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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/11/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 696/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CAMPISI GASPARE giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 3 CONTRO
(C.F. , domiciliato in VIALA SANTA PANAGIA N.136/A CP_1 C.F._2
SR 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dagli avv.ti MAUCERI MICHELE e MAIOLINO
SALVATORE, giusta procura in atti.
(GIA Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , domiciliato in Strada San Giacomo n. 19 MESSINA;
rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. RAGNO LUIGI, giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 26.11.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 19.11.2025 le parti non comparivano sicché la causa veniva rinviata all'udienza del
26.11.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
All'udienza odierna del 26.11.2025 nessuna parte è comparsa e la Corte ha posto la causa in decisione.
°°°
Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna
delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”.
L'art. 181 c.p.c. prevede che “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa
un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
pagina 2 di 3 parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso a mano, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 19.11.2025
(oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) e pure alla successiva udienza del
26.11.2025; consegue che del giudizio medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Posto che il presente giudizio è stato introdotto dopo il d.l. n.112 del 25.06.08, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6.08.08, che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c.,
consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Pertanto, si deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio,
disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così statuisce:
dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di appello, il
26.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Concetta Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 696/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CAMPISI GASPARE giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 3 CONTRO
(C.F. , domiciliato in VIALA SANTA PANAGIA N.136/A CP_1 C.F._2
SR 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dagli avv.ti MAUCERI MICHELE e MAIOLINO
SALVATORE, giusta procura in atti.
(GIA Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , domiciliato in Strada San Giacomo n. 19 MESSINA;
rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. RAGNO LUIGI, giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 26.11.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 19.11.2025 le parti non comparivano sicché la causa veniva rinviata all'udienza del
26.11.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
All'udienza odierna del 26.11.2025 nessuna parte è comparsa e la Corte ha posto la causa in decisione.
°°°
Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna
delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”.
L'art. 181 c.p.c. prevede che “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa
un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
pagina 2 di 3 parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso a mano, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 19.11.2025
(oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) e pure alla successiva udienza del
26.11.2025; consegue che del giudizio medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Posto che il presente giudizio è stato introdotto dopo il d.l. n.112 del 25.06.08, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6.08.08, che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c.,
consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Pertanto, si deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio,
disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così statuisce:
dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di appello, il
26.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Concetta Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3