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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12589 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
Contr Parte_ R E A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella controversia R.G. n.13753/2024 TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 172 presso la Parte_2 studio dell'Avv. Pier Luigi Panici e dell'Avv. Chiara Panici che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 25/B presso lo studio dell'Avv. Roberto Pessi e dell'Avv. Francesco Giammaria che la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti per atti del dott. in Roma, n. rep. 12902 del 5.9.2023 Persona_1
CONVENUTA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente l'8.4.2024 ed iscritto a ruolo il 9.4.2024 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che con ricorso ex art. 414 cpc il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare e dichiarare “previa declaratoria di sussistenza di un'interposizione vietata di manodopera e/o di un illecito appalto” la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la BNL sin dall'inizio di svolgimento delle sue prestazioni lavorative in favore della Banca;
che le mansioni del ricorrente svolte all'interno della e con orario full time, CP_2 come dedotte nel ricorso ex art. 414 cpc, sono state accertate dal Tribunale di Roma con la sentenza emessa tra le parti, alla luce dell'istruttoria testimoniale espletata;
che con la sentenza n. 5939 del 6.6.2023 il Tribunale di Roma ha infatti accertato e dichiarato “ la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella 3° Area, 4° livello retributivo del C.C.N.L. per il settore del Credito dalle seguenti date: dal 18-7-2014 per , dal 27- Parte_3
9-2014 per , dal 27-9-2014 per , dal 27-9-2014 per , Parte_4 Parte_5 Parte_6 dal 1-10-2014 per , dal 1-7-2016 per , dal 27-9-2014 per Parte_7 Parte_8
PI OE, dal 18-7-2014 per , dal 6-8-2014 per dal 9-6- Parte_9 Persona_2
2017 per , dal 1-6-2016 per , dal 27-9-2014 per , Parte_10 Parte_11 Persona_3 dal 1-6- 2016 per ” e condannato “ al pagamento in favore dei Parte_2 CP_3 ricorrenti delle differenze retributive tra quanto dagli stessi percepito e la retribuzione loro spettante in base all'accertato inquadramento per 13 mensilità, dalla data di notifica del ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge”; che pertanto il ricorrente ha diritto a percepire le differenze retributive maturate in costanza di rapporto;
che il ricorrente ha quantificato e richiesto le spettanze per il solo periodo di svolgimento della prestazione in favore di BNL e sino all'estromissione aziendale, dunque dal 1.6.2016 al 1.3.2019, nonostante la sentenza emessa tra le parti si sia pronunciata sull'accertamento del rapporto di lavoro con BNL per un periodo maggiore, anche successivo all'estromissione aziendale;
che le differenze retributive sono state quantificate sulla base delle tabelle economiche del CCNL Credito applicato da BNL e quindi sulle retribuzioni previste per la 3° area- 4° livello retributivo, come riconosciuto in sentenza, dalle quali sono state detratte le retribuzioni versate, nel tempo, dai formali datori di lavoro (pseudo società appaltatrici) che negli anni si sono susseguiti e come risultanti dalle buste paga del formale datore di lavoro;
che allo stesso modo sono state quantificate anche le somme dovute da BNL a titolo di “premio aziendale per il personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttici” c.d. VAP (mai percepito dal datore formale né previsto dal CCNL del ricorrente) sulla base degli importi previsti dagli accordi annuali siglati da BNL e FISAC CGIL, FABI, SINFUB,
, DIRCREDITO-FD “per la determinazione del premio aziendale”; che, pertanto, sulla base CP_4 dell'analitico conteggio allegato al ricorso il ricorrente ha diritto ex art. 36 Cost, art. 2099 c.c. a percepire le differenze retributive maturate sin dall'inizio dello svolgimento delle sue prestazioni lavorative in favore di BNL, pari a complessivi € 53.481,66 a titolo di differenze retributive, di cui
€ 41.803,38 a titolo di differenze su paga oraria, € 2.756,91 a titolo di 13°, € 1.245,62 a titolo di rate 13°, € 208,58 a titolo di festività, € 2.955,38 a titolo di ferie, € 8,82 a titolo di lavoro festivo al 20%, € 2.543,64 a titolo di maggiorazione 25%, € 84,35 a titolo di malattia 100%, € 791,66 a titolo di premio Bnl, € 149,13 a titolo di straordinario diurno al 25%, € 860,26 a titolo di straordinario festivo al 30%, € 860,26 a titolo di straordinario notturno al 55%; che su tale somma sono stati quantificati gli interessi legali (€ 4.630,40) e la rivalutazione monetaria (€ 9.246,62) maturati fino al 30.12.2023, per un totale di € 67.358,68 (€ 53.481,66+ € 4.630,40+ €9.246,62); che in adesione alla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte le somme dovranno essere versate da BNL a titolo di differenze retributive e al lordo, senza alcuna trattenuta a titolo contributivo e/o ritenuta a titolo fiscale. Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo di volere “ 1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate, anche a titolo risarcitorio, nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro con la sin Controparte_5 dal 1 giugno 2016 sino al 1 marzo 2019, e per l'effetto:
2.Condannare Controparte_5
a corrispondere al ricorrente € 67.358,68 a titolo di differenze retributive (o
[...] la diversa somma, anche superiore o inferiore, ritenuta di giustizia), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, anche successivi sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di onorari di lite oltre IVA e C.P.A., oltre il 15% per spese generali come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo CP_3 di volere “ respingere integralmente il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dal sig. Parte_2 in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da
[...] distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.”. In particolare la parte convenuta deduceva: che la sentenza n. 5939/2023 resa dal Tribunale di Roma è stata appellata dalla ed attualmente pende il relativo giudizio RG n. 3103/23, la cui CP_2 prima udienza è fissata per l'11.3.2025; che la sentenza resa tra le parti è stata censurata con il ricorso in appello, oltre che per il mancato accertamento in concreto dell'interposizione di manodopera, anche in relazione all'omessa pronuncia circa le eccezioni di decadenza e prescrizione;
di contestare i conteggi allegati al ricorso atteso che contemplano nella retribuzione dovuta voci a titolo di premio aziendale non ricomprese nella struttura della retribuzione prevista dal CCNL del Credito e di cui non può riconoscersi l'automatica spettanza;
che in particolare le componenti retributive da prendere a riferimento ai fini della corretta quantificazione delle somme in questione sono: le retribuzioni di base tempo per tempo previste dalla contrattazione collettiva per l'inquadramento giudizialmente riconosciuto (3^ Area Professionale 4° Livello retributivo), gli scatti di anzianità, secondo le tempistiche di maturazione previste dal CCNL tempo per tempo vigente, l'importo ex ristrutturazione tabellare, la tredicesima mensilità; che le ulteriori voci inserite nei conteggi di parte ricorrente non rientrano nella struttura della retribuzione declinata dal CCNL del Credito e/o presuppongono una prestazione lavorativa effettiva che non è mai stata accertata;
che quindi, non possono trovare accesso gli importi pretesi a titolo di: ferie e festività che devono essere effettivamente fruite e smaltite da tutto il personale nell'anno di maturazione, lavoro straordinario (diurno, notturno, festivo) che ha carattere eccezionale e deve essere preventivamente concordato ed autorizzato dal responsabile gerarchico della risorsa, indennità di malattia, anch'essa non liquidata in busta paga, tenuto conto che, nel settore del Credito, gli oneri connessi ai relativi periodi di assenza dal servizio sono interamente a carico del datore di lavoro e, pertanto, non decurtano lo stipendio mensile;
che non si comprendono i criteri utilizzati per conteggiare interessi e rivalutazione: che non spetta automaticamente il premio aziendale (o VAP), erogato “una tantum” annualmente alle condizioni e con i criteri stabiliti dalla contrattazione di secondo livello in base agli indicatori relativi all'andamento aziendale;
che in particolare, detto premio non viene corrisposto in caso di risultati aziendali negativi, nonché qualora il dipendente abbia conseguito, nell'anno di riferimento, un giudizio professionale di sintesi negativo;
che il premio aziendale viene erogato in misura ridotta in caso di assenza dal servizio superiore a 3 mesi ( art. 51 CCNL del 19 dicembre 2019); che quindi l'istituto contrattuale del premio aziendale ha carattere variabile ed è ancorato non solo a criteri oggettivi (quali l'andamento aziendale), ma anche a condizioni soggettive riferibili ad una prestazione effettiva, elementi mancanti nel caso di specie;
che pur essendo indubbio che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbano essere effettuati al lordo delle ritenute contributive, al momento della materiale erogazione, il sostituto d'imposta (la Banca, in qualità di datore di lavoro) è tenuto ad applicare e versare le imposte secondo le regole ordinarie previste per gli arretrati;
che le norme di riferimento sono l'art. 17 lett. b) del DPR 917/1986, che dispone che siano soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, e l'art. 23 del DPR 600/1973, che stabilisce che la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti va operata all'atto del pagamento;
che la correttezza del versamento al lordo delle somme per differenze retributive trova conferma anche in quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate in un parere su interpello reso il 5.2.2020; di eccepire la prescrizione quinquennale di tutte le richieste economiche, per le quali unico valido atto interruttivo è la notifica del ricorso, avvenuta il 10.12.2024; che risultano quindi prescritte tutte le pretese anteriori al quinquennio dalla data di notifica del ricorso, atteso che il rapporto di lavoro della parte ricorrente è sempre stato caratterizzato dal regime di stabilità, sia avuto riguardo alla Banca – la quale ha pacificamente più di 15 dipendenti nel Comune di Roma, sia con riferimento ai datori di lavoro formali che si sono susseguiti nel tempo, che erano imprese con più di 15 dipendenti nel territorio del Comune di Roma, con conseguente decorso dei termini di prescrizione in costanza di rapporto. Respinta la richiesta di sospensione del processo per insussistenza dei presupposti ex art. 295 cpc, la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge che il Tribunale di Roma sezione lavoro con sentenza n.5939/2023 dell'8.6.2023, in accoglimento del ricorso depositato, tra gli altri, dall'odierno ricorrente, ha così deciso:
” dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella 3° Area, 4° livello retributivo del C.C.N.L. per il settore del Credito dalle seguenti date: dal 18-7-2014 per , dal 27-9-2014 per , dal 27-9- 2014 Parte_3 Parte_4 per , dal 27-9-2014 per , dal 1-10-2014 per , dal Parte_5 Parte_6 Parte_7
1-7-2016 per , dal 27-9-2014 per PI OE, dal 18-7-2014 per Parte_8 [...]
, dal 6-8-2014 per dal 9-6-2017 per , dal 1-6-2016 per Pt_9 Persona_2 Parte_10
, dal 27-9-2014 per , dal 1-6- 2016 per , Parte_11 Persona_3 Parte_2
Condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive tra quanto CP_3 dagli stessi percepito e la retribuzione loro spettante in base all'accertato inquadramento per 13 mensilità, dalla data di notifica del ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge. Condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3000 CP_3 spese generali nella misura del 15%, iva e cpa”. Nella motivazione della predetta sentenza si legge:
“La domanda proposta dai ricorrenti è fondata per quanto in appresso specificato. Dev'essere in primo luogo disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta. (…) Come affermato dalla Suprema Corte con Sentenza n. 40652/2021: “la disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi – in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto – nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso”. Tanto premesso, venendo al merito della fattispecie in esame si osserva. (…) deve dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato n capo alla Banca convenuta, effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei ricorrenti, dalla data in cui la somministrazione ha avuto inizio ovverosia dal 18-7-2014 per , dal 27-9-2014 per Parte_3
, dal 27-9-2014 per , dal 27-9-2014 per , dal 1-10- Parte_4 Parte_5 Parte_6
2014 per , dal 1-7-2016 per , dal 27-9-2014 per PI Parte_7 Parte_8
OE , dal 18-7-2014 per , dal 6-8-2014 per dal 9-6-2017 per Parte_9 Persona_2
, dal 1-6-2016 per . Parte_10 Parte_2
Va al riguardo precisato che la data di inizio della prestazione lavorativa presso BNL coincide con le date indicate negli estratti previdenziali prodotti e che sul punto è mancata specifica contestazione da parte resistente. Per quanto riguarda le mansioni effettivamente svolte dai ricorrenti, gli stessi hanno affermato di aver svolto mansioni di monitoraggio- addetti al Command Center Bnl, lavorando insieme ai dipendenti BNL, nello stesso reparto command center bnl, nello stesso open space. Tali asserzioni hanno trovato conferma nell'espletata istruttoria. (…) L'espletata prova testimoniale ha pertanto confermato le deduzionie attoree circa le mansioni espletate e circa le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei ricorrenti, che era stata conformata e diretta da BNL. (…) Pertanto, deve dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la convenuta con inquadramento alla 3^area professionale, 4^ livello retributivo del CCNL Credito, dalle seguenti date: dal 18-7-2014 per , dal 27-9-2014 per , Parte_3 Parte_4 dal 27-9-2014 per , dal 27-9-2014 per , dal 1-10-2014 per Parte_5 Parte_6
, dal 1-7-2016 per , dal 27-9-2014 per PI OE, dal Parte_7 Parte_8
18-7-2014 per , dal 6-8-2014 per dal 9-6-2017 per Parte_9 Persona_2 Pt_10
dal 1-6-2016 per , dal 27-9-2014 per , dal 1-6- 2016 per
[...] Parte_11 Persona_3
, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento in favore dei Parte_2 ricorrenti tra quanto dagli stessi percepito e la retribuzione loro spettante secondo l'accertato inquadramento, per 13 mensilità, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e rivalutazione monetaria (…)”. Con il ricorso per cui è causa il ricorrente chiede, sulla scorta della sentenza n. 5939/2023 del Tribunale di Roma sezione lavoro, la condanna di al pagamento delle differenze CP_3 retributive maturate nel periodo di svolgimento della prestazione in favore di BNL, quantificate come da analitici conteggi allegati, elaborati sulla base delle tabelle economiche del CCNL Credito applicato da BNL e, quindi, sulle retribuzioni previste per la 3° area- 4° livello retributivo, come riconosciuto dalla suindicata sentenza. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Si richiama al riguardo ex art. 118 disp. att. cpc quanto stabilito dal Tribunale di Roma sezione lavoro, in fattispecie del tutto analoga, nella sentenza n. 9445/2025 del 29.9.2025 est. Per_4 con motivazione integralmente condivisa in questa sede:
“Non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio anche tenendo conto che per consolidata giurisprudenza “ L'obbligo della restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza, ancorché questa non contenga la condanna alle restituzioni..”( Cass. n° 11729/2004 ; n° 8829/2007). Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati, alla stregua di numerosi condivisibili precedenti di questo Tribunale (sent. Trib. Roma n. 4663/2023, dott. De Ioris;
sent. Trib. Roma n. 9421/2023, dott.ssa Baroncini;
sent. Trib. Roma n. 9331/2023, dott.Conte; sent. Corte Appello Roma n. 2458/2022, Pres. rel. dott. ; sent. Trib Roma n.. 10834/2023 dott. Giovene di Per_5
IR ; sent Trib. Roma n. 10801 /2024 dott. Cruciani;
Sent. Trib. Roma n.11452/2024 dott. Pangia ), cui questo giudice si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,. L'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente è infondata . In primo luogo si rileva che la S.C. ha convincentemente stabilito che, a seguito della riforma dell'art. 18, della legge n. 300/1970, quale operata dalla legge n. 92/2012, con effetto dal 18/7/2012, non essendo più assicurata la c.d. stabilità reale neanche ai dipendenti delle imprese che hanno relativo requisito dimensionale (quale notoriamente la BNL), il termine prescrizionale anche in tali casi non decorre in corso di rapporto;
con la conseguenza che, in corso di rapporto, possono prescriversi solo i diritti maturati prima di cinque anni prima del 18 luglio 2012, ossia prima del 18 luglio 2007 (Cass.26246/2022). Inoltre in linea generale, la prescrizione non può farsi decorrere in costanza di un rapporto che, nel momento in cui si svolgeva e prima della sua (nel caso di specie non ancora avvenuta) cessazione, non era caratterizzato da stabilita reale, presupposto che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore durante il rapporto, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., in ragione dell'esclusione del "metus". Deve infatti aversi riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto in costanza dello stesso e non al regime normativo di maggiore garanzia di cui il lavoratore avrebbe fruito laddove fosse stato formalizzato, fin dall'inizio, con le modalità e la disciplina che il giudice riconosce applicabili (Cass. 20 giugno 1997 n. 5494; 10 aprile 2000 n. 4520; 14 ottobre 2000 n. 13722; 23 aprile 2002 n. 5934). La Suprema Corte ha esaminato la questione specificamente in materia di appalto illecito ed intermediazione illecita di manodopera con l'ordinanza n. 22487/2019, statuendo che non si tratta di accertare l'esistenza o meno di una stabilità reale con le imprese appaltatrici ma, piuttosto, di tenere conto della inesistenza, fino all'accertamento giudiziale del rapporto, di un rapporto con caratteristiche di stabilità tali da consentire il decorso della prescrizione. Il requisito della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto stesso. Ne consegue che, con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto di intermediazione ed interposizione di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (applicabile "ratione temporis”), la suddetta verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo la disciplina che l'avrebbe regolato ove fosse sorto "ab initio" con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale (Cfr Cass. 04/06/2014 n. 12553).) Nella fattispecie non risulta intervenuta alcuna cessazione del rapporto di lavoro. Parte convenuta ha contestato che nel precedente giudizio intercorso tra le parti sia stata accertata l'effettività dello svolgimento della prestazione lavorativa .Tale argomentazione non appare fondata in quanto con sentenza n. 5307/2023 in atti il Tribunale, in assenza di specifiche contestazioni di BNL in ordine a mansioni, orari di lavoro e inquadramento, ha accertato l'effettivo svolgimento del rapporto con riferimento alle prestazioni lavorative illecitamente rese in favore dell'intermediario e risultanti da buste paga dell'apparente datore di lavoro;
ogni ulteriore aspetto diretto a contestare la detta sentenza non può trovare esame nel presente giudizio ma solo in sede di appello . Relativamente alle contestazioni sui conteggi , deve , in primis rilevarsi che le stesse si appalesano generiche proprio perché essenzialmente fondate sull'assunto del mancato accertamento dell'effettività della prestazione lavorativa, assunto infondato per le motivazioni sopra espresse . Quanto al premio aziendale ed ai buoni pasto, entrambe le suddette voci retributive devono ritenersi spettanti alla parte ricorrente , relativamente al premio aziendale (VAP), deve osservarsi non è stato specificamente dedotto dalla resistente né risulta provato che per gli anni per i quali è stata avanzata la richiesta i risultati aziendali conseguiti siano stati negativi, o che il ricorrente abbia tenuto comportamenti tali da impedirne il riconoscimento ai sensi degli accordi aziendali regolanti la materia prodotti in giudizio. (…) Gli straordinari risultano rivendicati, sempre sulla base delle buste paga in atti, emesse dal datore apparente , ed i cui dati debbono imputarsi al datore effettivo ( peraltro si tratta di buste paga non specificamente contestate
).L'obiezione secondo la quale il trattamento di malattia non figura in busta perché nel settore del credito la malattia è pagata direttamente dal datore sicchè non incide sul mensile è apertamente priva di senso: l'attore chiede, per i giorni di malattia riconosciuti e liquidati in busta paga dai datori apparenti, il differenziale rispetto al trattamento di malattia che era dovuto dalla BNL secondo il suo regime. Quanto, infine , alla contestazione in ordine alla liquidazione al lordo si richiama quanto statuito dalla S.C. secondo la quale “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed, infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la loro determinazione attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito le differenze retributive dovutegli. Solo in tale momento il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto…” (così, Cass. n. 16489 del 18 luglio 2014; v. anche Cass. n. 18584/2008, n. 3375/2011 e n.16668/2020). Alla stregua di quanto esposto deve addivenirsi all'accoglimento del ricorso e condannarsi la CP_3
al pagamento in favore del ricorrente (…)” (conformi Trib. Roma sez. lav. est.
[...] Per_4 sent, n. 9434/2025 del 29.9.2025, sent. n. 9440/2025 del 29.9.2025, n. 9442/2025 del 29.9.2025, sent. n. 6958/2025 del 16.6.2025, sent. n. 6959/2025 del 16.6.2025). In punto di sospensione del processo ex art. 295 cpc si osserva che la Suprema Corte ha più volte ribadito che “Tra il giudizio sull'”an debeatur” e quello sul “quantum”, contemporaneamente pendenti davanti a due giudici diversi, sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso logico, e non anche in senso tecnico-giuridico, sicché non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest'ultimo, con esclusione del rischio di un conflitto di giudicati in quanto, giusta l'art. 336, comma 2, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'”an debeatur” determina l'automatica caducazione di quella sul “quantum” (Cass. sez. lav. sent. n. 4442 del 21/02/2017). E ancora:” Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (…)” (Cass. sez. 3 ordin. n.
8885 del 29/03/2023). In punto di prescrizione la Corte di Cassazione ha ribadito che “ Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro)”(Cass. sez. lav. ordin. n. 18008/2024 del 1.7.2024). Quanto alla contestazione di parte convenuta sull'effettività della prestazione resa dal ricorrente nel periodo oggetto dell'accertamento di cui alla sentenza resa tra le parti, la stessa non è meritevole di accoglimento dal momento che, una volta accertato, con la suddetta sentenza, munita di autorità anche nel presente giudizio, che tra le parti si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data ivi indicata, questo, in assenza di diverse evidenze, deve ritenersi per sua intrinseca natura continuativo e a tempo pieno (cfr. Cass. n. 2033 del 2000; Cass. n. 5518 del 2004, Trib. Roma sez. lav. sent. n.10834/2023 del 30.11.2023 est. Giovene Di IR). In punto di premio aziendale (VAP) si richiama quanto stabilito dal Tribunale di Roma che, in analoga fattispecie, ha stabilito che “ Dagli accordi sindacali prodotti dall'attore risulta che il premio aziendale era riconosciuto annualmente in misura fissa per ciascuna categoria di dipendenti, in base ad un “monte premi” determinato annualmente sulla base dei risultati della gestione aziendale dell'anno precedente. La misura annua per livello risulta dagli accordi stessi prodotti, sulla base del rendimento della società nell'anno precedente, sicché il fatto che in ipotesi, in caso di esercizio particolarmente negativo, il premio potesse non spettare affatto non ha alcuna rilevanza. Il rilievo che il premio spettava in misura ridotta in caso di assenza dal servizio superiore a tre mesi non rileva in mancanza di evidenza che l'attore sia mai stato assente per tale durata, cosa che non consta dalle buste paga prodotte. Il fatto che il premio non spettasse “in caso di giudizio professionale negativo” non rileva perché l'attore non ha mai subito un giudizio negativo. Il fatto che non ci fosse ragione di giudicarlo visto che formalmente non era dipendente di BNL non rileva, perché trattasi di fatto impeditivo e non costitutivo del diritto;
e d'altronde BNL deve dar causa a se stessa di non aver mai valutato l'attore pur utilizzandolo illecitamente” (Trib. Roma sez. lav. sent. n. 9331/2023 del 23.10.2023 est. Conte). In punto di liquidazione al lordo la Suprema Corte ha costantemente affermato che “ L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (Cass. sez. lav. sent. n. 18044 del 14/09/2015, conforme Cass. sez. lav. ordin. n. 21010/2013 del 13.9.2013). Anche la giurisprudenza di merito, con riferimento alla richiesta delle differenze retributive al lordo” ha affermato che “sussiste un consolidato orientamento di legittimità secondo cui
“L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed, infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la loro determinazione attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito le differenze retributive dovutegli. Solo in tale momento il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto…” (così, Cass. n. 16489 del 18 luglio 2014; v. anche Cass. n. 18584/2008, n. 3375/2011 e n.16668/2020)” (Trib. Roma sez. lav. sent. n. 10801/2024 del 29.10.2024 est. Cruciani). Per le considerazioni che precedono la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro con accertato dal Tribunale di Roma sezione lavoro nella sentenza n. CP_3
5939/2023 dell'8.6.2023, sulla scorta degli analitici conteggi allegati al ricorso, immuni da vizi, di complessivi € 67.358,68, di cui € 53.481,66 per i titoli di cui in ricorso, € 4.630,40 per interessi legali ed € 9.246,62 per rivalutazione monetaria maturati fino al 30.12.2023, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce, nella misura minima considerata la serialità del contenzioso, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
1) condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del CP_3 ricorrente di complessivi € 67.358,68, di cui € 53.481,66 per i titoli di cui in ricorso, € 4.630,40 per interessi legali ed € 9.246,62 per rivalutazione monetaria maturati fino al 30.12.2023, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.703,85 di cui € 6.699,00 per compensi ed € 2.009,25 per spese generali 15%, oltre iva e cpa da distrarsi. Roma, 4.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi