TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/10/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 933/2024 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CONCETTA Parte_1
PIACENTE
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO BELCASTRO resistente Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva Parte_1 davanti a questo Giudice la Controparte_2 [...]
, e deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa CP_1 alle dipendenze dell' dal Parte_2
05.05.2009 e sino al 30.11.2015, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale al 50%, con la qualifica di impiegata ed inquadramento nel livello V del CCNL Commercio – Confcommercio. Esponeva che in data 01.12.2015, data in cui era creditrice dell di Pt_2 oltre 13 mensilità arretrate (da agosto 2013 a luglio 2014 oltre 13ma e 14ma, per un totale di € 8.954,00 netti) aveva sottoscritto un contratto lavoro con la
. Controparte_2 Controparte_1
In particolare, aggiungeva, nel mese di novembre 2015 era stata invitata a 1 sottoscrivere un accordo transattivo, finalizzato a rinunciare genericamente a quanto dovutole da parte dell' , con transito alle dipendenze della Pt_2
Confederazione CIA Calabria Nord a partire dal mese successivo, con l'obbligo da parte di quest'ultima di corrispondere il TFR maturato presso l' e con l'ulteriore obbligo di ricercare una modalità di Pt_2 compensazione dei crediti vantati nei confronti del primo datore di lavoro. La proposta di sottoscrivere l'accordo transattivo andava ricondotta agli esiti di una riunione del Comitato Direttivo di Cosenza svoltasi il Pt_2
12.11.2015, nel corso della quale era stata accettata una proposta proveniente dal Direttore della , Controparte_1 Persona_1 contenente i seguenti punti: “…4) il TFR Maturato da ognuno transiterà assieme a quello che sarà maturato alle dipendenze della e verrà Controparte_1 liquidato al compimento dell'età pensionabile ferma restando la possibilità di anticipazioni richieste nei modi e nei termini di legge”; 5) gli stipendi arretrati ante 2015 sono oggetto di rinuncia da parte dei dipendenti , stante l'impossibilità Pt_2
a pagarli, la che assume i suddetti lavoratori ( , in quanto Controparte_1 Pt_2 organizzazione promotrice dell'Inac provinciale di Cosenza, consapevole della rinuncia effettuata dai dipendenti si impegna a ricercare soluzioni per una Pt_2 liquidazione di bonus ogni fine anno, previa disponibilità del Bilancio della al fine di ristorare progressivamente quanto rinunciato…”. Atteso l'impegno assunto dalla , proseguiva la ricorrente, Controparte_1 il giorno successivo aveva firmato la transazione con , rinunciando ai Pt_2 crediti retributivi vantati nei confronti di quest'ultimo, che nel contempo si era impegnato a trasferire alla l'importo del TFR fino ad Controparte_1 allora maturato e a corrispondere entro il 31.12.2015 la retribuzione relativa al mese di novembre 2015 e i ratei della 13ma e della 14ma mensilità. Era stata, quindi, assunta dalla , con contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo parziale 50% per il primo mese, poi trasformato a tempo pieno con decorrenza dal 01.01.2016, con le stesse mansioni di impiegata ed il medesimo inquadramento contrattuale (V livello del CCNL Commercio Confcommercio). Deduceva, quindi, di aver lavorato per il nuovo datore di lavoro fino al 12.01.2023, giorno con decorrenza dal quale si era dimessa per giusta causa, atteso il mancato pagamento delle retribuzioni relative al periodo
2 aprile/dicembre del 2022 e della 13ma e 14ma mensilità (i cui importi erano stati poi recuperati, avendo ella ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo). Per contro, aggiungeva, nulla le era stato corrisposto per i crediti maturati alle dipendenze dell' (TRF e bonus compensativo delle retribuzioni Pt_2 cui aveva rinunciato). Esponeva, ancora che, sebbene assunta con la qualifica di impiegata, V livello del CCNL Commercio Confcommercio, per tutta la durata del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta aveva di fatto svolto mansioni ascrivibili al III livello. Concludeva, chiedendo: “accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto mansioni superiori ascrivibili al III Livello del CCNL Commercio Confcommercio ininterrottamente dal 01.12.2015 sino alla data delle dimissioni, conseguentemente condannare la , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate, della somma di € 27.040.11 o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo e alla conseguente integrazione contributiva e previdenziale;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire dalla gli stipendi arretrati maturati alle Controparte_1 dipendenze dell , nonché il pregresso TFR maturato sempre alle dipendenze Pt_2 dell e transitato alla e conseguentemente condannare Pt_2 Controparte_1 quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente di € 13.716,09 di cui € 8.954,00 netti per arretrati stipendiali alle dipendenze dell ed € 4.762,09 per TFR maturato alle Pt_2 dipendenze dell , il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla Pt_2 domanda e sino all'effettivo ed integrale pagamento;
- accertare e dichiarare altresì il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso e per l'effetto condannare la , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.265,23 o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria…”. 2) Si costituiva la , chiedendo il rigetto del ricorso per Controparte_1
3 infondatezza, in particolare escludendo che la ricorrente abbia mai svolto attività di lavoro rientrante nella declaratoria del livello III e rilevando l'insussistenza del dedotto obbligo di soddisfare i crediti maturati alle dipendenze di , non avendo i suoi rappresentanti sottoscritto Pt_2
l'accordo del 12.11.2015, sul quale la lavoratrice fonda le proprie pretese. Sollevava, infine, eccezione di prescrizione “di ogni eventuale diritto e/o credito della ricorrente”.
