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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 24/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 260/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 260/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. , nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a Savogna d'Isonzo – fraz. San Michele del Carso (GO), Via Cotici n. 19,
e
(C.F. , nato il [...] a Parte_2 C.F._2
Gorizia e residente a Savogna d'Isonzo – fraz. San Michele del Carso (GO), Via Cotici n. 19, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GRASSI STEFANO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1) i coniugi e vivranno separatamente, nel luogo che riterranno Pt_1 Parte_2 opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto. A tal proposito, si precisa che il Sig.
[...]
ha già lasciato la casa coniugale sita a Savogna d'Isonzo – fraz. San Michele del Parte_2
Carso (GO), Via Cotici n. 19, cap. 34070;
1 2) le parti concordano che la casa coniugale sita a Savogna d'Isonzo – fraz. San Michele del
Carso (GO), Via Cotici n. 19, cap. 34070, di proprietà esclusiva della sig.ra (doc. 4), Pt_1 rimarrà nella disponibilità di quest'ultima; Per 3) i figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori (affidamento Per_1 condiviso), con collocazione prevalente presso la madre;
4) il padre potrà far visita ai figli minori quando vorrà, compatibilmente con gli impegni e i desideri degli stessi e, quantomeno, a fine settimana alterni, oltre a due / tre giornate infrasettimanali, stabilite di comune accordo fra i genitori, con orari da concordare anche telefonicamente o tramite scambio di messaggi (tra cui WhatsApp o altri mezzi equipollenti), che terranno conto anche degli impegni lavorativi dei genitori. I coniugi concordano che i minori pernotteranno presso la casa paterna ogni qualvolta manifesteranno la volontà e il desiderio di dormire dal padre, tenendo conto, comunque, degli impegni scolastici e non, dei minori e degli impegni lavorativi del padre. I figli trascorreranno, con ciascun genitore, per un periodo anche non continuativo, metà delle vacanze invernali, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. I minori trascorreranno, con ciascun genitore, per un periodo anche non continuativo, metà delle vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni Per lavorativi di quest'ultimi nonché quelli extrascolastici dei minori. Inoltre, e Per_1 trascorreranno le festività e/o le ricorrenze (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Primo dell'anno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, ecc.) ad anni alterni con i rispettivi genitori. Infine, ai sensi ex art. 473 bis. 12, ultimo comma c.p.c., si allega il piano genitoriale sottoscritto da entrambi i genitori (doc. 5) per disciplinare le vacanze estive e quelle invernali dei minori, le festività, i compleanni, ecc. indicando gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola nonché le attività extrascolastiche ecc.; Per
5) per gli spostamenti all'estero dei figli e , la madre e/o il padre dovrà Per_1 preventivamente avvisare l'altro genitore, ad accezione per i paesi confinanti vicini, come, ad esempio, la Slovenia;
Per
6) il sig. contribuirà al mantenimento dei figli , nella misura Pt_2 Parte_2 Per_1 complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlio) che verranno versati entro ogni 10 del mese tramite bonifico bancario, sul conto corrente che verrà indicato dalla Sig.ra Tale Pt_1 importo mensile verrà rivalutato annualmente, secondo gli indici ISTAT;
7) i genitori pattuiscono che le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo quanto riportato e prescritto dal Protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Gorizia sulle spese straordinarie relative alla prole dell'01.06.2016;
2 8) le parti concordo che l'erogazione, da parte dell dell'assegno Unico Universale CP_1
Per per i figli sarà richiesto integralmente dalla Sig.ra Per_1 Pt_1
9) i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni riguardanti l'istruzione,
l'educazione e la salute dei figli, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali;
10) i sigg.ri e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto Pt_1 Parte_2
Per e della carta di d'identità, valida anche per l'espatrio, per i figli;
Per_1
11) l'autovettura Golf targata CK705RY (doc. 6), intestata alla sig.ra rimane in Pt_1 proprietà e nella disponibilità della sig.ra la quale si occuperà di tutte le relative spese Pt_1
(bollo, assicurazione, ecc.), comprese quelle di manutenzione;
mentre l'autovettura Skoda
Octavia del 2015 (doc.7), intestata al sig. , rimane in proprietà e nella Parte_2 disponibilità di quest'ultimo, il quale si occuperà di tutte le relative spese (bollo, assicurazione, ecc.), comprese le spese di manutenzione;
12) i coniugi si dichiarano e si riconoscono reciprocamente economicamente autosufficienti e nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
13) le parti convengo che, a richiesta del sig. , la sig.ra si impegna a Parte_2 Pt_1 rinvenire un garante sostitutivo al marito per il mutuo acceso della stessa per l'acquisto dell'immobile sito Savogna d'Isonzo – fraz. San Michele del Carso (GO), Via Cotici n. 19, cap. 34070;
14) le parti dichiarano, inoltre, risolte pacificamente tutte le altre questioni patrimoniali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/01/2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio in data 4/10/2008 a Sagrado (GO)
[...]
