Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/04/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1348/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'24.04.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente alla C.da Magnone N 4/a ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Potenza al P.le RizzoN 12 presso lo studio dell'Avv Savatore
Laguardia che lo rappresenta e difende in virtù di mandato apposto in calce al presente atto.
Opponente
CONTRO
con sede in Venezia Mestre Via Terraglio N 63 ,in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore Amministratore delegato Dott e del Procuratore CP_2
generale alle liti Avv Leopoldo Conti del foro di Genova in virtù di procura generale alle liti per atto autenticato nelle firme dal Notaio di Venezia Mestre ed elettivamente Persona_1
domiciliata ai fini del presente giudizio in Potenza via consoli N 54 presso lo studio dell'Avv
Francesco Missanelli che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con il predetto
Avv Leopoldo Conti giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta
Opposta
OGGETTO: Titoli di Credito
FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo N 101/2017, emesso dal Tribunale di Potenza in data 08.02.2017, depositato in data 09.02.2017 notificato in data 24.02.2017, veniva ingiunto al Sig Parte_1
il pagamento in favore di della somma di euro 11.544,22 Gli interessi come da CP_1
domanda Le spese di questa procedura di ingiunzione , liquidate in euro 540,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali iva e cpa.
Con atto di citazione notificato in data 03.04.2017,il Sig proponeva opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto al fine di ottenerne la revoca .Con comparsa di costituzione del
04.10.2017 si costituisce chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione CP_1
del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto.Con atto del 29.06.2018 N 80866 Rep/n 15510 Racc diveniva conferitaria CP_3
del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di
Si costituisce in qualità di nuovo titolare del credito, così come di CP_1 CP_3
provvedere alla nomina di proprio difensore , mediante procura speciale alle liti rilasciata ai
Procuratori costituiti Missanelli e Conti.Con atto del 05.07.2018 viene dichiarata l'estromissione di . Vengono concessi i termini di cui all'art 183 VI comma cpc , parte opponente CP_1
non deposita memorie .Sostiene parte opposta che il conto analitica prodotto nella fase monitoria contiene l'intero andamento del rapporto di finanziamento attraverso l'elencazione di tutte le movimentazioni con dettaglio di tutte le rate pagate e di quelle insolute , compresi gli interessi di mora per pagamenti tardivi /omessi che, sostiene parte opposta, essere conforme al disposto dell'art 50 T.U.B in quanto riportante la certificazione di conformità alle scritture contabili, con la specifica del credito di veridicità e liquidità .Nell'atto introduttivo del giudizio parte opponente, chiede in via principale la nullità del decreto ingiuntivo in quanto infondato e illegittimo e, per l'effetto ne chiede la revoca. In via subordinata accertarsi l'effettiva somma dovuta a mezzo CTU In data 28.03.2019, viene nominato CTU e posti al consulente i seguenti quesiti Calcoli la consistenza residua del rapporto di finanziamento in applicazione dei seguenti principi:
Verifichi il CTU 1) se i tassi di interesse pattuiti –corrispettivo e moratorio, singolarmente considerati, al momento della pattuizione siano superiori al così detto tasso soglia, di usura 2) vada inoltre a verificare l'esattezza del TAEG /ISC effettivo se esso sia diverso da quello indicato nel contratto ,o i tassi di interesse risultino indeterminati, 3) determini ,inoltre la consistenza residua del finanziamento applicando gli interessi ai tassi legali. Il nominato CTU risponde analiticamente ai posti quesiti. In riferimento al quesito N 1 il CTU afferma:” il tasso soglia al momento della sottoscrizione del contratto è pari al 18,91.Tale tasso medio và confrontato distintamente con il TEG e con il tasso di mora pattuiti. Il TAEG ricalcolato risulta pari al 12,72% ed è compreso nella soglia di usura .In riferimento al quesito N 2 il CTU afferma:” Il TAEG è corretto e per l'effetto la consistenza residua del finanziamento è pari ad euro 9.744,26 di cui euro 7.979,36 per rate scadute e non pagate dalla N 25 alla N 84 per la sola quota capitale , euro
1.764,90 per rate scadute e non pagate ante decadenza dal beneficio del termine .A ciò andranno aggiunti gli interessi di mora come pattuiti in contratto.” In riferimento al quesito N 3
Il CTU afferma :” consistenza residua per sorta capitale alla data del 31.10.2014 è di euro
9.744,26 di cui euro 7.979,36 per rate scadute e non pagate dalla N 25 alla N 84 per la sola quota capitale, euro 1.764,90 per rate scadute e non pagate ante decadenza dal beneficio del termine.In riferimento alla contestata mancanza della sottoscrizione del delegato della banca sul contratto così come formulata da parte opponente vedasi CASS sezioni unite N 898 del
16.01.2018 e N 1653 del 23.01.2018 per cui non si può ritenere rilevante la mancata sottoscrizione del delegato della banca nel momento in cui il contratto sia firmato dal cliente , ne sia consegnata copia e il contratto abbia avuto esecuzione
PQM
Il Tribunale di Potenza definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
così provvede
La domanda attorea non può trovare accoglimento e, per l'effetto si conferma il decreto ingiuntivo opposto N 101/2017 emesso dal Tribunale di Potenza il 08.02.2017.
Condanna il Sig alla corresponsione in favore di di euro 11.544,22 Parte_1 CP_1
suddivisi come da parte motiva, oltre interessi di mora come pattuiti in contratto Condanna il Sig alle spese di giudizio quantificate in complessivi euro 540,00 oltre Parte_1
145,00 per esborsi oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Potenza lì 25.03.2025