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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/06/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1343/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Sona (VR), Via Dell'artigianato 12
Rappresentata e difesa dall'Avv. Manuel Padrini, C.F. ,) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Corso Porta Nuova, 131 - 37122 -
VERONA,
ATTRICE in opposizione contro
(c.f.: ) titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._2
azienda agricola ( P.Iva ) con sede a Mortara (PV), via Repubblica P.IVA_2
Ossolana n. 22, rappresentato e difeso, in forza della procura allegata al ricorso per D.I. (da considerarsi in calce ad esso), IO (C.F. PEC CP_2 C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
Vigevano, Via Madonna Sette Dolori n. 11,;
pagina 1 di 4 CONVENUTO opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 235/2024, del Tribunale di Pavia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva nei Parte_1 confronti di opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato col Controparte_3 quale le veniva intimato” di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di euro 15.500,11; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in
567,00 per compenso professionale ex D.M. rif. 145,50 per esborsi, oltre a i.v.a. e c.p.a. ed alle successive occorrende;
”. Parte opponente in via pregiudiziale eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito in virtù dell'esistenza della clausola compromissoria, stabilita all'articolo XIII della CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE (doc. 3) dell' Parte_2 Pt_ (A.G.E.R.) VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2002 – richiamate ed applicabili anche per il contratto di acquisto mais del 26/05/2023 (doc. 4) per cui era causa. In via preliminare eccepiva l'irritualità del decreto ingiuntivo per Parte_1 mancanza di prova della controprestazione assunta nel contratto di compravendita (clausola cd. franco arrivo). Nel caso concreto, il diritto di parte venditrice dipendeva da uno specifico obbligo contrattualmente assunto, che non veniva adempiuto: il pagamento delle spese di trasporto nella misura complessiva di euro 9.743,41, Iva compresa, come risultava dalle fatture n. 70 del 30.06.2023 della ditta Parus Sas Autotrasporti e Logistica di US SE & c. per euro 1.508,41 e n. 19 del 28.07.2023 della ditta L.R. Transport Srl di euro 8.235,00 (unico doc. 5). In esecuzione degli accordi raggiunti, l'importo veniva a sua volta parzialmente fatturato dall'odierna opponente alla ditta per euro 9.528,20 (doc. 6: fattura n. 3/2024 e CP_1
n.7/2024). Come sopra accennato, gli accordi formalmente presi tra le parti, evidenziati nel richiamato contratto di compravendita del 26.05.2023, prevedevano chiaramente che le spese di trasporto fossero a carico della parte venditrice ditta IA GI AR: risultava evidente, infatti, la pattuizione del prezzo di 260,00 euro oltre Iva per tonnellata, con la dicitura franco “arrivo”, oltre alla “pronta” consegna della merce, libera da spese fino al magazzino del compratore. La ditta impossibilitata ad organizzare il trasporto CP_1 della merce, richiedeva a di individuare i trasportatori, confermando, Parte_1
pagina 2 di 4 però, l'impegno di sostenere i relativi costi. Considerata, dunque, la natura dell'accordo di compravendita, la ricorrente non forniva alcuna prova, ma nemmeno minima allegazione, né in merito al titolo né in merito all'esatto adempimento della controprestazione sopra indicata. Il decreto ingiuntivo, doveva essere anche per questo motivo, necessariamente revocato. Pt_ Nel merito la osservava che controparte doveva pertanto essere ritenuta inadempiente. La causale dell'ingiunzione, come era dato di evincere dall'esame della documentazione allegata al ricorso, era costituita dall'asserito parziale pagamento della fattura n. 13 del 31.07.2023, compresa IVA 4% (v. doc. 2 parte ingiungente), emessa a seguito della vendita di “mais italiano da agricoltura convenzionale” di cui al contratto in data 26.05.2023 (v. doc. 4). L'importo richiesto da controparte ammontava ad euro 15.500,11. Rilevava ed eccepiva il proprio rifiuto di adempiere all'obbligazione di pagamento della residua somma richiesta da controparte, in mancanza del contemporaneo pagamento delle spese di trasporto nella misura di euro 9.743,41, Iva compresa.
Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare la ditta individuale a corrispondere a la minore somma di Controparte_1 Parte_1
€. 9.743,41. Si costituiva contestando gli assunti avversari ed osservando in via Controparte_3 pregiudiziale che la clausola compromissoria non veniva specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. e che le condizioni non riportavano alcuna CP_4 clausola compromissoria per la merce ricevuta senza contestazione come nel caso di specie.In via preliminare ed anche nel merito parte opposta contestava poi che le spese di trasporto fossero a suo carico. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione. Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto,esperito il tentativo di conciliazione, scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,documentalmente istruita ,veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
Motivi della decisione
Pregiudizialmente va rigettata l'eccezione relativa alla clausola compromissoria che è contenuta in in cui vanno individuate ratione temporis le CP_4 Parte_4 condizioni richiamate dal contratto inter partes,.La clausola compromissoria si CP_4 trova nelle condizioni generali ed è pertanto soggetta al principio della doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c. 2 c.c.,non soddisfatto nel caso di specie. L'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e deve essere respinta posto che la fornitura di mais ha avuto luogo e non è stata contestata né nella sua quantità né nella sua qualità. Per quanto riguarda le spese di trasporto va accolta la domanda di
[...] di condannare controparte alla loro rifusione: dal contratto doc. 4 parte Parte_1 opponente e doc.1 parte opposta risulta che il prezzo pattuito era” 260 arrivo +IVA”.Tale
pagina 3 di 4 pattuizione non può che riferirsi alla clausola franco arrivo ovvero pagamento del trasporto a spese del venditore (in questo caso in deroga al disposto dell'art. 1510 c. 2 CP_1
c.c.(Cfr. Cass Civ. sez.II n. 25423 /2013).
Le spese di trasporto vanno pertanto poste a carico di parte opposta nella misura di cui al dispositivo corrispondente alle fatture in atti . Nell'insussistenza dei presupposti per il pagamento delle spese per lite temeraria spese compensate con esclusione di quelle già liquidate nel decreto ingiuntivo stante l'esito del processo
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,
RESPINGE L'opposizione e conferma il decreto opposto compresa la statuizione per le spese.
DICHIARA
Tenuto per la causale di cui in motivazione e conseguentemente
CONDANNA
a corrispondere a Parte opposta Controparte_1 Parte_1
€9.743,41, Iva compresa oltre interessi dal dovuto al saldo.
COMPENSA
Le spese di giudizio ad eccezione di quelle già liquidate nel decreto ingiuntivo.
Pavia, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1343/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Sona (VR), Via Dell'artigianato 12
Rappresentata e difesa dall'Avv. Manuel Padrini, C.F. ,) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Corso Porta Nuova, 131 - 37122 -
VERONA,
ATTRICE in opposizione contro
(c.f.: ) titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._2
azienda agricola ( P.Iva ) con sede a Mortara (PV), via Repubblica P.IVA_2
Ossolana n. 22, rappresentato e difeso, in forza della procura allegata al ricorso per D.I. (da considerarsi in calce ad esso), IO (C.F. PEC CP_2 C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
Vigevano, Via Madonna Sette Dolori n. 11,;
pagina 1 di 4 CONVENUTO opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 235/2024, del Tribunale di Pavia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva nei Parte_1 confronti di opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato col Controparte_3 quale le veniva intimato” di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di euro 15.500,11; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in
567,00 per compenso professionale ex D.M. rif. 145,50 per esborsi, oltre a i.v.a. e c.p.a. ed alle successive occorrende;
”. Parte opponente in via pregiudiziale eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito in virtù dell'esistenza della clausola compromissoria, stabilita all'articolo XIII della CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE (doc. 3) dell' Parte_2 Pt_ (A.G.E.R.) VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2002 – richiamate ed applicabili anche per il contratto di acquisto mais del 26/05/2023 (doc. 4) per cui era causa. In via preliminare eccepiva l'irritualità del decreto ingiuntivo per Parte_1 mancanza di prova della controprestazione assunta nel contratto di compravendita (clausola cd. franco arrivo). Nel caso concreto, il diritto di parte venditrice dipendeva da uno specifico obbligo contrattualmente assunto, che non veniva adempiuto: il pagamento delle spese di trasporto nella misura complessiva di euro 9.743,41, Iva compresa, come risultava dalle fatture n. 70 del 30.06.2023 della ditta Parus Sas Autotrasporti e Logistica di US SE & c. per euro 1.508,41 e n. 19 del 28.07.2023 della ditta L.R. Transport Srl di euro 8.235,00 (unico doc. 5). In esecuzione degli accordi raggiunti, l'importo veniva a sua volta parzialmente fatturato dall'odierna opponente alla ditta per euro 9.528,20 (doc. 6: fattura n. 3/2024 e CP_1