(Registri degli atti di Matrimonio dello stesso Comune dell'anno 2008, al numero 5, parte 2, serie C) nel corso del quale sono nati i figli (nato a Persona_3
Monfalcone 2/11/2009) e (nata a [...] il [...]), Persona_4 hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 20/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sagrado, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 20/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 260/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. , nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a Savogna d'Isonzo – fraz. San Michele del Carso (GO), Via Cotici n. 19,
e
(C.F. , nato il [...] a Parte_2 C.F._2
Gorizia e residente a Savogna d'Isonzo – fraz. San Michele del Carso (GO), Via Cotici n. 19, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GRASSI STEFANO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1) i coniugi e vivranno separatamente, nel luogo che riterranno Pt_1 Parte_2 opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto. A tal proposito, si precisa che il Sig.
[...]
ha già lasciato la casa coniugale sita a Savogna d'Isonzo – fraz. San Michele del Parte_2
Carso (GO), Via Cotici n. 19, cap. 34070;
1 2) le parti concordano che la casa coniugale sita a Savogna d'Isonzo – fraz. San Michele del
Carso (GO), Via Cotici n. 19, cap. 34070, di proprietà esclusiva della sig.ra (doc. 4), Pt_1 rimarrà nella disponibilità di quest'ultima; Per 3) i figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori (affidamento Per_1 condiviso), con collocazione prevalente presso la madre;
4) il padre potrà far visita ai figli minori quando vorrà, compatibilmente con gli impegni e i desideri degli stessi e, quantomeno, a fine settimana alterni, oltre a due / tre giornate infrasettimanali, stabilite di comune accordo fra i genitori, con orari da concordare anche telefonicamente o tramite scambio di messaggi (tra cui WhatsApp o altri mezzi equipollenti), che terranno conto anche degli impegni lavorativi dei genitori. I coniugi concordano che i minori pernotteranno presso la casa paterna ogni qualvolta manifesteranno la volontà e il desiderio di dormire dal padre, tenendo conto, comunque, degli impegni scolastici e non, dei minori e degli impegni lavorativi del padre. I figli trascorreranno, con ciascun genitore, per un periodo anche non continuativo, metà delle vacanze invernali, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. I minori trascorreranno, con ciascun genitore, per un periodo anche non continuativo, metà delle vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni Per lavorativi di quest'ultimi nonché quelli extrascolastici dei minori. Inoltre, e Per_1 trascorreranno le festività e/o le ricorrenze (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Primo dell'anno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, ecc.) ad anni alterni con i rispettivi genitori. Infine, ai sensi ex art. 473 bis. 12, ultimo comma c.p.c., si allega il piano genitoriale sottoscritto da entrambi i genitori (doc. 5) per disciplinare le vacanze estive e quelle invernali dei minori, le festività, i compleanni, ecc. indicando gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola nonché le attività extrascolastiche ecc.; Per
5) per gli spostamenti all'estero dei figli e , la madre e/o il padre dovrà Per_1 preventivamente avvisare l'altro genitore, ad accezione per i paesi confinanti vicini, come, ad esempio, la Slovenia;
Per
6) il sig. contribuirà al mantenimento dei figli , nella misura Pt_2 Parte_2 Per_1 complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlio) che verranno versati entro ogni 10 del mese tramite bonifico bancario, sul conto corrente che verrà indicato dalla Sig.ra Tale Pt_1 importo mensile verrà rivalutato annualmente, secondo gli indici ISTAT;
7) i genitori pattuiscono che le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo quanto riportato e prescritto dal Protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Gorizia sulle spese straordinarie relative alla prole dell'01.06.2016;
2 8) le parti concordo che l'erogazione, da parte dell dell'assegno Unico Universale CP_1
Per per i figli sarà richiesto integralmente dalla Sig.ra Per_1 Pt_1
9) i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni riguardanti l'istruzione,
l'educazione e la salute dei figli, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali;
10) i sigg.ri e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto Pt_1 Parte_2
Per e della carta di d'identità, valida anche per l'espatrio, per i figli;
Per_1
11) l'autovettura Golf targata CK705RY (doc. 6), intestata alla sig.ra rimane in Pt_1 proprietà e nella disponibilità della sig.ra la quale si occuperà di tutte le relative spese Pt_1
(bollo, assicurazione, ecc.), comprese quelle di manutenzione;
mentre l'autovettura Skoda
Octavia del 2015 (doc.7), intestata al sig. , rimane in proprietà e nella Parte_2 disponibilità di quest'ultimo, il quale si occuperà di tutte le relative spese (bollo, assicurazione, ecc.), comprese le spese di manutenzione;
12) i coniugi si dichiarano e si riconoscono reciprocamente economicamente autosufficienti e nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
13) le parti convengo che, a richiesta del sig. , la sig.ra si impegna a Parte_2 Pt_1 rinvenire un garante sostitutivo al marito per il mutuo acceso della stessa per l'acquisto dell'immobile sito Savogna d'Isonzo – fraz. San Michele del Carso (GO), Via Cotici n. 19, cap. 34070;
14) le parti dichiarano, inoltre, risolte pacificamente tutte le altre questioni patrimoniali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/01/2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio in data 4/10/2008 a Sagrado (GO)
[...]
(Registri degli atti di Matrimonio dello stesso Comune dell'anno 2008, al numero 5, parte 2, serie C) nel corso del quale sono nati i figli (nato a Persona_3
Monfalcone 2/11/2009) e (nata a [...] il [...]), Persona_4 hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 20/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sagrado, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 20/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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