Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 6145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6145 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06145/2025REG.PROV.COLL.
N. 05135/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5135 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Lombardi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Orsara di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angiolina Sciarappa, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, n. 1743/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orsara di Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato Boccieri Vittorio in sostituzione dell’avvocato Lombardi Nicola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto i suoi ricorsi per l’annullamento del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Orsara di Puglia del 12 maggio 2016 n. 16, della determinazione del Responsabile del 2° settore – tecnico e gestione del territorio – Numero generale 928 del 12 dicembre 2017 – numero settoriale 401 del 30 novembre 2017 - per l’acquisizione del diritto di costituzione di servitù di elettrodotto amovibile su aree utilizzate per scopi di interesse pubblico in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio.
2. Il Consiglio comunale di Orsara di Puglia, con deliberazione n. 16 del 12 maggio 2016, ha deciso di provvedere all’ “ acquisizione del diritto di servitù di elettrodotto su aree utilizzate per scopi di interesse pubblico in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 ”.
L’appellante ha rappresentato di essere proprietaria di un appezzamento di terreno ove si trova una strada di proprietà ad uso esclusivo della ricorrente e dei familiari e sulla quale l’amministrazione comunale aveva già collocato arbitrariamente 4 pali per la illuminazione pubblica.
3. La sentenza impugnata ha respinto i ricorsi riuniti premettendo che non vi era stata violazione sostanziale delle garanzie di partecipazione al procedimento poiché l’appellante ha esercitato la facoltà di partecipare al procedimento a mezzo dei difensori presentando osservazioni nel corso del procedimento che è sfociato nella delibera di consiglio comunale impugnata.
La motivazione dell’acquisizione sanante è indicata nel provvedimento laddove si afferma che la mancanza di idonea illuminazione lungo la strada oggetto di intervento determinerebbe, in considerazione del reale utilizzo della stessa, l’insorgenza di un pericolo per la pubblica e privata incolumità. Tale valutazione è stata confermata anche dal c.t.u. nominato nel contenzioso civile instaurato dall’appellante.
4. L’appello è articolato su due motivi di ricorso.
4.1. Il primo lamenta la mancanza di comunicazione dell’avvio del procedimento, omissione che avrebbe valore sostanziale poiché il nuovo procedimento implicava un’attività istruttoria che indubbiamente avrebbe potuto determinare l’adozione di provvedimento differente rispetto a quello adottato in precedenza.
4.2. Il secondo motivo ribadisce che il Comune non vanta alcun titolo sulla stradina in questione né esiste alcun interesse pubblico sotteso all’asservimento sanante dell’elettrodotto; essa non risulta iscritta nell’elenco delle strade comunali, con correlativa presunzione della natura pubblicistica della stessa, ma è sempre stata nella disponibilità esclusiva dell’appellante e mai assoggettata a servitù di passaggio pubblica né alla c.d. CA ad IA .
5. Il Comune di Orsara di Puglia si è costituito in giudizio, eccependo l’irricevibilità dell’appello per violazione dei termini di notifica ex art. 119 co. 1 lett. f) e co.2 c.p.a., e comunque concludendo per il rigetto dell’appello.
6. L’eccezione di irricevibilità del ricorso in appello è fondata in quanto la notifica dell’atto andava effettuata nel termine dimidiato di tre mesi dalla data di deposito della sentenza impugnata trattandosi di materia in cui si applicano i termini dimezzati ai sensi dell’art. 119 co. 1 lett. f) e co.2 c.p.a. “ Il provvedimento di acquisizione sanante adottata dalla P.A. ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 rientra sicuramente nel novero di quei provvedimenti per i quali l’art. 119 prevede l’applicazione di termini dimidiati per la proposizione dell’appello” (Consiglio di
Stato, Sez. IV, n. 4661 del 6 ottobre 2017).
Il Collegio ritiene, comunque non opportuno arrestarsi ad una pronuncia di rito essendo l’appello infondato nel merito.
6.1. L’appellante era stata resa edotta dell’avvio del procedimento amministrativo per l’acquisizione, ai sensi dell’art 42 bis , commi 1 e 6, d.P.R. 327/2001, del diritto di costituzione di servitù di elettrodotto amovibile sul suo terreno. Era altresì nota la decisione di annullamento in autotutela del provvedimento per consentire che venisse nuovamente adottato dal Consiglio Comunale. Pertanto era in grado di far valere le sue ragioni presso il nuovo organo che doveva decidere della creazione o meno della servitù cosicché il ritenere che vi sia un’illegittimità per l’assenza di un nuovo avviso di avvio del procedimento, è frutto di una visione formalistica dell’onere imposto dalla legge sul procedimento alla pubblica amministrazione. Gli avvisi che la legge 241/1990 impone all’Amministrazione hanno lo scopo di favorire il contraddittorio procedimentale e pertanto tutte le volte che la possibilità per il privato di interloquire con la P.A. è garantita lo scopo della norma è comunque raggiunto senza che si possa dedurre dall’assenza di un avviso formalisticamente inteso un’illegittimità da determinare l’annullamento dell’atto.
6.2. La particella di proprietà dell’appellante si trova su una strada di collegamento tra altre due strade comunali presenti nella Contrada Piano Paradiso, che viene percorsa ormai da anni dalla popolazione e che richiede di essere illuminata per ragioni di sicurezza.
La servitù di elettrodotto era stata imposta senza ricorrere all’ordinaria procedura espropriativa e ciò richiedeva l’adozione di un provvedimento sanante come quello impugnato.
Quindi è erronea l’affermazione su cui si fonda il secondo motivo relativamente alla mancata approvazione di una servitù di elettrodotto; tale servitù era stata realizzata in via di fatto ponendo nel 2008 i pali di illuminazione della strada senza una regolare procedura ablativa e regolarizzata con l’atto impugnato.
Quanto alla CA ad IA , in mancanza di un comportamento del proprietario del bene che lo metta in modo univoco a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, circostanza che nel caso di specie non si è evidentemente verificata, il suo presupposto può integrarsi mediante un uso del bene medesimo da parte della collettività indifferenziata dei cittadini, protratto per il tempo necessario all'usucapione.
L’utilizzazione della via da parte dei cittadini da tempo immemorabile non è in discussione cosicché il Comune non ha potuto evitare di illuminare una via che, anche se privata, era utilizzata stabilmente dai cittadini per passare da una via pubblica ad un’altra, imponendo una servitù di elettrodotto per poter metter i pali di illuminazione.
La vicenda si sarebbe potuta concludere in via pattizia se l’appellante non avesse fatto richiesta economiche che l’ente locale non poteva accollarsi.
7. L’appello è pertanto da respingere.
7.1. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000 (tremila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO