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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/06/2024, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. V.G. N. 143 / 2024
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n° 143/2024 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, residente in RZ, Loc. Punta di La Eltica snc elettivamente C.F._1 domiciliata in Porto Cervo - RZ Loc. Liscia di Vacca Piazza Madonna di Bonaria n. 2 presso lo studio dell'Avvocato Santina Paola Fresi C.F. che la rappresenta e difende C.F._2 giusta delega congiunta telematicamente al ricorso,
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._3 residente in RZ (SS) Loc. Punta di La Eltica snc elettivamente domiciliato in Porto Cervo -
RZ Loc. Liscia di Vacca Piazza Madonna di Bonaria n. 2 presso lo studio dell'Avvocato
Santina Paola Fresi C.F. che lo rappresenta e difende giusta delega congiunta C.F._2 telematicamente al ricorso,
Entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Tempio Pausania in data 26.01.2024.
NONCHE'
P.M. Sede CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
Ragioni in fatto ed in diritto Con ricorso introduttivo i coniugi indicati innanzi chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in RZ (SS) in data 3.6.1990, come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, trascrizione dell'anno 1990, atto n. 24, parte 2, serie A;
da detta unione nascevano due figli: Persona_1
nata ad [...] il [...], nato a [...] in data [...].
[...] Persona_2
Sostenevano i coniugi che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
Le parti in corso di causa insistevano nel chiedere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate;
il Presidente, pertanto, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione. Passando al merito, deve essere omologata la separazione consensuale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tutto ciò premesso,
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cpc;
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A La separazione consensuale di:
, nata a [...] il [...], Parte_1
E
nato a [...] il [...], Controparte_1
in relazione al matrimonio concordatario contratto in RZ (SS) in data 3.6.1990, come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, trascrizione dell'anno 1990, atto n. 24, parte 2, serie A, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli, entrambi maggiorenni, hanno costituito un proprio nucleo familiare e sono economicamente autosufficienti.
3. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di niente aver quindi da pretendere l'un l'altro né per contributo al mantenimento né per altro motivo.
4. La casa coniugale - di proprietà esclusiva del Sig. – sarà assegnata a CP_1
quest'ultimo con tutti gli arredi e corredi che la compongono;
la Sig.ra si Pt_1
obbliga a lasciare l'abitazione entro il 30 aprile 2024, data entro la quale quest'ultima si impegna a ritirare dalla stessa ogni proprio effetto personale.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 21.6.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n° 143/2024 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, residente in RZ, Loc. Punta di La Eltica snc elettivamente C.F._1 domiciliata in Porto Cervo - RZ Loc. Liscia di Vacca Piazza Madonna di Bonaria n. 2 presso lo studio dell'Avvocato Santina Paola Fresi C.F. che la rappresenta e difende C.F._2 giusta delega congiunta telematicamente al ricorso,
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._3 residente in RZ (SS) Loc. Punta di La Eltica snc elettivamente domiciliato in Porto Cervo -
RZ Loc. Liscia di Vacca Piazza Madonna di Bonaria n. 2 presso lo studio dell'Avvocato
Santina Paola Fresi C.F. che lo rappresenta e difende giusta delega congiunta C.F._2 telematicamente al ricorso,
Entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Tempio Pausania in data 26.01.2024.
NONCHE'
P.M. Sede CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
Ragioni in fatto ed in diritto Con ricorso introduttivo i coniugi indicati innanzi chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in RZ (SS) in data 3.6.1990, come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, trascrizione dell'anno 1990, atto n. 24, parte 2, serie A;
da detta unione nascevano due figli: Persona_1
nata ad [...] il [...], nato a [...] in data [...].
[...] Persona_2
Sostenevano i coniugi che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
Le parti in corso di causa insistevano nel chiedere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate;
il Presidente, pertanto, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione. Passando al merito, deve essere omologata la separazione consensuale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tutto ciò premesso,
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cpc;
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A La separazione consensuale di:
, nata a [...] il [...], Parte_1
E
nato a [...] il [...], Controparte_1
in relazione al matrimonio concordatario contratto in RZ (SS) in data 3.6.1990, come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, trascrizione dell'anno 1990, atto n. 24, parte 2, serie A, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli, entrambi maggiorenni, hanno costituito un proprio nucleo familiare e sono economicamente autosufficienti.
3. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di niente aver quindi da pretendere l'un l'altro né per contributo al mantenimento né per altro motivo.
4. La casa coniugale - di proprietà esclusiva del Sig. – sarà assegnata a CP_1
quest'ultimo con tutti gli arredi e corredi che la compongono;
la Sig.ra si Pt_1
obbliga a lasciare l'abitazione entro il 30 aprile 2024, data entro la quale quest'ultima si impegna a ritirare dalla stessa ogni proprio effetto personale.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 21.6.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo