Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 598/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 26/06/2025 nella causa n. 598/2022 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. CASTIGLIONE ANDREA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Premesso che: con ricorso depositato in data 14.5.2022 ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 65/2022 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 7.3.2022 in favore dell per CP_1
l'importo di € 12.685,02, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese della procedura monitoria.
La società ha dedotto che l aveva agito in via monitoria quale gestore del Fondo di Garanzia CP_1 ex L. 297/1982, dichiarando di surrogarsi nella posizione di un ex dipendente, dopo aver provveduto al pagamento del trattamento di fine rapporto maturato, e ha contestato, in via preliminare, l'idoneità della documentazione prodotta unitamente al ricorso ex art. 633 c.p.c. a dimostrare il credito vantato dall'Istituto e, nel merito, che l'ente previdenziale sarebbe intervenuto a corrispondere il TFR al lavoratore in assenza dei presupposti, non ricorrendo una situazione di insolvenza del datore di lavoro, e che l'importo effettivamente corrisposto sarebbe stato inferiore a quello chiestole in pagamento. L'opponente ha quindi concluso chiedendo:
“In via preliminare e/o in via pregiudiziale:
In principalità
1
preso atto, per le causali in atti, della nullità e/o dell'improcedibilità e/o dell'illegittimità e/o dell'inefficacia del decreto ingiuntivo n.65/2022 emesso in data 07.03.2022, nel procedimento civile
n.171/2022, dal Tribunale di Alessandria, sezione Lavoro - in persona del Dott. Stefano Moltrasio, perché lo stesso è stato richiesto e ottenuto sul presupposto di una erronea certezza del credito e perché viziato ab origine circa le condizioni ed i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità previste dagli artt. 633 e ss c.p.c. nonché in sfregio dei requisiti di forma previsti dall'art. 634 c.p.c., dichiarare lo stesso nullo e/o inesistente e/o improcedibile e per l'effetto, revocare nei confronti della il decreto ingiuntivo n.65/2022 emesso in data 07.03.2022, nel procedimento Parte_1 civile n.171/2022, dal Tribunale di Alessandria, sezione Lavoro - in persona del Dott. Stefano
Moltrasio, mandando la conseguentemente assolta. Parte_1
Con il favore dei compensi professionali e spese del presente giudizio oltre 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Nel merito:
In via principale nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante non ritenesse di dover accogliere le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari di cui sopra, revocare, per le causali in atti, il decreto ingiuntivo n.65/2022 emesso in data 07.03.2022, nel procedimento civile n.171/2022, dal Tribunale di Alessandria, sezione Lavoro - in persona del Dott.
Stefano Moltrasio, perché infondato in fatto e in diritto, mandando la Parte_1 conseguentemente assolta
In subordine revocare, per le causali in atti, il decreto ingiuntivo n.65/2022 emesso in data 07.03.2022, nel procedimento civile n.171/2022, dal Tribunale di Alessandria, sezione Lavoro - in persona del Dott.
Stefano Moltrasio, e rideterminare l'importo dovuto nella misura del giusto e del provato.
In ogni caso
Con il favore dei compensi professionali e spese del presente giudizio oltre 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”.
L , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto, CP_1
e, in via subordinata, domandando la condanna di al pagamento in favore dell Parte_1 CP_1 della somma di € 12.685,02 per sorte capitale, oltre interessi legali come per legge sino al soddisfo, per i titoli dedotti e con vittoria di spese.
La causa, avente natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza, all'esito del fallito tentativo di composizione bonaria della vicenda, e così decisa.
