezzo del direttore dei lavori, ing. , stanti i rapporti di amicizia fra i rappresentanti legali delle due Per_1
società.
Contestava poi che la ctu non aveva tenuto conto delle osservazioni del ctp circa la verifica del tipo di materiale, binder chiuso o aperto. Il perito di parte aveva chiesto di verificare se nel binder utilizzato era presente un'adeguata quantità di pietrischetto oppure era costituito da sola ghiaia, ed in merito a tale importante questione nulla aveva detto il CTU.
3) violazione degli artt. 111 cost. e artt. 115 e 116 c.p.c. per difetto di motivazione;
L'appellante lamentava che la motivazione elaborata era molto parziale e priva del minimo riferimento alle dichiarazioni testimoniali e agli altri elementi probatori acquisiti, per questo non era possibile un controllo sul percorso logico argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice, il quale non aveva evidenziato gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione. Denunciava anche l'adesione acritica del giudicante alla consulenza tecnica d'ufficio, contestata con adeguate motivazioni non considerate dal Tribunale. Contestava anche che il giudicante aveva “omesso di esaminare le dichiarazioni testimoniali nonostante l'evidente rilevanza delle stesse in ordine alla decisione della causa, oltre a quanto contenuto nella perizia di parte e nelle osservazioni del CTP a seguito della elaborazione della stessa perizia d'ufficio. Il giudice ha mal ricostruito i fatti rilevanti evitando accuratamente di soffermarsi sulle deposizioni testimoniali dei testi da ritenersi viceversa attendibili;
il giudice non ha desunto argomenti di prova a carico del
4 suo avversario ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. dalle risposte da questi dati in sede di interrogatorio libero o dal complessivo suo contegno processuale. Il giudice ha posto a fondamento della decisione nozioni di fatto non adeguatamente provate che non rientravano nel patrimonio della comune esperienza”
4) difetto di motivazione sulla mancata rinnovazione della ctu e mancata valutazione della richiesta di revoca dell'ordinanza di rinvio per precisazione delle conclusioni.
Il giudice di prime cure aveva disatteso la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica, ma non aveva motivato il rigetto. Lamentava che la ctu era gravemente viziata da gravi errori, imprecisioni, carenze di indagini e da incompetenza del perito.
Ulteriormente l'appellante chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi degli artt. 283 c.p.c. e 351 c.p.c. e in via istruttoria chiedeva la rinnovazione della CTU per le motivazioni già “argomentate tanto nelle osservazioni di parte alla CTU di cui alla pag. 1, 3 4 redatte dall'ing. , allegate alla perizia d'ufficio, quanto nei verbali di causa in cui si Persona_2 eccepiva la mancata effettuazione dei carotaggi e l'uso non adeguato di un macchinario, la finitrice, dotato di un dispositivo indicatore dello spessore di stesa. Un non idoneo uso del predetto macchinario può non considerare i livelli e le inclinazioni”. Contr Il 9 marzo 2020 si costituiva l'appellata , che chiedeva la conferma della sentenza CP_2 gravata e resisteva all'appello di cui preliminarmente sollevava l'inammissibilità per carenza dei requisiti ex art. 342 c.p.c., per violazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto l'appellante non aveva contestato nei verbali di udienza del 26.09.2018 e del 19.12.20218, a pena di decadenza, le conclusioni del ctu di primo grado, e tentava di introdurre nuove eccezioni nel giudizio di gravame,
e ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. perché l'impugnazione era priva di una ragionevole probabilità di essere accolta.
Nel merito, rilevava che:
- il Tribunale aveva adempiuto all'obbligo di motivazione poiché si era già pronunciato circa le contestazioni inerenti all'inidoneità delle fatture ad offrire la prova del credito, rilevando la loro inammissibilità in quanto formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, pertanto, era indiscutibile il valore di prova delle fatture non avendo l'odierna appellante contestato il loro contenuto, se non tardivamente;
- “le presunte inadempienze e/o irregolarità dei lavori non sono mai stati formalmente contestate semplicemente perché oltre a non intercorrere alcun rapporto contrattuale tra le parti, le asserite inadempienze e/o irregolarità e/o vizi non c'erano, per come acclarato dall'istruttoria, atteso che, in caso contrario sarebbero stati certamente denunciati dall'eventuale direzione lavori, qualora presente. Di conseguenza, immune da censure risulta il percorso argomentativo del giudice di primo
5 grado che ha correttamente ritenuto provata la debenza delle somme ingiunte sulla base delle fatture
Co emesse e dei documenti alle stesse sottesi e della ctu esperita considerato che la . non aveva CP_2 alcun obbligo/adempimento di tipo contrattuale in relazione al contratto d'appalto per il quale sarebbe stata chiamata a rispondere per eventuali obblighi e/o inadempimenti la sola Pt_1
Diversamente opinando, infatti, si sarebbe configurata una fattispecie contrattuale diversa, non prevista dalla legge, nulla perché mai autorizzata dalla stazione appaltante”.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza celebrata il 24.09.2020, con ordinanza del
29.09.2020 il collegio rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, non considerando sussistenti il fumus boni juris e il periculum in mora e fissava la successiva udienza per la precisazione delle conclusioni, ritendendo che la richiesta di CTU articolata dall'appellante poteva essere decisa unitamente al merito della controversia.
Con note depositate il 14 febbraio 2024, il procuratore dell'appellante segnalava la morte del rappresentante legale della sig. e chiedeva un differimento per Pt_1 Parte_3
riorganizzazione aziendale.
All'udienza dell'11 luglio 2024 le parti, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisavano le proprie conclusioni, riportandosi a quanto già dedotto ed eccepito in atti, documenti e verbali di causa e insistendo nelle rispettive richieste, in particolare la reclamante reiterava Pt_1 la sua istanza di revoca dell'ordinanza di rinvio per precisazione delle conclusioni edi remissione della causa sul ruolo per rinnovo della CTU.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 25.07.2024 la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui tutte le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRELIMINARMENTE
E' infondata l'eccezione e formulata dall' appellata per violazione dell'art. 342 c.pc..
L'atto di appello rispetta i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., indicando le criticità riscontrate del provvedimento oggetto di impugnazione. Poiché dalla disamina dell'atto di appello si evince quali siano le parti della sentenza oggetto di contestazione, non potrà prospettarsi una carenza di specificità
e conseguentemente la violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
In tali termini si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte affermando che: “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
6 ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisiopriorisinstantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., SS.UU., Ord. n. 36481 del 13/12/2022).
