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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1507 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SORBELLO ANNA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
08/05/2025, i coniugi nato a [...] il Parte_1
10/07/1951, e nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina l'08/09/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 177, parte 1; - che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduta il 25/02/2021, e , nata a [...] il [...], autonoma ed Pt_3
economicamente indipendente;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separatamente ed ognuno sarà libero di fissare la residenza nel luogo ove vogliano. 2) ll Sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Parte_2
, per il mantenimento della stessa, un assegno di euro 50,00 mensili entro il giorno
[...]
25 di ogni mese, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT”.
All'udienza del 05/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato l'08/09/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 177, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1507 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SORBELLO ANNA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
08/05/2025, i coniugi nato a [...] il Parte_1
10/07/1951, e nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina l'08/09/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 177, parte 1; - che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduta il 25/02/2021, e , nata a [...] il [...], autonoma ed Pt_3
economicamente indipendente;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separatamente ed ognuno sarà libero di fissare la residenza nel luogo ove vogliano. 2) ll Sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Parte_2
, per il mantenimento della stessa, un assegno di euro 50,00 mensili entro il giorno
[...]
25 di ogni mese, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT”.
All'udienza del 05/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato l'08/09/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 177, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.