Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/06/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3624/2024 R.G., promossa da: Parte_1 nata il [...] a [...], c.f C.F. 1 , rappresentata e difesa dall'avv. TIMPANARO ANTONIO, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace-
OGGETTO: pagamento omologa per indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/12/2024, il ricorrente premetteva di aver esperito positivamente, nei confronti dell' CP_1, azione giudiziaria per AT (procedimento iscritto al n. RG 3606/23 di questo
Tribunale) al fine di veder riconosciuto il requisito sanitario legittimante il proprio diritto all'indennità di accompagnamento. Esponeva che il suddetto procedimento si era concluso con decreto di omologa, emesso l'11/7/2024 e notificato alle varie sedi CP_1 il 13/07/2024, con cui si riconosceva il requisito sanitario utile ai fini della percezione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2024.
Rilevava di aver inviato all' CP_1 il modello AP70, corredato dalla dichiarazione di non ricovero, e che erano trascorsi oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, senza che l' CP_1 effettuasse la liquidazione e il pagamento della prestazione, e chiedeva che il Giudice volesse condannare l'CP_1 alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento con l'indicata decorrenza, oltre che al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
L'CP_1 restava contumace.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha dato prova documentale della titolarità del requisito sanitario legittimante la prestazione di cui oggi chiede il pagamento, requisito contenuto nell'accertamento omologato in sede di AT, ed ha dato prova di aver notificato all' CP_1 il decreto di omologa, oltre che di aver inviato all' CP_1 la dichiarazione di non ricovero ed il modello AP70, contenente tutti i dati utili alla liquidazione ed al pagamento della prestazione, ed ha allegato il perdurante inadempimento dell' CP_1.
Dal canto suo l' CP_1, rimasto contumace, non ha dato spiegazione alcuna in merito alla sua perdurante inerzia, restando a tutt'oggi inadempiente.
Alla luce di quanto sopra, l' CP_1 va condannato alla liquidazione ed al pagamento, in favore dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2024,Parte_1 di oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
,contro l' CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il 02/12/2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvede:
- Dichiara la contumacia dell' CP_1;
- Condanna l' CP_2 liquidazione ed al pagamento, in favore di Parte_1 dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
Condanna l' CP_1 al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dello stesso, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 12/06/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena