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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/08/2025, n. 12011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12011 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. IA UP deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado introdotta nelle forme del rito semplificato ai sensi dell'art. 281- decies, c.p.c., iscritta al n. r.g. 29295 dell'anno 2023 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", con sede legale in Controparte_1
00172 Roma (RM) – via Tor de' Schiavi n. 139, C.F. (già a P.IVA_1 Controparte_2 seguito di atto a rogito notaio in data 20 febbraio 2015 al n. 40928 di rep., cfr. il doc. n. Persona_1
17, pag. 24) e, agli effetti di questo giudizio, elettivamente domiciliata in Sannazzaro de' Burgondi - via G. Marconi n. 25, presso l'avv. Marco Salvadeo (cod. fisc. ), che la rappresenta e C.F._1 difende, come da procura speciale in atti
CONTRO
- Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_3 CP_3 con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 (C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma R.E.A. n. 1150724 - P.I. unica , in persona dell' Avv. P.IVA_2 P.IVA_3
Paola Garlaschelli, giusta procura per notar del 08/11/2022 Rep. 197893 Racc. Persona_2
26820, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Settembrini n.24 – 00195 presso lo Studio dell'Avv. Barbara Balboni (C.F. ) che la rappresenta e difende giusto mandato in atti C.F._2
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: “la società come sopra rappresentata e difesa, tramite il Controparte_1 sottoscritto difensore, attesa l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, insiste per l'accoglimento del ricorso”. per parte resistente: “A fronte della dichiarazione di illegittimità della norma de qua la società convenuta si rimette, a questo punto, alla valutazione di codesto Giudice sugli effetti prodotti dalla relativa pronuncia”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. la società ha chiesto la restituzione da parte Controparte_1 di della somma di Euro 12.110,93 alla stessa corrisposta nel periodo compreso Controparte_3 tra il 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2011, avendo la ricorrente in essere un contratto di fornitura di energia elettrica con la società per il proprio POD (punto di prelievo) n. – Controparte_3
IT001E3766872A, sito in provincia di Roma e avendo la società di somministrazione di energia applicato l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988.
Parte ricorrente ha dedotto che detta addizionale provinciale all'accisa (abrogata dal 01/01/2012) deve considerarsi al momento in cui è stata versata, un tributo illegittimo, essendo la norma di cui all'art. 6 co. 2 D.L. 511/98, istitutiva dell'imposta, in contrasto con il disposto della Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE. A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha invocato la giurisprudenza della Suprema Corte, (ex multis, Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27822; Cass., Sez. V, 10 agosto 2016, n. 16923) e ha richiamato Cass. Civ., sez. V, 05 giugno 2020, n. 10691/2020 secondo la quale le addizionali alle accise previste dalla citata norma non avrebbero le finalità specifiche di cui all'art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE rispondendo ad una mera esigenza di bilancio degli enti locali secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia UE. In quanto in contrasto con la predetta direttiva comunitaria la norma di cui all' art, 6 co. 2 D.L. 511/98, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente, deve essere, quindi, disapplicata in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia Europea è immediatamente applicabile nel diritto interno.
ha, quindi, concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria e Controparte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il disposto, così come interpretato dalla CGUE, della Direttiva Comunitaria n. 2008/118/CE ed ancor prima con la Direttiva n. 92/12/CEE,- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007; - accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti alle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società (oggi a favore Controparte_2 Controparte_1 di non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Controparte_3 CP_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla società
[...] [...] la somma di € 12.110,93, o la maggior o minor somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio”. Disposta la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, la controparte si è costituita in giudizio, contestando ed impugnando in diritto quanto dedotto da parte ricorrente.
ha dedotto che anche nel caso in cui potesse affermarsi un contrasto tra il diritto Controparte_3 interno e quello comunitario di cui alla Direttiva2008/118/Ce, anche alla luce dell'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia Europea, ciò non comporterebbe, in ogni caso, la possibilità di disapplicare la norma de qua nel rapporto dedotto in giudizio in quanto detto rapporto processuale non intercorre tra lo Stato ed un soggetto privato bensì tra due soggetti privati;
mentre la Direttiva anche nell'interpretazione che ne fornisce la Corte di Giustizia Europea è diretta, unicamente, agli Stati membri i quali sono vincolati ad attuare nel diritto interno le diposizioni in essa prescritte.
Pertanto il potere - dovere di disapplicare la norma interna per contrasto con la Direttiva medesima, così come interpretata dalla Corte, resta confinato, da parte del giudice ai soli giudizi tra privato e P.A. non estendendosi, invece, ai giudizi tra privati. ha concluso affermando che il pagamento dell'addizionale provinciale all'accisa Controparte_3 sull'energia elettrica effettuato dalla ricorrente società deve ritenersi conforme a quanto imposto allora dalla disposizione tributaria all'epoca in vigore e che su tale presupposto deve, ugualmente, considerarsi legittima, nell'esercizio del diritto di rivalsa, la trasposizione economica del relativo onere sul Cliente finale, come componente del prezzo pattuito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 d.lgs 504/95.
Parte resistente ha così concluso: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione:
1. In via principale, Accertare e Dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità delle domande formulate da nei confronti di in quanto infondate Controparte_1 Controparte_3 in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto rigettare le domande medesime. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e CA come per legge”.
La causa è stata rinviata ex art. 281 sexies cpc con termine per “note scritte” ex art. 127 ter cpc sostitutive delle attività di discussione e precisazione delle conclusioni. All'udienza del 30 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e riportate a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolta la domanda di ripetizione con esso spiegata.
Com'è noto la Corte costituzionale con sentenza del 15.4.2025 n. 43 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.
La Corte costituzionale, nel valutare la rilevanza della questione sollevata dal Tribunale di Udine a seguito della pronuncia della Corte di giustizia, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti dello Stato) al pagamento dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione.
Ha affermato quindi la fondatezza della questione. In particolare, dopo avere ripercorso l'iter normativo e richiamato la citata sentenza della Corte di giustizia del 2024, ha chiarito che, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. Ha evidenziato inoltre che, come precisato dalla Corte di giustizia, la finalità specifica è una finalità che non può essere puramente di bilancio e che un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese;
che si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo. Ha escluso, quindi, alla luce degli esposti criteri ermeneutici, che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali.
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame spiega i suoi effetti nel caso in esame, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito (art. 136 Cost. e art. 30 l. n. 87 del 1953 ), in quanto oggetto del contendere è proprio l'accertamento del diritto alla restituzione delle somme a suo tempo versate a a titolo di addizionale alle accise, dal che consegue Controparte_3
l'accertamento del carattere indebito del pagamento,
Si deve concludere, pertanto, per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da per l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, Controparte_1 lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511. Dunque, deve essere accolta la domanda di condanna di al pagamento, nei confronti della della Controparte_3 Controparte_1 somma di Euro 12.110,93, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
I contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa e il recente intervento della Corte Costituzionale in materia giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara che il pagamento delle somme corrispondenti alle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società (oggi Controparte_2 Controparte_1
a favore di non era dovuto e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna
[...] Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla società Controparte_3 la somma di Euro 12.110,93, indebitamente percepita per il medesimo Controparte_1 titolo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi.
Roma, 25 agosto 2025
Il g.o.t.
IA UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. IA UP deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado introdotta nelle forme del rito semplificato ai sensi dell'art. 281- decies, c.p.c., iscritta al n. r.g. 29295 dell'anno 2023 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", con sede legale in Controparte_1
00172 Roma (RM) – via Tor de' Schiavi n. 139, C.F. (già a P.IVA_1 Controparte_2 seguito di atto a rogito notaio in data 20 febbraio 2015 al n. 40928 di rep., cfr. il doc. n. Persona_1
17, pag. 24) e, agli effetti di questo giudizio, elettivamente domiciliata in Sannazzaro de' Burgondi - via G. Marconi n. 25, presso l'avv. Marco Salvadeo (cod. fisc. ), che la rappresenta e C.F._1 difende, come da procura speciale in atti
CONTRO
- Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_3 CP_3 con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 (C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma R.E.A. n. 1150724 - P.I. unica , in persona dell' Avv. P.IVA_2 P.IVA_3
Paola Garlaschelli, giusta procura per notar del 08/11/2022 Rep. 197893 Racc. Persona_2
26820, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Settembrini n.24 – 00195 presso lo Studio dell'Avv. Barbara Balboni (C.F. ) che la rappresenta e difende giusto mandato in atti C.F._2
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: “la società come sopra rappresentata e difesa, tramite il Controparte_1 sottoscritto difensore, attesa l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, insiste per l'accoglimento del ricorso”. per parte resistente: “A fronte della dichiarazione di illegittimità della norma de qua la società convenuta si rimette, a questo punto, alla valutazione di codesto Giudice sugli effetti prodotti dalla relativa pronuncia”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. la società ha chiesto la restituzione da parte Controparte_1 di della somma di Euro 12.110,93 alla stessa corrisposta nel periodo compreso Controparte_3 tra il 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2011, avendo la ricorrente in essere un contratto di fornitura di energia elettrica con la società per il proprio POD (punto di prelievo) n. – Controparte_3
IT001E3766872A, sito in provincia di Roma e avendo la società di somministrazione di energia applicato l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988.
Parte ricorrente ha dedotto che detta addizionale provinciale all'accisa (abrogata dal 01/01/2012) deve considerarsi al momento in cui è stata versata, un tributo illegittimo, essendo la norma di cui all'art. 6 co. 2 D.L. 511/98, istitutiva dell'imposta, in contrasto con il disposto della Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE. A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha invocato la giurisprudenza della Suprema Corte, (ex multis, Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27822; Cass., Sez. V, 10 agosto 2016, n. 16923) e ha richiamato Cass. Civ., sez. V, 05 giugno 2020, n. 10691/2020 secondo la quale le addizionali alle accise previste dalla citata norma non avrebbero le finalità specifiche di cui all'art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE rispondendo ad una mera esigenza di bilancio degli enti locali secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia UE. In quanto in contrasto con la predetta direttiva comunitaria la norma di cui all' art, 6 co. 2 D.L. 511/98, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente, deve essere, quindi, disapplicata in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia Europea è immediatamente applicabile nel diritto interno.
ha, quindi, concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria e Controparte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il disposto, così come interpretato dalla CGUE, della Direttiva Comunitaria n. 2008/118/CE ed ancor prima con la Direttiva n. 92/12/CEE,- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007; - accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti alle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società (oggi a favore Controparte_2 Controparte_1 di non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Controparte_3 CP_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla società
[...] [...] la somma di € 12.110,93, o la maggior o minor somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio”. Disposta la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, la controparte si è costituita in giudizio, contestando ed impugnando in diritto quanto dedotto da parte ricorrente.
ha dedotto che anche nel caso in cui potesse affermarsi un contrasto tra il diritto Controparte_3 interno e quello comunitario di cui alla Direttiva2008/118/Ce, anche alla luce dell'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia Europea, ciò non comporterebbe, in ogni caso, la possibilità di disapplicare la norma de qua nel rapporto dedotto in giudizio in quanto detto rapporto processuale non intercorre tra lo Stato ed un soggetto privato bensì tra due soggetti privati;
mentre la Direttiva anche nell'interpretazione che ne fornisce la Corte di Giustizia Europea è diretta, unicamente, agli Stati membri i quali sono vincolati ad attuare nel diritto interno le diposizioni in essa prescritte.
Pertanto il potere - dovere di disapplicare la norma interna per contrasto con la Direttiva medesima, così come interpretata dalla Corte, resta confinato, da parte del giudice ai soli giudizi tra privato e P.A. non estendendosi, invece, ai giudizi tra privati. ha concluso affermando che il pagamento dell'addizionale provinciale all'accisa Controparte_3 sull'energia elettrica effettuato dalla ricorrente società deve ritenersi conforme a quanto imposto allora dalla disposizione tributaria all'epoca in vigore e che su tale presupposto deve, ugualmente, considerarsi legittima, nell'esercizio del diritto di rivalsa, la trasposizione economica del relativo onere sul Cliente finale, come componente del prezzo pattuito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 d.lgs 504/95.
Parte resistente ha così concluso: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione:
1. In via principale, Accertare e Dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità delle domande formulate da nei confronti di in quanto infondate Controparte_1 Controparte_3 in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto rigettare le domande medesime. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e CA come per legge”.
La causa è stata rinviata ex art. 281 sexies cpc con termine per “note scritte” ex art. 127 ter cpc sostitutive delle attività di discussione e precisazione delle conclusioni. All'udienza del 30 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e riportate a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolta la domanda di ripetizione con esso spiegata.
Com'è noto la Corte costituzionale con sentenza del 15.4.2025 n. 43 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.
La Corte costituzionale, nel valutare la rilevanza della questione sollevata dal Tribunale di Udine a seguito della pronuncia della Corte di giustizia, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti dello Stato) al pagamento dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione.
Ha affermato quindi la fondatezza della questione. In particolare, dopo avere ripercorso l'iter normativo e richiamato la citata sentenza della Corte di giustizia del 2024, ha chiarito che, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. Ha evidenziato inoltre che, come precisato dalla Corte di giustizia, la finalità specifica è una finalità che non può essere puramente di bilancio e che un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese;
che si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo. Ha escluso, quindi, alla luce degli esposti criteri ermeneutici, che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali.
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame spiega i suoi effetti nel caso in esame, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito (art. 136 Cost. e art. 30 l. n. 87 del 1953 ), in quanto oggetto del contendere è proprio l'accertamento del diritto alla restituzione delle somme a suo tempo versate a a titolo di addizionale alle accise, dal che consegue Controparte_3
l'accertamento del carattere indebito del pagamento,
Si deve concludere, pertanto, per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da per l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, Controparte_1 lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511. Dunque, deve essere accolta la domanda di condanna di al pagamento, nei confronti della della Controparte_3 Controparte_1 somma di Euro 12.110,93, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
I contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa e il recente intervento della Corte Costituzionale in materia giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara che il pagamento delle somme corrispondenti alle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società (oggi Controparte_2 Controparte_1
a favore di non era dovuto e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna
[...] Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla società Controparte_3 la somma di Euro 12.110,93, indebitamente percepita per il medesimo Controparte_1 titolo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi.
Roma, 25 agosto 2025
Il g.o.t.
IA UP