3) In corso di causa veniva escussi i testi indicati dalla ricorrente;
in seguito, era disposta una CTU contabile. La causa veniva, quindi, rinviata per la decisione all'udienza del 15.10.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze, conclusioni e argomenti di difesa. Le parti depositavano tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
4) MANSIONI SUPERIORI La domanda è fondata. Si osserva che per giurisprudenza assolutamente costante (ex multis, Cass., sez. L., n. 12156 del 18.8.2003; Sez. L, n. 5128 del 06/03/2007 e succ. conformi ) “Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la richiesta di un lavoratore, dipendente delle Ferrovie dello Stato, che aveva svolto mansioni di capo turno, di essere inquadrato nella area quarta - tecnici qualificati -, individuando la differenza tra le varie aree di inquadramento nella progressiva crescita di importanza dei compiti di coordinamento e nell'autonomia di azione, che da meramente esecutiva diviene operativa e infine decisoria, rispettivamente nella terza, quarta e quinta area)”. Ora, secondo le disposizioni del CCNL Commercio Confcommercio appartengono al livello V i “lavoratori (operai ed impiegati) che eseguono
4 lavori qualificati per i quali sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite”. Dalla declaratoria del livello III si ricava che ad esso appartengono i
“lavoratori (impiegati) che svolgono mansioni di concetto, o prevalentemente tali, che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza”. Ebbene, ciò che distingue, con riferimento alla figura dell'impiegato, i compiti del livello III rispetto a quelli del livello V sono le mansioni, di concetto o prevalentemente tali e le particolari conoscenze tecniche, laddove tali mansioni (di concetto) è da escludere che connotino i compiti dei lavoratori del livello V, sia perché l'espressione “lavori qualificati” è riferita tanto agli impiegati che agli operai, sia perché l'ulteriore espressione usata “normali conoscenze” va correlata all'altra “adeguate capacità” riferita a compiti “tecnico pratici” e non solo tecnici, com'è invece specificato nella declaratoria del livello III. Si aggiunga che, muovendo dall'ultimo livello (il 5° per gli impiegati) l'espressione “mansioni di concetto” viene usata per la prima volta proprio nella declaratoria del III livello (nella declaratoria del livello IV si fa riferimento a “lavoratori che eseguono compiti operativi”). Ebbene, ritiene il Tribunale che dalla svolta istruttoria siano emersi riscontri certi in ordine allo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni superiori (e non di poco) a quelle proprie del livello V. Ha dichiarato la teste , collega di lavoro della Sig.ra Testimone_1
: “…La ricorrente si occupava di tutte le pratiche previdenziali Pt_1 assistenziali in tutte le fasi, dalla acquisizione della pratica alla compilazione e all'inoltro della pratica stessa agli Enti previdenziali e assistenziali interessati (INAIL, INPS, ecc.); forniva anche assistenza dell'utenza. La ricorrente lavorava in autonomia, nel senso che il suo operato non era sottoposto ad alcuna forma di controllo da parte di chi avesse una posizione sovraordinata rispetto alla sua. La ricorrente utilizzava delle password di cui era titolare e, quindi, nel rapporto con gli enti previdenziali risultava chiaramente che quelle pratiche erano gestite dalla sig.ra Nella gestione di queste pratiche la ricorrente aveva anche la Pt_1 responsabilità di eventuali errori. Tale responsabilità non veniva pertanto condotta al patronato ma alla stessa ricorrente. Preciso che tutti noi siamo coperti da un'assicurazione per eventuali errori… La ricorrente si interfacciava con gli enti
5 previdenziali e, in particolare, con l'INAIL e l'INPS con le modalità indicate nel capitolo stesso … nella gestione delle pratiche la ricorrente utilizzava i canali istituzionali e quindi i siti degli enti previdenziali… si occupava insieme a me della statistiche per consentire agli ispettori del voro di controllare l'attività del patronato… I programmi che la ricorrente utilizza(va) erano i programmi BE INAC e Una /due volte a settimana la ricorrente si portava presso Parte_3 la sede di Montalto e prestava consulenza al collega meno esperto che era dislocato in quella sede. L'attività di consulenza era svolta anche in via telefonica o tramite mail in favore dei colleghi di Castrovillari e Cetraro, i quali venivano supportati dalla ricorrente ai fini della risoluzione di problematiche che di volta in volta si presentavano… nel 2021 è capitato che la ricorrente venisse inviata presso l'ufficio
di Montalto Uffugo per fornire consulenza agli assistiti”. Pt_2
Teste , altra collega della ricorrente: “… Confermo che la sig.ra Testimone_2 si occupava di tutte le pratiche relative a prestazioni assistenziali- Pt_1 previdenziali seguendone interamente l'iter. Preciso che la ricorrente gestiva le suddette pratiche in piena autonomia … la ricorrente si occupava di tutte le singole prestazioni assistenziali-previdenziali indicate nel capitolo 10 … aveva rapporti con l'INPS e con l'INAIL … tali rapporti erano portati avanti attraverso contatti telefonici o, laddove ciò non fosse sufficiente, anche attraverso la predisposizione di riunioni all'interno dei vari istituti … aveva delle credenziali personali, username e password, successivamente ha provveduto attraverso lo SPID … per l'inoltro delle pratiche la ricorrente utilizzava i canali istituzionali indicati nel capitolo (14) … Capitolo 17: “Confermo la circostanza di cui al capitolo in particolare con riferimento al programma BE-INAC. Ritengo che abbia utilizzato anche il programma Patroclo che tuttavia è subentrato dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro ossia dal 2019 in poi”. Capitolo 18: “Confermo la circostanza di cui al capitolo 18 nel senso che l'attività svolta dalla ricorrente e comunque da chi si occupa dei medesimi compiti è finalizzata ad ottenere dei finanziamenti…”. Risulta di palmare evidenza che le mansioni svolte dalla ricorrente fossero (almeno) di concetto: lavorava in autonomia, senza alcun controllo;
aveva la responsabilità del proprio operato, nel senso che eventuali errori ricadevano sulla stessa e non sul patronato;
si occupava delle pratiche previdenziali ed assistenziali, utilizzando i canali istituzionali ed interfacciandosi direttamente con gli enti;
utilizzava programmi
6 informatici;
svolgeva attività di consulenza e di supporto ai colleghi meno esperti e all'utenza; la sua attività era propedeutica rispetto alla concessione dei finanziamenti statali (“I patronati sono finanziati dallo Stato e i finanziamenti dipendono proprio dalla verifica da parte degli Ispettori del Lavoro delle attività di apertura e chiusura delle pratiche”, teste ). Tes_1
Non può, pertanto, che ritenersi fondata la domanda volta ad una condanna della convenuta alla corresponsione delle differenze retributive connesse allo svolgimento di fatto di mansioni proprie del livello III, di gran lunga superiori ai “lavori qualificati per i quali sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche” che caratterizzano il livello V. I relativi crediti non sono prescritti. Rilevato che la domanda è circoscritta al periodo 01.11.2017/11.01.2023, il Tribunale richiama l'orientamento espresso dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte con la sentenza n. 26246/2022, con la quale, avallandosi un indirizzo già diffuso nella giurisprudenza di merito, è stato affermato il principio per cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie, pertanto, considerato che i crediti azionati si riferiscono, come detto, al periodo novembre 2017/gennaio 2023, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18.07.2012) alcuna prescrizione era compiuta atteso che i crediti non erano ancora sorti, con la conseguenza che per tutti i crediti oggetto della domanda il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto (2023). Va da sé, pertanto, che al momento della notifica del ricorso eseguita nel 2024, alcun credito era estinto per prescrizione. 5)
CP_4
La domanda è fondata.
