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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2263/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2263/2022 promossa da:
(C.F. ) e C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Paolo Piccoli attori opponenti contro
n nome e per conto di (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Clara CP_1 CP_2 P.IVA_1
Gualtieri convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti: “In via principale e nel merito: dichiarare la carenza di legittimazione del cessionario non in proprio ma in nome e per conto di nell'avanzare pretese CP_1 CP_2 creditorie per difetto, in capo all'odierna opposta, della titolarità del credito azionato per le motivazioni esposte nella memoria istruttoria ex art. 183 VI co. primo termine Cpc;
accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva degli opponenti e Parte_1 Parte_2
già soci illimitatamente responsabili della ditta estinta SE SN, nel rapporto obbligatorio vantato dalla non in proprio ma in nome e per conto di nei confronti della estinta SE SN;
CP_1 CP_2
accertare e dichiarare che gli stessi opponenti, in quanto estranei al rapporto giuridico dedotto in giudizio, nulla debbono alla non in proprio ma in nome e per conto di in quanto la CP_1 CP_2
SE SN è stata cancellata dal registro delle Imprese di Brescia in data 23.12.2009 e che la CP_3
(poi n.138/12 Tribunale di Brescia) è subentrata alla SE SN in tutti i rapporti giuridici CP_4
attivi e passivi in data 16.12.2009;
pagina 1 di 7 dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, la pretesa di pagamento di non in proprio ma in CP_1
nome e per conto di nei confronti dei signori e quali soci CP_2 Parte_1 Parte_2
illimitatamente responsabili della estinta SE SN (poi in quanto gli opponenti non sono CP_4
in alcun modo identificabili con il soggetto tenuto alla prestazione vantata dalla ricorrente;
dichiarare inefficace, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni di cui al presente atto;
In via istruttoria: con più ampia riserva istruttoria e di merito;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la convenuta opposta: “IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:
- concedere al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecuzione per l'intero ammontare, non essendo l'opposizione proposta da controparte di pronta soluzione né fondata su idonea prova scritta;
- assegnare termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs n. 28/2010, una volta che avvenga la pronuncia dell'Ill.mo Giudice in ordine alla sopraddetta richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto di cui all'art. 648 c.p.c.;
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi esposti in atti e con qualsiasi statuizione, rigettare tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 4801/2021 (R.G. 13190/2021) del Tribunale di
Brescia, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare (C.F. e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_1
) al pagamento in favore di rappresentata nel presente giudizio da C.F._1 CP_2
della somma di Euro 15.456,27=, oltre agli interessi legali dall'emissione del decreto CP_1
ingiuntivo, ovvero al pagamento in favore di rappresentata nel presente giudizio da CP_2 CP_1
di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di produrre ulteriori documenti, formulare istanze istruttorie, articolare capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi, di indicare testimoni, il tutto entro il prefiggendo termine ex art. 183, 6° comma, c.p.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. e IVA e con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in nome e per conto di quale cessionaria - a seguito di successive operazioni di CP_1 CP_2
cessione in blocco e cartolarizzazione di crediti ex l. n. 130/1999 - del credito già in titolarità della ha agito in via monitoria chiedendo e ottenendo nei confronti di Controparte_5
e , quali soci illimitatamente responsabili di Parte_2 Parte_1 CP_6 RT
, “divenuta” poi fallita (cfr. ricorso monitorio, pag. 2), il decreto ingiuntivo
[...] CP_4
n. 4801/2021 del 21.12.2021, per il pagamento dell'importo di € 15.456,27, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo passivo al 23.12.2019 del contratto di conto corrente n. 101133.68 acceso da
SE s.n.c. presso la filiale di Lonato della Controparte_5
Avverso il predetto provvedimento monitorio hanno proposto opposizione gli ingiunti, eccependo la
“mancanza di legittimazione passiva in capo ai signori e quali soci illimitatamente Pt_1 Pt_2
responsabili della SE SN … cancellata dal Registro imprese in data 23.12.2009, subito dopo avere ceduto l'intera azienda alla (poi n. 138/12 Tribunale di Brescia chiuso nel CP_3 Controparte_8
2016 che è così subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi e quindi anche nel debito dell'attuale
Banca convenuta …)” sul rilievo che “soltanto da quest'ultima la Società attuale convenuta avrebbe necessariamente potuto avanzare la proprie richiesta di pagamento e soltanto dal avrebbe CP_8 potuto vedere soddisfatto il proprio credito”.
Si è costituita in giudizio la società opposta contestando le avversarie deduzioni, precisando che il era stato chiuso nel 2016 senza soddisfazione del credito vantato dalla Banca, Controparte_8
ritualmente ammessa al passivo, ed evidenziando che la cancellazione dal registro delle imprese della
SE s.n.c. così come la cessione d'azienda in favore della s.r.l. non avevano liberato i soci illimitatamente responsabili della s.n.c. dalle obbligazioni assunte precedentemente alla cessione e cancellazione;
richiamate, quindi, le prove documentali offerte nel fascicolo monitorio e rimarcato il periodico invio alla società correntista di tutti gli estratti conto, regolarmente ricevuti e mai contestati nei termini previsti, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
All'udienza di prima comparizione e trattazione, la difesa attrice si è opposta all'accoglimento dell'avversaria istanza ex art. 648 c.p.c., rilevando che la convenuta, sia in fase monitoria, sia in fase di costituzione nel presente giudizio, non aveva fornito prova della consistenza patrimoniale della SE
s.n.c. alla data della cessione aziendale e aveva, in particolare, omesso di dar prova dell'esistenza al
15.12.2009 di un credito della nei confronti della predetta società di € Controparte_5
15.456,27, con conseguente impossibilità di accertare se alla data della cessione d'azienda nonché di estinzione della società cedente fosse o meno già presente il credito vantato da verso i soci della CP_1
pagina 3 di 7 s.n.c. La difesa convenuta ha contestato le deduzioni avversarie insistendo nelle proprie istanze e conclusioni.
Con ordinanza del 8.9.2022 resa a scioglimento della riserva assunta in udienza in pari data, il g.i. ha respinto l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concesso alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
In sede di prima memoria, gli attori, ribadendo le precedenti difese, hanno ulteriormente eccepito il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo all'opposta, contestando l'efficacia della pubblicazione in
G.U. dell'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. a provare l'intervenuta cessione in favore della società opposta del credito azionato in monitorio, stante la “indeterminatezza” e “genericità” di tale avviso e la mancata produzione in giudizio del contratto di cessione, con conseguente omessa dimostrazione della
“effettiva inclusione del credito per cui è causa tra i crediti ceduti”.
A tale eccezione ha replicato la convenute nelle successive memorie depositate, non senza evidenziarne la tardività.
La causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ed è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Precisato che le eccezioni di difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto sollevate dagli opponenti concernono il merito della controversia, l'opposizione va accolta per la seguente assorbente ragione più liquida.
È documentale e pacifico che, a far data dal 23.12.2009, la SE s.n.c. ha trasferito l'intera azienda alla
- dichiarata fallita nel 2012 - la quale, in forza della cessione e stante la contestuale CP_4
cancellazione della cedente è divenuta titolare passiva delle obbligazioni già in capo alla s.n.c.
Come noto, nelle società in nome collettivo, i creditori sociali, una volta escusso il patrimonio della società, possono pretendere il pagamento dai singoli soci (cfr. art. 2304 c.c.).
È altresì noto che, in caso di cancellazione, i medesimi creditori, ove rimasti insoddisfatti, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci “dalla cancellazione della società” (cfr. art. 2312, 2° comma,
c.c.). Infatti, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue - ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale - ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (ex multis,
Cass. n. 11411/2024).
pagina 4 di 7 Nel caso in esame, va precisato che la cancellazione della s.n.c. è stata preceduta dalla cessione CP_ dell'intera azienda della s.n.c. alla evento che ha determinato il fenomeno successorio disciplinato dalle norme in materia di cessione d'azienda.
Ora, ai sensi dell'art. 2560 c.c., con la cessione dell'azienda “l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”, fermo restando che dei debiti suddetti “risponde anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Nel caso in esame, la convenuta ha negato che, in occasione della predetta cessione d'azienda, la CP_5
avesse manifestato il proprio consenso alla liberazione dell'alienante, né tale consenso risulta dalle produzioni in atti.
Ciononostante, deve ritenersi che l'opposta abbia mancato, anche all'esito delle integrazioni documentali effettuate con il deposito della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di fornire la prova dell'esistenza e consistenza del credito specificatamente rinveniente dal rapporto di conto corrente azionato in monitorio, già vantato da verso la SE s.n.c. alla data del CP_9
23.12.2009 e, a seguito della cessione d'azienda e contestuale cancellazione della s.n.c., imputabile ai soci illimitatamente responsabili.
Come già rilevato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., non integra valida prova in tal senso il documento denominato “estratto conto certificato ex art. 50 TUB al 23.12.2019”, allegato sub doc. 4 al fascicolo monitorio, che contiene un mero riepilogo dei saldi annuali/infra annuali e non le singole operazioni registrate sul conto;
il primo saldo è, inoltre, datato 27.7.2011 ed è pertanto successivo di due anni e 7 mesi alla cessione d'azienda del 23.12.2009, sicché non può certamente dimostrare il saldo passivo del conto corrente alla data di tale cessione.
Nemmeno col deposito della seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. la convenuta ha prodotto l'integrale estratto conto bancario dal quale sarebbe stato possibile (e agevole) ricavare l'ipotetico saldo passivo del conto n. 101133.68 alla data del 23.12.2009.
Il documento n. 10, denominato “estratti conto.zip”, non contiene la serie integrale degli estratti conto, dall'inizio del rapporto al 23.12.2009, con registrazione di tutte le operazioni in dare e avere effettuate nel detto periodo, ma meri elenchi di movimenti di prelevamento e versamento, con riepilogo dei saldi annuale (al 31.12.2008) e trimestrali (per il 2009).
Anche volendo considerare tale documento idoneo ad attestare il saldo passivo del conto corrente alle date indicate, deve osservarsi che dal riepilogo della situazione al 31.12.2009 risulta un saldo finale passivo di € 67.384,26 (importo evidentemente diverso - se pur per eccesso - da quello azionato in giudizio dall'attrice sostanziale).
pagina 5 di 7 Nell'illustrare tale risultanza, la difesa opposta ha spiegato che “Detraendo da tale sopraddetto importo di Euro 67.384,26= gli importi addebitati in data successiva al 15/12/2009 costituiti da n. 3 bonifici trasmessi da remote bank dell'importo di complessivi Euro 8.604,39= (Euro 697,40= + Euro
3.905,49=+ Euro 4.001,50=), si addiviene all'importo di Euro 58.779,87=, che coincide con
l'ammontare del debito nei confronti della MPS S.p.A. risultante dall'allegato C dell'atto di cessione di azienda” (cfr. seconda memoria di parte opposta, pag. 4).
Sennonché l'allegato C all'atto di cessione, denominato “valutazione patrimoniale al 15.12.2009 dell'azienda cedente”, nel riportare l'elenco delle attività e delle passività di al momento Parte_3
della cessione, indica tra queste ultime il debito complessivamente maturato alla suddetta data nei confronti della nell'importo di € 58.779,87; ora, poiché per stessa ammissione di parte CP_9
opposta, “diversi sono i crediti, oltre a quello azionato con il procedimento per ingiunzione, a suo Contr tempo vantati da nei confronti della predetta s.n.c.”, è evidente che l'importo di € 58.779,87 non possa coincidere con il solo saldo passivo del conto corrente (come invece parrebbe dalla lista di movimenti e riepilogo saldi di cui al doc. 10 della convenuta), dovendovi rientrare anche le ulteriori posizioni debitorie verso lo stesso istituto di credito, rimaste tuttavia ignote tanto co riferimento ai titoli quanto agli importi.
Ne consegue che il credito azionato in monitorio è, in punto di quantum, irrimediabilmente carente di certezza.
Di qui il necessario accoglimento dell'opposizione con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore degli opponenti dichiaratosi antistatario, senza che ricorrano, per contro, i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità ex art. 96 c.p.c. degli opponenti.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti nelle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 e s.m.i. relativamente ai giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con riduzione al 50% delle fasi istruttoria e decisionale stante la natura documentale della lite e la ripetitività degli atti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_2 Parte_1
quale procuratrice di revoca il decreto ingiuntivo n. 4801/2021, emesso dal CP_1 CP_2
tribunale di Brescia in data 21.12.2021; condanna l'opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite che liquida in complessivi € 3.386,50 a pagina 6 di 7 titolo di compensi ed € 145,50 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e
Cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Brescia, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2263/2022 promossa da:
(C.F. ) e C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Paolo Piccoli attori opponenti contro
n nome e per conto di (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Clara CP_1 CP_2 P.IVA_1
Gualtieri convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti: “In via principale e nel merito: dichiarare la carenza di legittimazione del cessionario non in proprio ma in nome e per conto di nell'avanzare pretese CP_1 CP_2 creditorie per difetto, in capo all'odierna opposta, della titolarità del credito azionato per le motivazioni esposte nella memoria istruttoria ex art. 183 VI co. primo termine Cpc;
accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva degli opponenti e Parte_1 Parte_2
già soci illimitatamente responsabili della ditta estinta SE SN, nel rapporto obbligatorio vantato dalla non in proprio ma in nome e per conto di nei confronti della estinta SE SN;
CP_1 CP_2
accertare e dichiarare che gli stessi opponenti, in quanto estranei al rapporto giuridico dedotto in giudizio, nulla debbono alla non in proprio ma in nome e per conto di in quanto la CP_1 CP_2
SE SN è stata cancellata dal registro delle Imprese di Brescia in data 23.12.2009 e che la CP_3
(poi n.138/12 Tribunale di Brescia) è subentrata alla SE SN in tutti i rapporti giuridici CP_4
attivi e passivi in data 16.12.2009;
pagina 1 di 7 dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, la pretesa di pagamento di non in proprio ma in CP_1
nome e per conto di nei confronti dei signori e quali soci CP_2 Parte_1 Parte_2
illimitatamente responsabili della estinta SE SN (poi in quanto gli opponenti non sono CP_4
in alcun modo identificabili con il soggetto tenuto alla prestazione vantata dalla ricorrente;
dichiarare inefficace, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni di cui al presente atto;
In via istruttoria: con più ampia riserva istruttoria e di merito;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la convenuta opposta: “IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:
- concedere al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecuzione per l'intero ammontare, non essendo l'opposizione proposta da controparte di pronta soluzione né fondata su idonea prova scritta;
- assegnare termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs n. 28/2010, una volta che avvenga la pronuncia dell'Ill.mo Giudice in ordine alla sopraddetta richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto di cui all'art. 648 c.p.c.;
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi esposti in atti e con qualsiasi statuizione, rigettare tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 4801/2021 (R.G. 13190/2021) del Tribunale di
Brescia, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare (C.F. e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_1
) al pagamento in favore di rappresentata nel presente giudizio da C.F._1 CP_2
della somma di Euro 15.456,27=, oltre agli interessi legali dall'emissione del decreto CP_1
ingiuntivo, ovvero al pagamento in favore di rappresentata nel presente giudizio da CP_2 CP_1
di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di produrre ulteriori documenti, formulare istanze istruttorie, articolare capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi, di indicare testimoni, il tutto entro il prefiggendo termine ex art. 183, 6° comma, c.p.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. e IVA e con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in nome e per conto di quale cessionaria - a seguito di successive operazioni di CP_1 CP_2
cessione in blocco e cartolarizzazione di crediti ex l. n. 130/1999 - del credito già in titolarità della ha agito in via monitoria chiedendo e ottenendo nei confronti di Controparte_5
e , quali soci illimitatamente responsabili di Parte_2 Parte_1 CP_6 RT
, “divenuta” poi fallita (cfr. ricorso monitorio, pag. 2), il decreto ingiuntivo
[...] CP_4
n. 4801/2021 del 21.12.2021, per il pagamento dell'importo di € 15.456,27, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo passivo al 23.12.2019 del contratto di conto corrente n. 101133.68 acceso da
SE s.n.c. presso la filiale di Lonato della Controparte_5
Avverso il predetto provvedimento monitorio hanno proposto opposizione gli ingiunti, eccependo la
“mancanza di legittimazione passiva in capo ai signori e quali soci illimitatamente Pt_1 Pt_2
responsabili della SE SN … cancellata dal Registro imprese in data 23.12.2009, subito dopo avere ceduto l'intera azienda alla (poi n. 138/12 Tribunale di Brescia chiuso nel CP_3 Controparte_8
2016 che è così subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi e quindi anche nel debito dell'attuale
Banca convenuta …)” sul rilievo che “soltanto da quest'ultima la Società attuale convenuta avrebbe necessariamente potuto avanzare la proprie richiesta di pagamento e soltanto dal avrebbe CP_8 potuto vedere soddisfatto il proprio credito”.
Si è costituita in giudizio la società opposta contestando le avversarie deduzioni, precisando che il era stato chiuso nel 2016 senza soddisfazione del credito vantato dalla Banca, Controparte_8
ritualmente ammessa al passivo, ed evidenziando che la cancellazione dal registro delle imprese della
SE s.n.c. così come la cessione d'azienda in favore della s.r.l. non avevano liberato i soci illimitatamente responsabili della s.n.c. dalle obbligazioni assunte precedentemente alla cessione e cancellazione;
richiamate, quindi, le prove documentali offerte nel fascicolo monitorio e rimarcato il periodico invio alla società correntista di tutti gli estratti conto, regolarmente ricevuti e mai contestati nei termini previsti, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
All'udienza di prima comparizione e trattazione, la difesa attrice si è opposta all'accoglimento dell'avversaria istanza ex art. 648 c.p.c., rilevando che la convenuta, sia in fase monitoria, sia in fase di costituzione nel presente giudizio, non aveva fornito prova della consistenza patrimoniale della SE
s.n.c. alla data della cessione aziendale e aveva, in particolare, omesso di dar prova dell'esistenza al
15.12.2009 di un credito della nei confronti della predetta società di € Controparte_5
15.456,27, con conseguente impossibilità di accertare se alla data della cessione d'azienda nonché di estinzione della società cedente fosse o meno già presente il credito vantato da verso i soci della CP_1
pagina 3 di 7 s.n.c. La difesa convenuta ha contestato le deduzioni avversarie insistendo nelle proprie istanze e conclusioni.
Con ordinanza del 8.9.2022 resa a scioglimento della riserva assunta in udienza in pari data, il g.i. ha respinto l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concesso alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
In sede di prima memoria, gli attori, ribadendo le precedenti difese, hanno ulteriormente eccepito il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo all'opposta, contestando l'efficacia della pubblicazione in
G.U. dell'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. a provare l'intervenuta cessione in favore della società opposta del credito azionato in monitorio, stante la “indeterminatezza” e “genericità” di tale avviso e la mancata produzione in giudizio del contratto di cessione, con conseguente omessa dimostrazione della
“effettiva inclusione del credito per cui è causa tra i crediti ceduti”.
A tale eccezione ha replicato la convenute nelle successive memorie depositate, non senza evidenziarne la tardività.
La causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ed è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Precisato che le eccezioni di difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto sollevate dagli opponenti concernono il merito della controversia, l'opposizione va accolta per la seguente assorbente ragione più liquida.
È documentale e pacifico che, a far data dal 23.12.2009, la SE s.n.c. ha trasferito l'intera azienda alla
- dichiarata fallita nel 2012 - la quale, in forza della cessione e stante la contestuale CP_4
cancellazione della cedente è divenuta titolare passiva delle obbligazioni già in capo alla s.n.c.
Come noto, nelle società in nome collettivo, i creditori sociali, una volta escusso il patrimonio della società, possono pretendere il pagamento dai singoli soci (cfr. art. 2304 c.c.).
È altresì noto che, in caso di cancellazione, i medesimi creditori, ove rimasti insoddisfatti, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci “dalla cancellazione della società” (cfr. art. 2312, 2° comma,
c.c.). Infatti, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue - ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale - ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (ex multis,
Cass. n. 11411/2024).
pagina 4 di 7 Nel caso in esame, va precisato che la cancellazione della s.n.c. è stata preceduta dalla cessione CP_ dell'intera azienda della s.n.c. alla evento che ha determinato il fenomeno successorio disciplinato dalle norme in materia di cessione d'azienda.
Ora, ai sensi dell'art. 2560 c.c., con la cessione dell'azienda “l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”, fermo restando che dei debiti suddetti “risponde anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Nel caso in esame, la convenuta ha negato che, in occasione della predetta cessione d'azienda, la CP_5
avesse manifestato il proprio consenso alla liberazione dell'alienante, né tale consenso risulta dalle produzioni in atti.
