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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/04/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 5.3.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6394/2020 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stella Vigliotti, come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Alessandro Mineo, come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE
avente ad oggetto: indebito previdenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 23.7.2020 il ricorrente esponeva quanto segue in punto di fatto e diritto: “in data 30.04.2020 presentava per il tramite del patronato Enasc di Cerignola, domanda di pensione di CP_ vecchiaia cat. VO, essendo in possesso di tutti i requisiti di legge;
l' con prospetto di liquidazione inviato in data
19.05.2020 comunicava l'accoglimento della domanda di pensione presentata il 30.04.2020 e provvedeva alla liquidazione della stessa cat. VO 10079846, con decorrenza dal 01 ottobre 2018, e che l'importo mensile alla decorrenza sarebbe stato di € 627,01; la pensione di vecchiaia così come richiesta veniva calcolata sulla base dei contributi versati da parte del sig. dal 07.02.1969 al 26.09.2018, sia con sistema retributivo che contributivo;
Pt_1
CP_ dal prospetto di liquidazione inviato, l' deduceva un importo lordo complessivo, relativo agli arretrati calcolati dal pagina 1 di 8 CP_ 01.10.2018 al 30.04.2020, per € 13.460,60; di contro l' liquidava un importo netto pari ad € 3.289,29 in quanto tratteneva la somma di e 10.055,37 alla voce " somme non dovute e trattenute da questa agenzia di produzione ", senza specificarne il motivo, la natura e senza mai aver mai comunicato prima della liquidazione un eventuale indebito. In pratica non viene specificato a quale titolo la stessa trattenuta sia stata effettuata, anzi nel prospetto di calcolo si evidenzia un cosice n° 394 e null'altro; il ricorrente contesta totalmente il recupero forzoso ed CP_ arbitrario effettuato dall' a titolo di somme trattenute per l'importo pari ad € 10.055,37 e per i motivi di seguito evidenziati;
primo fra tutti la mancanza di una comunicazione. Il ricorrente non ha mai ricevuto nessuna CP comunicazione in merito ad un eventuale indebito, pari alla trattenuta effettuata. L' non ha mai comunicato nessun indebito, pertanto la trattenuta effettuata sulla liquidazione della pensione VO N° 10079846 è da CP_ considerarsi nulla;
In pratica dal prospetto di liquidazione l' si è limitato ad indicare genericamente le ragioni della trattenuta senza specificazione nè degli anni nè dei motivi che legittimerebbero il recupero delle somme erogate, impedendo così ad " debitore " di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il Giudice, rispondendo a imprescindibili esigenza di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della somma percepita. ( Cfr. Cass. Sez. Lav.. N. 198/2011, Tribunale di Foggia , Sez. CP_ Lav., sent. 1837/2020 ); L'assoluta genericità del prospetto inviato dall' non consente quindi alcuna forma di sindacato sull'esistenza del presunto indebito e della conseguente legittimità del recupero lasciando al contempo il ricorrente privo di qualunque possibilità di dimostrare il proprio diritto alle somme percepite e poi recuperate;
Infatti, se pur vero che nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova è a carico del ricorrente, è tuttavia imposto all' un preciso onere di allegazione in ordine al titolo per il quale sia stata effettuata la trattenuta: laddove ciò CP_1 non avvenga è di fatto impedito a colui che agisce fornire prova del proprio diritto;
Il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo in data 09.06.2020 iscritto al n° di prot. 3190.09/06/2020.0035670, al fine di avere CP_2
CP_ delucidazioni in merito alla trattenuta effettuata e chiedendo l'eventuale comunicazione che l avrebbe dovuto CP_ inviare prima di poter effettuare qualsivoglia trattenuta;
in data 22.07.2020 l con delibera n° 2018220 così decideva : " omissis.........Considerato che: il ricorrente, nella disamina prospettata , evita di considerare che è divenuto titolare di pensione di vecchiaia da 10/2018 e che, nel periodo di vigenza della pensione, ha percepito PI divenuta indebita a motivo della decorrenza pensionistica. Risulta pacificamente che il ricorrente abbia percepito dal CP_3
26.01.2019 al 30.04.2020; stranamente il legale di controparte, pur consapevole, non ne fa cenno. Per legge il trattamento di disoccupazione è incompatibile con la percezione di trattamento pensionistico. Per tale ragione, in sede di liquidazione degli arretrati pensionistici, è stata trattenuta la cifra, pari ad € 10.055,37, percepita a titolo di PI , perchè non dovuta "; L'assunto dell' è alquanto lacunoso. In primis il procuratore in atti non poteva essere a CP_1 conoscenza dell'Indebito in quanto ha contestato il prospetto di liquidazione e quindi la trattenuta, perchè nello stesso non vi è nessuna specificazione in merito alla natura dell'indebito. In subordine, come già ribadito, in ricorrente non ha mai ricevuto nessuna comunicazione del'indebito contestato. Infatti, il ricorrente ha fatto domanda di pensione il CP 30.04.2020, quindi non ha posto in errore l' che lo ha liquidato dal 10/2018, quindi non vi è alcun dolo da pagina 2 di 8 parte del sig. Infine come poteva il legale di parte conoscere la posizione relativa alla PI, se il ricorrente non Pt_1 ha mai avuto coscienza dell'indebito reclamato;
la comunicazione dell'indebito deve illustrare in modo chiaro ed esaustivo le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base dell'accertamento stesso. Resta fermo l'eventuale riesame, in sede di autotutela, del provvedimento stesso, qualora l'interessato rappresenti nuovi elementi non conosciuti all' , CP_1 che possano determinare la modifica o l'annullamento; La comunicazione all'indebito percettore deve pertanto contenere le seguenti informazioni:
a ) l'importo delle somme da recuperare e gli eventuali interessi corrispettivi;
b ) la prestazione della quale si contesta l'indebita percezione;
c ) le motivazioni di fatto e di diritto in base alle quali si è accertato che l'importo erogato era superiore all'importo spettante, ovvero non dovuto;
d ) le possibili modalità di recupero diretto o indiretto;
La normativa relativa agli indebiti è molto chiara soprattutto nell'ambito pensionistico che ci riguarda. Infatti, secondo CP_ l'art 13 della Legge 412/91 si evidenza : le somme erogate dall' non devono essere restituite, a meno che l'errore non sia attribuibile all'interessato. Al contrario, gli indebiti devono essere rimborsati all nel caso in cui il CP_1 pensionato sia a conoscenza di fatti, che possano modificare il suo diritto alla pensione o all'importo della stessa. Se
l'errore di somme indebitamente erogate riguarda provvedimenti dell'Istituto, esse allora rientrano nella sanatoria prevista dalla Legge 412, nel caso in cui:
a ) siano effettuate sulla base di provvedimenti formali e definitivi;
b ) i provvedimenti siano stati comunicati al pensionato;
CP_ c ) il provvedimento sia viziato da un errore imputabile all'
Tutti casi che ci riguardano, come sopra specificato, perché non vi è stata nessuna comunicazione o provvedimento CP_ formale inviato al sig. L' può aver diritto al rimborso di somme erroneamente erogate, solamente nel caso Pt_1 in cui il pensionato non comunica all'Ente fatti, di cui lo stesso non era a conoscenza, e che potrebbero modificare l'importo della pensione;
Altro aspetto fondamentale in natura di indebiti riguarda l'oggetto della trattenuta. Nello specifico qualora ci sia un indebito di natura previdenziale o altro le somme possono essere trattenute essenzialmente con CP_ somme erogate della stessa natura, nel caso di specie l' ha erogato una pensione e non poteva trattenere somme erogate a titolo di PI”.
Adiva, quindi, il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta effettuata poiché operata senza il consenso del ricorrente, in violazione del comma 6 bis , dell'art. 1, del d.l. 40 del 25.03.2010, convertito con modificazioni dalla L. n° 73 del 22 maggio 2010, in assenza di preventiva notificazione del titolo esecutivo e quindi sulla base di una procedura esecutiva nulla ed anzi del tutto inesistente ex art. 30, d.l. 31 maggio 2010, convertito con modificazione dalla L. 30 luglio 2010, n° 122; in violazione dell'art.21 septies , L. 241/90; in violazione del diritto alla difesa garantita dall'art. 24 del d.lgs n° 46/99 in materia di opposizione all'avviso di addebito, nonché degli artt. pagina 3 di 8 7,8,9 e 10 della L. 241/90 in materia di partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di difesa, in CP violazione degli artt. 24 e 97 della Cost.; accertare e dichiarare che l' senza mai aver inviato nessun provvedimento di indebito e quindi relativa comunicazione al ricorrente, con atteggiamento arbitrario, forzoso ed illegittimo ha recuperato somme non dovute;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione della somma indebitamente CP_ trattenuta, pari ad € 10.055,37; Condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
10.055,37, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata a seguito dell'effettuata istruttoria;
in subordine CP_ condannare l' al pagamento dell'eventuale differenza tra la somma erogata (€. 9.609,37 a titolo di PI) e la trattenuta effettuata (€. 10.055,37)”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' contestava in fatto e in diritto le Controparte_1 argomentazioni del ricorrente, stigmatizzandone la condotta, atteso che “pur possedendo i requisiti per il pensionamento di vecchiaia, chiedeva il riconoscimento della he gli veniva erogata fino ad aprile 2020”. CP_3
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta della sola parte ricorrente, all'esito dell'udienza del 5.3.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Per la corretta risoluzione della controversia in esame, risulta fondamentale l'analisi coordinata di due disposizioni normative chiave che costituiscono il fulcro dell'intera questione e che sanciscono il principio di non cumulabilità tra i due trattamenti previdenziali in questione.
La prima normativa di interesse è l'art. 11 D.lgs 22/15 secondo cui:
“il lavoratore decade dalla fruizione della ei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio CP_3 di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la . CP_3
Pur non essendo direttamente citato, si pone in stretta correlazione con l'art.11 del D.Lgs 22/2015,
l'art. 2, commi 40 e 41 della legge n.92/2012, che completa il quadro normativo che disciplina i casi di decadenza dalla prestazione le relative incompatibilità. CP_3
Il comma 40 dell'art. 2 della L. 92/12 (c.d. Legge Fornero) in forza del quale:
“Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpI”. pagina 4 di 8 E il comma 41, in forza del quale:
“La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire”.
Le predette disposizione, intrepretate sistematicamente, non lasciano spazio alla discrezionalità dell'assicurato nella determinazione del periodo di godimento del trattamento di sostegno al reddito, stabilendo un chiaro limite temporale che coincide con il raggiungimento dei requisiti pensionistici e mirano a garantire un sistema previdenziale efficiente ed equo, evitando duplicazioni di trattamento e assicurando che le risorse siano destinate a chi effettivamente versi in uno stato di bisogno.
2.2. Dall'analisi della documentazione acquisita agli atti emerge una chiara sequenza temporale degli eventi.
Il ricorrente ha cessato l'attività lavorativa nell'ottobre 2018 e, pur possedendo i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ha optato per richiedere il riconoscimento della che gli è stata CP_3 erogata fino ad aprile 2020 (cfr. doc.n.2 domanda PI del 21.1.2019 (accolta il 22.1.2019) – depositato dal resistente in uno alla memoria di costituzione e risposta in data 27.5.2021; doc.nn.
3-4 dettaglio pagamento PI anni 2019-2020 – depositati dal resistente in uno alla memoria di costituzione e risposta in data 27.5.2021).
In particolare, il resistente ha evidenziato come nella relazione istruttoria del competente reparto si evinceva che: “In relazione al ricorso in oggetto, si comunica che, il ricorrente contesta l'addebito di € 10055,37 per somme non dovute e trattenute dall' così come evidenziato nel mod. TEO8 ricevuto(Vedi Alleg. n. 1). Tali CP_1 somme che il ricorrente ha percepito a titolo di prestazione isultano incombatibili con la pensione(Vedi Alleg. CP_3
n.
2 - Circ. n. 47 del 03/03/2016). Controparte si è licenziato ad Ottobre 2018 e pur possedendo i requisiti per chiedere la pensione, ha optato invece per ottenere la predetta “PI” e soltanto al 30 Aprile 2020 alla fine della prestazione, ha inoltrato domanda di pensione. E' di palese evidenza che possedendo il requisito pensionistico sin da
Ottobre 2018, la procedura informatica delle liquidazioni pensionistiche, ha fatto decorrere la stessa appunto da ottobre 2018, defalcando le somme nel contempo ricevute a titolo di “PI” perché incompatibili(Vedi Circ. n.47 cit.)”(cfr. doc.n.1 – relazione istruttoria - depositato dal resistente in uno alla memoria di CP_2 costituzione e risposta in data 27.5.2021; doc.nn.
7-8 circolare n.94/2015 e 47/2016- depositati dal resistente in uno alla memoria di costituzione e risposta in data 27.5.2021).
Infatti, agli atti risulta provato che il 30.4.2020 il ricorrente ha presentato domanda di pensionamento di vecchiaia che è stata liquidata il successivo 19.5.2020, ma gli arretrati calcolati a partire dalla data di maturazione (ottobre 2018), non sono stati riconosciuti per intero, a causa della fruizione della PI nel periodo che va dal 1/2019 al 4/2020 (cfr. doc. n.
6 - depositati in uno alla memoria di costituzione e risposta dal resistente in data 27.5.2021).
pagina 5 di 8 Per tali ragioni la pretesa del ricorrente di ottenere gli arretrati della pensione per il medesimo periodo, in cui ha beneficiato della si pone in contrasto con i chiari disposti normativi CP_3 sopracitati che sanciscono l'incompatibilità tra i due trattamenti previdenziali, nonché la conseguente decadenza.
E' evidente, dunque, come nel caso di specie non si discuta di somme indebitamente corrisposte dall' e successivamente richieste in restituzione (come avverrebbe in caso di indebito ex art.52 CP_1
L.88/1989 e art.13 L.412/1991), bensì di somme non corrisposte in quanto non spettanti, perché incompatibili con il trattamento ià fruito nel medesimo periodo. CP_3
Per tali ragioni, le contestazioni sollevate dal ricorrente non possono trovare accoglimento risultando del tutto generiche e inconferenti, tanto in ordine a presunti vizi procedimentali del provvedimento amministrativo, quanto all'applicabilità della invocata sanatoria dell'indebito previdenziale.
La decisione dell' appare, quindi, pienamente legittima e conforme ai dettati normativi CP_2 sopracitati, anche tenuto conto che la Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego
(NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 11659 del 30/04/2024)
È ben vero, prosegue la Corte nel succitato arresto, che il canone di buona fede permea anche l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al «tipo di relazione fra solvens e accipiens», in base a tutte le circostanze del caso concreto (sentenza n. 8 del 2023, cit., punto 12.1. del Considerato in diritto). Tuttavia, la contrarietà a buona fede del contegno del solvens presuppone che l'azione di recupero, per le modalità e per i tempi che ne contraddistinguono l'esercizio, leda un affidamento meritevole di tutela e si connoti, in modo pregnante, come abusiva.
Nel caso di specie, il Tribunale non ritiene che l'affidamento del sia meritevole di tutela a tal Pt_1 punto da paralizzare l'azione di ripetizione dell' che in alcun modo può ritenersi abusiva, CP_2 proprio in relazione al fatto che già nel prospetto di liquidazione del 19.5.2020 (a fronte della domanda di pensione presentata il 30.4.2020) l'Ente ha evidenziato l'importo delle somme trattenute e che a seguito di ricorso amministrativo del 9.6.2020, in data 22.7.2020 ha reso edotta la parte sulle ragioni dell'indebito.
2.3 Sul thema litis possono altresì richiamarsi le considerazioni del Tribunale di Foggia che si è occupato di un caso analogo a quello di specie, sentenza n. 1570/2023 RG del 3.5.2023 (est. Dott.ssa pagina 6 di 8 Monica Sgarro), nonchè, ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c., le motivazioni della Corte di Appello di
Torino sez. lav., 13/12/2021, n. 680 che ha espressamente previsto, ai sensi dell'art.2 co.40 lett. C),
L92/2012, tra le ipotesi di decadenza dalle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, non la decorrenza della pensione ma “il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”, situazione che si verifica indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, dalla presentazione della relativa domanda e dalla decorrenza della pensione.
La decadenza comporta la perdita di una prestazione per estinzione del diritto alla stessa, ed opera non solo come causa di eliminazione del beneficio in capo a chi lo ha già in parte percepito, ma anche come impedimento a percepirlo nei confronti di coloro che invocano una prestazione avendo già perso il relativo diritto, come è il caso del ricorrente che ha chiesto ed erroneamente ottenuto la quando aveva già raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia e, dunque, non CP_3 avendo più diritto all'indennità di disoccupazione.
La ratio legis dell'art. 2, co. 40, lett. c), L. 92/2012 è quella di non consentire l'accesso a prestazioni a sostegno del reddito generalizzate e temporanee (qual'è la , volte a consentire la ricerca di CP_3 una nuova occupazione, a quei soggetti che hanno maturato il diritto alla percezione di un trattamento pensionistico vita natural durante, in virtù di un rapporto assicurativo preordinato proprio a quello scopo (assicurazione generale obbligatoria I.V.S.) in forza del quale la pensione viene erogata senza soluzione di continuità rispetto al rapporto di lavoro e alla relativa retribuzione, per soddisfare il diritto del lavoratore assicurato ad ottenere mezzi adeguati alle sue esigenze di vita
(art. 38, 2° comma, Cost.).
Né si può operare una sorta di compensazione tra un trattamento non dovuto ed erogato indebitamente dall' ed un altro trattamento a cui, in astratto, l'assicurato avrebbe avuto diritto, CP_2 ma che non ha chiesto.
Infine, non si può sospettare l'art. 2, co. 40, lett. c), L. 92/2012 di illegittimità costituzionale, perché la norma non lascia affatto privo di tutela l'assicurato, richiedendo soltanto che il soggetto titolare dei requisiti per il pensionamento, manifesti la volontà di ottenere la pensione, presentando la relativa domanda amministrativa, in conformità al principio secondo cui il titolare del diritto ad una prestazione previdenziale deve manifestare la propria volontà di farlo valere, e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso (Cass., nn. 17909/2011,
11518/2009, 10407/2005, 15812/2002): l'art. 38, 2° comma, Cost. garantisce sì “il diritto del lavoratore a che siano assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di … vecchiaia e disoccupazione involontaria”, ma alla condizione che egli presenti la relativa domanda amministrativa, e non può tutelare chi non manifesta neppure la volontà di avvalersi della protezione sociale. Il mancato esercizio di un diritto da parte del suo titolare non può essere configurato come lesione di un suo diritto costituzionalmente garantito”. pagina 7 di 8 Deve altresì evidenziarsi che nonostante le previsioni della Circolare n. 88/2019 relative ai CP_2 trattamenti pensionistici anticipati, il chiaro ed inequivocabile tenore della disposizione che attualmente viene in considerazione ovvero il sopra richiamato art. 11 D.Lgs. n. 22/2015 (“Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'art. 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della
NA. nei seguenti casi: ….d) al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”), sostanzialmente analogo a quello del precedente art. 2, co. 40, L. n. 92/2012 (“Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: …c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”), non consente il mantenimento del diritto a percepire la NA. fino alla decorrenza del trattamento pensionistico (sulla operatività della decadenza,
v., da ultimo anche Corte di Appello di Bari, sentenza 180/23).
Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
3. Nulla sulle spese ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 6394/2020 proposto da Parte_1
nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
[...] CP_2 così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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