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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1553/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
, nata il [...] a [...], Parte_1
Brasile e residente in 27 Conjunto 12, Casa 12 - Lago Sul - Brasília/ DF, C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, Via Crescenzio n. 25, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
- RICORRENTE -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_1
p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
1 - RESISTENTE -
E con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: “la difesa del ricorrente, ricostruita come in atti la linea di
discendenza dal capostipite della famiglia in questione, che non ha mai rinunciato alla
cittadinanza italiana, insiste nell'integrale accoglimento del ricorso introduttivo e
precisa sin da ora le conclusioni riportandosi alle richieste già fatte in atti,
chiedendone l'accoglimento”.
Per il resistente: “Il , ut supra rappresentato, difeso e Controparte_1
domiciliato, chiede che la causa venga rinviata in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna.
In subordine, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la
causa venga posta in decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto senza nulla osservare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_1
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da ER
, cittadina italiana, nata a [...] l'[...].
[...]
Successivamente emigrata in Brasile, lì costruiva la propria vita, anche generando prole, senza però mai naturalizzarsi cittadina RA.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria
2 ordinanza del 26 novembre 2024.
Nel merito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Consolati italiani in
Brasile nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva,
quindi, procedersi all'esame del proposto ricorso, in aderenza alle statuizioni di cui alla sentenza n. 25317/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e previo rigoroso accertamento del diritto attivato, “se dal caso chiedendo all'autorità consolare
competente le necessarie informazioni”, verificando “la ricorrenza o meno della linea
di discendenza diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza” fatta valere, con spese “quanto meno, compensate”.
All'esito dell'udienza del 26.2.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, deve rigettarsi l'istanza di sospensione impropria del presente giudizio, articolata dal resistente, per la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con la propria ordinanza del 26.11.2024 e ciò in quanto l'ipotesi in esame non rientra nei casi tassativi di sospensione legale del processo ex art. 295 c.p.c. In tal senso, si riporta l'ordinanza n. 6121/2024 della CP_3
secondo cui “non è configurabile una sospensione "impropria" del processo per la
pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la
disciplina applicabile nella causa - che è stata sollevata in altro giudizio, perché essa
si porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ed in contrasto con i
principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela
giurisdizionale; ne consegue che il provvedimento che dispone la sospensione del
processo è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.”.
Nel merito, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della
3 cittadinanza italiana in virtù della loro discendenza dalla cittadina italiana ER
, a suo tempo emigrata in Brasile.
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Dagli atti e dai documenti del giudizio risulta che l'avo italiano, ER
, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana né è mai stata naturalizzata
[...]
cittadina RA (cfr. certificato negativo di naturalizzazione). La stessa, pertanto,
non è mai incorsa in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana di cui ai numeri
1) e 2) dell'art. 11 cod. civ. 1865, trasmettendola piuttosto “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli
4 effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando un'interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità dei Paesi
del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro
5 genitori.
Orbene, la linea di discendenza riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti;
in particolare, né la ricorrente né i suoi ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendone la catena di trasmissione, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità e debitamente apostillati.
Giova tuttavia evidenziare che nella linea di discendenza riportata in ricorso, si individuano alcuni eventi occorsi in epoca precostituzionale. Trattasi, in particolare,
del matrimonio contratto il 30.4.1914 tra avo italiano, ed un ER
cittadino straniero (come emerge dagli atti), della nascita del di loro figlio,
[...]
, occorsa il 16.3.1915 e, quindi, della nascita del figlio di questo, Persona_2
, avvenuta il 23.12.1941. Persona_3
Tali atti, sulla base della legge al tempo vigente, determinavano l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis perché l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. A quel tempo, inoltre, la cittadinanza italiana si acquisiva,
salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29
della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche
il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n.555 del 1912 “nella parte in cui prevede la perdita
della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
6 Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza”
delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “pur
condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria di incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948,
non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma
che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni
tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali
deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata
incostituzionale”. (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora “ lo stato
di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano
nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per
rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n.2 L. 555 del 1912) [. .
.] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di
figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri
d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono
giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta ad , avo italiano, per ER
7 avere sposato un cittadino straniero ante 1948, nonché a Persona_2
e per essere nati prima del 1948 discendendo da una cittadina Persona_3
italiana. Così, conseguentemente, anche a tutti i loro discendenti.
Si rileva, inoltre, che nessuna conseguenza può avere il fatto che la ricorrente,
per il riconoscimento della status de quo, abbia adito direttamente l'autorità giudiziaria senza prima formulare la relativa istanza per via amministrativa, stante l'assenza, ad oggi, di una legge che abbia recepito il dettato della sopra citata sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (n. 4466 del 25/02/2009) e, pertanto,
l'amministrazione non può ricevere domande di richiesta della cittadinanza italiana
iure sanguinis presentate dai discendenti di donna (avente diritto alla cittadinanza italiana), sposata con cittadino straniero prima del 1948 e che abbia avuto figli prima di tale data, in ciò dovendosi conformare alle disposizioni contenute nella Circolare del
Ministero dell'Interno K28.1 dell'8 aprile 1991, la quale afferma, rifacendosi al contenuto delle predette sentenze della Corte Costituzionale (n. 30 del 1983 e n. 87 del
1975), che “pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani
iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di
entrata in vigore della Costituzione repubblicana.”
Ne consegue che la domanda deve essere accolta, con riconoscimento in capo alla ricorrente della cittadinanza italiana.
Le spese di lite possono essere compensate, posto che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e che la parte convenuta non si è opposta all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_2
[...] è cittadina italiana;
Per_2
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 1° aprile 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1553/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
, nata il [...] a [...], Parte_1
Brasile e residente in 27 Conjunto 12, Casa 12 - Lago Sul - Brasília/ DF, C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, Via Crescenzio n. 25, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
- RICORRENTE -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_1
p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
1 - RESISTENTE -
E con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: “la difesa del ricorrente, ricostruita come in atti la linea di
discendenza dal capostipite della famiglia in questione, che non ha mai rinunciato alla
cittadinanza italiana, insiste nell'integrale accoglimento del ricorso introduttivo e
precisa sin da ora le conclusioni riportandosi alle richieste già fatte in atti,
chiedendone l'accoglimento”.
Per il resistente: “Il , ut supra rappresentato, difeso e Controparte_1
domiciliato, chiede che la causa venga rinviata in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna.
In subordine, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la
causa venga posta in decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto senza nulla osservare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_1
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da ER
, cittadina italiana, nata a [...] l'[...].
[...]
Successivamente emigrata in Brasile, lì costruiva la propria vita, anche generando prole, senza però mai naturalizzarsi cittadina RA.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria
2 ordinanza del 26 novembre 2024.
Nel merito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Consolati italiani in
Brasile nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva,
quindi, procedersi all'esame del proposto ricorso, in aderenza alle statuizioni di cui alla sentenza n. 25317/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e previo rigoroso accertamento del diritto attivato, “se dal caso chiedendo all'autorità consolare
competente le necessarie informazioni”, verificando “la ricorrenza o meno della linea
di discendenza diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza” fatta valere, con spese “quanto meno, compensate”.
All'esito dell'udienza del 26.2.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, deve rigettarsi l'istanza di sospensione impropria del presente giudizio, articolata dal resistente, per la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con la propria ordinanza del 26.11.2024 e ciò in quanto l'ipotesi in esame non rientra nei casi tassativi di sospensione legale del processo ex art. 295 c.p.c. In tal senso, si riporta l'ordinanza n. 6121/2024 della CP_3
secondo cui “non è configurabile una sospensione "impropria" del processo per la
pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la
disciplina applicabile nella causa - che è stata sollevata in altro giudizio, perché essa
si porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ed in contrasto con i
principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela
giurisdizionale; ne consegue che il provvedimento che dispone la sospensione del
processo è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.”.
Nel merito, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della
3 cittadinanza italiana in virtù della loro discendenza dalla cittadina italiana ER
, a suo tempo emigrata in Brasile.
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Dagli atti e dai documenti del giudizio risulta che l'avo italiano, ER
, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana né è mai stata naturalizzata
[...]
cittadina RA (cfr. certificato negativo di naturalizzazione). La stessa, pertanto,
non è mai incorsa in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana di cui ai numeri
1) e 2) dell'art. 11 cod. civ. 1865, trasmettendola piuttosto “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli
4 effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando un'interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità dei Paesi
del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro
5 genitori.
Orbene, la linea di discendenza riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti;
in particolare, né la ricorrente né i suoi ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendone la catena di trasmissione, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità e debitamente apostillati.
Giova tuttavia evidenziare che nella linea di discendenza riportata in ricorso, si individuano alcuni eventi occorsi in epoca precostituzionale. Trattasi, in particolare,
del matrimonio contratto il 30.4.1914 tra avo italiano, ed un ER
cittadino straniero (come emerge dagli atti), della nascita del di loro figlio,
[...]
, occorsa il 16.3.1915 e, quindi, della nascita del figlio di questo, Persona_2
, avvenuta il 23.12.1941. Persona_3
Tali atti, sulla base della legge al tempo vigente, determinavano l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis perché l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. A quel tempo, inoltre, la cittadinanza italiana si acquisiva,
salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29
della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche
il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n.555 del 1912 “nella parte in cui prevede la perdita
della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
6 Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza”
delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “pur
condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria di incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948,
non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma
che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni
tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali
deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata
incostituzionale”. (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora “ lo stato
di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano
nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per
rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n.2 L. 555 del 1912) [. .
.] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di
figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri
d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono
giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta ad , avo italiano, per ER
7 avere sposato un cittadino straniero ante 1948, nonché a Persona_2
e per essere nati prima del 1948 discendendo da una cittadina Persona_3
italiana. Così, conseguentemente, anche a tutti i loro discendenti.
Si rileva, inoltre, che nessuna conseguenza può avere il fatto che la ricorrente,
per il riconoscimento della status de quo, abbia adito direttamente l'autorità giudiziaria senza prima formulare la relativa istanza per via amministrativa, stante l'assenza, ad oggi, di una legge che abbia recepito il dettato della sopra citata sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (n. 4466 del 25/02/2009) e, pertanto,
l'amministrazione non può ricevere domande di richiesta della cittadinanza italiana
iure sanguinis presentate dai discendenti di donna (avente diritto alla cittadinanza italiana), sposata con cittadino straniero prima del 1948 e che abbia avuto figli prima di tale data, in ciò dovendosi conformare alle disposizioni contenute nella Circolare del
Ministero dell'Interno K28.1 dell'8 aprile 1991, la quale afferma, rifacendosi al contenuto delle predette sentenze della Corte Costituzionale (n. 30 del 1983 e n. 87 del
1975), che “pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani
iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di
entrata in vigore della Costituzione repubblicana.”
Ne consegue che la domanda deve essere accolta, con riconoscimento in capo alla ricorrente della cittadinanza italiana.
Le spese di lite possono essere compensate, posto che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e che la parte convenuta non si è opposta all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_2
[...] è cittadina italiana;
Per_2
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 1° aprile 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
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