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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 354/2021 r.a.g.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2) dott. AL De Luca Giudice
3) dott. Leonardo Papaleo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 354 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima, vertente
TRA
, c.f. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , quale erede di c.f. , C.F._2 Persona_1 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Giuliano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Benevento alla via Colonnette n. 2
ATTORI
CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E
c.f. , , c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
, , c.f. in proprio e C.F._5 Controparte_3 C.F._6
quali eredi di , c.f. , nonché Persona_2 C.F._7 CP_4
, C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._8 dall'avv. Giuseppe Bello, presso il cui studio in OL (Bn), alla via Dei Fiori n. 6, elettivamente domiciliano
CONVENUTI
- Pagina 1 - ATTORI IN RICONVENZIONALE
Conclusioni: come da note scritte depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In via preliminare, va rammentato che, con sentenza non definitiva del 2.1.2023, questo
Tribunale ha accolto la domanda pregiudiziale degli attori e, per l'effetto, dichiarato la nullità della donazione del 29.5.2018 con cui quale delegato del de cuius Controparte_1
, ebbe a rilasciare tre assegni circolari di € 100.000,00, € 100.000,00 ed € Persona_3
80.000,00 in favore, rispettivamente, di se stesso, di e di Controparte_2 CP
, condannando i medesimi alla restituzione dell'equivalente in favore della massa
[...]
ereditaria.
Contestualmente, la causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza in pari data per verificare la eventuale lesione della quota di riserva di e nonché di Parte_1 Persona_1
e operata dal de cuius Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 R_
con testamento olografo del 13 ottobre 2009, pubblicato con atto per notar
[...] Per_4
di OL del 7 agosto 2018.
[...]
In particolare, con il suddetto lascito il de cuius ha disposto: in favore della moglie PE
dell'usufrutto di tutti i beni mobili e immobili vita sua natural durante, oltre tutti i beni
[...]
liquidi presso le banche;
in favore del figlio , in quota disponibile, della casa sita in CP_1
OL alla via AL RO (Cat., f. 16, part. 1306, sub. 2, 3, 4, 5, 7, 8); in favore del figlio del negozio sito al piano terra del medesimo immobile di via AL RO (Cat., f. 16, Per_1
part. 1306, sub. 6); in favore della figlia , di tutto il giardino di corso Caudino in OL CP_3
(Cat., f. 15, part. 1807), dei diritti della CI IA, nonché di metà della casa sita in
OL al Corso Caudino nn. 164, 166, 168 (Cat., f. 15, part. 1237, sub. 8); in favore del figlio
, dell'altra metà della suddetta casa sita in OL al Corso Caudino nn. 164, 166, 168; CP_2
in favore del figlio , dell'appartamento sito in Casoria alla via Giordano Bruno n. 6 Pt_1
(Cat., f. P, part. 3611, sub. 1980) - poi, tuttavia, venduto dal de cuius con atto del 9.10.2017 per € 155.000,00 - nonché di un appezzamento di terreno sito in località San Giovanni (Cat.,
f. 11, p.lle 252-250).
Il Tribunale osserva.
L'individuazione degli eredi legittimari di . Persona_3
, nato il [...] ad [...] e deceduto a Benevento l'11.6.2018, ha Persona_3
lasciato a sé superstiti:
(moglie, poi deceduta in corso del presente giudizio in data 20.3.2023); Persona_2
- Pagina 2 - (figlio); Parte_1
(figlio, poi deceduto in data 24.2.2019); Persona_1
(figlio); Controparte_1
(figlio); Controparte_2
(figlia). Controparte_3
Pertanto, ai sensi dell'art. 542, co. 2 c.c., ai figli era riservata la metà del patrimonio, da dividere in parti uguali tra loro, mentre al coniuge un quarto di esso.
Sull'ammissibilità dell'azione di riduzione proposta, in via principale, da Parte_1
e (erede di e, in via riconvenzionale, da
[...] Parte_2 Persona_1
e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Va evidenziato che “il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius” (Cass. n.
1357/2017). Ciò, quindi, “non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” (Cass. n. 17926/2020). Pertanto, “l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova (Cass. n.
18199/2020).
Applicando i superiori princìpi al caso di specie, non è revocabile indubbio che tanto la domanda principale quanto quella convenzionale siano ammissibili, avendo entrambe le parti
- Pagina 3 - precisato entro quali limiti sia stata lesa la loro quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata.
Ancora, va dichiarata l'ammissibilità della domanda di riduzione avanzata da Parte_2
la quale, ai sensi dell'art. 557, co. 1, c.c., agisce in qualità di erede di
[...] Per_1
[...]
L'accertamento della lesione della quota di legittima spettante a , Parte_1
e , nonché Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'azione di riduzione da questi proposta.
Al fine di quantificare la lesione della quota legittima spettante a , Parte_1
e , occorre procedere Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 alla ricostituzione dell'asse ereditario di , da valutare al momento Persona_3 dell'apertura della successione.
Occorre procedere, pertanto, ai sensi dell'art. 556 c.c., alla determinazione del relictum, costituito dai beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti, nonché alla riunione fittizia a tale massa dei beni di cui essa ha disposto a titolo di donazione
(eventualmente anche con dispensa dalla collazione, con dispensa dall'imputazione ex se e, financo in favore di non coeredi), secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 c.c. (e, cioè, con riferimento al tempo di apertura della successione).
Sull'asse così formato va calcolata la quota di cui la defunta poteva disporre.
Al riguardo, il c.t.u., ing. , ha ricostruito il valore dell'asse ereditario al Persona_5
momento di apertura della successione di (ovvero alla sua morte) con Persona_3
motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico (“quando il giudice di merito aderisce alla ctu non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto
l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione”: cfr. Cass. nn. 28647/2013), non essendovi validi motivi, quali quelli sottoposti al c.t.u. e cui l'ausiliario ha già ampiamente risposto, per disattendere i risultati cui questi è giunto (cfr. Cass. n. 33742/2022, secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano
- Pagina 4 - implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”), salvo le precisazioni di cui sotto.
In particolare, il relictum è risultato formato dai seguenti beni:
- in OL (Bn), al Corso Caudino:
1. locale di sgombero al piano terra, in Catasto Fabbricati foglio 15, particella 1237, sub 7, categoria A/4, classe 2, consistenza 1 vano, superficie catastale totale 30 m2, superficie catastale totale escluse aree scoperte 29 m2, rendita € 26,86, il cui valore di stima è pari ad €
23.360,65;
2. locale deposito al piano terra, in Catasto Fabbricati foglio 15, particella 1807, categoria
C/2, classe 1, consistenza 124 m2, superficie catastale totale 132 m2, rendita € 224,14, il cui valore di stima è pari ad € 44.157,33;
- in OL (Bn), alla via AL RO snc:
3. locale deposito al piano S1, in Catasto Fabbricati foglio 16, particella 1306, sub 2, categoria C/2, classe 1, consistenza 156 m2, superficie catastale totale 183 m2, rendita €
281,99, il cui valore di stima è pari ad € 60.255,00;
4. autorimessa al piano S1, in Catasto Fabbricati foglio 16, particella 1306, sub 3, categoria
C/6, classe 4, consistenza 16 m2, superficie catastale totale 19 m2, rendita € 50,41, il cui valore di stima è pari ad € 6.180,00;
5. abitazione al piano S1-T-1, in Catasto Fabbricati foglio 16, particella 1306, sub 4, categoria A/2, classe 6, consistenza 8 vani, superficie catastale totale 176 m2, superficie catastale totale escluse aree scoperte 154 m2, rendita € 681,72, il cui valore di stima è pari ad
€ 210.687,02;
6. negozio al piano terra, in Catasto Fabbricati foglio 16, particella 1306, sub 6, categoria
C/1, classe 6, consistenza 108 m2, superficie catastale totale 135 m2, rendita € 1.896,43, il cui valore di stima è pari ad € 177.852,68;
7. lastrico solare al primo piano, in Catasto Fabbricati foglio 16, particella 1306, sub 7, categoria F/5, consistenza 190 m2, il cui valore di stima è pari ad € 9.980,70;
8. lastrico solare al secondo piano, in Catasto Fabbricati foglio 16, particella 1306, sub 8, categoria F/5, consistenza 193 m2, il cui valore di stima è pari ad € 9.939,50;
- Pagina 5 - 9. ufficio al piano terra, in Catasto Fabbricati foglio 16, particella 1306, sub 10, categoria
A/10, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale totale 88 m2, rendita € 659,77, il cui valore di stima è pari ad € 96.751,86;
10. ufficio al piano terra, in Catasto Fabbricati foglio 16, particella 1306, sub 11, categoria
A/10, classe 3, consistenza 2,5 vani, superficie catastale totale 41 m2, rendita € 471,27, il cui valore di stima è pari ad € 45.077,57;
- ad OL (Bn), in Corso Caudino:
11. abitazione ai piani terra, primo e secondo, in Catasto Fabbricati foglio 15, particella
1237, sub 9, categoria A/3, classe 2, consistenza 10 vani, superficie catastale totale 286 m2, superficie catastale totale escluse aree scoperte 275 m2, rendita € 877,98, il cui valore di stima
è pari ad € 178.845,10;
12. ufficio al piano terra, in Catasto Fabbricati foglio 15, particella 1237, sub 10, categoria
A/10, classe 3, consistenza 1,5 vani, superficie catastale totale 31 m2, rendita € 282,76, il cui valore di stima è pari ad € 31.792,67;
-terreni ad OL (Bn):
13. in Catasto Terreni foglio 11, particella 250 (località San Giovanni), qualità bosco ceduo, classe 1, superficie 530 m2, reddito dominicale € 1,23, reddito agrario € 0,16, il cui valore di stima è pari ad € 2.724,20;
14. in Catasto Terreni foglio 11, particella 252 (località San Giovanni), qualità seminativo arborato, classe 2, superficie 1.310 m2, reddito dominicale € 21,65, reddito agrario € 10,49, il cui valore di stima è pari ad € 6.733,40;
-l'equivalente monetario dell'importo di € 280.000,00, oggetto di restituzione in virtù della sentenza non definitiva del 2.1.2023 con cui è stata dichiarato la nullità della donazione del
29.5.2018 effettuata con l'emissione di tre assegni circolari dal conto corrente n. 3580 Bpm di
OL intestato al de cuiuis;
-l'importo di € 103.209,74 giacente in data 30.09.2019 sul conto corrente bancario n.
1000/90022 presso Banca Intesa-SanPaolo, cointestato tra il de cuiuis e il coniuge PE
[...]
Il c.t.u. ha, poi, constatato l'esistenza in Catasto anche di due terreni (foglio 15, particella
1237, sub 4: porzione da accertare di fabbricato urbano;
foglio 15, particella 1807, con destinazione ente urbano), i quali, tuttavia, non vanno inclusi nella massa relitta perché meri numeri fittizi che non hanno una consistenza effettiva.
- Pagina 6 - Non sono, poi, emerse donazioni (all'infuori di quelle dichiarate nulle, il cui controvalore è rientrato nella massa), né consta l'esistenza di debiti.
Il valore della massa risulterebbe, pertanto, il seguente € 1.287.547,41.
Sul punto, però, vanno apportate le seguenti precisazioni.
Come emerge ex actis, i beni di cui in via AL RO (dai punti 3 a 10 di cui sopra) risultano in comunione legale dei coniugi ai sensi dell'art. 177 lett. a), indi per cui il valore da conteggiare nel relictum è pari alla metà, ovvero € 308.362,165.
Mentre, poi, la somma di € 280.000,00, oggetto di restituzione in virtù della sentenza non definitiva del 2.1.2023, va presa nella sua totalità (salvo, poi, precisarsi che, da testamento, questi soldi sono attribuiti al coniuge ), dal momento che i soldi di cui alla PE
donazione dichiarata nulla provenivano da conto corrente intestato al solo de cuius (cfr. Cass.
n. 8002/2004: il regime di comunione coniugale di cui all'art. 177 cod. civ. coinvolge i soli acquisti di beni e non inerisce invece alla instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali quelli connessi, ad esempio, all'apertura di un conto corrente bancario nel corso della convivenza coniugale), l'importo di € 103.209,74, giacente sul conto corrente bancario n.
1000/90022 cointestato tra il de cuius e la moglie, va rideterminato alla metà, quindi in €
51.604,87, dal momento che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, oltre nei confronti dei terzi, anche nei rapporti interni, e fa presumere - salvo prova contraria, non data nella specie - la contitolarità dell'oggetto del contratto (Cass. n. 4838/2021).
Più correttamente, quindi, il valore del relictum è pari ad € 927.580,385.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 542, co. 2 c.c., il valore della quota disponibile, così come quello della quota spettante al coniuge, pari entrambi a 1/4, era di € 231.895,096, mentre il valore della quota di riserva spettante ai figli, complessivamente pari ai 2/4, era pari ad €
463.790,192, da dividere in parti eguali tra loro.
Il valore della quota disponibile, spettante da testamento al figlio è pari, Controparte_1 quindi, ad € 231.895,096; il valore della quota di riserva spettante alla moglie PE
è pari ad € 231.895,096; il valore della quota di riserva spettante ai figli
[...] Parte_1
, , è pari
[...] Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ad € 92.758,0385 ciascuno.
Ora, l'attore ha ricevuto per testamento un appartamento sito in Casoria Parte_1
alla via Giordano Bruno n. 6 (Cat., f. P, part. 3611, sub. 1980) - tuttavia uscito dal patrimonio perché venduto a terzi dal de cuius con atto del 9.10.2017 per Notar Persona_6
- Pagina 7 - (Repertorio n. 14725; Raccolta n. 6908) - e un appezzamento di terreno sito in località San
Giovanni (Cat., f. 11, p.lle 250-252) di valore complessivo pari ad € 9.475,60 (€ 2.724,20 +
€ 6.733,40). Tuttavia, di tale bene egli ha ricevuto la sola nuda proprietà, essendo che per testamento l'usufrutto spettava alla madre, il cui valore, secondo la stima fatta dal c.t.u., è pari ad € 7.918,82 (€ 2.284,55 + € 5.634,27). Non ha, poi, ricevuto beni per donazione, che, ai sensi dell'art. 564, co. 2, c.c., deve a sé imputare. Conseguentemente, essendo la quota di riserva a lui spettante pari ad € 92.758,038, egli ha subito una lesione della legittima pari ad €
84.839,218.
- costituito in giudizio per mezzo dell'attrice, coniuge erede, Persona_1 Parte_2
- ha ricevuto per testamento il negozio sito al piano terra di via AL RO in
[...]
OL (Cat., f. 16, part. 1306, sub. 6) di valore di € 177.852,68. Tuttavia, di tale bene egli ha ricevuto la sola nuda proprietà, essendo che per testamento l'usufrutto spettava alla madre, il cui valore, secondo la stima fatta dal c.t.u., è pari ad € 139.383,20. Inoltre, tale bene era in comunione tra il de cuius e il coniuge, indi per cui il reale valore di cui si è disposto è pari alla metà, ovvero € 69.691,60. non ha, poi, ricevuto beni per donazione, che, ai sensi Per_1 dell'art. 564, co. 2, c.c., deve a sé imputare. Conseguentemente, essendo la quota di riserva a lui spettante pari ad € 92.758,038, egli ha subito una lesione della legittima pari ad €
23.066,438.
Il convenuto ha ricevuto per testamento “in quota disponibile” la casa sita Controparte_1
alla via AL RO in OL (Cat., f. 16, part. 1306, sub. 2, 3, 4, 5, 7, 8) di valore complessivo di € 438.871,02 (€ 60.255,00 + € 6.180,00 + € 210.687,02 + € 9.980,07 + €
9.939,50 + € 96.751,86 + € 45.077,57: invero, il sub 5 indicato dal testatore altro non sono che i nuovi sub 10 e sub 11, come reso evidente dalla qualificazione fattane dal de cuius quali
“ufficio”). Tuttavia, di tale bene egli ha ricevuto la sola nuda proprietà, essendo che per testamento l'usufrutto spettava alla madre, il cui valore, secondo la stima fatta dal c.t.u., è pari ad € 343.935,96 (€ 49.813,28 + € 3.157,40 + € 183.208,82 + 74.769,30 + 32.987,16: i sub 7 e
8 non hanno valore di stima in nuda proprietà perché lastrici solari). Inoltre, tale bene era in comunione tra il de cuius e il coniuge, indi per cui il reale valore di cui si è disposto è pari alla metà, ovvero € 171.967,98. non ha, poi, ricevuto beni per donazione, che, ai sensi CP_1 dell'art. 564, co. 2, c.c., deve a sé imputare. Conseguentemente, essendo la quota di riserva a lui spettante pari ad € 92.758,038, egli non ha subito una lesione della legittima.
La convenuta ha ricevuto per testamento il giardino di corso Caudino in Controparte_3
OL (Cat., f. 15, part. 1807), i diritti della CI IA (di cui, però, il c.t.u. non ha
- Pagina 8 - constatato l'esistenza), nonché metà della casa sita al Corso Caudino in OL ai nn. 164,
166, 168 (Cat., f. 15, part. 1237, sub. 8: in realtà sub 7, 9, 10, come reso evidente dalla corrispondenza dei numeri civici), per un valore complessivo di € 161.156,54 (€ 44.157,33 +
€ 11.680,325 + € 89.422,55 + € 15.896,335). Tuttavia, di tali bene egli ha ricevuto la sola nuda proprietà, essendo che per testamento l'usufrutto spettava alla madre, il cui valore, secondo la stima fatta dal c.t.u., è pari ad € 95.566,215 (€ 8.657,725 + € 77.057,36 + €
9.851,13: invero, la part. 1807 non ha valore di nuda proprietà, mentre il valore dei sub 7, 9,
10 va dimezzato, essendone stata attribuita solo metà della nuda proprietà). non ha, CP_3
poi, ricevuto beni per donazione, che, ai sensi dell'art. 564, co. 2, c.c., deve a sé imputare.
Conseguentemente, essendo la quota di riserva a lei spettante pari ad € 92.758,038, ella non ha subito una lesione della legittima.
ha ricevuto per testamento l'altra metà della casa sita al Corso Caudino Controparte_2
in OL ai nn. 164, 166, 168 (Cat., f. 15, part. 1237, sub. 8: in realtà sub 7, 9, 10, come reso evidente dalla corrispondenza dei numeri civici), per un valore complessivo di €
116.999,21. Tuttavia, di tale bene egli ha ricevuto la sola nuda proprietà, essendo che per testamento l'usufrutto spettava alla madre, il cui valore, secondo la stima fatta dal c.t.u., è pari ad € 95.566,215 (€ 8.657,725 + € 77.057,36 + € 9.851,13: invero, il valore dei sub 7, 9, 10 va dimezzato, essendone stata attribuita solo metà della nuda proprietà). non ha, poi, CP_2
ricevuto beni per donazione, che, ai sensi dell'art. 564, co. 2, c.c., deve a sé imputare.
Conseguentemente, essendo la quota di riserva a lei spettante pari ad € 92.758,038, egli non ha subito una lesione della legittima.
