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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2172 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MAGLIE FEDERICA, come da procura in atti,
[...]
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. FRIGOLI GIORGIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/06/2025, i coniugi nata Parte_1
a LECCE (LE) il 17/03/1985, e nato a [...] il [...], Parte_2
premesso:
- che con ordinanza n. cronol. 8904/2022 del 16/06/202, il Tribunale di Lecce aveva regolamentato i rapporti dei genitori con la figlia minore in conformità all'accordo Per_1
raggiunto dalle parti;
- che la situazione era mutata in quanto erano variate le esigenze dei ricorrenti e della minore;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni raggiunte nel suddetto accordo;
- che sul punto le parti avevano raggiunto una nuova intesa;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nei Per_1
seguenti termini:
“1) L'affidamento della figlia è attribuito ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione e residenza prevalente presso la madre. 2) Le decisioni di maggior interesse per la vita della figlia, relative all'educazione, alla salute, all'istruzione ed alla scelta della residenza abituale saranno adottate concordemente da entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. 3) In ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione della figlia da parte del padre, gli stessi saranno regolati come segue: il padre terrà con sé la minore per 15 giorni al mese consecutivi, ogni pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30 nel periodo invernale e sino alle ore
21.00 nel periodo estivo, e la riporterà presso l'abitazione della sig.ra ove Pt_1
diversamente non convenuto;
nei fine settimana a lui spettanti, terrà con sé la minore dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alle ore 20.30 della domenica nel periodo invernale e sino alle ore 21.00 della domenica nel periodo estivo, riportandola presso l'abitazione della madre. Il sig. a tal fine provvederà ad individuare una civile Parte_2
abitazione nelle vicinanze della residenza della sig.ra Indipendentemente dalla Pt_1
residenza del padre e dal suo luogo di lavoro, durante il periodo estivo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, il padre terrà la minore per 21 giorni consecutivi dalle ore 10.00 del primo giorno alle ore 21.00 dell'ultimo giorno riportandola presso l'abitazione della madre. I 21 giorni innanzi indicati non dovranno essere contigui ai giorni spettanti al padre secondo il calendario ordinario. Il padre si obbliga a comunicare entro la prima settimana di giugno di ogni anno, le date in cui preleverà la minore e la terrà con sé per il calendario estivo. Se dovesse frequentare, nel periodo estivo, attività ludiche si segue il calendario Per_1
invernale; se invece non dovesse frequentare alcuna attività sarà la mattina con la Per_1
madre e il pomeriggio con il padre e/o viceversa in base agli impegni lavorativi di entrambi, sempre in maniera costante e consecutiva. Se un mattino dovesse spettare al padre e questo è successivo ad un pomeriggio, resterà a dormire dal padre per garantire la continuità Per_1
della giornata. Se il venerdì pomeriggio dovesse spettare alla madre secondo gli impegni lavorativi della stessa, il padre prenderà il sabato mattina alle 10.00. Ove la minore, Per_1
limitatamente nel periodo dei 21 giorni consecutivi in cui starà col padre durante il periodo estivo, dovesse frequentare attività ludico sportive estive il padre si occuperà in via esclusiva di tutto quanto riguarda tali attività e di tutte le relative incombenze e spese. Il padre avrà comunque sempre facoltà di vedere e tenere presso di sé la figlia anche oltre i giorni previsti dalla suddetta calendarizzazione (sia invernale che estiva), previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze della minore. 4) Compleanni. La figlia trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori in caso di festa organizzata, viceversa trascorrerà il pranzo con l'uno e la cena con l'altro genitore;
mentre trascorrerà con il padre e la madre i giorni dei rispettivi compleanni, nonché le feste del papà e della mamma. 5)
Festività. La figlia trascorrerà, ad anni alterni, con il padre e la madre le seguenti festività: quanto alle festività natalizie, i periodi dal 23 al 26 dicembre, dal 30 dicembre al 2 gennaio, dal 5 al 6 gennaio;
riguardo alle festività pasquali, dal venerdì santo al lunedì dell'Angelo; per ciò che attiene le altre festività, la figlia trascorrerà col padre, ad anni alterni, le giornate del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre e le vacanze di Carnevale. Nel caso in cui una delle festività sopra riportate (o compleanno) sia immediatamente precedente o consecutiva ad un weekend in cui la figlia è col padre, la stessa dormirà presso il padre nella notte tra il weekend e la festività in questione. 6) Mantenimento della figlia. Il sig. Parte_2
corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di Euro 550,00 (euro
[...] Parte_1
cinquecentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento della figlia – Per_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra già a conoscenza del sig. Tale somma sarà rivalutata annualmente Pt_1 Parte_2
in conformità agli Indici accertati dall'Istat per i prezzi al consumo. 7) Le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno. Per tali spese sarà applicato il Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Messina che i ricorrenti dichiarano di conoscere. 8) L'Assegno unico universale sarà assegnato al 100% alla madre. 9) Detrazioni familiare a carico. A partire dall'anno 2025 le detrazioni familiare a carico saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. 10) Documenti della figlia e autorizzazione per viaggi all'estero. I sigg.ri e prestano sin d'ora reciproco Parte_2 Parte_1
consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto della minore e della carta d'identità valida per l'espatrio e a portare con sé la minore nei viaggi all'estero, durante i periodi di vacanza, nonché nei ponti tra festività e nei fine settimana. Quando la minore è con il padre per un periodo di giorni inferiore a 4 il padre si obbliga a non far fare alla minore, fino a quando la stessa non raggiunge l'età di anni 12, viaggi all'estero o in località che si trovino a distanza superiore a 3 ore di viaggio rispetto alla località di Contrada Policara (ME). 10) Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno evitando qualsivoglia discussione davanti alla stessa. 11) Le parti si impegnano ad effettuare concordemente una valutazione della possibilità di modificare le pattuizioni di cui al presente atto al compimento dell'età di 11 anni di pur garantendo Per_1
una parità di frequentazione da parte della minore di entrambi i genitori”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 22/09/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti e la prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/06/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in Per_1
parte motiva;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/11/2025. La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2172 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MAGLIE FEDERICA, come da procura in atti,
[...]
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. FRIGOLI GIORGIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/06/2025, i coniugi nata Parte_1
a LECCE (LE) il 17/03/1985, e nato a [...] il [...], Parte_2
premesso:
- che con ordinanza n. cronol. 8904/2022 del 16/06/202, il Tribunale di Lecce aveva regolamentato i rapporti dei genitori con la figlia minore in conformità all'accordo Per_1
raggiunto dalle parti;
- che la situazione era mutata in quanto erano variate le esigenze dei ricorrenti e della minore;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni raggiunte nel suddetto accordo;
- che sul punto le parti avevano raggiunto una nuova intesa;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nei Per_1
seguenti termini:
“1) L'affidamento della figlia è attribuito ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione e residenza prevalente presso la madre. 2) Le decisioni di maggior interesse per la vita della figlia, relative all'educazione, alla salute, all'istruzione ed alla scelta della residenza abituale saranno adottate concordemente da entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. 3) In ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione della figlia da parte del padre, gli stessi saranno regolati come segue: il padre terrà con sé la minore per 15 giorni al mese consecutivi, ogni pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30 nel periodo invernale e sino alle ore
21.00 nel periodo estivo, e la riporterà presso l'abitazione della sig.ra ove Pt_1
diversamente non convenuto;
nei fine settimana a lui spettanti, terrà con sé la minore dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alle ore 20.30 della domenica nel periodo invernale e sino alle ore 21.00 della domenica nel periodo estivo, riportandola presso l'abitazione della madre. Il sig. a tal fine provvederà ad individuare una civile Parte_2
abitazione nelle vicinanze della residenza della sig.ra Indipendentemente dalla Pt_1
residenza del padre e dal suo luogo di lavoro, durante il periodo estivo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, il padre terrà la minore per 21 giorni consecutivi dalle ore 10.00 del primo giorno alle ore 21.00 dell'ultimo giorno riportandola presso l'abitazione della madre. I 21 giorni innanzi indicati non dovranno essere contigui ai giorni spettanti al padre secondo il calendario ordinario. Il padre si obbliga a comunicare entro la prima settimana di giugno di ogni anno, le date in cui preleverà la minore e la terrà con sé per il calendario estivo. Se dovesse frequentare, nel periodo estivo, attività ludiche si segue il calendario Per_1
invernale; se invece non dovesse frequentare alcuna attività sarà la mattina con la Per_1
madre e il pomeriggio con il padre e/o viceversa in base agli impegni lavorativi di entrambi, sempre in maniera costante e consecutiva. Se un mattino dovesse spettare al padre e questo è successivo ad un pomeriggio, resterà a dormire dal padre per garantire la continuità Per_1
della giornata. Se il venerdì pomeriggio dovesse spettare alla madre secondo gli impegni lavorativi della stessa, il padre prenderà il sabato mattina alle 10.00. Ove la minore, Per_1
limitatamente nel periodo dei 21 giorni consecutivi in cui starà col padre durante il periodo estivo, dovesse frequentare attività ludico sportive estive il padre si occuperà in via esclusiva di tutto quanto riguarda tali attività e di tutte le relative incombenze e spese. Il padre avrà comunque sempre facoltà di vedere e tenere presso di sé la figlia anche oltre i giorni previsti dalla suddetta calendarizzazione (sia invernale che estiva), previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze della minore. 4) Compleanni. La figlia trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori in caso di festa organizzata, viceversa trascorrerà il pranzo con l'uno e la cena con l'altro genitore;
mentre trascorrerà con il padre e la madre i giorni dei rispettivi compleanni, nonché le feste del papà e della mamma. 5)
Festività. La figlia trascorrerà, ad anni alterni, con il padre e la madre le seguenti festività: quanto alle festività natalizie, i periodi dal 23 al 26 dicembre, dal 30 dicembre al 2 gennaio, dal 5 al 6 gennaio;
riguardo alle festività pasquali, dal venerdì santo al lunedì dell'Angelo; per ciò che attiene le altre festività, la figlia trascorrerà col padre, ad anni alterni, le giornate del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre e le vacanze di Carnevale. Nel caso in cui una delle festività sopra riportate (o compleanno) sia immediatamente precedente o consecutiva ad un weekend in cui la figlia è col padre, la stessa dormirà presso il padre nella notte tra il weekend e la festività in questione. 6) Mantenimento della figlia. Il sig. Parte_2
corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di Euro 550,00 (euro
[...] Parte_1
cinquecentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento della figlia – Per_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra già a conoscenza del sig. Tale somma sarà rivalutata annualmente Pt_1 Parte_2
in conformità agli Indici accertati dall'Istat per i prezzi al consumo. 7) Le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno. Per tali spese sarà applicato il Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Messina che i ricorrenti dichiarano di conoscere. 8) L'Assegno unico universale sarà assegnato al 100% alla madre. 9) Detrazioni familiare a carico. A partire dall'anno 2025 le detrazioni familiare a carico saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. 10) Documenti della figlia e autorizzazione per viaggi all'estero. I sigg.ri e prestano sin d'ora reciproco Parte_2 Parte_1
consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto della minore e della carta d'identità valida per l'espatrio e a portare con sé la minore nei viaggi all'estero, durante i periodi di vacanza, nonché nei ponti tra festività e nei fine settimana. Quando la minore è con il padre per un periodo di giorni inferiore a 4 il padre si obbliga a non far fare alla minore, fino a quando la stessa non raggiunge l'età di anni 12, viaggi all'estero o in località che si trovino a distanza superiore a 3 ore di viaggio rispetto alla località di Contrada Policara (ME). 10) Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno evitando qualsivoglia discussione davanti alla stessa. 11) Le parti si impegnano ad effettuare concordemente una valutazione della possibilità di modificare le pattuizioni di cui al presente atto al compimento dell'età di 11 anni di pur garantendo Per_1
una parità di frequentazione da parte della minore di entrambi i genitori”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 22/09/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti e la prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/06/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in Per_1
parte motiva;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/11/2025. La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.