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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 21/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 512 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21/03/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv CIPOLLONI WALTER il quale chiede la decisione riportandosi agli atti di causa con vittoria di spese di lite e per l'avv. GUSSAGO in CP_1 sostituzione dell'avv. ESPOSITO RAFFAELE la quale contesta la CTU ed insiste nelle deduzioni di cui alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 512 2024 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. CIPOLLONI WALTER ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA SPEZIOLI 32 C/O CP_1 P.IVA_1
66100 CHIETI con l'avv. ESPOSITO RAFFAELE Controparte_2
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo capitale per malattia professionale
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8.5.2024 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, nella funzione di Giudice del Lavoro, assumendo di aver inoltrato all' domanda CP_1
diretta ad ottenere la costituzione di una rendita o indennizzo per la malattia professionale “Lombosciatalgia sinistra con limitazione funzionale” e lamentando che l' le riconosceva un danno biologico all'6% chiedeva il riconoscimento del suo CP_3
diritto a godere di un indennizzo per la malattia professionale con un danno biologico pari 10%/12% ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto, anche a titolo di arretrati, CP_1
con gli interessi legali e rivalutazione monetaria.
L' costituitosi in giudizio. chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
Acquisita una CTU all'odierna udienza le parti discutevano la causa che , indi, veniva decisa come segue.
La domanda proposta nei confronti dell' è fondata e merita, per quanto di CP_1
ragione accoglimento.
Il C.T.U. dott. ha concluso che “Il caso in esame riguarda il riconoscimento Per_1
di eventuale maggior danno di malattia professionale già riconosciuta nella misura del 6% per patologia a carico del rachide lombare. Orbene, tanto per sgomberare il campo da dubbi, rispetto al precedente riconoscime nto una risonanza magnetica agli atti ha permesso di rilevare una ernia discale L4 -L5 ed una sofferenza radicolare L5 destra di grado assai lieve ed S1 cronica sinistra di grado lieve. Va dunque valutato il differente quadro clinico -obiettivo - strumentale relativamente alla patologia già riconosciuta come tecnopatia professionale. Orbene, in considerazione del quadro strumentale ed obiettivo riscontrato durante la presente indagine peritale, è possibile rilevare un modico aggravamento del quadro complessivo della patologia a carico del tratto lombare . Per quanto riguarda la valutazione di tale danno biologico, esso può essere attualmente stimato nella misura del 09% (nove per cento) ex D. Lgs 38/2000
(cod 213) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa” .
L' convenuto, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali CP_3
possa trarsi un diverso convincimento.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
Aderendo al parere del C.T.U. al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un indennizzo commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (9%), a far data dalla domanda amministrativa con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e dichiara che è affetto dalla malattia di Parte_2
origine professionale, denunciata con conseguente riduzione dell'integrità psico-fisica quantificabile nella misura del 9% a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente un indennizzo CP_1
commisurato alla suddetta percentuale d'inabilità (9%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' pagamento in favore del procuratore di parte CP_4
ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che si liquidano in €. 2.600,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 21 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
Avezzano 21/03/2025