7 Dal verbale della riunione svoltasi il 12.11.2015 nella sede di Cosenza della risulta che è stata approvata all'unanimità dal Comitato Controparte_1
Direttivo di Cosenza una proposta formulata dal Direttore di Pt_2 [...]
, CP_1 Persona_1
Non vi era, pertanto, la necessità che il verbale venisse sottoscritto dai rappresentanti di , atteso che questi erano presenti alla Controparte_1 riunione proprio al fine di sottoporre ad una proposta già dagli stessi Pt_2
“scelta” (“Il Direttore riferisce che dal 27 ottobre in poi si è lavorato su più Per_1 proposte scegliendo alla fine la seguente: “…4) il TFR maturato da ognuno transiterà assieme a quello che sarà maturato alle dipendenze della CP_1
e verrà liquidato al compimento dell'età pensionabile ferma restando la
[...] possibilità di anticipazioni richieste nei modi e nei termini di legge”; 5) gli stipendi arretrati ante 2015 sono oggetto di rinuncia da parte dei dipendenti , stante Pt_2
l'impossibilità a pagarli, la che assume i suddetti lavoratori Controparte_1
( , in quanto organizzazione promotrice dell'Inac provinciale di Cosenza, Pt_2 consapevole della rinuncia effettuata dai dipendenti si impegna a ricercare Pt_2 soluzioni per una liquidazione di bonus ogni fine anno, previa disponibilità del Bilancio della al fine di ristorare progressivamente quanto rinunciato…”. Priva di pregio è la deduzione secondo cui non avrebbe trasferito gli Pt_2 importi del TFR maturato fino ad allora dai lavoratori poi assunti da
[...]
e che per tale ragione il relativo importo non sia stato CP_1 corrisposto alla ricorrente. La questione sollevata, infatti, attiene ai rapporti tra e Pt_2 CP_1
e non può riflettersi sulla posizione della lavoratrice, la quale, proprio
[...] in ragione degli impegni assunti da , ha prima CP_1 sottoscritto (il 13.11.2015) la transazione con rinunciando ad agire nei Pt_2 confronti di questo per i crediti già maturati (e con la clausola che l'importo del TFR sarebbe stato trasferito al nuovo datore di lavoro) e poi è stata assunta da , che contestualmente (e tanto prova lo Controparte_1 strettissimo collegamento tra e;
quest'ultima, infatti, è Pt_2
l'organizzazione promotrice del patronato) ne disponeva il comando presso l' . Parte_2
La , inoltre, ha assunto “l'impegno”, nel momento in cui CP_1 ha assunto i lavoratori e con la consapevolezza della rinuncia, di Pt_2
8 “ricercare soluzioni per una liquidazione di bonus ogni fine anno, previa disponibilità del Bilancio della al fine di ristorare progressivamente quanto rinunciato”. Ora, che tale impegno per come testualmente assunto fosse effettivo e vincolante (e non, come dedotto, una mera formula di stile priva di effetti) si ricava dalle stesse difese della convenuta, laddove assume, in definitiva, di non poter far fronte a tale impegno a causa di “endemiche difficoltà economiche”. A riprova di tali difficoltà la parte resistente ha prodotto due delibere di commissariamento (fino al 31.12.2023, con proroga fino al 31.12.2024), che tuttavia non sono sufficienti a riscontrare l'indisponibilità dei bilanci annuali (perché non prodotti). In definitiva non è dato conoscere l'entità della dedotta crisi economica che avrebbe impedito il pagamento dei bonus ogni fine anno (dal 2015 alla fine del rapporto di lavoro). Rileva, inoltre, il Tribunale che dalla DELIBERA del CONSIGLIO DIRETTIVO della Controparte_5 risultano, sì, problematiche di tipo economico – finanziario (si parla di
“grave disequilibrio”) ma risultano, altresì, difetti di gestione ed organizzazione dell'articolazione provinciale” (si evidenziano carenze di
“iniziative di riorganizzazione e razionalizzazione della struttura” e di “violazione delle norme statutarie e regolamentari”, in particolare per non “essere stata individuata e nominata la persona chiamata a rivestire le funzioni di Direttore Provinciale”). Tanto porta a ritenere che il commissariamento rispondesse all'esigenza di evitare per il futuro una crisi economico finanziaria non più risolvibile a causa di “inerzie e mancanze” della struttura territoriale e non tanto per far fronte ad una crisi attuale di gravità tale da non consentire (ed anche per gli anni precedenti il 2023) l'assolvimento dell'obbligo assunto nei confronti dei lavoratori (a tal proposito la teste ha dichiarato: Testimone_3
“…gli arretrati maturati nel periodo di lavoro alle dipendenze della Pt_2
(2008/2015) mi sono stati corrisposti dalla a marzo 2021”). Controparte_1
Né può ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente.
9 La fonte del credito azionato, infatti, è l'accordo raggiunto da e Pt_2 [...]
all'esito della riunione tenutasi 12.11.2025; accordo che CP_1 appunto sancisce l'obbligo della seconda di corrispondere ogni fine anno (dal 2015 in poi) un bonus (che la ricorrente ha parametrato alle retribuzioni non pagate da agosto 2013 a luglio 2014 oltre 13ma e 14ma mensilità) che rispondeva al dichiarato “intento di ristorare progressivamente quanto oggi rinunciato”.
“Il dies a quo” del termine di prescrizione dei “bonus” non corrisposti è, pertanto, da individuare al 31 dicembre di ogni anno di lavoro alle dipendenze della , a decorrere dal 31 dicembre 2015. Controparte_1
Si osserva, allora, che il termine di prescrizione è stato interrotto, prima con un atto di mesa in mora notificato il 09.11.2020, in seguito con un altro atto di messa in mora notificato il 07.02.2023 e, infine, con la notifica del ricorso eseguita nel 2024. Si aggiunga, quanto al TFR, che comunque il diritto alla sua percezione non poteva che sorgere all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (2023). 6) INDENNITA' DI OMESSO PREAVVISO La domanda è fondata. La ricorrente si è dimessa per giusta causa in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni relative al periodo aprile/dicembre del 2022 e della 13ma e 14ma mensilità. Il datore di lavoro ha dedotto, richiamando gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, che non compete alla lavoratrice la relativa indennità, atteso il comportamento tollerante dalla stessa tenuto in passato a fronte di ritardi nella corresponsione del dovuto, rilevando altresì che i fatti posti a fondamento delle dimissioni immediate non integrano gli estremi di una giusta causa. Ebbene, rilevato che non è stata fornita alcuna prova del dedotto comportamento tollerante della ricorrente (non risultano, per i periodi precedenti, ritardi o omessi pagamenti) ritiene il Tribunale che la mancata corresponsione di nove mensilità ordinarie e delle mensilità aggiuntive, per gli ovvi riflessi negativi che la mancata percezione degli importi è idonea a determinare sul tenore di vita e sulla stessa dignità della lavoratrice a fronte
10 delle prestazioni rese, costituisca senza dubbio una causa che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto. 7) IL QUANTUM DA CORRISPONDERE Sulla base delle emergenze istruttorie si è proceduto, come detto, ad una CTU contabile sulla base del seguente quesito: “Accerti il CTU, sulla base della documentazione in atti le somme eventualmente spettanti alla ricorrente per i periodi e per le causali indicate in ricorso, effettuando computi separati in relazione alle pretese azionate ed indicate nei tre capi della domanda (pagg. 10 e 11 del ricorso, dopo l'espressione “RICORRE”). Calcoli separatamente l'importo di interessi legali e della rivalutazione monetaria”. Il Consulente ha accertato, applicando i parametri previsti dal CCNL Commercio Confcommercio per il III livello rivendicato e tenuto conto di quanto percepito in relazione al livello formalmente riconosciuto, che alla ricorrente compete per le superiori mansioni di fatto svolte la somma di euro 21.755,68 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive, festività, permessi e ferie non godute (come risultanti dalle buste paga) e la somma di euro 1.614,03 a titolo di differenze sul trattamento di fine rapporto (complessivamente euro 23.369,71 lordi). A titolo di bonus annuali volti al ristoro delle retribuzioni a cui la ricorrente ha rinunciato a fronte dell'impegno assunto da , Controparte_1
l'Ausiliare ha effettuato il computo parametrando i bonus ai crediti retributivi oggetto della rinuncia ad agire nei confronti di (mensilità Pt_2 maturate per il periodo agosto 2013/luglio 2014, 13ma e 14ma) pervenendo all'importo di euro 8.954,00. Quanto al TFR maturato alle dipendenze di e transitato presso Pt_2 [...]
l'importo è pari ad euro 4.762,09. CP_1
Per tali ultime voci la parte convenuta dovrà, pertanto, corrispondere un importo complessivo, netto, di euro 13.716.09. A titolo di indennità di preavviso dovuta in ragione delle dimissioni rassegnate per la ritenuta giusta causa, l'importo, calcolato in base alle previsioni di cui all'art. 254 del CCNL Commercio Confcommercio, è pari ad euro 2.194,40 lordi.
11 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in quanto sorrette da adeguate e motivate argomentazioni di carattere tecnico – contabile e basate sui parametri di cui al CCNL applicato dal datore di lavoro tenuto conto, quanto agli importi dovuti per le mansioni superiori del livello richiesto (III) e delle somme percepite per l'inferiore livello V di inquadramento della ricorrente, sono corrette e meritano di essere condivise. Alla ricorrente compete, pertanto, la somma di euro 39.280,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo. 8) Le spese di lite come di norma seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Allo stesso modo le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono porsi a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
AN , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., a corrispondere alla ricorrente la somma di € 39.280,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. AN , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.629,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento. Cosenza, 16/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
12
, rappresentato e difeso dall'avv. CONCETTA Parte_1
PIACENTE
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO BELCASTRO resistente Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva Parte_1 davanti a questo Giudice la Controparte_2 [...]
