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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/11/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
797/2025 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore Giudice2) dott.ssa Laura Speranza
3) dott.ssa Ida Perna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 797/2025 R.G.V.G, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA nato a Castellammare di Stabia (NA) il 21/04/1976, (C.F. Parte_1
), residente in [...], rappresentato e difeso, C.F. 1
in virtù di procura su foglio separato al ricorso, dall'avv. Daniela Iossa, con studio in Napoli al
Corso Vittorio Emanuele n. 112.
E nata a Castellammare di Stabia (NA) il 25/03/1977, (C.F. Parte_2
), residente in [...], rappresentata e difesa, in C.F. 2
virtù di procura su foglio separato al ricorso, dall'avv. Ciro Esposito, con studio in Gragnano alla
Via Castellammare n. 40.
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 20.10.2025, le parti, riportandosi al ricorso introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione consensuale come da accordi cui i coniugi sono convenuti nel ricorso sottoscritto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso congiunto depositato il 14.04.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in Gragnano (NA) in data 8 agosto 2007, e che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi hanno stabilito la propria residenza presso l'immobile acquistato precedentemente il matrimonio, in regime di comunione ordinaria ed in pari quote, con atto pubblico del 10 ottobre
2005 per Notaio - rep. n. 2809/473 sito in Gragnano alla Via Persona_1
Stagli n. 8.
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, dal ricorso introduttivo è emerso che il sig.
Parte_1 è dipendente full-time a tempo indeterminato con la qualifica di grafico presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e percepisce un reddito lordo annuo di €
27.027,29 annui;
mentre la sig.ra Parte_2 è dipendente full-time a tempo indeterminato con la qualifica di ostetrica presso Azienda Sanitaria Locale NA 3 SUD e percepisce un reddito lordo annuo di € 37.333.56 annui.
Nominato il relatore, comunicato il decreto al Pubblico Ministero, all'udienza cartolare del
20.10.2025, il giudice delegato, letti gli atti di causa, ha rimesso la causa al collegio per l'omologa.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che "negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale". Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti".
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa". Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi,
i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza - oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art. 473- bis. 19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso)." In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti con note autorizzate in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025 in quanto non contrastano con norme inderogabili.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 20.10.2025 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede: nato a [...] A. omologa la separazione dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] ed Parte_2
(NA) il 25/03/1977 ai seguenti patti e condizioni:
1) autorizza gli stessi, come di fatto già verificatosi, a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)dà atto che la casa familiare ed il box auto ubicati nel Comune di Gragnano alla Via Stagli
n. 8 e n. 41, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra
Parte_2 . Il sig. Pt_1 dichiara di aver lasciato da tempo il suddetto appartamento e box nella piena disponibilità della sig.ra Pt_2 e si obbliga a trasferire la residenza anagrafica al momento del rogito notarile di trasferimento di proprietà di cui al punto successivo.
Parte_1 si obbliga a trasferire alla sig.ra Parte_2 che3) dà atto che il sig. و
si obbliga ad acquistare il diritto di proprietà pari alla quota di un mezzo dei seguenti immobili,
e precisamente:
-appartamento sito in Gragnano alla Via Stagli n. 8 posto al quinto piano, distinto con il numero interno nove, composto da tre vani ed accessori, e con accesso alla porta e destra uscendo dall'ascensore confinante con: scale, pianerottolo, ragioni Per_2 e/o avente causa, Via
Castellammare e viale privato, salvo altri;
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Gragnano con i seguenti dati: foglio 10, particella 17, subalterno 12, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 7, consistenza vani 5;
-box auto sito in Gragnano alla Via Stagli n. 41 posto al piano S1, riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Gragnano con i seguenti dati: foglio 10, particella 1750, subalterno
61, zona censuaria 1, categoria C/6, consistenza 19,50 mq;
l'atto di trasferimento dovrà essere stipulato presso notaio di fiducia della sig.ra Parte_2
[...] entro e non oltre il 30 Dicembre 2025. Trattandosi di immobili di cui la sig.ra Parte_2
[...] è già titolare dei diritti di proprietà pari ad un mezzo sarà la stessa tenuta a fornire al notaio tutte le notizie, i dati e la documentazione eventualmente occorrenti, in particolare, a produrre al notaio designato i titoli ed i documenti della proprietà di cui all'art. 1477 terzo comma c.C. Le imposte, gli oneri e tutte le spese, anche tecniche ed amministrative, comunque necessarie e funzionali all'atto notarile di trasferimento e alle dipendenti formalità saranno ad esclusivo carico della sig.ra Parte_2
Parte_2 a fronte del trasferimento del diritto di proprietà della 4) dà atto che la sig.ra quota di un mezzo dei cespiti sopra descritti, si obbliga ad accollarsi in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante oggi a circa €. 79.731,65) che i coniugi hanno verso la per un mutuo di originari €. 170.000,00 (centosettantamila/00) di cui CP_1
al contratto in data 10 ottobre 2005 a rogito Notaio Persona_1 - rep.
n. 2810/474 (registrato il 13.10.2005 al n. 5308), garantito da ipoteca volontaria iscritta presso l'Ufficio del Territorio di Napoli circoscrizione Napoli 2 in data 15/10/2005 al N.R.G 55694 e al N.R. 18646, che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della sig.ra Pt_2 una volta completamente estinto il mutuo (Contratto di mutuo fondiario del 10.10.2005). A tali effetti la sig.ra verso la riconosce/si obbliga a subentrare al sig.Parte_2 Parte_1
Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola per averle già accettate con la sottoscrizione del citato contratto. Alternativamente, la sig.ra Parte_2 si obbliga ad estinguere il residuo mutuo nei confronti della e relativa cancellazione di CP_1
ipoteca, mediante accesso ad altro mutuo bancario.
5) dà atto che le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare viene posto in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativamente al procedimento di scioglimento del matrimonio ed alla domanda di cessazione degli effetti civili dello stesso.
6) dà atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Gragnano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 78 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2007);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore Giudice2) dott.ssa Laura Speranza
3) dott.ssa Ida Perna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 797/2025 R.G.V.G, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA nato a Castellammare di Stabia (NA) il 21/04/1976, (C.F. Parte_1
), residente in [...], rappresentato e difeso, C.F. 1
in virtù di procura su foglio separato al ricorso, dall'avv. Daniela Iossa, con studio in Napoli al
Corso Vittorio Emanuele n. 112.
E nata a Castellammare di Stabia (NA) il 25/03/1977, (C.F. Parte_2
), residente in [...], rappresentata e difesa, in C.F. 2
virtù di procura su foglio separato al ricorso, dall'avv. Ciro Esposito, con studio in Gragnano alla
Via Castellammare n. 40.
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 20.10.2025, le parti, riportandosi al ricorso introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione consensuale come da accordi cui i coniugi sono convenuti nel ricorso sottoscritto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso congiunto depositato il 14.04.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in Gragnano (NA) in data 8 agosto 2007, e che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi hanno stabilito la propria residenza presso l'immobile acquistato precedentemente il matrimonio, in regime di comunione ordinaria ed in pari quote, con atto pubblico del 10 ottobre
2005 per Notaio - rep. n. 2809/473 sito in Gragnano alla Via Persona_1
Stagli n. 8.
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, dal ricorso introduttivo è emerso che il sig.
Parte_1 è dipendente full-time a tempo indeterminato con la qualifica di grafico presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e percepisce un reddito lordo annuo di €
27.027,29 annui;
mentre la sig.ra Parte_2 è dipendente full-time a tempo indeterminato con la qualifica di ostetrica presso Azienda Sanitaria Locale NA 3 SUD e percepisce un reddito lordo annuo di € 37.333.56 annui.
Nominato il relatore, comunicato il decreto al Pubblico Ministero, all'udienza cartolare del
20.10.2025, il giudice delegato, letti gli atti di causa, ha rimesso la causa al collegio per l'omologa.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che "negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale". Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti".