Non poteva avere incidenza sulla prosecuzione del giudizio il decesso del legale rappresentante dell'appellante, dichiarato dal difensore con le note depositate il 14.2.2024: come è Parte_3
noto i "rappresentanti legali" la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività (Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 2817 del 06/02/2018). Nella specie la parte appellante è una società a responsabilità limitata, per cui correttamente non è stata chiesta né è seguita alcuna interruzione al dichiarato decesso del legale rappresentante , ed il giudizio è regolarmente proseguito
Sempre in via preliminare, non è meritevole di accoglimento l'ulteriore eccezione formulata da parte appellata relativamente all'inammissibilità delle contestazioni alla CTU, proposte solo in sede di gravame e che comporterebbero la violazione del disposto di cui all'art. 345c.p.c..
Invero, giova distinguere due differenti tipologie di contestazioni o osservazioni all'elaborato peritale: la prima è relativa ai vizi di natura prettamente procedimentale (nullità) che devono essere eccepite alla prima udienza utile dopo il deposito dell'elaborato, soggiacendo al regime delle nullità cd “relative”; altra è la disciplina che attiene alle contestazioni o osservazioni relative al contenuto della relazione, che secondo la più vessero depositatodenza, non incontrano ostacoli in appello, anche qualora le parti non vessero depositato le osservazioni alla CTU nel termine fissato dal giudice, non restando preclusa alle parti la possibilità di riproporre le contestazioni in sede di gravame, purché non siano introdotti fatti nuovi, nuove domande o eccezioni o nuove prove.
Invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha espressamente affermato che “la consulenza tecnica di parte deve considerarsi un mero atto difensivo, la cui produzione non può essere ricondotta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., e la cui allegazione nel procedimento è regolata dalle norme che disciplinano tali atti. Secondo le Sezioni Unite, infatti, la natura tecnica del documento non vale ad alterarne l'assenza, che resta quella di atto difensivo a contenuto tecnico, privo di autonomo valore probatorio sicché la sua produzione è conseguentemente e logicamente ammissibile anche in appello;
[…] la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle
7 difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo
l'udienza di precisazione delle conclusioni.” (Cass. Civ., SS.UU., Sent. n. 5624 del 21/02/2022).
Risulta, dunque, ammissibile e merita di essere esaminata nel merito, quale argomentazione difensiva la contestazione avanzata da parte appellante relativamente alle risultanze peritali di primo grado, dovendosi qualificare le osservazioni alla CTU come un mero atto difensivo e, dunque, meritevole di essere introdotto nel presente giudizio.
NEL MERITO
L'appellante lamenta, con i quattro motivi già sintetizzati che qui si richiamano: Pt_1
1) l'errata ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure e il difetto di motivazione circa la domanda riconvenzionale di inadempimento ex artt. 1460 c.c. e 1468 c.c. formulata per vizi delle opere realizzate dalla società appaltatrice;
2) la mancata considerazione da parte del ctu delle osservazioni del ctp di parte opponente e la mancata considerazione del giudice della documentazione prodotta;
3) la violazione degli artt. 111 cost. e artt. 115 e 116 c.p.c. per difetto di motivazione, non essendo possibile un controllo sul percorso logico argomentativo seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento, che aveva optato all'adesione acritica alla consulenza tecnica d'ufficio, contestata con adeguate motivazioni non considerate dal Tribunale;
4) il difetto di motivazione circa il rigetto della richiesta di rinnovazione della ctu e la mancata valutazione della richiesta di revoca dell'ordinanza di rinvio per precisazione delle conclusioni.
I
È infondato il primo motivo di appello.
Il rapporto giuridico tra le parti in causa nasce da un accordo verbale che ha la forma di un contratto d'appalto e di cui è in contestazione il profilo delle prestazioni. In particolare, i fatti contestati sono Co Con il tipo di materiale ricevuto, poiché la GV aveva commissionato alla . la fornitura di binder chiuso invece aveva ricevuto del binder aperto, e la posa in opera di detto materiale, che non era stata Co Con esplicitata nelle fatture oggetto di ingiunzione come attività svolta dall'impresa . , e che, secondo la non era stata eseguita dall'odierna appellata a regola d'arte. Pt_1
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata l'opposizione e la domanda riconvenzionale di inadempimento in quanto alla luce dell'istruttoria svolta è emerso che il materiale fornito era
Parte conforme a quello richiesto e che le anomalie lamentate dalla non erano riconducibili alla non corretta esecuzione dei lavori da parte dell'appellata, ma ad un preesistente problema, cioè la mancanza di pendenza tra le griglie dei pozzetti.
L'ipotesi sottoposta all'esame del giudice in punto di diritto è inquadrabile nella responsabilità da inadempimento contrattuale che viene disciplinata dagli artt. 1667 e 1668 c.c. e secondo la
8 giurisprudenza predominante la normativa speciale dettata per l'appalto si applica qualora l'opera sia stata completata, come nel caso che ci occupa. La garanzia prevista dalla normativa speciale configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale, per la quale si presume la colpa dell'appaltatore inadempiente, salvo prova contraria o del caso fortuito.Pertanto, l'appaltatore, al fine di evitare l'accertamento della propria responsabilità, dovrà provare la mancanza di colpa dimostrando che i vizi o i difetti dell'opera sono dovuti a caso fortuito.
Come si legge alla pag. 2 della sentenza, il Tribunale “prescindendo dall'esame delle deposizioni testimoniali” ha ritenuto che “le risultanze della ctu espletata hanno dimostrato la corretta esecuzione dei lavori da parte dell'opposta. In particolare l'ausiliario ha accertato che “il materiale fornito è conforme a quello richiesto e che i difetti riscontrati non sono riconducibili a cattiva esecuzione bensì alla mancanza di pendenza tra le griglie dei pozzetti”, precisando che qualora le quote delle griglie fossero state fissate correttamente (ciò che non è, considerati i risultati del rilievo planoaltimetrico), anche in presenza di una superficie scabrosa quale quella realizzata con il materiale che è stato commissionato e posato, ovvero il binder, il deflusso delle acque sarebbe stato garantito” ed individuando quale intervento necessario per favorire lo smaltimento delle acque la
“scarifica della pavimentazione esistente nella zona compresa tra i pozzetti e nella stesura e successiva compatta natura di un conglomerato bituminoso non tipo binder ma di uno a granulometria più sottile” (cfr. pag. 8 dell'elaborato)”.
Il Tribunale ha aderito alle conclusioni tecniche del ctu, essendo frutto di accurate indagini e scevre di vizi logici. L'ausiliario, a seguito di diversi sopraluoghi (uno dei quali effettuato appositamente in una giornata piovosa), ha riassunto la sua attività come di seguito: “Per quanto riguarda i difetti dovuti alla formazione di aree di ristagno delle acque e ad un inesistente dislivello tra il piano di posa del manto e le soglie di accesso agli opifici (che comporta allagamenti in caso di pioggia), essi sono connessi ad una mancata previsione in fase progettuale di un profilo superficiale sagomato in modo tale da consentire il corretto smaltimento delle acque, con particolare riferimento alla mancanza di dislivello tra le quote delle griglie dei pozzetti. Nel merito si osserva che detta carenza
è antecedente all'intervento dell'Impresa e che l'esecuzione delle pendenze non era parte dell'incarico conferito alla stessa, per cui il formarsi di aree di accumulo di acqua oltre che
l'eventuale allagamento dei locali, sono naturali conseguenze di carenze progettuali. Per quanto riguarda il materiale posto in opera dall'Impresa in località Campo CA, tenuto conto che, come riscontrato oggettivamente dalle parti in sede di sopralluogo, le acque ristagnano, ne deriva, necessariamente, che il binder non è drenante ovvero non è di tipo aperto ed è pertanto conforme alla tipologia richiesta. La condizione del materiale è compatibile con l'usura relativa ad un lasso temporale di nove anni.”
9 Nel caso esaminato, pur ritenendo provata attraverso la prova testimoniale la circostanza della
ContCon realizzazione della posa in opera da parte della , che aveva i mezzi idonei per effettuare tale Parte attività, mentre la non era dotata dei macchinari utili alla messa in opera del conglomerato bituminoso (cfr. teste e uditi all'udienza del 29.05.2015, teste Testimone_1 Testimone_2 [...]
escusso all'udienza del 19.10.2016; teste ascoltato all'udienza del Tes_3 Testimone_4
08.11.2017), è rilevante ai fini della decisione la riconducibilità dei lamentati vizi dell'opera alla colposa attività posta in essere dalla società opposta.
Al riguardo l'ausiliario del giudice ha rilevato che: Parte
- il materiale fornito dalla FA. alla era conforme a quello che era stato CP_2
effettivamente commissionato, cioè binder chiuso;
Parte
- i difetti che la imputa alla cattiva esecuzione dei lavori da parte dall'appellata siano invece da addebitare a un preesistente stato dei luoghi in cui le pendenze hanno un ruolo determinante Con del problema, e che la correzione di tali pendenze non rientrava nelle opere che la FA. avrebbe dovuto realizzare.
Orbene, condividendo questo giudice le conclusioni, coerenti ed esenti da errori, cui giunge il CTU
e non essendo emerso in corso di causa che i vizi o i difetti dell'opera siano eziologicamente riconducibili all'attività colposa dell'appellata, ma piuttosto a difetti preesistenti e la cui correzione non rientrava nelle prestazioni del contratto di appalto vigente tra le parti, è infondata l'eccezione di inadempimento posta alla base dell'opposizione al decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale che qui si intendono rigettate.
Ulteriormente rileva come il committente convenuto per il pagamento abbia fatto valere la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, ma non abbia provato di aver denunciato tali difetti “entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”, come prescrive l'art. 1667 c.c.; in atti non è vi è evidenza di tale denuncia tra la conclusione dei lavori avvenuta nei primi mesi del 2009 e il 2013, anno in cui il creditore convenuto abbia inteso avvalersi della garanzia.
Pur qualificando la domanda giudiziale come eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460
c.c., è infondata la pretesa dell'appellante non essendo stata fornita in giudizio prova sufficiente circa Co l'inadempimento della . CP_2
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di
10 riparto dell'onere della prova 8 deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento" (si veda, Cass. Civ,.sent. 23 settembre 2016, n. 18705; Cass. Civ. sent. 20 gennaio
2015, n. 826; Cass. civ., sent. 12 febbraio 2010, n. 3373; Cass. civ., sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n.
13533).
Alla luce di quanto sopra rappresentato, dalle risultanze della ctu non emerge l'inadempimento o l'inesatto adempimento paventati dal creditore istante a fondamento della sua pretesa giudiziale.
II
È infondato il secondo motivo di appello.
È priva di fondamento la doglianza circa la mancata considerazione da parte del ctu delle osservazioni del ctp di parte opponente. Risulta infatti dall'elaborato che il ctu abbia fornito risposte
Parte precise, pertinenti ed esaustive alle controdeduzioni prodotte dalla (cfr pagg. 12 e 13 dell'elaborato peritale definitivo).
In particolare, in risposta alla prima osservazione del ctp, l'ausiliario del giudice ha rilevato di non aver mai affermato che le opere erano state eseguite a perfetta regola d'arte, bensì che:
- “per quanto riguarda il cantiere di Vibo Valentia, NON SI RISCONTRANO ELEMENTI
PER POTER CONCLUDERE CHE L'OPERA NON SIA STATA ESEGUITA A REGOLA
D'ARTE. Ciò vuol dire che in considerazione del tempo trascorso e dei successivi interventi, non si possono riscontrare elementi tali da far concludere che l'opera non sia stata eseguita a regola d'arte, ciò che è concettualmente diverso dall'ipotizzare che le opere siano state eseguite a regole d'arte;
- per quanto riguarda il cantiere di Campo CA, I DIFETTI RISCONTRATI NON SONO
RICONDUCIBILI A CATTIVA ESECUZIONE BENSÌ ALLA MANCANZA DI PENDENZA
TRA e ciò comporta la presenza di un difetto, dichiarato e non Parte_4
omesso, connesso alla mancanza di dislivello tra i piani delle griglie, già presenti prima dell'intervento dell'Impresa. Pertanto, il ctu non ha mai affermato che le opere sono state eseguite a
11 perfetta regola d'arte (come superficialmente interpretato dal ctp ed erroneamente riportato dallo stesso)”.
Anche le altre risposte del ctu alle controdeduzioni di parte opponente appaiono coerenti e non viziate.
È invece irrisoria la contestazione circa l'errore del giudice nello scrivere che le fatture oggetto di impugnazione prevedevano la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso, in quanto tale ultima attività sarebbe stata omessa dall'appellata società nel procedimento monitorio e sarebbe emersa solo nel procedimento a cognizione piena grazie alla GV. Tale assunto provato mediante attività istruttoria, è irrilevante ai fini della decisione, non avendo l'odierna appellata provato l'inadempimento in capo alla FA.BIT.
III
È altresì privo di pregio il motivo di impugnazione relativo al difetto di motivazione per violazione degli artt. 111 cost., 115 e 116 c.p.c. “non essendo possibile un controllo sul percorso logico argomentativo seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento, che aveva optato all'adesione acritica alla consulenza tecnica d'ufficio, contestata con adeguate motivazioni non considerate dal Tribunale”.