n.7/2024). Come sopra accennato, gli accordi formalmente presi tra le parti, evidenziati nel richiamato contratto di compravendita del 26.05.2023, prevedevano chiaramente che le spese di trasporto fossero a carico della parte venditrice ditta IA GI AR: risultava evidente, infatti, la pattuizione del prezzo di 260,00 euro oltre Iva per tonnellata, con la dicitura franco “arrivo”, oltre alla “pronta” consegna della merce, libera da spese fino al magazzino del compratore. La ditta impossibilitata ad organizzare il trasporto CP_1 della merce, richiedeva a di individuare i trasportatori, confermando, Parte_1
pagina 2 di 4 però, l'impegno di sostenere i relativi costi. Considerata, dunque, la natura dell'accordo di compravendita, la ricorrente non forniva alcuna prova, ma nemmeno minima allegazione, né in merito al titolo né in merito all'esatto adempimento della controprestazione sopra indicata. Il decreto ingiuntivo, doveva essere anche per questo motivo, necessariamente revocato. Pt_ Nel merito la osservava che controparte doveva pertanto essere ritenuta inadempiente. La causale dell'ingiunzione, come era dato di evincere dall'esame della documentazione allegata al ricorso, era costituita dall'asserito parziale pagamento della fattura n. 13 del 31.07.2023, compresa IVA 4% (v. doc. 2 parte ingiungente), emessa a seguito della vendita di “mais italiano da agricoltura convenzionale” di cui al contratto in data 26.05.2023 (v. doc. 4). L'importo richiesto da controparte ammontava ad euro 15.500,11. Rilevava ed eccepiva il proprio rifiuto di adempiere all'obbligazione di pagamento della residua somma richiesta da controparte, in mancanza del contemporaneo pagamento delle spese di trasporto nella misura di euro 9.743,41, Iva compresa.
Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare la ditta individuale a corrispondere a la minore somma di Controparte_1 Parte_1
€. 9.743,41. Si costituiva contestando gli assunti avversari ed osservando in via Controparte_3 pregiudiziale che la clausola compromissoria non veniva specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. e che le condizioni non riportavano alcuna CP_4 clausola compromissoria per la merce ricevuta senza contestazione come nel caso di specie.In via preliminare ed anche nel merito parte opposta contestava poi che le spese di trasporto fossero a suo carico. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione. Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto,esperito il tentativo di conciliazione, scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,documentalmente istruita ,veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
Motivi della decisione
Pregiudizialmente va rigettata l'eccezione relativa alla clausola compromissoria che è contenuta in in cui vanno individuate ratione temporis le CP_4 Parte_4 condizioni richiamate dal contratto inter partes,.La clausola compromissoria si CP_4 trova nelle condizioni generali ed è pertanto soggetta al principio della doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c. 2 c.c.,non soddisfatto nel caso di specie. L'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e deve essere respinta posto che la fornitura di mais ha avuto luogo e non è stata contestata né nella sua quantità né nella sua qualità. Per quanto riguarda le spese di trasporto va accolta la domanda di
[...] di condannare controparte alla loro rifusione: dal contratto doc. 4 parte Parte_1 opponente e doc.1 parte opposta risulta che il prezzo pattuito era” 260 arrivo +IVA”.Tale
pagina 3 di 4 pattuizione non può che riferirsi alla clausola franco arrivo ovvero pagamento del trasporto a spese del venditore (in questo caso in deroga al disposto dell'art. 1510 c. 2 CP_1
c.c.(Cfr. Cass Civ. sez.II n. 25423 /2013).
Le spese di trasporto vanno pertanto poste a carico di parte opposta nella misura di cui al dispositivo corrispondente alle fatture in atti . Nell'insussistenza dei presupposti per il pagamento delle spese per lite temeraria spese compensate con esclusione di quelle già liquidate nel decreto ingiuntivo stante l'esito del processo
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,
RESPINGE L'opposizione e conferma il decreto opposto compresa la statuizione per le spese.
DICHIARA
Tenuto per la causale di cui in motivazione e conseguentemente
CONDANNA
a corrispondere a Parte opposta Controparte_1 Parte_1
€9.743,41, Iva compresa oltre interessi dal dovuto al saldo.
COMPENSA
Le spese di giudizio ad eccezione di quelle già liquidate nel decreto ingiuntivo.
Pavia, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
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