Decreto cautelare 27 novembre 2024
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00456/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- e notificato il 18.10.2024 emesso dalla Direzione Centrale per gli Affari generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato con cui è stata disposta l’assegnazione del Sig.-OMISSIS-presso la Questura di -OMISSIS- nel periodo dal -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026, il cons. CO AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota depositata in data 15.1.2026, con cui parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio;
Considerato che detta nota di rinunzia risulta essere stato ritualmente notificata alle controparti in data 15.1.2026, in coerenza con le formalità previste dall’art. 84, comma 3, del c.p.a., a mente del quale: “ La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza ”;
Ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11. 2007, n. 5832);
Ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, la dichiarazione di rinunzia, correttamente resa ai sensi dell'art. 84 cpa, comporta l’ estinzione del presente giudizio per rinunzia , ai sensi dell’art. 35, comma 2°, lett. c) del cpa;
Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio, tenendo conto di tutta la vicenda complessiva.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia , ai sensi dell’art. 84 cpa e dell’art. 35, comma 2°, cpa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO AS, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.