Considerato che:
- il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso dal Tribunale di Alessandria sulla scorta: 1) dell'attestazione del dirigente della sede di Alessandria, in cui si legge che “risulta un CP_1
2 RGL n. 598/2022
credito dell a titolo di T.F.R. trattamento di fine rapporto, anticipato ex art. 2 L. Pt_2
297/82 in favore dei lavoratori ex dipendenti del datore inadempiente, con la consistenza di cui al seguente prospetto: T.F.R. € 12.685,02”, 2) dell'elenco dei lavoratori beneficiari del
TFR, che indica quale unico beneficiario il signor e quale importo lordo Controparte_2 anticipato a titolo di TFR € 12.268,00 oltre interessi e rivalutazione pari ad € 417,02, e 3) dell'atto di quietanza dello stesso lavoratore, datato 20.9.2019, in cui sono indicati i medesimi importi (doc. 1, 2, 3 e 4 res.);
- sussistevano quindi tutti i presupposti richiesti dagli artt. 634 e 635 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto ed effettivamente emesso all'esito di una procedura caratterizzata dalla sommarietà della attività istruttoria ed inaudita altera parte;
- nel merito, si rileva che sussistono tutti i presupposti di legge per l'intervento del Fondo di
Garanzia, come emerge per tabulas dalla documentazione prodotta dall' : ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo proposto dinanzi al Tribunale di Alessandria dal lavoratore
[...]
nei confronti del datore di lavoro avente ad oggetto il pagamento CP_2 Parte_1 del TFR quantificato in € 12.298,00 lordi ed iscritto al n. RG 131/2019 (doc. 7 res.); decreto ingiuntivo n. 197/2019 emesso nel procedimento RG n. 131/2019 (doc. 7 res.); formula esecutiva apposta dal Funzionario Giudiziario (doc. 7 res.); atto di precetto relativo al predetto titolo (doc. 8 res.); verbale di pignoramento negativo del 20.5.2019 (doc. 9 res.); dichiarazione del legale rappresentante e amministratore unico della inviata Parte_1 in data 3.6.2019 dall'indirizzo pec della società, corrispondente a quello riportato sulla visura camerale (doc. 5 res.), indirizzata al difensore del lavoratore, in cui si legge “In qualità di attuale Amministratore Unico di con riferimento al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 197/19 di Euro 12.298,00 oltre spese Le comunico ad ogni effetto che la società non ha alcuna attività, bene, credito, liquidità da sottoporre ad esecuzione non svolgendo in concreto da 2 anni alcuna attività” (doc. 10 res.); estratto dichiarazione fiscale del lavoratore (doc. 11 res.); bilancio di al 31.12.2018 Controparte_2 Parte_1 in perdita (doc. 12 res.); prospetto di liquidazione del TFR con valuta 20.9.2019 (doc. 13 res.); elenco beneficiari del TFR ex L. 297/1982 (doc. 3 res.); quietanza di pagamento del lavoratore del 20.9.2019 (doc. 4 res.);
- la quantificazione del credito è corretta;
tale somma è perfettamente corrispondente CP_1 al totale indicato nei documenti prodotti (elenco beneficiari, quietanza e prospetto di liquidazione, nonché nell'estratto della dichiarazione fiscale del lavoratore beneficiario del pagamento effettuato dall – doc. 3, 4, 13 e 11 res.): nello specifico, l'importo netto CP_1 corrisposto al lavoratore ammonta ad € 7.197,14, a cui si aggiungono € 3.688,80 per ritenute fiscali, € 1.799,08 per recuperi, € 293,20 per rivalutazione monetaria ed € 123,82 per interessi;
l' , infatti, sostituendosi al datore di lavoro insolvente nel pagamento del CP_1
TFR, provvede al versamento delle ritenute fiscali, in qualità di sostituto anche per
3 RGL n. 598/2022
l'effettuazione del prelievo alla fonte a titolo d'imposta, quindi l'obbligazione di rimborso a carico del datore di lavoro deve comprendere anche le somme trattenute dall' al CP_1 suddetto titolo e versate all'Erario;
- in conclusione, l'opposizione è totalmente infondata e come tale va rigettata;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 65/2022 emesso dal Tribunale di
Alessandria – Dott. Moltrasio il 7.3.2022;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre accessori di legge.
Alessandria, 26.6.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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