, e deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa CP_1 alle dipendenze dell' dal Parte_2
05.05.2009 e sino al 30.11.2015, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale al 50%, con la qualifica di impiegata ed inquadramento nel livello V del CCNL Commercio – Confcommercio. Esponeva che in data 01.12.2015, data in cui era creditrice dell di Pt_2 oltre 13 mensilità arretrate (da agosto 2013 a luglio 2014 oltre 13ma e 14ma, per un totale di € 8.954,00 netti) aveva sottoscritto un contratto lavoro con la
. Controparte_2 Controparte_1
In particolare, aggiungeva, nel mese di novembre 2015 era stata invitata a 1 sottoscrivere un accordo transattivo, finalizzato a rinunciare genericamente a quanto dovutole da parte dell' , con transito alle dipendenze della Pt_2
Confederazione CIA Calabria Nord a partire dal mese successivo, con l'obbligo da parte di quest'ultima di corrispondere il TFR maturato presso l' e con l'ulteriore obbligo di ricercare una modalità di Pt_2 compensazione dei crediti vantati nei confronti del primo datore di lavoro. La proposta di sottoscrivere l'accordo transattivo andava ricondotta agli esiti di una riunione del Comitato Direttivo di Cosenza svoltasi il Pt_2
12.11.2015, nel corso della quale era stata accettata una proposta proveniente dal Direttore della , Controparte_1 Persona_1 contenente i seguenti punti: “…4) il TFR Maturato da ognuno transiterà assieme a quello che sarà maturato alle dipendenze della e verrà Controparte_1 liquidato al compimento dell'età pensionabile ferma restando la possibilità di anticipazioni richieste nei modi e nei termini di legge”; 5) gli stipendi arretrati ante 2015 sono oggetto di rinuncia da parte dei dipendenti , stante l'impossibilità Pt_2
a pagarli, la che assume i suddetti lavoratori ( , in quanto Controparte_1 Pt_2 organizzazione promotrice dell'Inac provinciale di Cosenza, consapevole della rinuncia effettuata dai dipendenti si impegna a ricercare soluzioni per una Pt_2 liquidazione di bonus ogni fine anno, previa disponibilità del Bilancio della al fine di ristorare progressivamente quanto rinunciato…”. Atteso l'impegno assunto dalla , proseguiva la ricorrente, Controparte_1 il giorno successivo aveva firmato la transazione con , rinunciando ai Pt_2 crediti retributivi vantati nei confronti di quest'ultimo, che nel contempo si era impegnato a trasferire alla l'importo del TFR fino ad Controparte_1 allora maturato e a corrispondere entro il 31.12.2015 la retribuzione relativa al mese di novembre 2015 e i ratei della 13ma e della 14ma mensilità. Era stata, quindi, assunta dalla , con contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo parziale 50% per il primo mese, poi trasformato a tempo pieno con decorrenza dal 01.01.2016, con le stesse mansioni di impiegata ed il medesimo inquadramento contrattuale (V livello del CCNL Commercio Confcommercio). Deduceva, quindi, di aver lavorato per il nuovo datore di lavoro fino al 12.01.2023, giorno con decorrenza dal quale si era dimessa per giusta causa, atteso il mancato pagamento delle retribuzioni relative al periodo
2 aprile/dicembre del 2022 e della 13ma e 14ma mensilità (i cui importi erano stati poi recuperati, avendo ella ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo). Per contro, aggiungeva, nulla le era stato corrisposto per i crediti maturati alle dipendenze dell' (TRF e bonus compensativo delle retribuzioni Pt_2 cui aveva rinunciato). Esponeva, ancora che, sebbene assunta con la qualifica di impiegata, V livello del CCNL Commercio Confcommercio, per tutta la durata del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta aveva di fatto svolto mansioni ascrivibili al III livello. Concludeva, chiedendo: “accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto mansioni superiori ascrivibili al III Livello del CCNL Commercio Confcommercio ininterrottamente dal 01.12.2015 sino alla data delle dimissioni, conseguentemente condannare la , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate, della somma di € 27.040.11 o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo e alla conseguente integrazione contributiva e previdenziale;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire dalla gli stipendi arretrati maturati alle Controparte_1 dipendenze dell , nonché il pregresso TFR maturato sempre alle dipendenze Pt_2 dell e transitato alla e conseguentemente condannare Pt_2 Controparte_1 quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente di € 13.716,09 di cui € 8.954,00 netti per arretrati stipendiali alle dipendenze dell ed € 4.762,09 per TFR maturato alle Pt_2 dipendenze dell , il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla Pt_2 domanda e sino all'effettivo ed integrale pagamento;
- accertare e dichiarare altresì il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso e per l'effetto condannare la , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.265,23 o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria…”. 2) Si costituiva la , chiedendo il rigetto del ricorso per Controparte_1
3 infondatezza, in particolare escludendo che la ricorrente abbia mai svolto attività di lavoro rientrante nella declaratoria del livello III e rilevando l'insussistenza del dedotto obbligo di soddisfare i crediti maturati alle dipendenze di , non avendo i suoi rappresentanti sottoscritto Pt_2
l'accordo del 12.11.2015, sul quale la lavoratrice fonda le proprie pretese. Sollevava, infine, eccezione di prescrizione “di ogni eventuale diritto e/o credito della ricorrente”.
3) In corso di causa veniva escussi i testi indicati dalla ricorrente;
in seguito, era disposta una CTU contabile. La causa veniva, quindi, rinviata per la decisione all'udienza del 15.10.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze, conclusioni e argomenti di difesa. Le parti depositavano tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
4) MANSIONI SUPERIORI La domanda è fondata. Si osserva che per giurisprudenza assolutamente costante (ex multis, Cass., sez. L., n. 12156 del 18.8.2003; Sez. L, n. 5128 del 06/03/2007 e succ. conformi ) “Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la richiesta di un lavoratore, dipendente delle Ferrovie dello Stato, che aveva svolto mansioni di capo turno, di essere inquadrato nella area quarta - tecnici qualificati -, individuando la differenza tra le varie aree di inquadramento nella progressiva crescita di importanza dei compiti di coordinamento e nell'autonomia di azione, che da meramente esecutiva diviene operativa e infine decisoria, rispettivamente nella terza, quarta e quinta area)”. Ora, secondo le disposizioni del CCNL Commercio Confcommercio appartengono al livello V i “lavoratori (operai ed impiegati) che eseguono
4 lavori qualificati per i quali sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite”. Dalla declaratoria del livello III si ricava che ad esso appartengono i
“lavoratori (impiegati) che svolgono mansioni di concetto, o prevalentemente tali, che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza”. Ebbene, ciò che distingue, con riferimento alla figura dell'impiegato, i compiti del livello III rispetto a quelli del livello V sono le mansioni, di concetto o prevalentemente tali e le particolari conoscenze tecniche, laddove tali mansioni (di concetto) è da escludere che connotino i compiti dei lavoratori del livello V, sia perché l'espressione “lavori qualificati” è riferita tanto agli impiegati che agli operai, sia perché l'ulteriore espressione usata “normali conoscenze” va correlata all'altra “adeguate capacità” riferita a compiti “tecnico pratici” e non solo tecnici, com'è invece specificato nella declaratoria del livello III. Si aggiunga che, muovendo dall'ultimo livello (il 5° per gli impiegati) l'espressione “mansioni di concetto” viene usata per la prima volta proprio nella declaratoria del III livello (nella declaratoria del livello IV si fa riferimento a “lavoratori che eseguono compiti operativi”). Ebbene, ritiene il Tribunale che dalla svolta istruttoria siano emersi riscontri certi in ordine allo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni superiori (e non di poco) a quelle proprie del livello V. Ha dichiarato la teste , collega di lavoro della Sig.ra Testimone_1
: “…La ricorrente si occupava di tutte le pratiche previdenziali Pt_1 assistenziali in tutte le fasi, dalla acquisizione della pratica alla compilazione e all'inoltro della pratica stessa agli Enti previdenziali e assistenziali interessati (INAIL, INPS, ecc.); forniva anche assistenza dell'utenza. La ricorrente lavorava in autonomia, nel senso che il suo operato non era sottoposto ad alcuna forma di controllo da parte di chi avesse una posizione sovraordinata rispetto alla sua. La ricorrente utilizzava delle password di cui era titolare e, quindi, nel rapporto con gli enti previdenziali risultava chiaramente che quelle pratiche erano gestite dalla sig.ra Nella gestione di queste pratiche la ricorrente aveva anche la Pt_1 responsabilità di eventuali errori. Tale responsabilità non veniva pertanto condotta al patronato ma alla stessa ricorrente. Preciso che tutti noi siamo coperti da un'assicurazione per eventuali errori… La ricorrente si interfacciava con gli enti
5 previdenziali e, in particolare, con l'INAIL e l'INPS con le modalità indicate nel capitolo stesso … nella gestione delle pratiche la ricorrente utilizzava i canali istituzionali e quindi i siti degli enti previdenziali… si occupava insieme a me della statistiche per consentire agli ispettori del voro di controllare l'attività del patronato… I programmi che la ricorrente utilizza(va) erano i programmi BE INAC e Una /due volte a settimana la ricorrente si portava presso Parte_3 la sede di Montalto e prestava consulenza al collega meno esperto che era dislocato in quella sede. L'attività di consulenza era svolta anche in via telefonica o tramite mail in favore dei colleghi di Castrovillari e Cetraro, i quali venivano supportati dalla ricorrente ai fini della risoluzione di problematiche che di volta in volta si presentavano… nel 2021 è capitato che la ricorrente venisse inviata presso l'ufficio
di Montalto Uffugo per fornire consulenza agli assistiti”. Pt_2
Teste , altra collega della ricorrente: “… Confermo che la sig.ra Testimone_2 si occupava di tutte le pratiche relative a prestazioni assistenziali- Pt_1 previdenziali seguendone interamente l'iter. Preciso che la ricorrente gestiva le suddette pratiche in piena autonomia … la ricorrente si occupava di tutte le singole prestazioni assistenziali-previdenziali indicate nel capitolo 10 … aveva rapporti con l'INPS e con l'INAIL … tali rapporti erano portati avanti attraverso contatti telefonici o, laddove ciò non fosse sufficiente, anche attraverso la predisposizione di riunioni all'interno dei vari istituti … aveva delle credenziali personali, username e password, successivamente ha provveduto attraverso lo SPID … per l'inoltro delle pratiche la ricorrente utilizzava i canali istituzionali indicati nel capitolo (14) … Capitolo 17: “Confermo la circostanza di cui al capitolo in particolare con riferimento al programma BE-INAC. Ritengo che abbia utilizzato anche il programma Patroclo che tuttavia è subentrato dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro ossia dal 2019 in poi”. Capitolo 18: “Confermo la circostanza di cui al capitolo 18 nel senso che l'attività svolta dalla ricorrente e comunque da chi si occupa dei medesimi compiti è finalizzata ad ottenere dei finanziamenti…”. Risulta di palmare evidenza che le mansioni svolte dalla ricorrente fossero (almeno) di concetto: lavorava in autonomia, senza alcun controllo;
aveva la responsabilità del proprio operato, nel senso che eventuali errori ricadevano sulla stessa e non sul patronato;
si occupava delle pratiche previdenziali ed assistenziali, utilizzando i canali istituzionali ed interfacciandosi direttamente con gli enti;
utilizzava programmi
6 informatici;
svolgeva attività di consulenza e di supporto ai colleghi meno esperti e all'utenza; la sua attività era propedeutica rispetto alla concessione dei finanziamenti statali (“I patronati sono finanziati dallo Stato e i finanziamenti dipendono proprio dalla verifica da parte degli Ispettori del Lavoro delle attività di apertura e chiusura delle pratiche”, teste ). Tes_1
Non può, pertanto, che ritenersi fondata la domanda volta ad una condanna della convenuta alla corresponsione delle differenze retributive connesse allo svolgimento di fatto di mansioni proprie del livello III, di gran lunga superiori ai “lavori qualificati per i quali sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche” che caratterizzano il livello V. I relativi crediti non sono prescritti. Rilevato che la domanda è circoscritta al periodo 01.11.2017/11.01.2023, il Tribunale richiama l'orientamento espresso dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte con la sentenza n. 26246/2022, con la quale, avallandosi un indirizzo già diffuso nella giurisprudenza di merito, è stato affermato il principio per cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie, pertanto, considerato che i crediti azionati si riferiscono, come detto, al periodo novembre 2017/gennaio 2023, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18.07.2012) alcuna prescrizione era compiuta atteso che i crediti non erano ancora sorti, con la conseguenza che per tutti i crediti oggetto della domanda il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto (2023). Va da sé, pertanto, che al momento della notifica del ricorso eseguita nel 2024, alcun credito era estinto per prescrizione. 5)
CP_4
La domanda è fondata.
7 Dal verbale della riunione svoltasi il 12.11.2015 nella sede di Cosenza della risulta che è stata approvata all'unanimità dal Comitato Controparte_1
Direttivo di Cosenza una proposta formulata dal Direttore di Pt_2 [...]
, CP_1 Persona_1
Non vi era, pertanto, la necessità che il verbale venisse sottoscritto dai rappresentanti di , atteso che questi erano presenti alla Controparte_1 riunione proprio al fine di sottoporre ad una proposta già dagli stessi Pt_2
“scelta” (“Il Direttore riferisce che dal 27 ottobre in poi si è lavorato su più Per_1 proposte scegliendo alla fine la seguente: “…4) il TFR maturato da ognuno transiterà assieme a quello che sarà maturato alle dipendenze della CP_1
e verrà liquidato al compimento dell'età pensionabile ferma restando la
[...] possibilità di anticipazioni richieste nei modi e nei termini di legge”; 5) gli stipendi arretrati ante 2015 sono oggetto di rinuncia da parte dei dipendenti , stante Pt_2
l'impossibilità a pagarli, la che assume i suddetti lavoratori Controparte_1
( , in quanto organizzazione promotrice dell'Inac provinciale di Cosenza, Pt_2 consapevole della rinuncia effettuata dai dipendenti si impegna a ricercare Pt_2 soluzioni per una liquidazione di bonus ogni fine anno, previa disponibilità del Bilancio della al fine di ristorare progressivamente quanto rinunciato…”. Priva di pregio è la deduzione secondo cui non avrebbe trasferito gli Pt_2 importi del TFR maturato fino ad allora dai lavoratori poi assunti da
[...]
e che per tale ragione il relativo importo non sia stato CP_1 corrisposto alla ricorrente. La questione sollevata, infatti, attiene ai rapporti tra e Pt_2 CP_1
e non può riflettersi sulla posizione della lavoratrice, la quale, proprio
[...] in ragione degli impegni assunti da , ha prima CP_1 sottoscritto (il 13.11.2015) la transazione con rinunciando ad agire nei Pt_2 confronti di questo per i crediti già maturati (e con la clausola che l'importo del TFR sarebbe stato trasferito al nuovo datore di lavoro) e poi è stata assunta da , che contestualmente (e tanto prova lo Controparte_1 strettissimo collegamento tra e;
quest'ultima, infatti, è Pt_2
l'organizzazione promotrice del patronato) ne disponeva il comando presso l' . Parte_2
La , inoltre, ha assunto “l'impegno”, nel momento in cui CP_1 ha assunto i lavoratori e con la consapevolezza della rinuncia, di Pt_2
8 “ricercare soluzioni per una liquidazione di bonus ogni fine anno, previa disponibilità del Bilancio della al fine di ristorare progressivamente quanto rinunciato”. Ora, che tale impegno per come testualmente assunto fosse effettivo e vincolante (e non, come dedotto, una mera formula di stile priva di effetti) si ricava dalle stesse difese della convenuta, laddove assume, in definitiva, di non poter far fronte a tale impegno a causa di “endemiche difficoltà economiche”. A riprova di tali difficoltà la parte resistente ha prodotto due delibere di commissariamento (fino al 31.12.2023, con proroga fino al 31.12.2024), che tuttavia non sono sufficienti a riscontrare l'indisponibilità dei bilanci annuali (perché non prodotti). In definitiva non è dato conoscere l'entità della dedotta crisi economica che avrebbe impedito il pagamento dei bonus ogni fine anno (dal 2015 alla fine del rapporto di lavoro). Rileva, inoltre, il Tribunale che dalla DELIBERA del CONSIGLIO DIRETTIVO della Controparte_5 risultano, sì, problematiche di tipo economico – finanziario (si parla di
“grave disequilibrio”) ma risultano, altresì, difetti di gestione ed organizzazione dell'articolazione provinciale” (si evidenziano carenze di
“iniziative di riorganizzazione e razionalizzazione della struttura” e di “violazione delle norme statutarie e regolamentari”, in particolare per non “essere stata individuata e nominata la persona chiamata a rivestire le funzioni di Direttore Provinciale”). Tanto porta a ritenere che il commissariamento rispondesse all'esigenza di evitare per il futuro una crisi economico finanziaria non più risolvibile a causa di “inerzie e mancanze” della struttura territoriale e non tanto per far fronte ad una crisi attuale di gravità tale da non consentire (ed anche per gli anni precedenti il 2023) l'assolvimento dell'obbligo assunto nei confronti dei lavoratori (a tal proposito la teste ha dichiarato: Testimone_3
“…gli arretrati maturati nel periodo di lavoro alle dipendenze della Pt_2
(2008/2015) mi sono stati corrisposti dalla a marzo 2021”). Controparte_1
Né può ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente.
9 La fonte del credito azionato, infatti, è l'accordo raggiunto da e Pt_2 [...]
all'esito della riunione tenutasi 12.11.2025; accordo che CP_1 appunto sancisce l'obbligo della seconda di corrispondere ogni fine anno (dal 2015 in poi) un bonus (che la ricorrente ha parametrato alle retribuzioni non pagate da agosto 2013 a luglio 2014 oltre 13ma e 14ma mensilità) che rispondeva al dichiarato “intento di ristorare progressivamente quanto oggi rinunciato”.
“Il dies a quo” del termine di prescrizione dei “bonus” non corrisposti è, pertanto, da individuare al 31 dicembre di ogni anno di lavoro alle dipendenze della , a decorrere dal 31 dicembre 2015. Controparte_1
Si osserva, allora, che il termine di prescrizione è stato interrotto, prima con un atto di mesa in mora notificato il 09.11.2020, in seguito con un altro atto di messa in mora notificato il 07.02.2023 e, infine, con la notifica del ricorso eseguita nel 2024. Si aggiunga, quanto al TFR, che comunque il diritto alla sua percezione non poteva che sorgere all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (2023). 6) INDENNITA' DI OMESSO PREAVVISO La domanda è fondata. La ricorrente si è dimessa per giusta causa in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni relative al periodo aprile/dicembre del 2022 e della 13ma e 14ma mensilità. Il datore di lavoro ha dedotto, richiamando gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, che non compete alla lavoratrice la relativa indennità, atteso il comportamento tollerante dalla stessa tenuto in passato a fronte di ritardi nella corresponsione del dovuto, rilevando altresì che i fatti posti a fondamento delle dimissioni immediate non integrano gli estremi di una giusta causa. Ebbene, rilevato che non è stata fornita alcuna prova del dedotto comportamento tollerante della ricorrente (non risultano, per i periodi precedenti, ritardi o omessi pagamenti) ritiene il Tribunale che la mancata corresponsione di nove mensilità ordinarie e delle mensilità aggiuntive, per gli ovvi riflessi negativi che la mancata percezione degli importi è idonea a determinare sul tenore di vita e sulla stessa dignità della lavoratrice a fronte
10 delle prestazioni rese, costituisca senza dubbio una causa che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto. 7) IL QUANTUM DA CORRISPONDERE Sulla base delle emergenze istruttorie si è proceduto, come detto, ad una CTU contabile sulla base del seguente quesito: “Accerti il CTU, sulla base della documentazione in atti le somme eventualmente spettanti alla ricorrente per i periodi e per le causali indicate in ricorso, effettuando computi separati in relazione alle pretese azionate ed indicate nei tre capi della domanda (pagg. 10 e 11 del ricorso, dopo l'espressione “RICORRE”). Calcoli separatamente l'importo di interessi legali e della rivalutazione monetaria”. Il Consulente ha accertato, applicando i parametri previsti dal CCNL Commercio Confcommercio per il III livello rivendicato e tenuto conto di quanto percepito in relazione al livello formalmente riconosciuto, che alla ricorrente compete per le superiori mansioni di fatto svolte la somma di euro 21.755,68 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive, festività, permessi e ferie non godute (come risultanti dalle buste paga) e la somma di euro 1.614,03 a titolo di differenze sul trattamento di fine rapporto (complessivamente euro 23.369,71 lordi). A titolo di bonus annuali volti al ristoro delle retribuzioni a cui la ricorrente ha rinunciato a fronte dell'impegno assunto da , Controparte_1
l'Ausiliare ha effettuato il computo parametrando i bonus ai crediti retributivi oggetto della rinuncia ad agire nei confronti di (mensilità Pt_2 maturate per il periodo agosto 2013/luglio 2014, 13ma e 14ma) pervenendo all'importo di euro 8.954,00. Quanto al TFR maturato alle dipendenze di e transitato presso Pt_2 [...]
l'importo è pari ad euro 4.762,09. CP_1
Per tali ultime voci la parte convenuta dovrà, pertanto, corrispondere un importo complessivo, netto, di euro 13.716.09. A titolo di indennità di preavviso dovuta in ragione delle dimissioni rassegnate per la ritenuta giusta causa, l'importo, calcolato in base alle previsioni di cui all'art. 254 del CCNL Commercio Confcommercio, è pari ad euro 2.194,40 lordi.
11 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in quanto sorrette da adeguate e motivate argomentazioni di carattere tecnico – contabile e basate sui parametri di cui al CCNL applicato dal datore di lavoro tenuto conto, quanto agli importi dovuti per le mansioni superiori del livello richiesto (III) e delle somme percepite per l'inferiore livello V di inquadramento della ricorrente, sono corrette e meritano di essere condivise. Alla ricorrente compete, pertanto, la somma di euro 39.280,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo. 8) Le spese di lite come di norma seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Allo stesso modo le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono porsi a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
AN , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., a corrispondere alla ricorrente la somma di € 39.280,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. AN , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.629,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento. Cosenza, 16/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
12