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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/12/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1022/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso del 20.12.2021 da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1 Filippo Doni, in forza di procura generale alle liti del 21.7.2015 per notaio in Per_1 Roma, Rep.80974/21569, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Venezia Dorsoduro a 3500/ d
Appellante Contro
, e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rappresentate e difese dall'Avv. Carlo Galeotafiore giusta mandato allegato e congiunto alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Treviso viale Monte Grappa n. 32/A
Appellati
nonché contro
Controparte_4
, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 468//2021 pubblicata il 17.11.2021
IN PUNTO : previdenza complementare- fondo di garanzia Pt_1
Conclusioni: Per l'appellante : “”NEL MERITO: rigettare l'avverso ricorso di primo grado in Pt_1 quanto infondato in fatto ed in diritto;
1 NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: ridursi la condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado alla somma di € 1.290,26 ovvero di € 1.659,86. Spese e compensi professionali integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in subordine, per il presente grado.””
Per gli appellati , e : “”Piaccia all'Ill.ma Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Corte d'Appello di Venezia ogni contraria istanza reietta, pronunciarsi per il rigetto integrale del ricorso in appello presentato dall' in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore e di tutte le domande in esso contenute, perché infondato sia in fatto che in diritto, con la conferma della sentenza n. 468/2021 del Tribunale di Treviso, Giudice del Lavoro nel giudizio di primo grado avente RG n. 577/2019, con l'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e delle sue conclusioni. Spese, diritti, spese generali e onorari, rimborso forfetario rifusi, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda delle ricorrenti dichiarando il diritto delle stesse a che l' , tramite il Fondo di Garanzia, integrasse Pt_1 presso il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Telecomunicazioni, i contributi risultanti omessi ex art. 5 L. 297/82 nelle posizioni individuali delle ricorrenti e precisamente per nella misura di €. 369,60, Controparte_1 per nella misura di €. 859,74 e per nella misura di €. 430,52, CP_3 Controparte_2 oltre ad interessi legali e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. e condannando, per l'effetto, l' Pt_1 al pagamento, al succitato fondo, delle predette somme oltre alle spese di lite.
2. Il primo giudice, rilevato che la direttiva comunitaria n. 80/987/CEE, all'art. 8, assegna agli Stati membri il compito di adottare, in caso di insolvenza del datore di lavoro, misure idonee a tutelare i diritti dei lavoratori, maturati o in corso di maturazione, in ordine alle prestazioni di vecchiaia previste dai regimi previdenziali complementari (anche se il rapporto di lavoro con quel datore di lavoro sia già cessato) e precisato che il nostro legislatore nazionale garantisce l'integrale copertura contributiva al lavoratore danneggiato dall'omissione contributiva del datore di lavoro insolvente attraverso l'apposito Fondo di garanzia, istituito presso l' (D.Lgs. n. 80/1992, art. 5, comma 1) chiamato ad intervenire Pt_1 nel momento in cui, a causa dell'omesso o incompleto versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro insolvente, il lavoratore non può accedere alla correlata prestazione complementare, ha evidenziato che le ricorrenti avevano chiesto una sentenza di condanna al versamento - nelle proprie posizioni individuali presso il fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle telecomunicazioni (o presso la gestione di CP_4 previdenza complementare interessata accertata in corso di causa), tramite il fondo di garanzia ex art. 5 D.Lvo 80/92 - dei contributi trattenuti dalle rispettive buste paga nel periodo 1.1.09 - 30.09.09, ma non versati nel Fondo dalla comune datrice di lavoro CP_5 (in Amministrazione Straordinaria al momento dell'instaurazione del giudizio).
[...]
2.1 Si trattava di lavoratrici trasferite, con decorrenza 1.10.09, ex art. 2112 c.c. e senza soluzione di continuità, ad (e successivamente, sempre senza soluzione di Parte_2 continuità, a GPI spa) e che avevano presentato domanda di ammissione allo stato passivo (non oggetto di opposizione) per le quote che non risultavano essere state versate al fondo di previdenza complementare cui avevano aderito, quote peraltro ammesse allo stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di nella categoria “privilegiati generali di CP_5 1 grado per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a fondi complementari”. Nella fase amministrativa l' aveva respinto la domanda in quanto il rapporto di lavoro Pt_1 non risultava concluso il 30.9.2009, essendo proseguito con trasferimento diretto presso la
2 ditta , invocando, sul punto, il principio secondo cui l'art. 2 L. n. 297/1982 e Parte_2 l'art. 2 D. Lgs. n. 82/1990 si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente e ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta (Cass. Sez. Lav. 23775/18).
3. Il primo giudice, precisato che i lavoratori, in ipotesi di trasferimento d'azienda e prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario, sono indubbiamente tutelati sia dal meccanismo dell'art. 2112 c.c. che da altre specifiche previsioni di derivazione comunitaria, ha evidenziato che le ricorrenti, nel caso di specie, che pure avrebbero potuto azionare i propri crediti nei confronti del datore di lavoro cessionario, si erano insinuate al passivo dell'Amministrazione Straordinaria di (datrice di CP_5 lavoro cedente) ed erano state ammesse allo stato passivo nei confronti del quale l' pur Pt_1 potendo, non aveva proposto opposizione. Se, nel caso di erronea ammissione allo stato passivo, nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente, del credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione di azienda, può anche ritenersi corretto affermare che l' debba “poter contestare il credito per t.f.r. Pt_1 sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia della L. n. 297 del 1982, art. 2” (Cass., Sez. Lav., 23775/18) questa stessa possibilità non può ritenersi data all'Istituto in caso di ammissione al passivo del credito per i contributi dovuti alla previdenza complementare dal datore di lavoro cedente fallito. Se infatti detto credito (di immediata esigibilità e non di esigibilità differita come l'altro) viene ammesso – prescindendo dalla tutela che deriva al lavoratore dal regime di solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 c.c.) – al passivo del fallimento, e non viene fatta opposizione nei termini di rito, l' non può rifiutarsi di pagare, perché si è di fronte a un Pt_1 credito esigibile, coperto dall'accertamento avvenuto in sede fallimentare. Ovviamente, andando di fatto ad anticipare somme delle quali la cessionaria avrebbe dovuto rispondere in via solidale, l' dopo la chiusura dello stato passivo del datore di lavoro Pt_1 cedente, potrà azionare il medesimo credito nei confronti del datore di lavoro cessionario, senza dover attendere la cessazione del rapporto di lavoro (come nel caso di anticipo del tfr). In questo modo il di Garanzia non vedrà gravare sulla previdenza quanto, a rigore, CP_4 dovrebbe costituire esclusivamente rischio di impresa.
4. L' ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso con due motivi. Pt_1 Gli appellati hanno contestato le ragioni di impugnazione, insistendo per la conferma della statuizione impugnata.
5. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza dell'11 dicembre 2025, dichiarata preliminarmente la contumacia del Controparte_4
stante la ritualità della notifica del ricorso in appello, era decisa
[...] CP_4 come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'istituto appellante, con il primo motivo, ha censurato la sentenza per aver erroneamente ritenuto che l'ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro cedente avesse rilievo ai fini dell'immediato obbligo del Fondo di garanzia di pagare le quote di Pt_1
TFR maturate presso il datore di lavoro cessato al Fondo di previdenza complementare Non aveva alcun rilievo il fatto che l' potesse, in ipotesi, insinuarsi al passivo CP_6 fallimentare ovvero chiedere il pagamento all'attuale datore di lavoro. Tali circostanze sussisterebbero anche in caso di T.F.R. da versare al lavoratore, ma ciò non aveva rilievo ai fini del decidere, in quanto la Cassazione aveva in più occasioni evidenziato
3 come l' non era in alcun modo vincolato da eventuali ammissioni al passivo di crediti CP_6 dei lavoratori, né lo stesso poteva ritenersi onerato di contestare ogni ammissione al passivo errata o irragionevole, in relazione a crediti che, fino al momento del pagamento da parte del Fondo di garanzia, sono di soggetti terzi (i lavoratori) in relazione ai quali neppure Pt_1 si è surrogato. Andava dunque verificato se, per i crediti oggetto di causa, era necessario o meno attendere che il rapporto di lavoro cessasse, come avviene per il T.F.R. Tuttavia, la particolarità per cui nell'ordinamento italiano le somme dovute a titolo di T.F.R. possono essere, a determinate condizioni, devolute alla previdenza complementare, non spostava in alcun modo i termini della garanzia prestata dal Fondo di garanzia , in Pt_1 adempimento degli obblighi comunitari, in favore dei lavoratori. Tale istituto prevede infatti che la garanzia del pagamento del TFR scatti con la cessazione del rapporto di lavoro e, nel caso di cessione di azienda che determini continuazione dei rapporti di lavoro presso il successivo datore di lavoro, con la cessazione di tale ultimo rapporto di lavoro. L'interpretazione fatta propria dal Giudice di prime cure (per cui, in caso di destinazione del T.F.R. alla previdenza complementare l'obbligo di pagamento del Fondo di garanzia scatterebbe senza attendere la cessazione del rapporto di lavoro) non è prevista dall'ordinamento nazionale, né è necessitata dallo stesso;
né è prevista dall'ordinamento comunitario, che ritiene sufficiente che il T.F.R. sia pagato dal Fondo di garanzia con la cessazione definitiva del rapporto di lavoro. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di intervento del di garanzia nell'ipotesi oggetto CP_4 di causa né si vede perché la garanzia dovrebbe essere diversamente strutturata in caso di destinazione del T.F.R. a . Parte_3 Allo stesso modo, essendo tenuto al relativo pagamento anche l'attuale datore di lavoro, non si vede perché dovrebbe intervenire il Fondo di garanzia . Pt_1 Il Fondo di garanzia non è tenuto ad intervenire prima della cessazione del rapporto Pt_1 di lavoro con il cessionario d'azienda presso il quale il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per aver il primo giudice, in violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., erroneamente quantificato le spese di lite in misura superiore al valore della prestazione oggetto di causa. A fronte della condanna al pagamento di prestazioni per complessivi € 369,60 + 859,74 + 430,52 = 1.659,86 (nonostante parte ricorrente avesse indicato in € 1.290,26 il valore del ricorso) la sentenza di prime cure aveva condannato l' al pagamento di spese di lite Pt_1 per € 1.858,00, oltre accessori (di cui € 43,00 per spese) dovendosi invece contenere nella misura di € 1.290,26, ovvero comunque di € 1.659,86, con conseguente riduzione della relativa condanna di primo grado.
7. Gli appellati rispetto al primo motivo hanno evidenziato come il primo giudice dopo aver citato la sentenza numero 23775/2018 della Corte di Cassazione (sentenza relativa esclusivamente al TFR e non alla previdenza complementare) aveva correttamente affermato che tale sentenza non poteva applicarsi al credito per i contributi dovuti alla previdenza complementare del datore di lavoro cedente fallito. Dopo aver specificato che il “tfr diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto ed ammettere il pagamento di un credito non ancora esigibile significherebbe consentire che il fondo di garanzia, finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato, possa deviare dai compiti istituzionali con possibili effetti distorsivi.” ha sottolineato la differenza con il tfr precisando che il credito oggetto di causa era di immediata esigibilità e non di esigibilità differita come l'altro. Hanno evidenziato come l' non avesse contestato né in sede amministrativa né in sede Pt_1 giudiziaria l'importo richiesto dalle ricorrenti lamentando soltanto la assenza di uno dei
4 requisiti previsti per l'intervento del fondo di garanzia data dalla “cessazione del rapporto di lavoro, in quanto proseguito con trasferimento diretto presso la ditta .” Parte_2 Nel ricorso in appello l' non aveva dato alcuna spiegazione giuridica circa la non CP_6 applicazione al fondo di garanzia per la previdenza complementare (avente evidente funzione previdenziale) la stessa normativa valevole per il TFR limitandosi a dire che essendo la previdenza complementare finanziata dalle somme dovute a titolo di TFR, per l'intervento del fondo di garanzia per la previdenza complementare varrebbero le stesse condizioni previste per il fondo di garanzia del TFR. Diversamente mentre il TFR è una retribuzione differita nel tempo, in relazione di diretta corrispettività con la prestazione lavorativa, che diventa esigibile con la cessazione del rapporto di lavoro e gli accantonamenti della retribuzione che va a comporre il TFR sono fittizi e non pregiudicano il valore finale dello stesso, istituto diverso è quello della previdenza complementare. Diversamente per quanto avviene per il TFR, per la previdenza complementare l'accantonamento (mensile o trimestrale) con trattenuta in busta-paga del lavoratore è effettivo e dal suo tempestivo versamento nel Fondo scelto dipende il rendimento finanziario della posizione del lavoratore;
pertanto è diversa la causa dell'istituto, intesa come funzione economico-sociale del negozio. L'effetto dell'intervento del Fondo di Garanzia ex art. 5 D.Lvo 80/92 è quello di integrare presso la gestione previdenziale interessata, i contributi omessi al fine di ripristinare il diritto alla erogazione della prestazione pensionistica, ma la tutela è limitata semplicemente all'equivalente monetario dei contributi omessi che, secondo la circolare n. 23/2008, Pt_1 sono rivalutati sulla base dell'indice annuale di rivalutazione del TFR. E' evidente la differenza con l'intervento del Fondo di Garanzia per il TFR, dove, invece, l' corrisponde il TFR integralmente. Pt_1 Nel caso di specie la tutela del fondo di garanzia è limitata all'equivalente monetario dei contributi omessi, senza che spetti ai lavoratori alcuna garanzia sulla concreta percezione della prestazione complementare. In tal senso il poter integrare al più presto i contributi omessi, renderebbe effettiva la tutela dei lavoratori, permettendo il rendimento prodotto dall'investimento dei relativi importi;
subordinare, invece, l'intervento del fondo di garanzia alla cessazione del rapporto di lavoro impedirebbe l'investimento e farebbe venir meno la causa stessa della previdenza complementare. Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce natura previdenziale ai contributi per la previdenza complementare, svincolati dalle vicissitudini del rapporto di lavoro sicché la cessazione del rapporto di lavoro non è il presupposto per l'applicazione dell'art. 5 D.L.vo 80/92. Hanno richiamato l'art. 8 della Direttiva del 20.10.1980 (80/987/CEE) che obbliga i Paesi Europei a tutelare le forme di previdenza complementare, il quale prevede che “Gli Stati membri si assicurano che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati e quelli delle persone che hanno già lasciato l'impresa o lo stabilimento del datore di lavoro alla data dell'insorgere della insolvenza di quest'ultimo” evidenziando come sia la stessa direttiva a non distinguere tra i diritti dei “lavoratori subordinati e quelli delle persone che hanno già lasciato gli impresa o lo stabilimento del datore di lavoro alla data dell'insorgere della insolvenza di quest'ultimo” a dimostrazione che il requisito alla base di tale tutela non è la cessazione del rapporto di lavoro ma l'omissione del versamento dei contributi nel momento in cui il datore avrebbe dovuto effettuarlo. Sul secondo motivo hanno evidenziato che come risultante dagli atti di quietanza provenienti dall' (e che l' ha richiesto che venissero sottoscritti dalle appellate Pt_1 CP_6 per procedere al versamento al fondo di previdenza complementare in forza della sentenza impugnata), la sola rivalutazione per risulta pari ad € 108,12, per Controparte_2 CP_1
ad € 92,82, per ad € 215,96, per un totale di €. 416,90 sicché se
[...] CP_3
5 all'importo complessivo del capitale pari ad euro 1.659,86 si somma il succitato importo di euro 416,90 si ottiene un totale di euro 2.076,76 superiore all'importo di euro 1.858,00 determinato dal giudice di prime cure quali spese legali del procedimento di primo grado. Nel caso di specie il valore della causa era assolutamente determinabile matematicamente dalle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e superava, come dimostrato, l'importo di euro 1.858,00 determinato dal giudice di prime cure quali spese legali del procedimento di primo grado.
8. L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate
9. Il Collegio aderisce al recente orientamento espresso sulle questioni di causa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11198/2024, il cui contenuto si richiama ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc, che in fattispecie sovrapponibile ha così precisato:
“”Secondo la recente sentenza di questa Corte n. 19510 del 2023 - resa in una fattispecie in cui veniva in rilievo la questione della natura degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto destinati dal lavoratore alla previdenza complementare - il credito del lavoratore al T.F.R. accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura "retributiva", assume natura "previdenziale" nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore
- sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di T.F.R. - accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo.
…Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda al versamento, per inadempimento dell'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto, il vincolo di destinazione impresso alle risorse - parte della retribuzione attuale o attesa con la maturazione delle quote di T.F.R. - non si attua, ma si ripristina la disponibilità piena, per il lavoratore, di tali risorse, di natura retributiva.
…Tale conclusione, come già argomentato da Cass. n.19510/2023 cit., e altre decisioni coeve, è avvalorata dal meccanismo di operatività dell'apposito Fondo di garanzia (istituito presso l' contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del Pt_1 datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare), introdotto dal D.Lgs. 80 del 1992 che, all'art. 5, prevede che, nel caso in cui, "a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare" (di cui all'art.
9-bis D.L. n. 103/1991, conv., con modif., in L. n. 166/1991) "ad opera del datore di lavoro", non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, "il lavoratore", ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria, possa richiedere al fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi (comma 2); in tali casi, il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2 (comma 3).
... Tali disposizioni confermano, invero, che quand'anche il lavoratore abbia aderito a forme di previdenza complementare, egli resta titolare del diritto di credito nei confronti del datore di lavoro al pagamento dei contributi - anche sotto forma di quote di T.F.R. - non versate al fondo di previdenza complementare e, del pari, in caso di suo fallimento, qualora il lavoratore attivi il Fondo di garanzia, la surrogazione di quest'ultimo, al primo, nell'ammissione al passivo per i contributi omessi.
… Va, dunque, ribadita la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando - e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare - di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale
6 integrativa - per cui il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.
.... Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo di previdenza complementare.
…. Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo di previdenza complementare, comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.
…. Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78, comma 2, L. Fall. e il ripristino della titolarità, spettante, di regola, al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 L. Fall.
…. In continuità, pertanto, con la più recente giurisprudenza di questa Corte va riaffermato che, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato, al Fondo di previdenza complementare, le quote di T.F.R. che avrebbe dovuto versare secondo la scelta del lavoratore, quest'ultimo resta creditore del corrispondente importo nei confronti del datore di lavoro, di natura "retributiva", atteso che il mancato versamento al Fondo di previdenza complementare non gli ha impresso natura "previdenziale".
…. Conseguentemente, il datore di lavoro cessionario dell'azienda subentra, ex art. 2112 cod. civ., nel debito del datore cedente ed è, pertanto, tenuto ad adempierlo nei medesimi termini.
... Quanto alla possibilità di invocare l'intervento del Fondo di Garanzia, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1992, va ribadito il consolidato principio secondo cui il diritto all'intervento del Fondo, sia per quanto concerne il T.F.R. che le ultime tre mensilità, presuppone l'"insolvenza" del "datore di lavoro".
... Nella vicenda all'esame, quando la lavoratrice ha presentato all domanda Pt_1 d'intervento ex art. 5 cit. per le quote di T.F.R. accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare dall'ex datrice di lavoro Mecgraf Srl, fallita il 6 marzo 2014, era già passata, dal 1° giugno 2013, alle dipendenze di Fonderia Ba. Srl, cessionaria dell'azienda Mecgraf, e, perciò, subentrata nel debito, da Mecgraf non adempiuto, di versamento delle quote di Pt_4
... Non sussistono, pertanto, i presupposti dell'intervento del Fondo di garanzia, non essendo il datore di lavoro cessionario - tenuto al versamento delle quote di T.F.R. a suo tempo non versate dal datore cedente - sottoposto a una delle procedure di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1992.””
10. Nel caso di specie il periodo per il quale il precedente datore di lavoro ( ) non CP_5 ha provveduto al versamento presso il Fondo di previdenza complementare delle quote di tfr è quello dall'1.1.2009 al 30.9.2009; il rapporto di lavoro è stato ceduto ex art 2112 c.c., senza soluzione di continuità, ad a decorrere dall'1.10.2009 (poi Parte_2 successivamente ceduto ad altra società GPI SpA) società che non risulta essere stata mai sottoposta a procedure concorsuali. Le appellate, ottenuta la ammissione al passivo della procedura concorsuale che aveva coinvolto la , hanno successivamente presentato all' , in data 24.11.2017, CP_5 Pt_1
7 domanda per ottenere il riconoscimento da parte del Fondo di Garanzia del versamento delle quote di tfr non versate dal precedente datore di lavoro presso il Fondo complementare. Dunque, quando è stata presentata all' domanda di intervento del Fondo di garanzia ai Pt_1 sensi dell' art 5 D. Lvo 80/1992 per ottenere le quote di TFR non versate dalla CP_5 le odierne appellate erano transitate, a far data dall'1.10.2009, alle dipendenze della cessionaria e subentrata, ex art 2112, nel debito della di mancato Parte_2 CP_5 versamento delle quote di tfr.
11. Sulla assenza delle condizioni di intervento del Fondo di garanzia per ciò che concerne le quote di tfr non versate al fondo complementare dal datore di lavoro dichiarato fallito in presenza di un rapporto di lavoro proseguito in capo al soggetto cessionario senza soluzione di continuità di recente la Suprema Corte (sentenza 23623/2025) ha ribadito che “”
4.1. Anche di recente, questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 2639 del 2025 ed anche Cass. n. 1951 e 4265 del 2025 e Cass. n. 34292 del 2024) ha ribadito che "le condizioni di intervento del Fondo di garanzia per ciò che concerne le ultime tre mensilità di retribuzione risultano tassativamente indicate dall'art. 2, L. n. 297/1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 24889 del 2019): scopo della direttiva Europea è infatti l'assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così, in motivazione, Cass. n. 24889 del 2019, cit.); ed è per contro evidente che, ammettendo l'intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest'ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, lo si graverebbe del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato, di talché, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l'insolvenza datoriale e l'inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l'istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell'art. 2, comma 8, L. n. 297/1982, che vieta d'impiegare le disponibilità del Fondo "al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso" (così da ult. Cass. n. 37789 del 2022)".
4.2. Tali considerazioni sono state, come si è detto anche da ultimo confermate da questa Corte, e rappresentano il fulcro della ratio decidendi della pronuncia impugnata.
5. A tali rilievi di carattere generale si deve aggiungere, quanto al credito per TFR, che esso matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). L'esigibilità è indispensabile per attivare la tutela del Fondo di garanzia, non sussiste nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria.
5.1. L ben può contestare la carenza degli elementi costitutivi del diritto di credito a Pt_1 una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (fra le molte, sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 4 delle Ragioni della decisione). Né hanno rilievo preclusivo le risultanze dello stato passivo atteso che la definitività dello stato passivo, che consacra il credito del lavoratore, impedisce all soltanto di Pt_1 "opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro" (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 18 delle Ragioni della decisione).
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6. Il credito del lavoratore non può essere agganciato "senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 32 delle ragioni della decisione).
6.1. Una diversa interpretazione distoglierebbe il Fondo di garanzia, "finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato, dalla sua funzione primaria, in contrasto con l'art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, che vieta d'impiegare le disponibilità del "al di fuori della finalità istituzionale del stesso"" (Cass. n. 37789 del 2022 CP_4 CP_4
, punt n 5 delle Ragioni della decisione). 7. È indicativo che sia stato necessario un intervento espresso del legislatore, con l'art. 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per sancire, in ipotesi circoscritte, quell'immediata esigibilità del trattamento di fine rapporto nei confronti del cedente dell'azienda, che rappresenta presupposto imprescindibile per l'attivazione del Fondo di garanzia (Cass. n. 23562 del 2024, punto 7 delle ragioni della decisione).
7.1. Tale disciplina, contraddistinta da un carattere marcatamente innovativo (cfr. Cass. n. 37789 del 2022, cit., punto 9.3. delle Ragioni della decisione), è inapplicabile ratione temporis alla fattispecie controversa come anche l' non manca di osservare (pagina Pt_1 23 del controricorso).
8.2. In definitiva In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, a cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per il pagamento del TFR e delle Pt_1 ultime tre retribuzioni maturate dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se detti crediti sono stati accertati e riconosciuti in sede concorsuale, in quanto il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento della sua cessazione…
9. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1992 in relazione all'art. 2112 c.c. ed alla censura con la quale si deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il Fondo di Garanzia non fosse tenuto al pagamento dei contributi dovuti e non versati al sempre sul rilievo Controparte_7 che in realtà il rapporto non sarebbe cessato essendo proseguito con la cessionaria mentre invece esso si era risolto all'atto del trasferimento, va rilevato che con le sentenze sopra citate si è affermato, con riguardo alle quote di TFR non corrisposte al Fondo di previdenza complementare, che - come anche di recente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 11198 del 2024) nell'inquadrare la natura delle somme che il datore di lavoro non ha versato e nei delineare funzione e limiti dell'intervento solidaristico del mondo di garanzia, nel peculiare contesto della circolazione dell'azienda - il credito del lavoratore "al TFR accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura "retributiva", assume natura "previdenziale" nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore - sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di TFR - accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo" (sentenza n. 11198 del 2024, cit., punto 7 delle ragioni della decisione e, nei medesimi termini, Cass., sez. lav., 28 giugno 2023, n. 18477). Ove il datore di lavoro non adempia all'obbligo di versare le quote del TFR al Fondo di previdenza prescelto dal lavoratore, il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse. Ne consegue che il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva. Nel relativo debito, in caso di cessione d'azienda, subentra il datore di lavoro cessionario (art. 2112 cod. civ.), tenuto ad adempiere nei medesimi termini.
9 10. Non può essere, dunque, accolta la richiesta d'intervento del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1992, avanzata per il fallimento del cedente, in quanto difetta il presupposto della sottoposizione dell'attuale datore di lavoro cessionario, con cui il rapporto di lavoro prosegue, ad una delle procedure di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo. Presupposto che la disciplina imperativa di legge considera indefettibile per il sorgere dell'autonomo diritto alle prestazioni erogate dal CP_4 L'insussistenza di tale presupposto, rilevata anche nella decisione impugnata, è dirimente””.
12. Il secondo motivo resta assorbito.
13. In ragione delle suesposte ragioni consegue che la domanda originariamente proposta da , e va rigettata. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
14. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ragione della peculiarità delle questioni trattate e dell'orientamento formatosi sulle questioni di causa nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta in primo grado da , e;
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Venezia, 11 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario TO
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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