Ciononostante, deve ritenersi che l'opposta abbia mancato, anche all'esito delle integrazioni documentali effettuate con il deposito della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di fornire la prova dell'esistenza e consistenza del credito specificatamente rinveniente dal rapporto di conto corrente azionato in monitorio, già vantato da verso la SE s.n.c. alla data del CP_9
23.12.2009 e, a seguito della cessione d'azienda e contestuale cancellazione della s.n.c., imputabile ai soci illimitatamente responsabili.
Come già rilevato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., non integra valida prova in tal senso il documento denominato “estratto conto certificato ex art. 50 TUB al 23.12.2019”, allegato sub doc. 4 al fascicolo monitorio, che contiene un mero riepilogo dei saldi annuali/infra annuali e non le singole operazioni registrate sul conto;
il primo saldo è, inoltre, datato 27.7.2011 ed è pertanto successivo di due anni e 7 mesi alla cessione d'azienda del 23.12.2009, sicché non può certamente dimostrare il saldo passivo del conto corrente alla data di tale cessione.
Nemmeno col deposito della seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. la convenuta ha prodotto l'integrale estratto conto bancario dal quale sarebbe stato possibile (e agevole) ricavare l'ipotetico saldo passivo del conto n. 101133.68 alla data del 23.12.2009.
Il documento n. 10, denominato “estratti conto.zip”, non contiene la serie integrale degli estratti conto, dall'inizio del rapporto al 23.12.2009, con registrazione di tutte le operazioni in dare e avere effettuate nel detto periodo, ma meri elenchi di movimenti di prelevamento e versamento, con riepilogo dei saldi annuale (al 31.12.2008) e trimestrali (per il 2009).
Anche volendo considerare tale documento idoneo ad attestare il saldo passivo del conto corrente alle date indicate, deve osservarsi che dal riepilogo della situazione al 31.12.2009 risulta un saldo finale passivo di € 67.384,26 (importo evidentemente diverso - se pur per eccesso - da quello azionato in giudizio dall'attrice sostanziale).
pagina 5 di 7 Nell'illustrare tale risultanza, la difesa opposta ha spiegato che “Detraendo da tale sopraddetto importo di Euro 67.384,26= gli importi addebitati in data successiva al 15/12/2009 costituiti da n. 3 bonifici trasmessi da remote bank dell'importo di complessivi Euro 8.604,39= (Euro 697,40= + Euro
3.905,49=+ Euro 4.001,50=), si addiviene all'importo di Euro 58.779,87=, che coincide con
l'ammontare del debito nei confronti della MPS S.p.A. risultante dall'allegato C dell'atto di cessione di azienda” (cfr. seconda memoria di parte opposta, pag. 4).
Sennonché l'allegato C all'atto di cessione, denominato “valutazione patrimoniale al 15.12.2009 dell'azienda cedente”, nel riportare l'elenco delle attività e delle passività di al momento Parte_3
della cessione, indica tra queste ultime il debito complessivamente maturato alla suddetta data nei confronti della nell'importo di € 58.779,87; ora, poiché per stessa ammissione di parte CP_9
opposta, “diversi sono i crediti, oltre a quello azionato con il procedimento per ingiunzione, a suo Contr tempo vantati da nei confronti della predetta s.n.c.”, è evidente che l'importo di € 58.779,87 non possa coincidere con il solo saldo passivo del conto corrente (come invece parrebbe dalla lista di movimenti e riepilogo saldi di cui al doc. 10 della convenuta), dovendovi rientrare anche le ulteriori posizioni debitorie verso lo stesso istituto di credito, rimaste tuttavia ignote tanto co riferimento ai titoli quanto agli importi.
Ne consegue che il credito azionato in monitorio è, in punto di quantum, irrimediabilmente carente di certezza.
Di qui il necessario accoglimento dell'opposizione con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore degli opponenti dichiaratosi antistatario, senza che ricorrano, per contro, i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità ex art. 96 c.p.c. degli opponenti.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti nelle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 e s.m.i. relativamente ai giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con riduzione al 50% delle fasi istruttoria e decisionale stante la natura documentale della lite e la ripetitività degli atti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_2 Parte_1
quale procuratrice di revoca il decreto ingiuntivo n. 4801/2021, emesso dal CP_1 CP_2
tribunale di Brescia in data 21.12.2021; condanna l'opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite che liquida in complessivi € 3.386,50 a pagina 6 di 7 titolo di compensi ed € 145,50 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e
Cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Brescia, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
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