Articolo 3 della Legge 26 giugno 1959, n. 474
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 agosto 1959
Art. 3.
L'erogazione del contributo e' subordinata alla espressa condizione che il relativo importo sia dall'Azienda autonoma di cura devoluto all'esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale e alle iniziative rivolte a rendere piu' confortevole il centro di cura.
Entrata in vigore il 1 agosto 1959