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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V. 3852/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.03.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], in data [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Sara MANGONE presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], in data [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Sara MANGONE presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile, in Milano, in data 15.05.2010
(anno 2010 - R. 01 - atto n. 429 - parte 1), in regime di separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...], in data [...], C.F. , cittadino Persona_1 CodiceFiscale_3 italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
i coniugi Per_1 concordano per il collocamento alternato del minore il quale starà a settimane alterne (dal lunedì al venerdì) presso ciascun genitore;
mentre nel week end la gestione di sarà Per_1 calibrata in relazione ai rispettivi impegni lavorativi dei genitori: nella settimana di spettanza del padre se il sig. lavora nella giornata di sabato, quel giorno il minore starà con la Pt_2 madre fino al rientro del padre da lavoro che lo terrà con sé nella serata di sabato sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, mentre se invece il padre lavora nella giornata di domenica il minore starà con il padre sino a domenica mattina quando verrà accompagnato a casa della madre e sarà poi prelevato nuovamente dal padre al termine della giornata lavorativa di domenica;
nella settimana di spettanza della madre il minore trascorrerà con il padre la giornata di riposo di quest'ultimo, con rientro per cena e pernottamento presso la madre.
2) il minore manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale, sita in Milano, via Marchionni n. 31, che sarà assegnata alla madre, proprietaria esclusiva dell'immobile, con tutto quanto l'arreda; il sig. ha reperito nuova abitazione e dal mese di febbraio 2025 si Pt_2
è trasferito presso un appartamento condotto in locazione sito in Milano, via Angeloni n. 17, ha già provveduto a richiedere il cambio di residenza e ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali;
3) l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre sarà congiunto mentre per le decisioni di straordinaria amministrazione e le decisioni di maggior interesse nell'interesse del minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
4) con riferimento alle festività: a) durante il periodo natalizio rascorrerà il giorno della Per_1
Vigilia ed il giorno di Natale ad anni alterni presso ciascun genitore e per il restante periodo di vacanze natalizie del minore i coniugi seguiranno l'ordinaria regolamentazione;
nell'ipotesi in cui i genitori potranno godere di un periodo di ferie, il restante periodo in cui il minore sarà
a casa da scuola sarà così suddiviso: dal 26 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio con ciascun genitore ad anni alterni, fermo restando che il minore starà ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore e Capodanno con l'altro; b) durante il periodo pasquale il minore starà con ciascun genitore secondo la regolamentazione ordinaria, ma trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; c) per le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive. I Per_1 genitori si impegnano a concordare il periodo di spettanza entro il 30 giugno di ogni anno;
d) inoltre nei giorni in cui si festeggiano la “festa della mamma” e il di lei compleanno, così come analogamente nei giorni in cui si festeggiano la “festa del papà” e il di lui compleanno i figli staranno rispettivamente con la madre o con il padre a prescindere dal consueto protocollo. Restano salvi eventuali e migliori accordi che potranno intervenire direttamente tra i genitori.
5) in virtù del collocamento alternato del minore e dei tempi paritetici che trascorrerà Per_1 con ciascun genitore, entrambi i coniugi provvederanno direttamente al mantenimento del figlio nei propri periodi di spettanza.
Inoltre le spese straordinarie saranno suddivise in misura del 50% tra i coniugi secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) l'assegno unico familiare sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
7) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi contributo di mantenimento personale, essendo entrambi autosufficienti;
8) i coniugi chiedono inoltre di PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
a) l'autovettura modello Volvo tg. FA 289 TK , formalmente di proprietà della sig.ra ma in uso esclusivo al sig. , rimarrà nella disponibilità del marito, il quale Parte_1 Pt_2 si impegna a sostenere tutte le spese connesse all'autovettura, ovvero assicurazione, bollo, revisione, tagliando, manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre al pagamento delle eventuali relative sanzioni del codice della strada che dovessero pervenire ed eventuali riparazioni occorrenti.
b) come stabilito al punto 4) la casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1 sarà alla stessa assegnata;
i coniugi concordano che in caso di vendita dell'immobile coniugale la sig.ra riconoscerà la somma di € 20.000,00 al marito ed in tale Parte_1 ipotesi si obbliga dunque a corrispondere al sig. la somma stabilita;
nell'ipotesi in Pt_2 cui invece l'immobile non sia mai oggetto di vendita e rimanga di proprietà della sig.ra nulla verrà corrisposto. Parte_1
c) con riferimento alle spese legali del presente procedimento i coniugi concordano che le stesse siano interamente sostenute dalla sig.ra . Parte_1
d) i coniugi hanno già provveduto a definire prima d'ora ogni altro rapporto di carattere patrimoniale, e pertanto dichiarano di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente, e prestano il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido ai fini dell'espatrio per se stessi e per il minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano, in data 15.05.2010;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di procedura al definitivo;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché al Comune di Chieti, dove l'atto è stato parimenti trascritto, per i medesimo incombenti;
6) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano,
_IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.03.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], in data [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Sara MANGONE presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], in data [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Sara MANGONE presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile, in Milano, in data 15.05.2010
(anno 2010 - R. 01 - atto n. 429 - parte 1), in regime di separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...], in data [...], C.F. , cittadino Persona_1 CodiceFiscale_3 italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
i coniugi Per_1 concordano per il collocamento alternato del minore il quale starà a settimane alterne (dal lunedì al venerdì) presso ciascun genitore;
mentre nel week end la gestione di sarà Per_1 calibrata in relazione ai rispettivi impegni lavorativi dei genitori: nella settimana di spettanza del padre se il sig. lavora nella giornata di sabato, quel giorno il minore starà con la Pt_2 madre fino al rientro del padre da lavoro che lo terrà con sé nella serata di sabato sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, mentre se invece il padre lavora nella giornata di domenica il minore starà con il padre sino a domenica mattina quando verrà accompagnato a casa della madre e sarà poi prelevato nuovamente dal padre al termine della giornata lavorativa di domenica;
nella settimana di spettanza della madre il minore trascorrerà con il padre la giornata di riposo di quest'ultimo, con rientro per cena e pernottamento presso la madre.
2) il minore manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale, sita in Milano, via Marchionni n. 31, che sarà assegnata alla madre, proprietaria esclusiva dell'immobile, con tutto quanto l'arreda; il sig. ha reperito nuova abitazione e dal mese di febbraio 2025 si Pt_2
è trasferito presso un appartamento condotto in locazione sito in Milano, via Angeloni n. 17, ha già provveduto a richiedere il cambio di residenza e ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali;
3) l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre sarà congiunto mentre per le decisioni di straordinaria amministrazione e le decisioni di maggior interesse nell'interesse del minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
4) con riferimento alle festività: a) durante il periodo natalizio rascorrerà il giorno della Per_1
Vigilia ed il giorno di Natale ad anni alterni presso ciascun genitore e per il restante periodo di vacanze natalizie del minore i coniugi seguiranno l'ordinaria regolamentazione;
nell'ipotesi in cui i genitori potranno godere di un periodo di ferie, il restante periodo in cui il minore sarà
a casa da scuola sarà così suddiviso: dal 26 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio con ciascun genitore ad anni alterni, fermo restando che il minore starà ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore e Capodanno con l'altro; b) durante il periodo pasquale il minore starà con ciascun genitore secondo la regolamentazione ordinaria, ma trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; c) per le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive. I Per_1 genitori si impegnano a concordare il periodo di spettanza entro il 30 giugno di ogni anno;
d) inoltre nei giorni in cui si festeggiano la “festa della mamma” e il di lei compleanno, così come analogamente nei giorni in cui si festeggiano la “festa del papà” e il di lui compleanno i figli staranno rispettivamente con la madre o con il padre a prescindere dal consueto protocollo. Restano salvi eventuali e migliori accordi che potranno intervenire direttamente tra i genitori.
5) in virtù del collocamento alternato del minore e dei tempi paritetici che trascorrerà Per_1 con ciascun genitore, entrambi i coniugi provvederanno direttamente al mantenimento del figlio nei propri periodi di spettanza.
Inoltre le spese straordinarie saranno suddivise in misura del 50% tra i coniugi secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) l'assegno unico familiare sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
7) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi contributo di mantenimento personale, essendo entrambi autosufficienti;
8) i coniugi chiedono inoltre di PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
a) l'autovettura modello Volvo tg. FA 289 TK , formalmente di proprietà della sig.ra ma in uso esclusivo al sig. , rimarrà nella disponibilità del marito, il quale Parte_1 Pt_2 si impegna a sostenere tutte le spese connesse all'autovettura, ovvero assicurazione, bollo, revisione, tagliando, manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre al pagamento delle eventuali relative sanzioni del codice della strada che dovessero pervenire ed eventuali riparazioni occorrenti.
b) come stabilito al punto 4) la casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1 sarà alla stessa assegnata;
i coniugi concordano che in caso di vendita dell'immobile coniugale la sig.ra riconoscerà la somma di € 20.000,00 al marito ed in tale Parte_1 ipotesi si obbliga dunque a corrispondere al sig. la somma stabilita;
nell'ipotesi in Pt_2 cui invece l'immobile non sia mai oggetto di vendita e rimanga di proprietà della sig.ra nulla verrà corrisposto. Parte_1
c) con riferimento alle spese legali del presente procedimento i coniugi concordano che le stesse siano interamente sostenute dalla sig.ra . Parte_1
d) i coniugi hanno già provveduto a definire prima d'ora ogni altro rapporto di carattere patrimoniale, e pertanto dichiarano di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente, e prestano il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido ai fini dell'espatrio per se stessi e per il minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano, in data 15.05.2010;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di procedura al definitivo;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché al Comune di Chieti, dove l'atto è stato parimenti trascritto, per i medesimo incombenti;
6) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano,
_IL PM IL PG