Quanto a , ella ha ricevuto per testamento l'usufrutto di tutti i beni immobili Persona_2
(€ 166.628,76), oltre ai beni liquidi presso le banche, quindi € 280.000,00, ritornati nella massa relitta dopo la sentenza non definitiva di nullità della donazione del 29.5.2018, ed €
51.604,87, pari alla metà del saldo di € 103.209,74 giacente sul conto corrente bancario n.
1000/90022 presso Banca Intesa-SanPaolo cointestato con il de cuiuis (l'altra metà era, appunto, già sua), per un totale di € 498.233,63. Tuttavia, non avendo ella avanzato domanda di riduzione e non essendo detta azione a carattere scindibile (Cass. nn. 15706/2020,
23862/2023), nulla va rilevato sul punto.
Alla luce di ciò, mentre la domanda riconvenzionale dei convenuti Controparte_1
e è infondata, la domanda principale è fondata Controparte_3 Controparte_2
esclusivamente nei confronti di e ma non nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
- Pagina 9 - essendo che, da testamento, il supero di quanto ad egli attribuito va a Controparte_1
gravare sulla disponibile.
La riduzione delle disposizioni lesive.
Dovendo, in base agli artt. 554 e 555 c.c., procedersi a riduzione prima delle disposizioni testamentarie e, poi, solo in caso di esaurimento del valore di queste, di quelle donative, va rilevato che il valore dei beni per cui il de cuius ha disposto per testamento (€ 927.580,38) è ampiamente sufficiente a reintegrare gli attori nella lesione (rispettivamente € 84.839,218 ed €
23.066,438) della loro quota (€ 92.758,038).
Ancora, l'art. 554 c.c. recita che le disposizioni testamentarie si riducono nei limiti in cui serve a reintegrare la quota di riserva lesa e l'art. 558 c.c. dispone che la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari, in modo, quindi, da preservare lo stesso rapporto di valore attribuito dal testatore.
A tal fine, va preferita la soluzione richiesta dall'attore, non opposta dai convenuti, la quale, lasciando inalterate le attribuzioni reali e non richiedendo la rimessione della causa sul ruolo per una nuova ctu al fini divisionali (essendovi, sul punto, espressa domanda di divisione sia degli attori che dei convenuti), opera la riduzione sulle somme di danaro attribuite dal testamento al coniuge invero, essendo questa morta, la sua quota ereditaria, Persona_2
andrebbe, poi, comunque ripartita tra gli eredi, di guisa che, per ragioni di economia processuale, è opportuno reintegrare la quota di riserva degli attori prelevandola dal danaro ricevuto dalla piuttosto che ricomporre la comunione ereditaria sulle singole PE
attribuzioni ricevute dai convenuti soccombenti e, poi, ulteriormente procedere a divisione mediante nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Pertanto, la soluzione più agevole è, dagli € 280.000,00 oggetto di restituzione in virtù della sentenza non definitiva del 2.1.2023, attribuire: € 84.839,218 all'attore , € Parte_1
23.066,438 all'attrice quale erede di (salvo, poi, questa Parte_2 Persona_1
dividere il ricavato con altri eventuali eredi del defunto marito) ed € 59.927,116 a CP_1
quale differenza per ragguagliare la disponibile ricevuta per testamento rispetto al
[...]
valore degli altri beni attribuitigli (€ 171.967,98).
Il residuo di € 112.167,228 sarà ripartito tra i coeredi, unitamente alla metà del saldo del conto cointestato di € 51.604,87, all'atto di scioglimento della comunione ereditaria di
Persona_2
- Pagina 10 - Occorre, infine, stante come detto l'espressa domanda sul punto, dividere tra i cinque figli anche l'altra metà del saldo del conto cointestato di € 51.604,87, per un totale di € 10.320,974 ciascuno.
Il governo delle spese processuali.
Le spese di lite tra gli attori e vanno compensate, stante la reciproca Controparte_1
soccombenza, mentre seguono la soccombenza nei rapporti tra gli attori e i convenuti e e si liquidano in base ai parametri di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_5 cui al d.m. n. 147/2014 (scaglione tra € 52.001 ed € 260.000, in quanto nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione della quota di legittima il valore della causa è quello della quota o, come nella specie, del supplemento di quota in contestazione:
Cass. nn. 6675/2012, 195/2020) ai valori medi per le prime tre fasi e minimi per la quarta, consistita in una reiterazione degli scritti introduttivi.
Le spese di ctu si regolano come da dispositivo e si pongono, nei rapporti interni, a carico dei convenuti soccombenti in riduzione.
Va ordinata, ai sensi dell'art. 2652 n. 8, la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dichiara aperta la successione di , nato il [...] ad [...] Persona_3
e deceduto a Benevento l'11.6.2018;
2. dichiara che la successione è regolata dal testamento olografo del 13 ottobre 2009, pubblicato con atto per notar di OL del 7 agosto 2018; Persona_4
3. accoglie la domanda di riduzione di e e, per Parte_1 Persona_1
l'effetto, dichiara l'inefficacia relativa del testamento olografo di cui sopra, nei limiti complessivi della quota di riserva dei legittimari lesi e per quanto detto in parte motiva;
4. rigetta la domanda riconvenzionale di riduzione di Controparte_1 CP_2
e
[...] Controparte_3
5. per l'effetto sub 3), attribuisce a la somma di € 84.839,218, da Parte_1 prelevarsi dagli € 280.000,00 oggetto di restituzione in virtù della sentenza non definitiva del
2.1.2023;
- Pagina 11 - 6. per l'effetto sub 3), attribuisce a , quale erede di Parte_2 Persona_1 la somma di € 23.066,438, da prelevarsi dagli € 280.000,00 oggetto di restituzione in virtù della sentenza non definitiva del 2.1.2023;
7. attribuisce a la somma di € 59.927,116, da prelevarsi dagli € Controparte_1
280.000,00 oggetto di restituzione in virtù della sentenza non definitiva del 2.1.2023, quale differenza per ragguagliare la quota disponibile ricevuta per testamento;
8. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti da R_
;
[...]
9. per l'effetto sub 8), attribuisce la somma di € 10.320,974 ciascuno a Parte_1
, , e;
[...] Parte_3 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
10. compensa le spese di lite tra gli attori e e il Parte_1 Parte_2
convenuto Controparte_1
11. condanna i convenuti , , al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
pagamento, in solido fra loro e in favore degli attori e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che liquida in € 713,00 per esborsi ed € 11.977,00, oltre Iva, Cpa
[...]
e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
12. le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva nei confronti del consulente in base al decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono definitivamente nei rapporti interni a carico dei convenuti e Controparte_2 Controparte_3
13. ordina la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 13.3.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2) dott. AL De Luca Giudice
3) dott. Leonardo Papaleo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 354 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima, vertente
TRA
, c.f. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , quale erede di c.f. , C.F._2 Persona_1 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Giuliano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Benevento alla via Colonnette n. 2
ATTORI
CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E
c.f. , , c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
, , c.f. in proprio e C.F._5 Controparte_3 C.F._6
quali eredi di , c.f. , nonché Persona_2 C.F._7 CP_4
, C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._8 dall'avv. Giuseppe Bello, presso il cui studio in OL (Bn), alla via Dei Fiori n. 6, elettivamente domiciliano
CONVENUTI
- Pagina 1 - ATTORI IN RICONVENZIONALE
Conclusioni: come da note scritte depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In via preliminare, va rammentato che, con sentenza non definitiva del 2.1.2023, questo
Tribunale ha accolto la domanda pregiudiziale degli attori e, per l'effetto, dichiarato la nullità della donazione del 29.5.2018 con cui quale delegato del de cuius Controparte_1
, ebbe a rilasciare tre assegni circolari di € 100.000,00, € 100.000,00 ed € Persona_3
80.000,00 in favore, rispettivamente, di se stesso, di e di Controparte_2 CP
, condannando i medesimi alla restituzione dell'equivalente in favore della massa
[...]
ereditaria.
Contestualmente, la causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza in pari data per verificare la eventuale lesione della quota di riserva di e nonché di Parte_1 Persona_1
e operata dal de cuius Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 R_
con testamento olografo del 13 ottobre 2009, pubblicato con atto per notar
[...] Per_4
di OL del 7 agosto 2018.
[...]
In particolare, con il suddetto lascito il de cuius ha disposto: in favore della moglie PE
dell'usufrutto di tutti i beni mobili e immobili vita sua natural durante, oltre tutti i beni
[...]
liquidi presso le banche;
in favore del figlio , in quota disponibile, della casa sita in CP_1
OL alla via AL RO (Cat., f. 16, part. 1306, sub. 2, 3, 4, 5, 7, 8); in favore del figlio del negozio sito al piano terra del medesimo immobile di via AL RO (Cat., f. 16, Per_1
part. 1306, sub. 6); in favore della figlia , di tutto il giardino di corso Caudino in OL CP_3
(Cat., f. 15, part. 1807), dei diritti della CI IA, nonché di metà della casa sita in
OL al Corso Caudino nn. 164, 166, 168 (Cat., f. 15, part. 1237, sub. 8); in favore del figlio
, dell'altra metà della suddetta casa sita in OL al Corso Caudino nn. 164, 166, 168; CP_2
in favore del figlio , dell'appartamento sito in Casoria alla via Giordano Bruno n. 6 Pt_1
(Cat., f. P, part. 3611, sub. 1980) - poi, tuttavia, venduto dal de cuius con atto del 9.10.2017 per € 155.000,00 - nonché di un appezzamento di terreno sito in località San Giovanni (Cat.,
f. 11, p.lle 252-250).
Il Tribunale osserva.
L'individuazione degli eredi legittimari di . Persona_3
, nato il [...] ad [...] e deceduto a Benevento l'11.6.2018, ha Persona_3
lasciato a sé superstiti:
(moglie, poi deceduta in corso del presente giudizio in data 20.3.2023); Persona_2
- Pagina 2 - (figlio); Parte_1
(figlio, poi deceduto in data 24.2.2019); Persona_1
(figlio); Controparte_1
(figlio); Controparte_2
(figlia). Controparte_3
Pertanto, ai sensi dell'art. 542, co. 2 c.c., ai figli era riservata la metà del patrimonio, da dividere in parti uguali tra loro, mentre al coniuge un quarto di esso.
Sull'ammissibilità dell'azione di riduzione proposta, in via principale, da Parte_1
e (erede di e, in via riconvenzionale, da
[...] Parte_2 Persona_1
e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Va evidenziato che “il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius” (Cass. n.
1357/2017). Ciò, quindi, “non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” (Cass. n. 17926/2020). Pertanto, “l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova (Cass. n.
18199/2020).
Applicando i superiori princìpi al caso di specie, non è revocabile indubbio che tanto la domanda principale quanto quella convenzionale siano ammissibili, avendo entrambe le parti
- Pagina 3 - precisato entro quali limiti sia stata lesa la loro quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata.
Ancora, va dichiarata l'ammissibilità della domanda di riduzione avanzata da Parte_2
la quale, ai sensi dell'art. 557, co. 1, c.c., agisce in qualità di erede di
[...] Per_1
[...]
L'accertamento della lesione della quota di legittima spettante a , Parte_1
e , nonché Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'azione di riduzione da questi proposta.
Al fine di quantificare la lesione della quota legittima spettante a , Parte_1
e , occorre procedere Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 alla ricostituzione dell'asse ereditario di , da valutare al momento Persona_3 dell'apertura della successione.
Occorre procedere, pertanto, ai sensi dell'art. 556 c.c., alla determinazione del relictum, costituito dai beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti, nonché alla riunione fittizia a tale massa dei beni di cui essa ha disposto a titolo di donazione
(eventualmente anche con dispensa dalla collazione, con dispensa dall'imputazione ex se e, financo in favore di non coeredi), secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 c.c. (e, cioè, con riferimento al tempo di apertura della successione).
Sull'asse così formato va calcolata la quota di cui la defunta poteva disporre.
Al riguardo, il c.t.u., ing. , ha ricostruito il valore dell'asse ereditario al Persona_5
momento di apertura della successione di (ovvero alla sua morte) con Persona_3
motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico (“quando il giudice di merito aderisce alla ctu non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto
l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione”: cfr. Cass. nn. 28647/2013), non essendovi validi motivi, quali quelli sottoposti al c.t.u. e cui l'ausiliario ha già ampiamente risposto, per disattendere i risultati cui questi è giunto (cfr. Cass. n. 33742/2022, secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano
- Pagina 4 - implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”), salvo le precisazioni di cui sotto.
In particolare, il relictum è risultato formato dai seguenti beni:
- in OL (Bn), al Corso Caudino:
1. locale di sgombero al piano terra, in Catasto Fabbricati foglio 15, particella 1237, sub 7, categoria A/4, classe 2, consistenza 1 vano, superficie catastale totale 30 m2, superficie catastale totale escluse aree scoperte 29 m2, rendita € 26,86, il cui valore di stima è pari ad €
23.360,65;
2. locale deposito al piano terra, in Catasto Fabbricati foglio 15, particella 1807, categoria
C/2, classe 1, consistenza 124 m2, superficie catastale totale 132 m2, rendita € 224,14, il cui valore di stima è pari ad € 44.157,33;
- in OL (Bn), alla via AL RO snc:
3. locale deposito al piano S1, in Catasto Fabbricati foglio 16, particella 1306, sub 2, categoria C/2, classe 1, consistenza 156 m2, superficie catastale totale 183 m2, rendita €
281,99, il cui valore di stima è pari ad € 60.255,00;
4. autorimessa al piano S1, in Catasto Fabbricati foglio 16, particella 1306, sub 3, categoria
C/6, classe 4, consistenza 16 m2, superficie catastale totale 19 m2, rendita € 50,41, il cui valore di stima è pari ad € 6.180,00;
5. abitazione al piano S1-T-1, in Catasto Fabbricati foglio 16, particella 1306, sub 4, categoria A/2, classe 6, consistenza 8 vani, superficie catastale totale 176 m2, superficie catastale totale escluse aree scoperte 154 m2, rendita € 681,72, il cui valore di stima è pari ad
€ 210.687,02;
6. negozio al piano terra, in Catasto Fabbricati foglio 16, particella 1306, sub 6, categoria
C/1, classe 6, consistenza 108 m2, superficie catastale totale 135 m2, rendita € 1.896,43, il cui valore di stima è pari ad € 177.852,68;
7. lastrico solare al primo piano, in Catasto Fabbricati foglio 16, particella 1306, sub 7, categoria F/5, consistenza 190 m2, il cui valore di stima è pari ad € 9.980,70;
8. lastrico solare al secondo piano, in Catasto Fabbricati foglio 16, particella 1306, sub 8, categoria F/5, consistenza 193 m2, il cui valore di stima è pari ad € 9.939,50;
- Pagina 5 - 9. ufficio al piano terra, in Catasto Fabbricati foglio 16, particella 1306, sub 10, categoria
A/10, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale totale 88 m2, rendita € 659,77, il cui valore di stima è pari ad € 96.751,86;
10. ufficio al piano terra, in Catasto Fabbricati foglio 16, particella 1306, sub 11, categoria
A/10, classe 3, consistenza 2,5 vani, superficie catastale totale 41 m2, rendita € 471,27, il cui valore di stima è pari ad € 45.077,57;
- ad OL (Bn), in Corso Caudino:
11. abitazione ai piani terra, primo e secondo, in Catasto Fabbricati foglio 15, particella
1237, sub 9, categoria A/3, classe 2, consistenza 10 vani, superficie catastale totale 286 m2, superficie catastale totale escluse aree scoperte 275 m2, rendita € 877,98, il cui valore di stima
è pari ad € 178.845,10;
12. ufficio al piano terra, in Catasto Fabbricati foglio 15, particella 1237, sub 10, categoria
A/10, classe 3, consistenza 1,5 vani, superficie catastale totale 31 m2, rendita € 282,76, il cui valore di stima è pari ad € 31.792,67;
-terreni ad OL (Bn):
13. in Catasto Terreni foglio 11, particella 250 (località San Giovanni), qualità bosco ceduo, classe 1, superficie 530 m2, reddito dominicale € 1,23, reddito agrario € 0,16, il cui valore di stima è pari ad € 2.724,20;
14. in Catasto Terreni foglio 11, particella 252 (località San Giovanni), qualità seminativo arborato, classe 2, superficie 1.310 m2, reddito dominicale € 21,65, reddito agrario € 10,49, il cui valore di stima è pari ad € 6.733,40;
-l'equivalente monetario dell'importo di € 280.000,00, oggetto di restituzione in virtù della sentenza non definitiva del 2.1.2023 con cui è stata dichiarato la nullità della donazione del
29.5.2018 effettuata con l'emissione di tre assegni circolari dal conto corrente n. 3580 Bpm di
OL intestato al de cuiuis;
-l'importo di € 103.209,74 giacente in data 30.09.2019 sul conto corrente bancario n.
1000/90022 presso Banca Intesa-SanPaolo, cointestato tra il de cuiuis e il coniuge PE
[...]
Il c.t.u. ha, poi, constatato l'esistenza in Catasto anche di due terreni (foglio 15, particella
1237, sub 4: porzione da accertare di fabbricato urbano;
foglio 15, particella 1807, con destinazione ente urbano), i quali, tuttavia, non vanno inclusi nella massa relitta perché meri numeri fittizi che non hanno una consistenza effettiva.
- Pagina 6 - Non sono, poi, emerse donazioni (all'infuori di quelle dichiarate nulle, il cui controvalore è rientrato nella massa), né consta l'esistenza di debiti.
Il valore della massa risulterebbe, pertanto, il seguente € 1.287.547,41.
Sul punto, però, vanno apportate le seguenti precisazioni.
Come emerge ex actis, i beni di cui in via AL RO (dai punti 3 a 10 di cui sopra) risultano in comunione legale dei coniugi ai sensi dell'art. 177 lett. a), indi per cui il valore da conteggiare nel relictum è pari alla metà, ovvero € 308.362,165.
Mentre, poi, la somma di € 280.000,00, oggetto di restituzione in virtù della sentenza non definitiva del 2.1.2023, va presa nella sua totalità (salvo, poi, precisarsi che, da testamento, questi soldi sono attribuiti al coniuge ), dal momento che i soldi di cui alla PE
donazione dichiarata nulla provenivano da conto corrente intestato al solo de cuius (cfr. Cass.
n. 8002/2004: il regime di comunione coniugale di cui all'art. 177 cod. civ. coinvolge i soli acquisti di beni e non inerisce invece alla instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali quelli connessi, ad esempio, all'apertura di un conto corrente bancario nel corso della convivenza coniugale), l'importo di € 103.209,74, giacente sul conto corrente bancario n.
1000/90022 cointestato tra il de cuius e la moglie, va rideterminato alla metà, quindi in €
51.604,87, dal momento che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, oltre nei confronti dei terzi, anche nei rapporti interni, e fa presumere - salvo prova contraria, non data nella specie - la contitolarità dell'oggetto del contratto (Cass. n. 4838/2021).
Più correttamente, quindi, il valore del relictum è pari ad € 927.580,385.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 542, co. 2 c.c., il valore della quota disponibile, così come quello della quota spettante al coniuge, pari entrambi a 1/4, era di € 231.895,096, mentre il valore della quota di riserva spettante ai figli, complessivamente pari ai 2/4, era pari ad €
463.790,192, da dividere in parti eguali tra loro.
Il valore della quota disponibile, spettante da testamento al figlio è pari, Controparte_1 quindi, ad € 231.895,096; il valore della quota di riserva spettante alla moglie PE
è pari ad € 231.895,096; il valore della quota di riserva spettante ai figli
[...] Parte_1
, , è pari
[...] Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ad € 92.758,0385 ciascuno.
Ora, l'attore ha ricevuto per testamento un appartamento sito in Casoria Parte_1
alla via Giordano Bruno n. 6 (Cat., f. P, part. 3611, sub. 1980) - tuttavia uscito dal patrimonio perché venduto a terzi dal de cuius con atto del 9.10.2017 per Notar Persona_6
- Pagina 7 - (Repertorio n. 14725; Raccolta n. 6908) - e un appezzamento di terreno sito in località San
Giovanni (Cat., f. 11, p.lle 250-252) di valore complessivo pari ad € 9.475,60 (€ 2.724,20 +
€ 6.733,40). Tuttavia, di tale bene egli ha ricevuto la sola nuda proprietà, essendo che per testamento l'usufrutto spettava alla madre, il cui valore, secondo la stima fatta dal c.t.u., è pari ad € 7.918,82 (€ 2.284,55 + € 5.634,27). Non ha, poi, ricevuto beni per donazione, che, ai sensi dell'art. 564, co. 2, c.c., deve a sé imputare. Conseguentemente, essendo la quota di riserva a lui spettante pari ad € 92.758,038, egli ha subito una lesione della legittima pari ad €
84.839,218.
- costituito in giudizio per mezzo dell'attrice, coniuge erede, Persona_1 Parte_2
- ha ricevuto per testamento il negozio sito al piano terra di via AL RO in
[...]
OL (Cat., f. 16, part. 1306, sub. 6) di valore di € 177.852,68. Tuttavia, di tale bene egli ha ricevuto la sola nuda proprietà, essendo che per testamento l'usufrutto spettava alla madre, il cui valore, secondo la stima fatta dal c.t.u., è pari ad € 139.383,20. Inoltre, tale bene era in comunione tra il de cuius e il coniuge, indi per cui il reale valore di cui si è disposto è pari alla metà, ovvero € 69.691,60. non ha, poi, ricevuto beni per donazione, che, ai sensi Per_1 dell'art. 564, co. 2, c.c., deve a sé imputare. Conseguentemente, essendo la quota di riserva a lui spettante pari ad € 92.758,038, egli ha subito una lesione della legittima pari ad €
23.066,438.
Il convenuto ha ricevuto per testamento “in quota disponibile” la casa sita Controparte_1
alla via AL RO in OL (Cat., f. 16, part. 1306, sub. 2, 3, 4, 5, 7, 8) di valore complessivo di € 438.871,02 (€ 60.255,00 + € 6.180,00 + € 210.687,02 + € 9.980,07 + €
9.939,50 + € 96.751,86 + € 45.077,57: invero, il sub 5 indicato dal testatore altro non sono che i nuovi sub 10 e sub 11, come reso evidente dalla qualificazione fattane dal de cuius quali
“ufficio”). Tuttavia, di tale bene egli ha ricevuto la sola nuda proprietà, essendo che per testamento l'usufrutto spettava alla madre, il cui valore, secondo la stima fatta dal c.t.u., è pari ad € 343.935,96 (€ 49.813,28 + € 3.157,40 + € 183.208,82 + 74.769,30 + 32.987,16: i sub 7 e
8 non hanno valore di stima in nuda proprietà perché lastrici solari). Inoltre, tale bene era in comunione tra il de cuius e il coniuge, indi per cui il reale valore di cui si è disposto è pari alla metà, ovvero € 171.967,98. non ha, poi, ricevuto beni per donazione, che, ai sensi CP_1 dell'art. 564, co. 2, c.c., deve a sé imputare. Conseguentemente, essendo la quota di riserva a lui spettante pari ad € 92.758,038, egli non ha subito una lesione della legittima.
La convenuta ha ricevuto per testamento il giardino di corso Caudino in Controparte_3
OL (Cat., f. 15, part. 1807), i diritti della CI IA (di cui, però, il c.t.u. non ha
- Pagina 8 - constatato l'esistenza), nonché metà della casa sita al Corso Caudino in OL ai nn. 164,
166, 168 (Cat., f. 15, part. 1237, sub. 8: in realtà sub 7, 9, 10, come reso evidente dalla corrispondenza dei numeri civici), per un valore complessivo di € 161.156,54 (€ 44.157,33 +
€ 11.680,325 + € 89.422,55 + € 15.896,335). Tuttavia, di tali bene egli ha ricevuto la sola nuda proprietà, essendo che per testamento l'usufrutto spettava alla madre, il cui valore, secondo la stima fatta dal c.t.u., è pari ad € 95.566,215 (€ 8.657,725 + € 77.057,36 + €
9.851,13: invero, la part. 1807 non ha valore di nuda proprietà, mentre il valore dei sub 7, 9,
10 va dimezzato, essendone stata attribuita solo metà della nuda proprietà). non ha, CP_3
poi, ricevuto beni per donazione, che, ai sensi dell'art. 564, co. 2, c.c., deve a sé imputare.
Conseguentemente, essendo la quota di riserva a lei spettante pari ad € 92.758,038, ella non ha subito una lesione della legittima.
ha ricevuto per testamento l'altra metà della casa sita al Corso Caudino Controparte_2
in OL ai nn. 164, 166, 168 (Cat., f. 15, part. 1237, sub. 8: in realtà sub 7, 9, 10, come reso evidente dalla corrispondenza dei numeri civici), per un valore complessivo di €
116.999,21. Tuttavia, di tale bene egli ha ricevuto la sola nuda proprietà, essendo che per testamento l'usufrutto spettava alla madre, il cui valore, secondo la stima fatta dal c.t.u., è pari ad € 95.566,215 (€ 8.657,725 + € 77.057,36 + € 9.851,13: invero, il valore dei sub 7, 9, 10 va dimezzato, essendone stata attribuita solo metà della nuda proprietà). non ha, poi, CP_2
ricevuto beni per donazione, che, ai sensi dell'art. 564, co. 2, c.c., deve a sé imputare.
Conseguentemente, essendo la quota di riserva a lei spettante pari ad € 92.758,038, egli non ha subito una lesione della legittima.
Quanto a , ella ha ricevuto per testamento l'usufrutto di tutti i beni immobili Persona_2
(€ 166.628,76), oltre ai beni liquidi presso le banche, quindi € 280.000,00, ritornati nella massa relitta dopo la sentenza non definitiva di nullità della donazione del 29.5.2018, ed €
51.604,87, pari alla metà del saldo di € 103.209,74 giacente sul conto corrente bancario n.
1000/90022 presso Banca Intesa-SanPaolo cointestato con il de cuiuis (l'altra metà era, appunto, già sua), per un totale di € 498.233,63. Tuttavia, non avendo ella avanzato domanda di riduzione e non essendo detta azione a carattere scindibile (Cass. nn. 15706/2020,
23862/2023), nulla va rilevato sul punto.
Alla luce di ciò, mentre la domanda riconvenzionale dei convenuti Controparte_1
e è infondata, la domanda principale è fondata Controparte_3 Controparte_2
esclusivamente nei confronti di e ma non nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
- Pagina 9 - essendo che, da testamento, il supero di quanto ad egli attribuito va a Controparte_1
gravare sulla disponibile.
La riduzione delle disposizioni lesive.
Dovendo, in base agli artt. 554 e 555 c.c., procedersi a riduzione prima delle disposizioni testamentarie e, poi, solo in caso di esaurimento del valore di queste, di quelle donative, va rilevato che il valore dei beni per cui il de cuius ha disposto per testamento (€ 927.580,38) è ampiamente sufficiente a reintegrare gli attori nella lesione (rispettivamente € 84.839,218 ed €
23.066,438) della loro quota (€ 92.758,038).
Ancora, l'art. 554 c.c. recita che le disposizioni testamentarie si riducono nei limiti in cui serve a reintegrare la quota di riserva lesa e l'art. 558 c.c. dispone che la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari, in modo, quindi, da preservare lo stesso rapporto di valore attribuito dal testatore.
A tal fine, va preferita la soluzione richiesta dall'attore, non opposta dai convenuti, la quale, lasciando inalterate le attribuzioni reali e non richiedendo la rimessione della causa sul ruolo per una nuova ctu al fini divisionali (essendovi, sul punto, espressa domanda di divisione sia degli attori che dei convenuti), opera la riduzione sulle somme di danaro attribuite dal testamento al coniuge invero, essendo questa morta, la sua quota ereditaria, Persona_2
andrebbe, poi, comunque ripartita tra gli eredi, di guisa che, per ragioni di economia processuale, è opportuno reintegrare la quota di riserva degli attori prelevandola dal danaro ricevuto dalla piuttosto che ricomporre la comunione ereditaria sulle singole PE
attribuzioni ricevute dai convenuti soccombenti e, poi, ulteriormente procedere a divisione mediante nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Pertanto, la soluzione più agevole è, dagli € 280.000,00 oggetto di restituzione in virtù della sentenza non definitiva del 2.1.2023, attribuire: € 84.839,218 all'attore , € Parte_1
23.066,438 all'attrice quale erede di (salvo, poi, questa Parte_2 Persona_1
dividere il ricavato con altri eventuali eredi del defunto marito) ed € 59.927,116 a CP_1
quale differenza per ragguagliare la disponibile ricevuta per testamento rispetto al
[...]
valore degli altri beni attribuitigli (€ 171.967,98).
Il residuo di € 112.167,228 sarà ripartito tra i coeredi, unitamente alla metà del saldo del conto cointestato di € 51.604,87, all'atto di scioglimento della comunione ereditaria di
Persona_2
- Pagina 10 - Occorre, infine, stante come detto l'espressa domanda sul punto, dividere tra i cinque figli anche l'altra metà del saldo del conto cointestato di € 51.604,87, per un totale di € 10.320,974 ciascuno.
Il governo delle spese processuali.
Le spese di lite tra gli attori e vanno compensate, stante la reciproca Controparte_1
soccombenza, mentre seguono la soccombenza nei rapporti tra gli attori e i convenuti e e si liquidano in base ai parametri di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_5 cui al d.m. n. 147/2014 (scaglione tra € 52.001 ed € 260.000, in quanto nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione della quota di legittima il valore della causa è quello della quota o, come nella specie, del supplemento di quota in contestazione:
Cass. nn. 6675/2012, 195/2020) ai valori medi per le prime tre fasi e minimi per la quarta, consistita in una reiterazione degli scritti introduttivi.
Le spese di ctu si regolano come da dispositivo e si pongono, nei rapporti interni, a carico dei convenuti soccombenti in riduzione.
Va ordinata, ai sensi dell'art. 2652 n. 8, la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dichiara aperta la successione di , nato il [...] ad [...] Persona_3
e deceduto a Benevento l'11.6.2018;
2. dichiara che la successione è regolata dal testamento olografo del 13 ottobre 2009, pubblicato con atto per notar di OL del 7 agosto 2018; Persona_4
3. accoglie la domanda di riduzione di e e, per Parte_1 Persona_1
l'effetto, dichiara l'inefficacia relativa del testamento olografo di cui sopra, nei limiti complessivi della quota di riserva dei legittimari lesi e per quanto detto in parte motiva;
4. rigetta la domanda riconvenzionale di riduzione di Controparte_1 CP_2
e
[...] Controparte_3
5. per l'effetto sub 3), attribuisce a la somma di € 84.839,218, da Parte_1 prelevarsi dagli € 280.000,00 oggetto di restituzione in virtù della sentenza non definitiva del
2.1.2023;
- Pagina 11 - 6. per l'effetto sub 3), attribuisce a , quale erede di Parte_2 Persona_1 la somma di € 23.066,438, da prelevarsi dagli € 280.000,00 oggetto di restituzione in virtù della sentenza non definitiva del 2.1.2023;
7. attribuisce a la somma di € 59.927,116, da prelevarsi dagli € Controparte_1
280.000,00 oggetto di restituzione in virtù della sentenza non definitiva del 2.1.2023, quale differenza per ragguagliare la quota disponibile ricevuta per testamento;
8. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti da R_
;
[...]
9. per l'effetto sub 8), attribuisce la somma di € 10.320,974 ciascuno a Parte_1
, , e;
[...] Parte_3 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
10. compensa le spese di lite tra gli attori e e il Parte_1 Parte_2
convenuto Controparte_1
11. condanna i convenuti , , al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
pagamento, in solido fra loro e in favore degli attori e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che liquida in € 713,00 per esborsi ed € 11.977,00, oltre Iva, Cpa
[...]
e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
12. le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva nei confronti del consulente in base al decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono definitivamente nei rapporti interni a carico dei convenuti e Controparte_2 Controparte_3
13. ordina la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 13.3.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 12 -