L'adesione del giudicante alle conclusioni del ctu, che ha correttamente replicato alle osservazioni Parte presentate dal ctp della vale ad assolvere l'obbligo di motivazione.
Rappresenta ormai un principio consolidato (Cass. nn. 13845/07, 7392/94, 16368/14, 19475/05), confermato con la recente sentenza n.12195 del 6 maggio 2024 della Corte di Cassazione, quello secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
La motivazione del giudice di prime cure per quanto sintetica, risponde al parametro del c.d. minimo costituzionale e consente in modo del tutto evidente il controllo sulla ratio decidendi della sentenza, non rilevandosi un difetto di motivazione per violazione degli artt. 111 cost., 115 e 116 c.p.c..
IV
È infondato il motivo di censura relativo alla mancanza e/o difetto di motivazione sulla richiesta di rinnovazione della ctu e di revoca dell'ordinanza di rinvio per precisazione delle conclusioni.
12 Non corrisponde al vero che il Tribunale non si sia pronunciato sul punto, poiché con ordinanza del
29.11.2018 aveva ritenuto la causa matura per la decisione, alla luce del contenuto dell'elaborato peritale e non sussistendo i presupposti per disporre il rinnovo della consulenza né per chiedere chiarimenti al ctu, “avuto anche riguardo alla esaustività delle risposte date dall'ausiliario alle osservazioni delle parti”.
Il giudice ha quindi rigettato la richiesta di rinnovo della ctu e di revoca dell'ordinanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni, valutando completa l'istruttoria svolta dalla quale è emerso che non era stata fornita in giudizio prova sufficiente circa l'inadempimento dell'opposta.
V
Alla totale infondatezza dell'appello consegue la condanna dell'appellante lle spese di Pt_1
lite del presente grado in favore della CP_8
Le spese devono liquidarsi in relazione al valore dichiarato della causa di appello, ovvero €
42.562,87, rientrante nello scaglione compreso tra € 26.001 a € 52.000 delle tabelle di cui al D.M. n.
147 del 13/08/2022.
Per tali parametri, le spese del presente grado cui deve condannarsi l'appellante sono in Pt_1 totale € 9.991,00 (di cui fase di studio della controversia, valore medio:€ 2.058,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.418,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 3.045,00; fase decisionale, valore medio: € 3.470,00); oltre IVA , CPA e spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12, certamente applicabile al presente appello, proposto nel 2019, deve darsi atto di avere totalmente respinto l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n.1178/2019 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 30/08/2019 e pubblicata il 02/09/2019 nel procedimento recante N.R.G. 4947/2013, così provvede:
- rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante (P.I. ) alle spese di lite del presente grado, che Pt_1 P.IVA_1
Co Con ai sensi del dM 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano in favore della . in € 9.991,00, oltre
IVA, CPA e spese forfetarie come per legge;
- a termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002, attesta di avere emesso una sentenza di integrale rigetto dell'impugnazione
Reggio Calabria, così deciso il 15 gennaio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
13
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 952/2019 vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante amministratore protempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Manti (C.F. ) pec: C.F._1
Appellante Email_1
CONTRO
Contr P.I. , in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
protemporesig. e degli amministratori giudiziari avv. , dott. CP_3 Controparte_4 CP_5
dott. rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Sgrò (C.F.
[...] Controparte_6
), Appellata C.F._2 Email_2
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - appello avverso la Sentenza n. 1178/2019 del
Tribunale di Reggio Calabria pubblicata il 02/09/2019 nel procedimento N.R.G. 4947/2013.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Contr Con ricorso per decreto ingiuntivo la società otteneva a suo favore l'ingiunzione di Pt_2
pagamento n. 1119/2013emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 17.10.2013 con la quale la
[...]
tenuta a corrispondere la somma di € 27.996,00, oltre le spese di procedura.Il credito derivava CP_7
dalle fatture n. 38/2009 del 27.02.2009 per € 2.400,00 e n. 129/2009 del 30.05.2009 per € 25.596,00, aventi come oggetto la fornitura e il trasporto di conglomerato bituminoso, oltre che la scarifica di pavimentazione stradale. Questi ultimi lavori erano stati affidati nel mese di gennaio 2009 verbalmente, stante i rapporti amicali tra la ditta committente e la ditta appaltatrice.
La società roponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1119/2013di cui chiedeva la Pt_1
revoca e rilevava che quanto descritto nelle fatture non corrispondeva all'attività realmente svolta
Co dalla . poiché il contratto d'appalto, non scritto e vigente tra le parti, prevedeva non solo CP_2
la fornitura e il trasporto del materiale bituminoso, ma anche la posa in opera di detto materiale.
Co Rappresentava di aver contestato in corso d'opera i difetti alla . mediante il direttore dei CP_2
lavori e che la ditta appaltatrice non sarebbe intervenuta per sistemare i vizi riscontrati. Pertanto, spiegava domanda riconvenzionale, con cui chiedeva
Co l'accertamento che le opere realizzate dalla . non erano state eseguite a regola d'arte e la CP_2 conseguente condanna della società esecutrice al pagamento di € 42.562,87, somma necessaria per il ripristino della pavimentazione bituminosa dei piazzali dei capannoni siti nella zona industriale di
Campo CA di proprietà della società opponente, oltre al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno per colpa dell'appaltatore ex art. 1668 c.c..
Contr La società si difendeva ribadendo la piena legittimazione dell'esistenza del credito CP_2
sufficientemente soddisfatta nella fase monitoria, in cui erano state prodotte le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili che costituiscono piena prova del credito ex articolo 2710 c.c.; chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale, in quanto le deduzioni della GV non trovavano riscontro concreto e/o nesso eziologico tra i lavori eseguiti e i danni lamentati, il cui onere della prova gravavasulla società opponente;
chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art 642 c.p.c., non avendo l'opponente contestato la debenza delle fatture azionate in sede monitoria e avendo utilizzato delle mere illazioni come contestazioni, tardive e non effettuate tempestivamente. In via subordinata, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione per la somma non contestata.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza celebrata il 29.04.2014, il giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante la necessità di approfondimenti circa la corretta esecuzione delle prestazioni e concedeva alle parti i termini ex art. 183 c.p.c..
2 Con Co Con la memoria ex art. 183, c. VI, n. 2, c.p.c. del 15.10.2014, la Bit. sosteneva che era mera fornitrice e non aveva alcun obbligo o adempimento circa le condizioni impartite dal contratto d'appalto.
Nell'ordinario giudizio di cognizione veniva espletata attività istruttoria mediante prova testimoniale, interrogatorio formale del rappresentante legale della GV, sig. e veniva Parte_3
disposta ctu sul seguente quesito: “Letti gli atti, esaminati i luoghi di causa il consulente quantifichi il valore delle opere non eseguite o non eseguite a regola d'arte dall'impresa nonché CP_8
l'importo dei lavori necessari per porre rimedio alle anomalie riscontrate”. All'udienza del
26.09.2018, successiva al deposito della ctu, il legale della GV contestava l'elaborato peritale, riportandosi alle osservazioni del ctp e chiedeva il rinnovo della consulenza.
Con ordinanza del 29.11.2018 il Tribunale rigettava la richiesta di rinnovo della ctu, ovvero di chiarimenti e fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioniche le parti rassegnavano il
03.04.2019.
Concessi i termini ex art. 190 c.p.c., lacausa veniva decisa con sentenza n. 1178/2019,emessa il
30.08.2019 e pubblicata il 02.09.2019, con cui il giudice di prime cure rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 1119/2019 dichiarandolo esecutivo;
rigettava anche la domanda riconvenzionale e condannava l'opponente al pagamento delle spese di ctu e delle spese processuali liquidate in € 7.254,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa.
Notificata la decisione a mezzo pec in data 24/10/2019 , con atto di citazione in appello, notificato il 22/11/2019 e iscritto a ruolo il 29/11/2019, la impugnava la sentenza di primo grado Pt_1
per i seguenti motivi:
1) erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda giudiziale e violazione dell'art. 1460 c.c..
In particolare, il giudice non aveva tenuto conto delle testimonianze rese in giudizio e della documentazione prodotta in atti da cui emergeva che il contratto tra impresa committente e ditta esecutrice prevedeva la fornitura e la posa in opera del materiale, assunto non contestato dall'odierna
Co appellata, che specificatamente il binder posato dalla . era di tipo aperto e non chiuso, che CP_2
i difetti esecutivi avevano comportato gravi anomalie, quali la nascita di vaste concavità ove le acque meteoriche costituivano dei veri e propri laghetti artificiali che, in assenza di rettifiche adeguate più volte sollecitate, provocavano allagamento dei locali dei capannoni industriali interessati. Precisava la GV che il pagamento dei lavori era subordinato alla certificazione di collaudo da parte del direttore dei lavori, non alla semplice fatturazione da parte della ditta esecutrice, e che proprio le Co inadempienze della . avevano reso impossibile l'emissione dell'ordine di pagamento e il CP_2
collaudo delle opere realizzate, infatti nessun certificato di pagamento era stato emesso dalla
3 direzione dei lavori per le gravi e diffuse imperfezioni riscontrate nell'esecuzione delle opere
Co realizzate dalla . CP_2
Infine, concludeva la GV lamentando che il Tribunale non si era pronunciato sull'eccezione di inadempimento ai sensi degli artt. 1460 c.c. e 1668 c.c., che era la domanda principale per qualeera stata spiegata opposizione, e non aveva quindi considerato gli inadempimenti emersi dagli atti di causa e dalle testimonianze.
2) travisamento dei fatti e mancata considerazione della documentazione prodotta;
Specificatamente rappresentava che il giudice errava nello scrivere che le fatture oggetto di impugnazione prevedevano la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso, perché tale ultima attività era stata omessa dall'appellata società nel procedimento monitorio ed era emersa ad
Parte opera della solo nel procedimento a cognizione piena, in cui l'assunto era stato provato ContCon mediante attività istruttoria. Secondo la reclamante la società aveva volontariamente omesso di inserire nella fattura n. 124/2009 la posa in opera della pavimentazione al cantiere di campo
CA , per evitare le incombenze assicurative e previdenziali che per obbligo di legge spettano alle imprese esecutrici di tali lavori ed anche per non far emergere i difetti esecutivi;
aggiungeva che la ditta committente aveva oralmente contestato in corso d'opera alla ditta esecutrice, a mezzo del direttore dei lavori, ing. , stanti i rapporti di amicizia fra i rappresentanti legali delle due Per_1
società.
Contestava poi che la ctu non aveva tenuto conto delle osservazioni del ctp circa la verifica del tipo di materiale, binder chiuso o aperto. Il perito di parte aveva chiesto di verificare se nel binder utilizzato era presente un'adeguata quantità di pietrischetto oppure era costituito da sola ghiaia, ed in merito a tale importante questione nulla aveva detto il CTU.
3) violazione degli artt. 111 cost. e artt. 115 e 116 c.p.c. per difetto di motivazione;
L'appellante lamentava che la motivazione elaborata era molto parziale e priva del minimo riferimento alle dichiarazioni testimoniali e agli altri elementi probatori acquisiti, per questo non era possibile un controllo sul percorso logico argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice, il quale non aveva evidenziato gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione. Denunciava anche l'adesione acritica del giudicante alla consulenza tecnica d'ufficio, contestata con adeguate motivazioni non considerate dal Tribunale. Contestava anche che il giudicante aveva “omesso di esaminare le dichiarazioni testimoniali nonostante l'evidente rilevanza delle stesse in ordine alla decisione della causa, oltre a quanto contenuto nella perizia di parte e nelle osservazioni del CTP a seguito della elaborazione della stessa perizia d'ufficio. Il giudice ha mal ricostruito i fatti rilevanti evitando accuratamente di soffermarsi sulle deposizioni testimoniali dei testi da ritenersi viceversa attendibili;
il giudice non ha desunto argomenti di prova a carico del
4 suo avversario ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. dalle risposte da questi dati in sede di interrogatorio libero o dal complessivo suo contegno processuale. Il giudice ha posto a fondamento della decisione nozioni di fatto non adeguatamente provate che non rientravano nel patrimonio della comune esperienza”
4) difetto di motivazione sulla mancata rinnovazione della ctu e mancata valutazione della richiesta di revoca dell'ordinanza di rinvio per precisazione delle conclusioni.
Il giudice di prime cure aveva disatteso la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica, ma non aveva motivato il rigetto. Lamentava che la ctu era gravemente viziata da gravi errori, imprecisioni, carenze di indagini e da incompetenza del perito.
Ulteriormente l'appellante chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi degli artt. 283 c.p.c. e 351 c.p.c. e in via istruttoria chiedeva la rinnovazione della CTU per le motivazioni già “argomentate tanto nelle osservazioni di parte alla CTU di cui alla pag. 1, 3 4 redatte dall'ing. , allegate alla perizia d'ufficio, quanto nei verbali di causa in cui si Persona_2 eccepiva la mancata effettuazione dei carotaggi e l'uso non adeguato di un macchinario, la finitrice, dotato di un dispositivo indicatore dello spessore di stesa. Un non idoneo uso del predetto macchinario può non considerare i livelli e le inclinazioni”. Contr Il 9 marzo 2020 si costituiva l'appellata , che chiedeva la conferma della sentenza CP_2 gravata e resisteva all'appello di cui preliminarmente sollevava l'inammissibilità per carenza dei requisiti ex art. 342 c.p.c., per violazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto l'appellante non aveva contestato nei verbali di udienza del 26.09.2018 e del 19.12.20218, a pena di decadenza, le conclusioni del ctu di primo grado, e tentava di introdurre nuove eccezioni nel giudizio di gravame,
e ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. perché l'impugnazione era priva di una ragionevole probabilità di essere accolta.
Nel merito, rilevava che:
- il Tribunale aveva adempiuto all'obbligo di motivazione poiché si era già pronunciato circa le contestazioni inerenti all'inidoneità delle fatture ad offrire la prova del credito, rilevando la loro inammissibilità in quanto formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, pertanto, era indiscutibile il valore di prova delle fatture non avendo l'odierna appellante contestato il loro contenuto, se non tardivamente;
- “le presunte inadempienze e/o irregolarità dei lavori non sono mai stati formalmente contestate semplicemente perché oltre a non intercorrere alcun rapporto contrattuale tra le parti, le asserite inadempienze e/o irregolarità e/o vizi non c'erano, per come acclarato dall'istruttoria, atteso che, in caso contrario sarebbero stati certamente denunciati dall'eventuale direzione lavori, qualora presente. Di conseguenza, immune da censure risulta il percorso argomentativo del giudice di primo
5 grado che ha correttamente ritenuto provata la debenza delle somme ingiunte sulla base delle fatture
Co emesse e dei documenti alle stesse sottesi e della ctu esperita considerato che la . non aveva CP_2 alcun obbligo/adempimento di tipo contrattuale in relazione al contratto d'appalto per il quale sarebbe stata chiamata a rispondere per eventuali obblighi e/o inadempimenti la sola Pt_1
Diversamente opinando, infatti, si sarebbe configurata una fattispecie contrattuale diversa, non prevista dalla legge, nulla perché mai autorizzata dalla stazione appaltante”.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza celebrata il 24.09.2020, con ordinanza del
29.09.2020 il collegio rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, non considerando sussistenti il fumus boni juris e il periculum in mora e fissava la successiva udienza per la precisazione delle conclusioni, ritendendo che la richiesta di CTU articolata dall'appellante poteva essere decisa unitamente al merito della controversia.
Con note depositate il 14 febbraio 2024, il procuratore dell'appellante segnalava la morte del rappresentante legale della sig. e chiedeva un differimento per Pt_1 Parte_3
riorganizzazione aziendale.
All'udienza dell'11 luglio 2024 le parti, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisavano le proprie conclusioni, riportandosi a quanto già dedotto ed eccepito in atti, documenti e verbali di causa e insistendo nelle rispettive richieste, in particolare la reclamante reiterava Pt_1 la sua istanza di revoca dell'ordinanza di rinvio per precisazione delle conclusioni edi remissione della causa sul ruolo per rinnovo della CTU.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 25.07.2024 la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui tutte le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRELIMINARMENTE
E' infondata l'eccezione e formulata dall' appellata per violazione dell'art. 342 c.pc..
L'atto di appello rispetta i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., indicando le criticità riscontrate del provvedimento oggetto di impugnazione. Poiché dalla disamina dell'atto di appello si evince quali siano le parti della sentenza oggetto di contestazione, non potrà prospettarsi una carenza di specificità
e conseguentemente la violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
In tali termini si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte affermando che: “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
6 ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisiopriorisinstantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., SS.UU., Ord. n. 36481 del 13/12/2022).
Non poteva avere incidenza sulla prosecuzione del giudizio il decesso del legale rappresentante dell'appellante, dichiarato dal difensore con le note depositate il 14.2.2024: come è Parte_3
noto i "rappresentanti legali" la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività (Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 2817 del 06/02/2018). Nella specie la parte appellante è una società a responsabilità limitata, per cui correttamente non è stata chiesta né è seguita alcuna interruzione al dichiarato decesso del legale rappresentante , ed il giudizio è regolarmente proseguito
Sempre in via preliminare, non è meritevole di accoglimento l'ulteriore eccezione formulata da parte appellata relativamente all'inammissibilità delle contestazioni alla CTU, proposte solo in sede di gravame e che comporterebbero la violazione del disposto di cui all'art. 345c.p.c..
Invero, giova distinguere due differenti tipologie di contestazioni o osservazioni all'elaborato peritale: la prima è relativa ai vizi di natura prettamente procedimentale (nullità) che devono essere eccepite alla prima udienza utile dopo il deposito dell'elaborato, soggiacendo al regime delle nullità cd “relative”; altra è la disciplina che attiene alle contestazioni o osservazioni relative al contenuto della relazione, che secondo la più vessero depositatodenza, non incontrano ostacoli in appello, anche qualora le parti non vessero depositato le osservazioni alla CTU nel termine fissato dal giudice, non restando preclusa alle parti la possibilità di riproporre le contestazioni in sede di gravame, purché non siano introdotti fatti nuovi, nuove domande o eccezioni o nuove prove.
Invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha espressamente affermato che “la consulenza tecnica di parte deve considerarsi un mero atto difensivo, la cui produzione non può essere ricondotta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., e la cui allegazione nel procedimento è regolata dalle norme che disciplinano tali atti. Secondo le Sezioni Unite, infatti, la natura tecnica del documento non vale ad alterarne l'assenza, che resta quella di atto difensivo a contenuto tecnico, privo di autonomo valore probatorio sicché la sua produzione è conseguentemente e logicamente ammissibile anche in appello;
[…] la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle
7 difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo
l'udienza di precisazione delle conclusioni.” (Cass. Civ., SS.UU., Sent. n. 5624 del 21/02/2022).
Risulta, dunque, ammissibile e merita di essere esaminata nel merito, quale argomentazione difensiva la contestazione avanzata da parte appellante relativamente alle risultanze peritali di primo grado, dovendosi qualificare le osservazioni alla CTU come un mero atto difensivo e, dunque, meritevole di essere introdotto nel presente giudizio.
NEL MERITO
L'appellante lamenta, con i quattro motivi già sintetizzati che qui si richiamano: Pt_1
1) l'errata ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure e il difetto di motivazione circa la domanda riconvenzionale di inadempimento ex artt. 1460 c.c. e 1468 c.c. formulata per vizi delle opere realizzate dalla società appaltatrice;
2) la mancata considerazione da parte del ctu delle osservazioni del ctp di parte opponente e la mancata considerazione del giudice della documentazione prodotta;
3) la violazione degli artt. 111 cost. e artt. 115 e 116 c.p.c. per difetto di motivazione, non essendo possibile un controllo sul percorso logico argomentativo seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento, che aveva optato all'adesione acritica alla consulenza tecnica d'ufficio, contestata con adeguate motivazioni non considerate dal Tribunale;
4) il difetto di motivazione circa il rigetto della richiesta di rinnovazione della ctu e la mancata valutazione della richiesta di revoca dell'ordinanza di rinvio per precisazione delle conclusioni.
I
È infondato il primo motivo di appello.
Il rapporto giuridico tra le parti in causa nasce da un accordo verbale che ha la forma di un contratto d'appalto e di cui è in contestazione il profilo delle prestazioni. In particolare, i fatti contestati sono Co Con il tipo di materiale ricevuto, poiché la GV aveva commissionato alla . la fornitura di binder chiuso invece aveva ricevuto del binder aperto, e la posa in opera di detto materiale, che non era stata Co Con esplicitata nelle fatture oggetto di ingiunzione come attività svolta dall'impresa . , e che, secondo la non era stata eseguita dall'odierna appellata a regola d'arte. Pt_1
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata l'opposizione e la domanda riconvenzionale di inadempimento in quanto alla luce dell'istruttoria svolta è emerso che il materiale fornito era
Parte conforme a quello richiesto e che le anomalie lamentate dalla non erano riconducibili alla non corretta esecuzione dei lavori da parte dell'appellata, ma ad un preesistente problema, cioè la mancanza di pendenza tra le griglie dei pozzetti.
L'ipotesi sottoposta all'esame del giudice in punto di diritto è inquadrabile nella responsabilità da inadempimento contrattuale che viene disciplinata dagli artt. 1667 e 1668 c.c. e secondo la
8 giurisprudenza predominante la normativa speciale dettata per l'appalto si applica qualora l'opera sia stata completata, come nel caso che ci occupa. La garanzia prevista dalla normativa speciale configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale, per la quale si presume la colpa dell'appaltatore inadempiente, salvo prova contraria o del caso fortuito.Pertanto, l'appaltatore, al fine di evitare l'accertamento della propria responsabilità, dovrà provare la mancanza di colpa dimostrando che i vizi o i difetti dell'opera sono dovuti a caso fortuito.
Come si legge alla pag. 2 della sentenza, il Tribunale “prescindendo dall'esame delle deposizioni testimoniali” ha ritenuto che “le risultanze della ctu espletata hanno dimostrato la corretta esecuzione dei lavori da parte dell'opposta. In particolare l'ausiliario ha accertato che “il materiale fornito è conforme a quello richiesto e che i difetti riscontrati non sono riconducibili a cattiva esecuzione bensì alla mancanza di pendenza tra le griglie dei pozzetti”, precisando che qualora le quote delle griglie fossero state fissate correttamente (ciò che non è, considerati i risultati del rilievo planoaltimetrico), anche in presenza di una superficie scabrosa quale quella realizzata con il materiale che è stato commissionato e posato, ovvero il binder, il deflusso delle acque sarebbe stato garantito” ed individuando quale intervento necessario per favorire lo smaltimento delle acque la
“scarifica della pavimentazione esistente nella zona compresa tra i pozzetti e nella stesura e successiva compatta natura di un conglomerato bituminoso non tipo binder ma di uno a granulometria più sottile” (cfr. pag. 8 dell'elaborato)”.
Il Tribunale ha aderito alle conclusioni tecniche del ctu, essendo frutto di accurate indagini e scevre di vizi logici. L'ausiliario, a seguito di diversi sopraluoghi (uno dei quali effettuato appositamente in una giornata piovosa), ha riassunto la sua attività come di seguito: “Per quanto riguarda i difetti dovuti alla formazione di aree di ristagno delle acque e ad un inesistente dislivello tra il piano di posa del manto e le soglie di accesso agli opifici (che comporta allagamenti in caso di pioggia), essi sono connessi ad una mancata previsione in fase progettuale di un profilo superficiale sagomato in modo tale da consentire il corretto smaltimento delle acque, con particolare riferimento alla mancanza di dislivello tra le quote delle griglie dei pozzetti. Nel merito si osserva che detta carenza
è antecedente all'intervento dell'Impresa e che l'esecuzione delle pendenze non era parte dell'incarico conferito alla stessa, per cui il formarsi di aree di accumulo di acqua oltre che
l'eventuale allagamento dei locali, sono naturali conseguenze di carenze progettuali. Per quanto riguarda il materiale posto in opera dall'Impresa in località Campo CA, tenuto conto che, come riscontrato oggettivamente dalle parti in sede di sopralluogo, le acque ristagnano, ne deriva, necessariamente, che il binder non è drenante ovvero non è di tipo aperto ed è pertanto conforme alla tipologia richiesta. La condizione del materiale è compatibile con l'usura relativa ad un lasso temporale di nove anni.”
9 Nel caso esaminato, pur ritenendo provata attraverso la prova testimoniale la circostanza della
ContCon realizzazione della posa in opera da parte della , che aveva i mezzi idonei per effettuare tale Parte attività, mentre la non era dotata dei macchinari utili alla messa in opera del conglomerato bituminoso (cfr. teste e uditi all'udienza del 29.05.2015, teste Testimone_1 Testimone_2 [...]
escusso all'udienza del 19.10.2016; teste ascoltato all'udienza del Tes_3 Testimone_4
08.11.2017), è rilevante ai fini della decisione la riconducibilità dei lamentati vizi dell'opera alla colposa attività posta in essere dalla società opposta.
Al riguardo l'ausiliario del giudice ha rilevato che: Parte
- il materiale fornito dalla FA. alla era conforme a quello che era stato CP_2
effettivamente commissionato, cioè binder chiuso;
Parte
- i difetti che la imputa alla cattiva esecuzione dei lavori da parte dall'appellata siano invece da addebitare a un preesistente stato dei luoghi in cui le pendenze hanno un ruolo determinante Con del problema, e che la correzione di tali pendenze non rientrava nelle opere che la FA. avrebbe dovuto realizzare.
Orbene, condividendo questo giudice le conclusioni, coerenti ed esenti da errori, cui giunge il CTU
e non essendo emerso in corso di causa che i vizi o i difetti dell'opera siano eziologicamente riconducibili all'attività colposa dell'appellata, ma piuttosto a difetti preesistenti e la cui correzione non rientrava nelle prestazioni del contratto di appalto vigente tra le parti, è infondata l'eccezione di inadempimento posta alla base dell'opposizione al decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale che qui si intendono rigettate.
Ulteriormente rileva come il committente convenuto per il pagamento abbia fatto valere la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, ma non abbia provato di aver denunciato tali difetti “entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”, come prescrive l'art. 1667 c.c.; in atti non è vi è evidenza di tale denuncia tra la conclusione dei lavori avvenuta nei primi mesi del 2009 e il 2013, anno in cui il creditore convenuto abbia inteso avvalersi della garanzia.
Pur qualificando la domanda giudiziale come eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460
c.c., è infondata la pretesa dell'appellante non essendo stata fornita in giudizio prova sufficiente circa Co l'inadempimento della . CP_2
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di
10 riparto dell'onere della prova 8 deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento" (si veda, Cass. Civ,.sent. 23 settembre 2016, n. 18705; Cass. Civ. sent. 20 gennaio
2015, n. 826; Cass. civ., sent. 12 febbraio 2010, n. 3373; Cass. civ., sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n.
13533).
Alla luce di quanto sopra rappresentato, dalle risultanze della ctu non emerge l'inadempimento o l'inesatto adempimento paventati dal creditore istante a fondamento della sua pretesa giudiziale.
II
È infondato il secondo motivo di appello.
È priva di fondamento la doglianza circa la mancata considerazione da parte del ctu delle osservazioni del ctp di parte opponente. Risulta infatti dall'elaborato che il ctu abbia fornito risposte
Parte precise, pertinenti ed esaustive alle controdeduzioni prodotte dalla (cfr pagg. 12 e 13 dell'elaborato peritale definitivo).
In particolare, in risposta alla prima osservazione del ctp, l'ausiliario del giudice ha rilevato di non aver mai affermato che le opere erano state eseguite a perfetta regola d'arte, bensì che:
- “per quanto riguarda il cantiere di Vibo Valentia, NON SI RISCONTRANO ELEMENTI
PER POTER CONCLUDERE CHE L'OPERA NON SIA STATA ESEGUITA A REGOLA
D'ARTE. Ciò vuol dire che in considerazione del tempo trascorso e dei successivi interventi, non si possono riscontrare elementi tali da far concludere che l'opera non sia stata eseguita a regola d'arte, ciò che è concettualmente diverso dall'ipotizzare che le opere siano state eseguite a regole d'arte;
- per quanto riguarda il cantiere di Campo CA, I DIFETTI RISCONTRATI NON SONO
RICONDUCIBILI A CATTIVA ESECUZIONE BENSÌ ALLA MANCANZA DI PENDENZA
TRA e ciò comporta la presenza di un difetto, dichiarato e non Parte_4
omesso, connesso alla mancanza di dislivello tra i piani delle griglie, già presenti prima dell'intervento dell'Impresa. Pertanto, il ctu non ha mai affermato che le opere sono state eseguite a
11 perfetta regola d'arte (come superficialmente interpretato dal ctp ed erroneamente riportato dallo stesso)”.
Anche le altre risposte del ctu alle controdeduzioni di parte opponente appaiono coerenti e non viziate.
È invece irrisoria la contestazione circa l'errore del giudice nello scrivere che le fatture oggetto di impugnazione prevedevano la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso, in quanto tale ultima attività sarebbe stata omessa dall'appellata società nel procedimento monitorio e sarebbe emersa solo nel procedimento a cognizione piena grazie alla GV. Tale assunto provato mediante attività istruttoria, è irrilevante ai fini della decisione, non avendo l'odierna appellata provato l'inadempimento in capo alla FA.BIT.
III
È altresì privo di pregio il motivo di impugnazione relativo al difetto di motivazione per violazione degli artt. 111 cost., 115 e 116 c.p.c. “non essendo possibile un controllo sul percorso logico argomentativo seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento, che aveva optato all'adesione acritica alla consulenza tecnica d'ufficio, contestata con adeguate motivazioni non considerate dal Tribunale”.
L'adesione del giudicante alle conclusioni del ctu, che ha correttamente replicato alle osservazioni Parte presentate dal ctp della vale ad assolvere l'obbligo di motivazione.
Rappresenta ormai un principio consolidato (Cass. nn. 13845/07, 7392/94, 16368/14, 19475/05), confermato con la recente sentenza n.12195 del 6 maggio 2024 della Corte di Cassazione, quello secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
La motivazione del giudice di prime cure per quanto sintetica, risponde al parametro del c.d. minimo costituzionale e consente in modo del tutto evidente il controllo sulla ratio decidendi della sentenza, non rilevandosi un difetto di motivazione per violazione degli artt. 111 cost., 115 e 116 c.p.c..
IV
È infondato il motivo di censura relativo alla mancanza e/o difetto di motivazione sulla richiesta di rinnovazione della ctu e di revoca dell'ordinanza di rinvio per precisazione delle conclusioni.
12 Non corrisponde al vero che il Tribunale non si sia pronunciato sul punto, poiché con ordinanza del
29.11.2018 aveva ritenuto la causa matura per la decisione, alla luce del contenuto dell'elaborato peritale e non sussistendo i presupposti per disporre il rinnovo della consulenza né per chiedere chiarimenti al ctu, “avuto anche riguardo alla esaustività delle risposte date dall'ausiliario alle osservazioni delle parti”.
Il giudice ha quindi rigettato la richiesta di rinnovo della ctu e di revoca dell'ordinanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni, valutando completa l'istruttoria svolta dalla quale è emerso che non era stata fornita in giudizio prova sufficiente circa l'inadempimento dell'opposta.
V
Alla totale infondatezza dell'appello consegue la condanna dell'appellante lle spese di Pt_1
lite del presente grado in favore della CP_8
Le spese devono liquidarsi in relazione al valore dichiarato della causa di appello, ovvero €
42.562,87, rientrante nello scaglione compreso tra € 26.001 a € 52.000 delle tabelle di cui al D.M. n.
147 del 13/08/2022.
Per tali parametri, le spese del presente grado cui deve condannarsi l'appellante sono in Pt_1 totale € 9.991,00 (di cui fase di studio della controversia, valore medio:€ 2.058,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.418,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 3.045,00; fase decisionale, valore medio: € 3.470,00); oltre IVA , CPA e spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12, certamente applicabile al presente appello, proposto nel 2019, deve darsi atto di avere totalmente respinto l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n.1178/2019 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 30/08/2019 e pubblicata il 02/09/2019 nel procedimento recante N.R.G. 4947/2013, così provvede:
- rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante (P.I. ) alle spese di lite del presente grado, che Pt_1 P.IVA_1
Co Con ai sensi del dM 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano in favore della . in € 9.991,00, oltre
IVA, CPA e spese forfetarie come per legge;
- a termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002, attesta di avere emesso una sentenza di integrale rigetto dell'impugnazione
Reggio Calabria, così deciso il 15 gennaio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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