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa". Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi,
i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza - oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art. 473- bis. 19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso)." In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti con note autorizzate in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025 in quanto non contrastano con norme inderogabili.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 20.10.2025 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede: nato a [...] A. omologa la separazione dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] ed Parte_2
(NA) il 25/03/1977 ai seguenti patti e condizioni:
1) autorizza gli stessi, come di fatto già verificatosi, a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)dà atto che la casa familiare ed il box auto ubicati nel Comune di Gragnano alla Via Stagli
n. 8 e n. 41, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra
Parte_2 . Il sig. Pt_1 dichiara di aver lasciato da tempo il suddetto appartamento e box nella piena disponibilità della sig.ra Pt_2 e si obbliga a trasferire la residenza anagrafica al momento del rogito notarile di trasferimento di proprietà di cui al punto successivo.
Parte_1 si obbliga a trasferire alla sig.ra Parte_2 che3) dà atto che il sig. و
si obbliga ad acquistare il diritto di proprietà pari alla quota di un mezzo dei seguenti immobili,
e precisamente:
-appartamento sito in Gragnano alla Via Stagli n. 8 posto al quinto piano, distinto con il numero interno nove, composto da tre vani ed accessori, e con accesso alla porta e destra uscendo dall'ascensore confinante con: scale, pianerottolo, ragioni Per_2 e/o avente causa, Via
Castellammare e viale privato, salvo altri;
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Gragnano con i seguenti dati: foglio 10, particella 17, subalterno 12, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 7, consistenza vani 5;
-box auto sito in Gragnano alla Via Stagli n. 41 posto al piano S1, riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Gragnano con i seguenti dati: foglio 10, particella 1750, subalterno
61, zona censuaria 1, categoria C/6, consistenza 19,50 mq;
l'atto di trasferimento dovrà essere stipulato presso notaio di fiducia della sig.ra Parte_2
[...] entro e non oltre il 30 Dicembre 2025. Trattandosi di immobili di cui la sig.ra Parte_2
[...] è già titolare dei diritti di proprietà pari ad un mezzo sarà la stessa tenuta a fornire al notaio tutte le notizie, i dati e la documentazione eventualmente occorrenti, in particolare, a produrre al notaio designato i titoli ed i documenti della proprietà di cui all'art. 1477 terzo comma c.C. Le imposte, gli oneri e tutte le spese, anche tecniche ed amministrative, comunque necessarie e funzionali all'atto notarile di trasferimento e alle dipendenti formalità saranno ad esclusivo carico della sig.ra Parte_2
Parte_2 a fronte del trasferimento del diritto di proprietà della 4) dà atto che la sig.ra quota di un mezzo dei cespiti sopra descritti, si obbliga ad accollarsi in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante oggi a circa €. 79.731,65) che i coniugi hanno verso la per un mutuo di originari €. 170.000,00 (centosettantamila/00) di cui CP_1
al contratto in data 10 ottobre 2005 a rogito Notaio Persona_1 - rep.
n. 2810/474 (registrato il 13.10.2005 al n. 5308), garantito da ipoteca volontaria iscritta presso l'Ufficio del Territorio di Napoli circoscrizione Napoli 2 in data 15/10/2005 al N.R.G 55694 e al N.R. 18646, che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della sig.ra Pt_2 una volta completamente estinto il mutuo (Contratto di mutuo fondiario del 10.10.2005). A tali effetti la sig.ra verso la riconosce/si obbliga a subentrare al sig.Parte_2 Parte_1
Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola per averle già accettate con la sottoscrizione del citato contratto. Alternativamente, la sig.ra Parte_2 si obbliga ad estinguere il residuo mutuo nei confronti della e relativa cancellazione di CP_1
ipoteca, mediante accesso ad altro mutuo bancario.
5) dà atto che le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare viene posto in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativamente al procedimento di scioglimento del matrimonio ed alla domanda di cessazione degli effetti civili dello stesso.
6) dà atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Gragnano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 78 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2007);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato