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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/10/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2722/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
EN CO Presidente rel. Alessandra ARCERI Consigliere Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 2722/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
.F. Parte_3 C.F._3
C.F. Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA POSILLIPO N. 69/20 NAPOLI presso lo studio dell'avv. MADONNA GIANCARLO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SAN MAURILIO 20 MILANO presso lo studio dell'avv. DE CRESCENZO ENRICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA
pagina 1 di 5 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3584/2023 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte appellante: “Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3584/2023 emessa dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 04.05.2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario repertorio n.°55326, Raccolta n. 7556 per notaio dott. , notaio in Roma e ciò per le norme Persona_1 meglio viste e ritenute e per l'effetto condannare in persona del Controparte_1
L.R.P.T. alla restituzione della somma di € 38.059,87 e di € 60.280,47 oltre interessi e spese accessorie. Conseguentemente condannare in persona Controparte_1 del L.R.P.T al risarcimento del danno anche morale subito dai Sigg.ri Parte_1 in proprio e n.q. di erede di e Persona_2 Parte_5 nella misura che l'adito G.I. riterrà congrua oltre interessi e Parte_2 svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 282 c.p.c.”. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, nonchè IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al Procuratore anticipatario”.
per parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita contrariis reiectis: 1) In via del tutto preliminare ed assorbente: dichiarare tardivo ed inammissibile l'appello. 2) in via preliminare ma subordinata: dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 cpc e comunque ex-art. 348 bis cpc essendo l'impugnazione manifestamente infondata;
In subordine e nel merito: rigettare il proposto appello in quanto in ogni caso interamente infondato in fatto e diritto, generico ed indimostrato. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha riguardato le posizioni di in proprio e quale coerede Parte_1 di nonché e nella loro qualità di Persona_2 Pt_4 Pt_2 Parte_6 coeredi, nei confronti di . Controparte_1
Gli attori hanno convenuto l'istituto di credito al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme pagate in relazione a due contratti di mutuo, stipulati in data 23/11/2005 e in data 6/2/2006, e di cui avevano corrisposto regolarmente le rate di entrambi i rapporti. Gli attori hanno eccepito che entrambi i contratti di mutuo erano viziati dalla pattuizione di interessi usurari e che la banca doveva restituire le somme corrisposte indebitamente. Si era ritualmente costituita in giudizio la contestando Controparte_1
pagina 2 di 5 quanto dedotto dagli attori.
Il Tribunale di Milano ha rigettato le domande degli attori e li ha condannati a rifondere alla banca, in via tra di loro solidale, le spese di lite.
e nelle qualità in Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_6 precedenza menzionate, hanno interposto appello insistendo per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado e che, per maggior chiarezza, vengono di seguito riportate: “ Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario repertorio n.°55326, Raccolta n. 7556 per notaio dott. , notaio in Roma e ciò per Persona_1 le norme meglio viste e ritenute e per l'effetto condannare in Controparte_1 persona del L.R.P.T. alla restituzione della somma di € 38.059,87 e di € 60.280,47 oltre interessi e spese accessorie. Conseguentemente condannare Controparte_1 in persona del L.R.P.T al risarcimento del danno anche morale subito dai Sigg.ri in proprio e n.q. di erede di Parte_1 Persona_2 Parte_5
e nella misura che l'adito G.I. riterrà congrua oltre interessi e
[...] Parte_2 svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 282 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita concludendo come in Controparte_1 epigrafe trascritto.
La richiesta inibitoria ex art. 283 cpc è stata disattesa.
Con atto del 19/3/2024 il difensore costituito ha dato atto della rinuncia al mandato da parte di , da e da che non si sono Parte_1 Parte_5 Parte_2 costituiti con altro difensore.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa, depositate dalle parti le note e gli atti difensivi, è stata discussa all'odierna Camera di Consiglio e decisa dalla Corte nella composizione in epigrafe riportata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La banca appellata, in via preliminare, ha sostenuto che l'appello sia tardivo e, quindi, inammissibile. Assume che la sentenza impugnata risulta notificata in Controparte_1 data 10/5/2023, mentre l'appello è stato notificato solo il 5/10/2023 e, dunque, oltre il termine di sei mesi previsto, come per il caso oggetto di esame, per l'impugnazione in assenza di notifica. Parte appellante si è opposta invocando il principio per cui la notifica della sentenza, finalizzata a far decorrere il termine per l'impugnazione, “deve essere in modo univoco rivolta a tal fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario”. A sostegno dell'argomentazione difensiva ha fatto rinvio alla sentenza n. 20866/2020 e pagina 3 di 5 all' ordinanza n. 1717/2020 delle ss.uu. della Suprema Corte, concludendo nei seguenti termini: “Orbene nella fattispecie in esame, e più precisamente dalla relazione di notifica, non si rinviene alcuna esplicita dichiarazione di voler notificare la suddetta sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione della stessa;
motivo per cui deve ritenersi ammissibile l'appello proposto nel termine ordinario di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza suddetta”.
L'eccezione, formulata dalla banca appellata in via preliminare, è fondata e merita accoglimento, in quanto:
- le ss.uu. con la prima pronuncia citata hanno pronunciato il seguente principio di diritto: «A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza».
- il contrasto giurisprudenziale posto al vaglio delle ss.uu. ha riguardato l'idoneità,
o meno a far decorrere il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ. della notifica della sentenza di primo grado, effettuata ad una pubblica amministrazione presso la sua sede, quando il luogo sia anche sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio e se la mancata indicazione nell'atto notificato del difensore, che ha assistito l'amministrazione, sia “surrogata dalla circostanza che il nominativo del difensore risulti dall'epigrafe della sentenza notificata”( cfr. relazioni collegate);
- la pronuncia ha riguardato la notifica ad un ente pubblico rappresentato dall'avvocatura interna e, dunque, una fattispecie del tutto diversa da quella per cui si procede;
pagina 4 di 5 - anche la seconda pronuncia ha riguardato un'ipotesi non sovrapponibile a quella interessata al presente contenzioso.
L'accertata tardività dell'impugnazione determina l'inammissibilità dell'appello ed è ostativa per la Corte all'esame dei motivi di appello proposti.
All'esito del giudizio consegue la condanna degli appellanti, in via solidale, al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo. La liquidazione tiene conto dei parametri medi dello scaglione di riferimento ex DM n. 147/2022, causa indeterminabile complessità bassa data dalla natura della controversia, per tutte le fasi esclusa quella istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa, così dispone:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da da Parte_1 da e da Parte_2 Parte_3 Parte_4 avverso la sentenza n. n. 3584/2023 del Tribunale di Milano;
2. condanna gli appellanti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di parte appellata, in € 6.946,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 16/4/2025
Il Presidente estensore EN Baccolini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
EN CO Presidente rel. Alessandra ARCERI Consigliere Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 2722/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
.F. Parte_3 C.F._3
C.F. Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA POSILLIPO N. 69/20 NAPOLI presso lo studio dell'avv. MADONNA GIANCARLO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SAN MAURILIO 20 MILANO presso lo studio dell'avv. DE CRESCENZO ENRICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA
pagina 1 di 5 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3584/2023 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte appellante: “Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3584/2023 emessa dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 04.05.2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario repertorio n.°55326, Raccolta n. 7556 per notaio dott. , notaio in Roma e ciò per le norme Persona_1 meglio viste e ritenute e per l'effetto condannare in persona del Controparte_1
L.R.P.T. alla restituzione della somma di € 38.059,87 e di € 60.280,47 oltre interessi e spese accessorie. Conseguentemente condannare in persona Controparte_1 del L.R.P.T al risarcimento del danno anche morale subito dai Sigg.ri Parte_1 in proprio e n.q. di erede di e Persona_2 Parte_5 nella misura che l'adito G.I. riterrà congrua oltre interessi e Parte_2 svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 282 c.p.c.”. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, nonchè IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al Procuratore anticipatario”.
per parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita contrariis reiectis: 1) In via del tutto preliminare ed assorbente: dichiarare tardivo ed inammissibile l'appello. 2) in via preliminare ma subordinata: dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 cpc e comunque ex-art. 348 bis cpc essendo l'impugnazione manifestamente infondata;
In subordine e nel merito: rigettare il proposto appello in quanto in ogni caso interamente infondato in fatto e diritto, generico ed indimostrato. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha riguardato le posizioni di in proprio e quale coerede Parte_1 di nonché e nella loro qualità di Persona_2 Pt_4 Pt_2 Parte_6 coeredi, nei confronti di . Controparte_1
Gli attori hanno convenuto l'istituto di credito al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme pagate in relazione a due contratti di mutuo, stipulati in data 23/11/2005 e in data 6/2/2006, e di cui avevano corrisposto regolarmente le rate di entrambi i rapporti. Gli attori hanno eccepito che entrambi i contratti di mutuo erano viziati dalla pattuizione di interessi usurari e che la banca doveva restituire le somme corrisposte indebitamente. Si era ritualmente costituita in giudizio la contestando Controparte_1
pagina 2 di 5 quanto dedotto dagli attori.
Il Tribunale di Milano ha rigettato le domande degli attori e li ha condannati a rifondere alla banca, in via tra di loro solidale, le spese di lite.
e nelle qualità in Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_6 precedenza menzionate, hanno interposto appello insistendo per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado e che, per maggior chiarezza, vengono di seguito riportate: “ Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario repertorio n.°55326, Raccolta n. 7556 per notaio dott. , notaio in Roma e ciò per Persona_1 le norme meglio viste e ritenute e per l'effetto condannare in Controparte_1 persona del L.R.P.T. alla restituzione della somma di € 38.059,87 e di € 60.280,47 oltre interessi e spese accessorie. Conseguentemente condannare Controparte_1 in persona del L.R.P.T al risarcimento del danno anche morale subito dai Sigg.ri in proprio e n.q. di erede di Parte_1 Persona_2 Parte_5
e nella misura che l'adito G.I. riterrà congrua oltre interessi e
[...] Parte_2 svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 282 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita concludendo come in Controparte_1 epigrafe trascritto.
La richiesta inibitoria ex art. 283 cpc è stata disattesa.
Con atto del 19/3/2024 il difensore costituito ha dato atto della rinuncia al mandato da parte di , da e da che non si sono Parte_1 Parte_5 Parte_2 costituiti con altro difensore.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa, depositate dalle parti le note e gli atti difensivi, è stata discussa all'odierna Camera di Consiglio e decisa dalla Corte nella composizione in epigrafe riportata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La banca appellata, in via preliminare, ha sostenuto che l'appello sia tardivo e, quindi, inammissibile. Assume che la sentenza impugnata risulta notificata in Controparte_1 data 10/5/2023, mentre l'appello è stato notificato solo il 5/10/2023 e, dunque, oltre il termine di sei mesi previsto, come per il caso oggetto di esame, per l'impugnazione in assenza di notifica. Parte appellante si è opposta invocando il principio per cui la notifica della sentenza, finalizzata a far decorrere il termine per l'impugnazione, “deve essere in modo univoco rivolta a tal fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario”. A sostegno dell'argomentazione difensiva ha fatto rinvio alla sentenza n. 20866/2020 e pagina 3 di 5 all' ordinanza n. 1717/2020 delle ss.uu. della Suprema Corte, concludendo nei seguenti termini: “Orbene nella fattispecie in esame, e più precisamente dalla relazione di notifica, non si rinviene alcuna esplicita dichiarazione di voler notificare la suddetta sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione della stessa;
motivo per cui deve ritenersi ammissibile l'appello proposto nel termine ordinario di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza suddetta”.
L'eccezione, formulata dalla banca appellata in via preliminare, è fondata e merita accoglimento, in quanto:
- le ss.uu. con la prima pronuncia citata hanno pronunciato il seguente principio di diritto: «A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza».
- il contrasto giurisprudenziale posto al vaglio delle ss.uu. ha riguardato l'idoneità,
o meno a far decorrere il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ. della notifica della sentenza di primo grado, effettuata ad una pubblica amministrazione presso la sua sede, quando il luogo sia anche sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio e se la mancata indicazione nell'atto notificato del difensore, che ha assistito l'amministrazione, sia “surrogata dalla circostanza che il nominativo del difensore risulti dall'epigrafe della sentenza notificata”( cfr. relazioni collegate);
- la pronuncia ha riguardato la notifica ad un ente pubblico rappresentato dall'avvocatura interna e, dunque, una fattispecie del tutto diversa da quella per cui si procede;
pagina 4 di 5 - anche la seconda pronuncia ha riguardato un'ipotesi non sovrapponibile a quella interessata al presente contenzioso.
L'accertata tardività dell'impugnazione determina l'inammissibilità dell'appello ed è ostativa per la Corte all'esame dei motivi di appello proposti.
All'esito del giudizio consegue la condanna degli appellanti, in via solidale, al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo. La liquidazione tiene conto dei parametri medi dello scaglione di riferimento ex DM n. 147/2022, causa indeterminabile complessità bassa data dalla natura della controversia, per tutte le fasi esclusa quella istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa, così dispone:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da da Parte_1 da e da Parte_2 Parte_3 Parte_4 avverso la sentenza n. n. 3584/2023 del Tribunale di Milano;
2. condanna gli appellanti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di parte appellata, in € 6.946,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 16/4/2025
Il Presidente estensore EN Baccolini
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